NEWS – APPALTI PUBBLICI

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26.04.2024

Avvalimento del subappaltatore – Parere MIT 17 aprile 2024, n. 2631

“Quesito:

Si richiede se il subappaltatore possa utilizzare l’istituto dell’avvalimento. Nel caso di specie l’amministrazione autorizzava il subappalto per un importo entro il quale il subappaltatore disponeva dei requisiti necessari; dopodiché sopravveniva l’esigenza in capo all’appaltatore di aumentare l’importo del subappalto (sempre nei limiti di legge) superando di fatto l’importo per cui il subappaltatore era in possesso dei requisiti. Il subappaltatore vorrebbe, attraverso l’istituto dell’avvalimento, avvalersi di altra società in possesso dell’attestazione SOA necessaria ai fini di svolgere la totalità dei lavori oggetto di subappalto.

Risposta aggiornata

La risposta è negativa. L’avvalimento è istituto giuridico che ha come ambito soggettivo di applicazione il concorrente alla gara. Sul punto si veda l’art. 104, c. 1 del Codice”.

 

24.04.2024

Revisione prezzi – Applicazione del D.L 50/2022 agli affidamenti effettuati nel 2023 – Parere MIT 17 aprile 2024, n. 2556

“Quesito:

Nel caso i lavori siano stati affidati con termine di presentazione delle offerte compreso tra il 1/1/2023 e il 30/6/2023, con progetto redatto in base al prezzario regionale pubblicato il 27/7/2022, si chiede se, in forza dell’art. 26 D.L 50/2022 come modificato da ultimo dall’art. 1 c. 304 L. 213/2023 l’impresa abbia diritto, per i lavori contabilizzati nell’anno 2023, a vedersi riconosciuto l’adeguamento prezzi sulla base del prezzario regionale 2023 (pubblicato il 27/3/2023) oppure se tale diritto sorga solo a partire dall’anno 2024, in quanto primo anno successivo a quello di presentazione dell’offerta.

Risposta aggiornata

Ai sensi del comma 6-ter dell’art. 26 del d.l. 50/2022 e s.m.i., le disposizioni di cui al comma 6-bis del medesimo articolo si applicano, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023. Pertanto, in relazione alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, occorrerà procedere all’adeguamento prezzi applicando i prezzari di cui al comma 2 del predetto articolo, aggiornati annualmente ai sensi dell’articolo 23, comma 16, terzo periodo, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti ed alle condizioni stabilite dal medesimo articolo 26″.

 

23.04.2024

Appalto di servizi – rinegoziazione delle condizioni contrattuali – revisione dei prezzi solo se prevista dalla lex specialis –  Anac, parere funzione consultiva n. 14 del 20 marzo 2024.

“Con la nota suindicata, riferita alle procedure di aggiudicazione indicate in oggetto, l’Amministrazione chiede all’Autorità di esprimere avviso in ordine alla possibilità di accogliere l’istanza formulata dall’impresa aggiudicataria dei Lotti 1 e 3, volta ad ottenere una rinegoziazione delle condizioni contrattuali, con revisione in aumento dei costi del singolo pasto, al fine del riequilibrio del sinallagma contrattuale alterato da un aumento dei costi del servizio non previsto e non prevedibile al momento della predisposizione degli atti di gara o al momento della formulazione dell’offerta, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e del conflitto in Ucraina. L’Amministrazione rappresenta al riguardo che le procedure di gara oggetto dell’istanza sono state avviate nel corso della predetta emergenza sanitaria e che, posto che la normativa applicabile ratione temporis prevedeva come facoltativa la clausola di revisione dei prezzi ex art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016, nella lex specialis non è stato previsto un sistema di adeguamento prezzi, inoltre il Capitolo d’oneri ha escluso la possibilità di procedere ad una revisione del prezzo.

(…)

Si evidenzia, quindi, che la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi del contratto d’appalto, deve essere prevista nei documenti di gara “in clausole chiare, precise e inequivocabili”, come stabilito dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice e ribadito dall’art. 29 del d.l. 27 gennaio 2022 n. 4 conv. in l. 28 marzo 2022 n. 25» (Comunicato Anac del 20.12.2022, recante “Chiarimenti riguardanti l’ambito di applicazione dell’articolo 7, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79”). Per quanto sopra, in risposta al quesito sollevato, si osserva conclusivamente che non appare consentita la revisione dei prezzi contrattuali in un appalto di servizi per il quale la lex specialis non abbia previsto clausole di revisione ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice e per il quale non trovano applicazione le disposizioni emergenziali sopra richiamate riferite esclusivamente agli appalti pubblici di lavori nei termini indicati”.

 

Termini di pagamento ex art. 113-bis d.lgs. n. 50/2016 – pagamento delle fatture a centoventi giorni: violazione dell’articolo 4 del d.lgs. n. 231/2002

“Con istanza di precontenzioso prot. n. 3520 del 9 gennaio 2024 la …..OMISSIS….., con riferimento alla procedura indetta dalla …..OMISSIS….., (…) chiedeva all’Autorità un parere in merito alla presunta illegittimità della clausola del punto 8.4 dello schema di contratto trasmesso il 5 dicembre 2023, in quanto, prevedendo il termine di pagamento delle fatture a centoventi giorni, costituiva una violazione dell’articolo 4 del d.lgs. n. 231/2002 e, pertanto, da considerarsi nulla per violazione di norma imperativa. A tale istanza di precontenzioso la stazione appaltante presentava adesione con nota prot. n. 6642 del 16 gennaio 2024. Con nota prot. n. 15236 del 30 gennaio 2024 si comunicava alle parti che il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 24 gennaio 2024, aveva deliberato l’inammissibilità dell’istanza ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a) del Regolamento in materia di pareri di precontenzioso, per assenza di controversia tra le parti insorta in sede di gara, essendo le questioni prospettate riguardanti il contratto, e disponeva di trattare la questione nell’ambito della funzione consultiva ai sensi del relativo Regolamento.

(…)

Dalla documentazione depositata in atti si evince che sia la disposizione della lex specialis, che la clausola contrattuale in contestazione prevedono un termine di pagamento a centoventi giorni. La risposta al quesito implica un’indagine circa la natura, imperativa o dispositiva, dell’articolo 113-bis del Codice e dell’articolo 4 della legge n. 231/2002, da cui dipende la possibilità che la disciplina di gara, silente o difforme sul punto, sia eterointegrata dalla previsione normativa ai sensi dell’articolo 1339 c.c.

(…)

Ne consegue che la disciplina di gara nel caso di specie possa considerarsi eterointegrata dalla disposizione in questione, processo attraverso cui il riferimento ai “centoventi giorni” di pagamento deve essere inteso quale “trenta giorni” ai sensi dell’articolo 113-bis del d.lgs. n. 50/2016. Tale eterointegrazione deve ritenersi applicabile ai sensi dell’articolo 1339 anche al contratto, la cui clausola sulle tempistiche di pagamento, che ne costituisce elemento essenziale, non può essere apposta in violazione di una norma imperativa”.

https://www.anticorruzione.it/-/parere-funzione-consultiva-n.-4-del-10-aprile-2024

 

Costi della manodopera, importo a base di gara e ribasso d’asta – Parere MIT n. 2505 del 17 aprile 2024

“Quesito:

A norma del comma 14 dell’art. 41 del D.Lgs. 36/2023, “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”. Il nuovo Codice, quindi, letteralmente, esclude dall’assoggettabilità a ribasso non più solo i costi della sicurezza, ma anche i costi della manodopera. Ciò posto, alla luce del riscontro al Quesito Cod. 2154 del 19.07.2023 di Codesto Servizio di Supporto Giuridico e, per ultimo, della Delibera ANAC N. 528 DEL 15.11.2023 contenente l’interpretazione “sistematica e costituzionalmente orientata” dell’Autorità, come deve procedere una Stazione Appaltante in fase di determinazione dell’importo soggetto a ribasso nelle nuove procedure di gara da indire? In particolare: I costi della manodopera devono essere inclusi nell’importo soggetto a ribasso? O devono essere comunque esclusi, a norma della previsione del Codice?

Risposta aggiornata

L’importo assoggettato a ribasso comprende i costi della manodopera, ma la stazione appaltante è tenuta a indicare, come parametro, quanti sono questi costi. Es: importo a base di gara euro 100, di cui manodopera 30 (nel presente esempio si prescinde da IVA e costi/oneri sicurezza, riferendosi solo ai costi della manodopera a fini esemplificativi). Il concorrente dovrà formulare un “ribasso complessivo” a norma dell’art. 41, c. 14 del Codice dei contratti pubblici, ma a sua volta, dovrà indicare, come proprio costo, i costi della manodopera. Es: ribasso del 10% (quindi richiesti euro 90), di cui manodopera 20 La stazione appaltante, prima dell’aggiudicazione, dovrà confrontare i costi parametrici dalla stessa indicati (30) e i costi del concorrente (20). Ove i costi parametrici siano superiori a quelli indicati dal concorrente (come nell’esempio qui fornito), lo stesso concorrete dovrà essere chiamato a giustificare gli stessi. Se i giustificativi saranno accolti, vi sarà aggiudicazione. In sede di esecuzione si pagherà quanto offerto dal concorrente (90 euro di cui 20 manodopera)”.

 

“La prevenzione della corruzione negli appalti pubblici: il ruolo del Commercialista” – Commissione “Anticorruzione” del CNDCC

“Il documento evidenzia la centralità del ruolo del Commercialista nell’ambito degli appalti pubblici per fornire supporto alle imprese che, in qualità di operatori economici, partecipano alle gare ad evidenza pubblica per l’affidamento di contratti di opere, forniture di beni e servizi, ma anche alla Pubblica Amministrazione, tenuta a verificare requisiti economici, tecnici e di onorabilità degli operatori economici che con essa si interfacciano. In particolare, anche alla luce della specifica attenzione che il PNRR impone nei confronti dei presidi anticorruzione, nel documento sono fornite indicazioni specifiche in merito ai sistemi di gestione di conformità alle disposizioni e agli standard normativi in materia di anticorruzione e trasparenza, la cui conoscenza è indispensabile al fine di offrire una consulenza qualificata alle imprese”.

https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1551234

 

Servizi tecnici – Affidamento diretto in luogo della procedura negoziata senza bando – Frazionamento artificioso appalto – Atto Presidente ANAC 20 marzo 2024, fasc. n. 4597

“(…) è stata acquisita la segnalazione prot. ANAC n. 71861 del 12 settembre 2023, inviata anche alla Procura della Repubblica, alla Procura Regionale della Corte dei Conti e alla Prefettura, nella quale si rappresentava che “Il Comune di Nardò ha proceduto, attraverso un frazionamento artificioso, al conferimento di undici nomine di tecnici esterni all’ente finalizzate alla costituzione dell’ufficio di piano, definitivamente costituito con determina dirigenziale n. 922 del 11/09/2023, per la redazione ed approvazione del piano urbanistico generale. Detti conferimenti di incarichi, effettuati con singola determina per ciascuno di essi, impegnano la somma complessiva di Euro 212.158,00. L’articolo 50 del d.lgs. 36/2023 dispone che le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, purché l’importo sia inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti ina possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

E’ d’obbligo rilevare come il Comune di Nardò, nella persona dell’ing. (…), tecnico interno all’ente incaricato per il coordinamento della redazione del nuovo piano urbanistico generale, abbia inteso frazionare in modo artificioso quello che nella realtà sarebbe dovuto essere un unico appalto per i servizi di progettazione del PUG, bypassando in tal modo tutte le norme che disciplinano i principi di rotazione, trasparenza e pubblica evidenza per la concessione di incarichi e servizi da parte della pubblica amministrazione (…)

Tra gli otto servizi affidati, vi è una relazione di continenza, che li rende riconducibili sostanzialmente ad un servizio tecnico unico, finalizzato alla redazione del Piano Urbanistico Generale. La somma dei relativi importi di cui alle suddette determine corrisponde all’importo di euro 161.405,60 euro e dunque superiore alla soglia di euro 139.000 prevista dalla normativa allora in vigore per l’affidamento diretto dei servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione.

(…)

Nella specie, trattandosi di un’unica prestazione (affidamento del servizio di redazione del Piano Urbanistico Generale), difettavano i presupposti per l’affidamento diretto, in ragione del fatto che il complessivo importo, pari ad euro 161.405,60 relativo al valore degli otto affidamenti aggregati, ne superava la soglia prevista dalla legge, rientrando invece nella soglia prevista per la procedura negoziata senza bando. Pertanto, la stazione appaltante, al fine di modificare la soglia di applicazione della disciplina di affidamento e procedere con un affidamento diretto, ha posto in essere un frazionamento artificioso dell’appalto in questione, in assenza del quale sarebbe stato necessario il ricorso alla procedura negoziata senza bando. Quest’ultima sarebbe dovuta avvenire previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio della rotazione degli inviti.

Pertanto, la stazione appaltante avrebbe dovuto dare evidenza dell’avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di un avviso nel proprio sito istituzionale e dare avviso sui risultati della procedura di affidamento contenente anche l’indicazione dei soggetti invitati.

La sottrazione all’evidenza pubblica operata in virtù del suddetto frazionamento appare quindi in contrasto con la normativa applicabile ratione temporis, in quanto si è proceduto ad aggiudicare i contratti con procedura meno competitiva di quella prevista per i contratti di importo superiore. In tal modo, omettendo di pubblicare un avviso per la manifestazione di interesse per l’acquisizione di cinque preventivi richiesti dalla norma, la stazione appaltante ha ristretto la concorrenza tra gli operatori economici. La Stazione appaltante ha dunque artificiosamente frazionato un’unica prestazione (affidamento della redazione del Piano Urbanistico Generale) in otto distinti affidamenti, tutti della stessa data, in violazione dell’art. 35, comma 6 del d.lgs. 50/2016 il quale dispone che “un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino” (…) Nella specie, non risulta esplicitata alcuna spiegazione in ragione della quale il frazionamento sarebbe basato su ragioni oggettive. Si rammenta infatti che le determinazioni a contrarre degli otto affidamenti diretti non contengono alcuna esternazione delle ragioni idonee a giustificare il frazionamento dell’appalto né su base oggettiva né temporale. A fronte dell’assenza di spiegazioni, l’unica ragione oggettiva rinvenibile nella scelta dell’amministrazione sembra essere, per l’appunto, il contenimento del valore dei contratti entro la soglia dell’affidamento diretto. Sul punto, la giurisprudenza ha ritenuto che “il frazionamento costituisce soluzione in ipotesi percorribile ma a condizione di rendere una adeguata motivazione giustificatrice del frazionamento stesso” (Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2023 n. 4791). Appare, pertanto, fondata la criticità rilevata dal segnalante di violazione del divieto di frazionamento artificioso, atteso che, come affermato dal Consiglio di Stato “In assenza di motivazione sulle ragioni del frazionamento, l’artificiosità del medesimo può essere dimostrata in via indiziaria …” (Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2024, n. 1393; cfr anche Consiglio di Stato, Sez. V, 27 luglio 2021, n. 5561, note a firma del Presidente prot. ANAC n. 58618 del 6 luglio 2022 e prot. ANAC n. 31378 del 27 aprile 2022). Alla luce di quanto sopra esposto, ed in attuazione del relativo deliberato consiliare del 20 marzo 2024, si rileva che l’operato della stazione appaltante non si è conformato al divieto del frazionamento artificioso, con conseguente possibile compromissione dei principi generali in materia di affidamento dei contratti pubblici ed in particolare trasparenza, concorrenza e par condicio. Si comunica quindi la definizione del presente procedimento, raccomandando alla stazione appaltante, per i futuri affidamenti, di conformarsi alle considerazioni svolte nella presente nota, in riferimento alla corretta applicazione degli artt. 35 e 36 d.lgs. 50/2016″.

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/cad18461-30ae-7318-2c4f-bbafc408bcb7

 

Digitalizzazione: piattaforme di approvvigionamento certificate – affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro – interfaccia web piattaforma contratti pubblici (PCP) ANAC fino al 30.09.2024 – Parere MIT n. 2525 del 17 aprile 2024

“Quesito:

Vista la delibera Anac n.582 del 13 dicembre 2023, come si concilia un affidamento diretto infra €5000 (no rotazione, no Mepa) che dovrebbe essere semplificato per definizione (v. comunicazione Anac del 30 ottobre 2018 e relazione accompagnatoria al nuovo codice in ordine all’art.49), con la procedura resa dalle piattaforme di approvvigionamento certificate che non contemplano una procedura semplificata infra €5000?

Risposta aggiornata

A decorrere dal 1° gennaio 2024, anche per le procedure sotto-soglia vi è l’obbligo di procedere tramite piattaforma ai sensi degli artt. 25 e 26 del d.lgs. 36/2023. Si veda il Comunicato del Presidente Anac del 10 gennaio 2024, “Indicazioni di carattere transitorio sull’applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro” (raggiungibile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/comunicato-del-presidente-del-10-gennaio-2024 ) – il quale specifica che “al fine di favorire le Amministrazioni nell’adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l’utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l’amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritiene in ogni caso necessario chiarire che allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, l’utilizzo dell’interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici – PCP dell’Autorità, raggiungibile al link https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contrattipubblici, sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024”.

 

Servizi di ingegneria e di architettura – Requisiti di capacità tecnico-professionale – la mera partecipazione ad un concorso di progettazione non vale quale servizio svolto – Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 3522/2024 del 18 aprile 2024

“L’appello è fondato, atteso che la mera partecipazione ad un concorso di progettazione non dà diritto al concorrente non vincitore, né destinatario di premi e/o di menzioni particolari, alla spendita di tale esperienza come servizio svolto, senza aver redatto per l’esecuzione dell’appalto alcun PFTE.

Ed invero, come risulta espressamente dal disciplinare di gara: “Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma 4 della direttiva UE 24/2014)” (cfr. disciplinare di gara, pag. 11, art. 7.2). Ciò, in ossequio al principio secondo il quale i servizi, per essere considerati requisiti di capacità tecnico-professionale, devono essere stati svolti in concreto.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, mediante la seguente modalità:

– In caso di servizio prestato a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici: originale o copia conforme del certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, delle classi e categorie, dell’importo, del relativo CIG, e del periodo di esecuzione, dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse” (cfr. art. 7.2, ultima parte, del disciplinare di gara).

Nella fattispecie in questione, dalla documentazione versata in atti risulta che il “Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la Riqualificazione, restauro e rifunzionalizzazione del complesso monumentale di Santa Maria del popolo degli incurabili – Napoli” è stato aggiudicato – a seguito di procedura di gara svolta, per l’Ente, da Invitalia S.p.a. quale centrale di committenza –al RTP Studio Associato di Architettura Carafa e Guadagno (mandataria), Barretta & Partner S.r.l., Studio Costa Architecture S.r.l., IA2 Studio Associato General Engineering S.r.l., Dodi Moss (mandanti), giusta D.D.G. n. 742 del 3 giugno 2021 e da questi eseguito, giusta D.D.G. n. 23/2022 del 10 gennaio 2022, con la quale, la medesima ASL Napoli 1 Centro, ha deliberato la “approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ex art. 102, comma 2, del d. lgs. 50/2016 per la riqualificazione, restauro e rifunzionalizzazione del complesso monumentale di Santa Maria del Popolo degli Incurabili CIG: 8170830E35 – CUP B67H19002460009”. Tra i componenti dell’aggiudicatario RTP costituendo non v’era, dunque, l’Arch. Fabio Montesano il quale, pertanto, non può spendere un’esperienza maturata da altro soggetto.

In mancanza di siffatto servizio, Omarch S.r.l. (quale mandataria per i servizi di progettazione) non raggiungendo l’importo globale previsto dal disciplinare, risultava privo dei servizi analoghi svolti nelle categorie E.22, IA.02 E IA.03 e, dunque, privo dei requisiti minimi di capacità tecnica e professionale con conseguente inammissibilità dell’intera offerta presentata dal RTI, il quale avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura, con conseguenziale aggiudicazione dell’appalto in favore dell’appellante, seconda graduata.

Nel sistema delineato dagli articoli 24, commi 2 e 5 (in base ai quali è stato adottato il decreto ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263 sui requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria), 46 (che individua gli operatori economici che possono partecipare alle procedure per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria), 83 (in tema di requisiti speciali per la selezione degli offerenti) e 86 (sui mezzi di prova mediante i quali gli operatori economici possono dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione), i requisiti speciali per la selezione sono incentrati essenzialmente (oltre che sui requisiti prescritti dal D.M. n. 263/2016 cit.) sulla capacità economica e finanziaria e sulla capacità tecnica e professionale (al pari di quanto previsto per la generalità dei servizi), che l’operatore economico può dimostrare attraverso una documentazione la quale presuppone che il professionista (nelle diverse articolazioni giuridiche consentite dall’art. 46 cit.) abbia stipulato un contratto per l’affidamento e lo svolgimento dei servizi. 9.2. Ciò appare del tutto evidente con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria (cfr. Allegato VII, parte I, del codice dei contratti pubblici, in particolare laddove prevede che detto requisito “di regola” può essere dimostrato mediante “una dichiarazione concernente il fatturato globale” ed eventualmente una dichiarazione del “fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto”), dal momento che non sembra ipotizzabile provare questi elementi se l’operatore economico non sia stato parte del contratto e quindi centro di imputazione di tutti gli effetti derivanti dall’incarico. Alla medesima conclusione si deve giungere per i requisiti di capacità tecnica (si pensi alla attestazione circa i “principali servizi negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici e privati”: cfr. Allegato VII, parte II, del codice dei contratti pubblici)” (Cons. Stato, V, 4 aprile 2023, n. 3461)”.

https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202401088&nomeFile=202403522_11.html&subDir=Provvedimenti

 

Collegio consultivo tecnico – compensi dei componenti – Parere MIT del 17 aprile 2024, n. 2643

“Quesito:

La stazione appaltante nel 2021 ha approvato proprie linee guida per la costituzione di un CCT obbligatorio, definendo anche i compensi per i componenti del collegio, in misura molto inferiore a quanto previsto nel decreto ministeriale che ha poi approvato le linee guida ex art. 6, comma 8 bis DL 76/2020. A seguito della procedura, il collegio si è costituito nel 2023 Si chiede quale sia la soluzione corretta: 1) le parti (stazione appaltante e affidatario) sono obbligati ad applicare i compensi previsti nelle linee guida ministeriali 2) le parti hanno facoltà di applicare i compensi previsti nelle linee guida ministeriali ma non sono obbligati

Risposta aggiornata

Il compenso per i componenti del Collegio Consultivo Tecnico è da determinarsi ai sensi dell’art. 6, co. 7-bis, d.l. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020, il quale rimanda, poi, alle linee guida del Mit, ovvero al decreto 17 gennaio 2022 n. 12, art. 7 (per gli appalti a cui si applica il nuovo Codice, ex d.lgs. 36/2023, in tale direzione si veda l’art. 1, co. 5, dell’allegato V.2 al Codice). Tanto premesso, la risposta al quesito è la prima”.

 

Informazione interdittiva antimafia – causa di esclusione dalla gara e impedimento alla stipula del contratto – Annullamento dell’aggiudicazione in autotutela – Delibera ANAC del 26 marzo 2024, n. 159

Massima:
“In presenza di una informazione interdittiva antimafia emessa dal Prefetto competente, la stazione appaltante, conformandosi al suddetto provvedimento, deve annullare in autotutela l’aggiudicazione disposta per perdita in capo al concorrente del requisito dell’assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa”.

https://www.anticorruzione.it/-/parere-di-precontenzioso-n.-159-del-26-marzo-2024

 

Contenuto delle offerte (art. 91, co. 5) – costi del personale e costi aziendali per la sicurezza

Quesito:

Si chiede se la previsione dell’art. 91, c. 5, D.lgs. 36/2023 della dichiarazione alla stazione appaltante, da parte del concorrente, dei costi del personale e dei costi aziendali per la sicurezza, si applichi a qualsivoglia tipo di procedura e per qualunque importo (sopra e sotto soglia, gare informali ecc.) oppure se nel nuovo codice esistono deroghe a tale obbligo.

Risposta aggiornata

La risposta al quesito è la prima. L’art. 91, co. 5, secondo capoverso, D.lgs. 36/2023 prevede che “nelle offerte l’operatore economico dichiara alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza (…)”. Nella Relazione Illustrativa al Codice, p. 129, si legge che “nel comma 5 è disciplinato il contenuto delle offerte, con la specificazione che devono essere sempre indicati i costi aziendali, per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione (…)”. Il predetto obbligo si applica a qualsivoglia tipologia di procedura di gara in quanto – come rilevato dalla giurisprudenza formatasi sotto la vigenza del previgente Codice – vi è una finalità di tutela delle condizioni dei lavoratori sotto il duplice e concorrente profilo dell’adeguatezza del trattamento retributivo, in proporzione alla quantità e qualità delle prestazioni prestate, ex art. 36 Cost., e del rispetto degli obblighi di salvaguardia dell’integrità fisica e della personalità morale sui luoghi di lavoro, ex art. 2087 c.c..

 

15.04.2024

Principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti negli appalti sottosoglia – differenze tra vecchio e nuovo codice –  Atto del Presidente ANAC del 13 marzo 2024, Fasc. n. 5334/2023

https://www.anticorruzione.it/-/atto-del-presidente-del-13-marzo-2024-fasc.5334

 

12.04.2024

Consorzio stabile – sostituzione consorziata esecutrice – criteri – Parere di precontenzioso ANAC n. 145 del 20 marzo 2024

Massima:

“In materia di sostituzione della consorziata esecutrice nei Consorzi Stabili, la previsione di riferimento, art. 48, co. 7bis del d.lgs. 50/2016, pone come unica condizione l’insussistenza di cause di esclusione – all’atto della partecipazione alla gara – in capo all’impresa consorziata originariamente designata per l’esecuzione, ma non prevede che la nuova esecutrice sia stata già designata o che facesse parte del consorzio prima della scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta o dell’aggiudicazione. In tal senso la sostituzione della consorziata esecutrice potrà avvenire nel caso in cui l’impresa originariamente designata, alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, risulti in possesso dei requisiti di ordine generale, il Consorzio, nel frattempo, abbia sempre mantenuto la continuità del possesso dei requisiti di ordine speciale e generale ed infine che la nuova impresa designata sia in possesso dei requisiti di ordine generale. La circostanza che la nuova consorziata abbia fatto ingresso nella compagine del consorzio dopo l’aggiudicazione è pertanto irrilevante, non comportando alcuna violazione dei principi che regolano la materia (continuità nel possesso dei requisiti/ elusione del divieto di modifiche soggettive/violazione della par condicio) e dovendosi ritenere, a tutti gli effetti, una sostituzione “interna” al consorzio”.

https://www.anticorruzione.it/-/parere-di-precontenzioso-n.-145-del-20-marzo-2024

 

Procedura negoziata e sorteggio – Parere MIT 26 febbraio 2024, n. 2294

“Quesito:

L’art. 50 del decreto 36/2023 al comma 1 prevede tre ipotesi di procedura negoziata (lett. c-d-e) stabilendo tra l’altro il numero minimo di operatori da invitare; al comma 2 esclude l’utilizzo del sorteggio o di altro metodo di estrazione casuale degli invitati se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Al tempo stesso, il legislatore all’art. 54 del nuovo Codice ha disciplinato l’esclusione automatica prevedendo, tra l’altro, come condizione necessaria (sufficiente) che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Ciò premesso, si formulano i seguenti quesiti:

1) considerato il numero decisamente elevato degli operatori abitualmente partecipanti alle procedure (anche oltre 300) tale da determinare una situazione di paralisi amministrativa qualora si dovesse procedere ad una preliminare valutazione degli invitati (quasi una prequalifica), è legittimo introdurre nell’avviso pubblico la clausola del sorteggio qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia superiore al numero minimo previsto per legge ovvero ad un suo multiplo (esempio il doppio)?

2) Qualora sia possibile prevedere il sorteggio, la verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario va effettuata anche alla data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni indicata nell’avviso pubblico?

3) L’utilizzo del sorteggio legato all’elevato numero degli operatori che abbiano manifestato interesse può essere esteso anche all’ipotesi di elenco dei fornitori gestito dalla stazione appaltante ampiamente popolato?

Risposta aggiornata

L’art. 50, co. 2, ultimo capoverso del d.lgs. 36/2023 sancisce espressamente che “per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori”. Ancora, l’art. 4, co. 1, dell’allegato II.1 al Codice rileva che “Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura”. Ed invero, nella Relazione Illustrativa al Codice, p. 75, si legge che “si è ritenuto di prevedere espressamente nel codice il divieto del sorteggio, costituente uno dei criteri della legge delega”. Pertanto, la risposta al primo quesito è negativa. Tuttavia, la s.a. potrà valutare e, quindi, motivare adeguatamente e in termini puntuali nella determina, la eventuale extrema ratio di ricorrere al sorteggio in presenza di un preciso dato oggettivo, che giustifichi il ricorso a tale rimedio semplificatorio e che denoti l’impossibilità di utilizzare altri metodi. In relazione al secondo quesito, fermo quanto sopra detto in ordine al sorteggio, i requisiti di qualificazione, salvo diversa indicazione contenuta nell’avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse, devono essere posseduti dall’aggiudicatario entro la data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura negoziata, e non entro la data di manifestazione di interesse. In relazione al terzo quesito, si rinvia a quanto detto in risposta al quesito n.1″.

 

11.04.2024

Procedura negoziata senza bando mediante RdO aperta su MEPA – Modifiche significative ai documenti di gara – Delibera ANAC 20 marzo 2024, n. 147

Delibera

“(…) la stazione appaltante manifestava adesione al parere e procedeva, con decreto del Direttore Generale n.22 del 14.02.2024, alla sospensione in autotutela del termine di conclusione della procedura

CONSIDERATO che l’istante censurava la proposta di aggiudicazione disposta nei confronti della Pirene s.r.l. in ragione del fatto che il punteggio attribuito all’offerta economica sarebbe stato calcolato non sulla base di quanto previsto ai sensi dell’articolo 6.3 del Capitolato Speciale d’Appalto, bensì applicando la formula di cui all’avviso di chiarimenti n. 4. In particolare, secondo l’istante, la formula di cui ai chiarimenti non era meramente esplicativa, come dichiarato dalla stazione appaltante, ma modificativa della lex specialis e qualora l’amministrazione avesse applicato la formula di cui al capitolato, l’esito della gara sarebbe stato differente e l’istante sarebbe stato aggiudicatario del contratto (…)”

Massima:

In caso di modifiche significative ai documenti di gara, tali da incidere sulla platea degli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla procedura o da modificare l’esito della gara, la stazione appaltante è tenuta alla ripubblicazione degli atti di gara e alla riapertura di tutti i termini previsti dalla lex specialis per la partecipazione.

https://www.anticorruzione.it/-/parere-di-precontenzioso-n.-147-del-20-marzo-2024

 

Ricostruzione post sisma 2016 dell’Italia Centrale – Atti tipo di Anac per lavori di ricostruzione post sisma –  controllo preventivo Anac

https://www.anticorruzione.it/-/news.11.04.04.post.sisma.2016

 

Progettazione servizi e forniture – carenza di personale nella S.A. – possibilità di supporto esterno al RUP – parere MIT n. 2299/2024

“Quesito:

Il comma 12 dell’art. 41 del D.lgs 36/2023 stabilisce che “la progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio”. Qualora la stazione appaltante si trovi in una situazione di grave carenza di personale, tale per cui la progettazione tramite propri di pendenti non sia possibile senza recare pregiudizio all’ordinario assolvimento delle funzioni di istituto o nel caso in cui la medesima stazione appaltante non disponga di figure in possesso di adeguata professionalità in relazione al servizio o fornitura da progettare, è possibile ricorrere a professionalità esterne, seguendo le procedure previste dal nuovo codice?

Risposta aggiornata:

L’art. 41 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che “la progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio”, senza aggiungere null’altro che possa supportare per fornire risposta alla situazione prospettata nel quesito. Si ritiene applicabile per analogia la disposizione, dettata per servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, prevista all’art. 4, comma 3, dell’Allegato I.2, laddove si riporta che il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori …”. In considerazione di quanto sopra, potendo il RUP svolgere attività di progettazione, potrebbe essere affiancato in tale attività da un supporto al RUP esterno, individuato ai sensi di quanto previsto dall’ art. 15 del dlgs 36/2023 e dall’art. 2 dell’Allegato I.2 al Codice”.

 

Servizio di trattamento rifiuti – criterio del prezzo più basso- principio di prossimità degli impianti (clausola territoriale) – sede dell’impianto come elemento premiale dell’offerta tecnica – Parere di precontenzioso n. 146 del 20 marzo 2024

Delibera:

“(…) la Montello S.p.A. ha domandato all’Autorità di esprimere un parere in merito alla legittimità della formula algebrica descritta all’art. 19 del disciplinare di gara in oggetto per la selezione delle offerte;

RILEVATO che la suddetta disposizione prevede l’aggiudicazione dell’appalto secondo il criterio del prezzo più basso, calcolato, per ciascun concorrente, sommando il prezzo offerto per il servizio di recupero dei rifiuti agli oneri, a carico della Stazione appaltante, per il trasporto dei rifiuti stessi, quantificati in ragione della distanza tra la sede di ARAL e lo stabilimento del concorrente;

(…)

RITENUTO che non si ravvisano, nel caso di specie, ragioni per discostarsi dall’orientamento recentemente espresso. Analogamente a quanto rilevato nel caso esaminato con la Delibera n. 1/2024, la formula algebrica descritta nel disciplinare introduce, nell’ambito dell’offerta economica, un elemento (l’ubicazione dell’impianto) che avrebbe dovuto essere più propriamente valorizzato in sede di offerta tecnica, per ragioni, peraltro, puramente economiche e non già legate alla tutela dell’ambiente. Infatti, per un verso, è lo stesso disciplinare di gara, nella parte relativa alla descrizione del criterio di aggiudicazione, a precisare che la distanza dello stabilimento del concorrente rileva per la determinazione dell’onere di trasporto dei rifiuti a carico della Stazione appaltante e, dunque, del costo complessivo del servizio. Dall’altro, dall’esame dei verbali di gara si evince che qualora l’istante avesse proposto un ribasso percentuale di un solo punto superiore, si sarebbe aggiudicato la gara, con conseguente onere dell’Amministrazione di trasportare i rifiuti ad una distanza di 150 km dalla propria sede;

RITENUTO, pertanto, che il criterio di aggiudicazione della procedura di gara in oggetto e la formula algebrica di cui all’art. 19 del disciplinare si pongono in violazione del combinato disposto dell’art. 181, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e dell’art. 108, comma 7, del d.lgs. 36/2023, nella parte in cui, per un verso, non garantiscono un’adeguata tutela del principio di prossimità degli impianti di recupero e, dunque, dell’ambiente e, dall’altro, introducono elementi che dovrebbero essere valorizzati in sede di offerta tecnica mediante il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”

Massima:

Nelle procedure di gara dirette all’affidamento dei servizi di recupero dei rifiuti urbani, in relazione alle quali il legislatore ha imposto che sia privilegiato il principio di prossimità degli impianti, l’ubicazione dello stabilimento del concorrente deve essere adeguatamente valorizzato in sede di offerta tecnica attraverso l’attribuzione di un punteggio proporzionato.

 

10.04.2024

IL PRINCIPIO DELLA FIDUCIA E L’ISTITUTO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

https://www.giustizia-amministrativa.it/-/158189-80

https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/55101660/relazione+su+principio+della+fiducia+e+soccorso+istruttorio.docx/2d21cd61-bf70-ce3f-37bb-f89f3e5a1352?t=1710929861222

 

Qualificazione delle stazioni appaltanti – Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione – Ordinanza Presidenza Cons. Min. di cui all’ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 – Commissario straordinario alla ricostruzione 20/12/2023, n. 162

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/04/10/24A01752/SG

 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando – tardiva iscrizione alla piattaforma informatica – non corrispondenza tra le previsioni della lettera di invito e del capitolato speciale – criteri tabellari e criteri discrezionali – Parere di Precontenzioso ANAC n. 117 del 6 marzo 2024

https://www.anticorruzione.it/-/parere-di-precontenzioso-n.-117-del-6-marzo-2024

 

PNRR e riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie – Circolare MEF-RGS del 9 aprile 2024, n. 17

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_17_2024/

 

Omissione di informazioni dovute: annotazione non interdittiva nel Casellario informatico ANAC – Soccorso istruttorio: mancato riscontro nel termine previsto – esclusione – Delibera ANAC 20 marzo 2024, n. 148

Massima:

L’apprezzamento circa l’affidabilità del singolo operatore economico nell’ambito delle gare pubbliche è rimessa – al di fuori dei casi di esclusione automatica previsti dalla legge – alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione committente. Anche le eventuali omissioni dichiarative non determinano alcun automatismo espulsivo, ma l’esclusione può essere comminata solo se e nella misura in cui siano anche reputate rilevanti – sia nell’omissione in sé, che, necessariamente, rispetto al fatto omesso – da parte della stazione appaltante. È legittima l’esclusione disposta a carico del concorrente che non abbia adempiuto nel termine previsto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 101, d.lgs. 36/2023.

https://www.anticorruzione.it/-/parere-di-precontenzioso-n.-148-del-20-marzo-2024?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%2F%3Fq%3Dnomi%2Ba%2B-%2Bpresenting%2Bnomi%26category%3D119168%26category%3D119069%26delta%3D5%26modifiedFrom%3D2024-04-03%26modifiedTo%3D2024-04-04

 

8.4.2024

Presentato a Roma il 7^ Report OICE sulla digitalizzazione e sulle gare BIM 2023

https://www.oice.it/854354/presentato-a-roma-il-7-report-oice-sulla-digitalizzazione-e-sulle-gare-bim-2023

PNRR – La riprogrammazione degli interventi – Dossier Camera

“Il presente dossier illustra la rimodulazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, adottata con la decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, che ha disposto l’incremento di 2,9 miliardi di euro dell’importo complessivo dei fondi a favore dell’Italia (attualmente pari a 194,4 miliardi di euro), con l’inserimento della nuova Missione 7 RePowerEU e una serie di modifiche alle misure originariamente previste. Le misure nuove o modificate sono 145, di queste 22 nuove misure si riferiscono alla Missione 7 (in particolare, cinque riforme e 17 investimenti). In alcuni casi (78), tali modifiche hanno interessato anche il fabbisogno finanziario e gli stanziamenti di risorse dei singoli investimenti. L’attuale quadro finanziario del PNRR tiene quindi conto del definanziamento totale – condiviso con le istituzioni europee – di taluni interventi fuoriusciti dal PNRR, nonché delle rimodulazioni che hanno interessato molti altri interventi. Secondo quanto riportato nella Quarta Relazione sullo stato di attuazione del PNRR (DOC. XIII, n. 2), nel caso degli interventi fuoriusciti dal Piano si tratta di progetti che, in sede di attuazione o rendicontazione, hanno manifestato rilevanti criticità ai fini del rispetto delle condizionalità originariamente presenti nel PNRR. Le altre rimodulazioni riportate nella decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 si sono realizzate sia in termini di revisione di obiettivi quantitativi (target) e delle loro scadenze, sia in termini di modifica (in aumento o diminuzione) delle risorse finanziarie assegnate. La revisione del PNRR ha in definitiva comportato, nel complesso, il finanziamento di investimenti aggiuntivi per circa 25 miliardi di euro, di cui 11,17 miliardi relativi alla Missione 7, e il definanziamento di interventi per circa 22 miliardi”.

Fonte:

https://temi.camera.it/leg19/dossier/OCD18-19263/pnrr-riprogrammazione-degli-interventi.html

 

ACCORDO QUADRO PER APPALTI INTEGRATI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI – APPLICAZIONE DELL’ ART. 14 – COMMA 5 QUINQUIES – PUNTO 2 MODIFICA ART. 10 – DL N. 13 DEL 14-02-2023 – Parere MIT 26 febbraio 2024, n. 2319

Quesito:

TALE PREVISIONE NORMATIVA VA LETTA NEL SENSO CHE: 1) LA STESSA CONSENTE IN CASO DI RICORSO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE AD ACCORDI QUADRO PER APPALTI INTEGRATI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI, NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELLE PROGETTAZIONI (TIPO PFTE), DI PROCEDERE ALLA RELATIVA GARA DI APPALTO PER AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO E QUINDI POSTICIPARE LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE SOLAMENTE AL PROGETTO ESECUTIVO CHE è A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO PRIMA DELL’INIZIO LAVORI? 2) LA NORMA CONSENTE DI VERIFICARE E VALIDARE UNICAMENTE IL PROGETTO ESECUTIVO MENTRE SI PUO’ OMETTERE LA RELATIVA VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PFTE?

Risposta aggiornata:

Si premette che, come chiarito da ANAC nella delibera del 20/12/2022 n. 629 e nelle relative FAQ, il corretto utilizzo dell’istituto dell’accordo quadro richiede che le prestazioni da svolgersi siano chiaramente identificate negli atti di gara. Infatti l’assenza di una compiuta progettazione non consente all’operatore economico concorrente di formulare un’offerta consapevole ed attendibile, costituendo un vulnus al principio di concorrenza. Si ricorda che l’accordo quadro costituisce una procedura di selezione del contraente che non postula alcuna deroga ai principi di trasparenza e completezza dell’offerta, allo scopo di semplificare il processo d’aggiudicazione dei contratti (cfr. sent. C. Stato 06/08/2021, n. 5785). Il principio posto alla base dell’accordo quadro è la ripetitività dei lavori e/o servizi da realizzare per mezzo dell’accordo stesso. Ciò premesso, si precisa che i riferimenti normativi sono l’art. 48, comma 5 quinques, Dl 77/2021 aggiornato al Dl 13/2023 e l’art. 10 comma 6 , quater Dl 77/2021 comma inserito sempre dall’art. 14 Dl 13/2023. Al riguardo non si concorda con la ricostruzione da voi proposta. Per l’accordo quadro quindi occorre che la stazione appaltante abbia predisposto e verificato il PFTE

https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/2319

 

04.04.2024

Digitalizzazione: dal 1° gennaio 2024 1 milione e 100mila affidamenti per 78 miliardi di euro

“La digitalizzazione degli appalti in Italia funziona. Introdotta dal nuovo Codice dei contratti pubblici e operativa dal 1° gennaio 2024, ha superato le prime settimane di rodaggio, e ora è quasi regime, a vantaggio di tutti, in particolare dei Comuni e dei piccoli Comuni. In tre mesi di attività sono state avviate attraverso la piattaforma digitale oltre un milione e centomila procedure di affidamento di contratti pubblici per un valore di circa 78 miliardi di euro. Anac è quotidianamente a fianco delle amministrazioni pubbliche in maniera fattiva, per aiutarle e supportarle in questo passaggio storico per il nostro Paese, che è la digitalizzazione degli appalti, portando l’Italia pienamente a livello europeo”.

Fonte: ANAC

 

Qualificazione delle stazioni appaltanti e sanzioni collegate – Lettera aperta ASMEL al Presidente ANAC

“Egregio Presidente, il 1° gennaio è entrato in vigore, a norma del d.lgs. 36/2023, l’obbligo di digitalizzazione dell’intero ciclo degli appalti pubblici. Il Codice ha accolto in pieno le richieste e gli auspici di quanti da sempre hanno puntato sulla digitalizzazione per conseguire trasparenza e superare ogni opacità amministrativa. Naturalmente, ANAC è stata in prima linea su questo fronte, ottenendo che l’“ecosistema di digitalizzazione” fosse incentrato sulla propria Banca dati dei contratti pubblici. La digitalizzazione consente l’interoperabilità tra i dati e dà concreta attuazione al principio dell’unicità dell’invio sancito dall’art. 19, comma 2, del Codice. Ovvero alle Stazioni Appaltanti (SA), non possono più essere richieste informazioni che hanno già trasmesso. I Comuni non possono che plaudire a questo nuovo corso, in grado di ridurre i troppi appesantimenti procedurali che subiscono e denunciano da anni. Plaude anche ANAC che si autodefinisce “non più il vigile che ti ferma quando hai commesso eccessi di velocità, ma il tutor”. Purtroppo, come noto, la digitalizzazione ha registrato un avvio fortemente accidentato. Sono emerse gravi anomalie nelle piattaforme informatiche. Talmente “bloccanti” che ANAC, in attesa di porvi rimedio, ha invitato le SA a “derogare” alle stesse regole fissate dal Codice. 1 Una soluzione inaudita e paradossale. ANAC torna vigile, ma invita i vigilati a chiudere un occhio. Una svolta passata in secondo piano vista l’urgenza di superare al più presto l’attuale fase di stallo che, nel primo bimestre 2024, ha comportato un crollo del 43,5% nel numero di gare e del 70,5% negli importi (dati CRESME). Nel contempo, l’Ufficio Vigilanza collaborativa (sic!) di ANAC trova il tempo di inviare alle SA, “richieste di chiarimenti” da riscontrare in 5 giorni, pena sanzioni da 500 a 5.000 euro. Poniamo alla Sua valutazione, a titolo esemplificativo, una di queste richieste di chiarimenti (qui il link con note in rosso). In particolare, lascia sbigottiti che, dopo aver violato una regola fondamentale del nuovo Codice, il divieto di rilascio del CIG a SA non qualificata, ANAC chieda a quest’ultima perché ha bandito una gara che essa stessa avrebbe dovuto impedire!

Beninteso, nessuno chiede che le SA siano esenti da verifiche e controlli. Ma in uno stato di diritto, il vigile ancorché “collaborativo”, applica e non stabilisce le regole di ingaggio. Se, per circostanze eccezionali, esse vengono sospese, il vigile ne attende il ripristino. Se Quando invece chi vigila assume anche il ruolo di gestore del sistema, si rischia il determinarsi di un conflitto di interessi con il venir meno della necessaria terzietà. Si tratta di tema delicato, su cui riflettere. A giugno prossimo decorrono i 10 anni dalla istituzione di ANAC nella sua attuale configurazione. Forse è il caso di aprire ad un pubblico confronto con i portatori di interesse. Alla luce dell’esperienza maturata nei dieci anni trascorsi, è interesse di tutti meglio definire perimetro d’azione e modalità di intervento dell’Autorità. I Comuni e ASMEL sono pronti a dare il proprio contributo e proponiamo un pubblico confronto su questi temi, aperto a tutti. In attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

NOTE:

Di seguito, le deroghe al Codice decise da ANAC per sopperire al malfunzionamento dell’ecosistema digitale:

1. Fino al 30 giugno, possibilità di verificare anche a mezzo PEC l’autenticità della polizza presentata a garanzia dell’offerta (delibera 606 del 19 dicembre 2023).

2. Fino al 30 settembre, possibilità di utilizzare l’interfaccia web (PCP) per gli affidamenti sotto i 5mila euro (comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024).

3. Fino a nuova comunicazione, possibilità di effettuare con bonifico il pagamento del contributo di gara (notizia ANAC del 20 febbraio 2024).

4. Fino al 30 settembre, possibilità per gli istituti scolastici di fare affidamenti mirati prescindendo dalla loro qualificazione (nota del Presidente del 27 febbraio 2024).

5. Fino a nuova comunicazione, possibilità per i responsabili di fase di cui all’articolo 15 del codice di accreditarsi come RUP sui sistemi dell’Autorità (comunicato del Presidente del 6 marzo)”.

https://asmel.eu/downloads/lettera-aperta-al-presidente-anac.pdf

 

Principio del risultato e interpretazione della lex specialis – Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 26.03.2024 n. 2866

“6.4. (…) Pur essendo la fornitura in questione non ancora soggetta, ratione temporis, alla disciplina di cui al d. lgs. 36/2023, l’utilizzo da parte della legge di gara del parametro del risultato esplicita e conferma, nello specifico procedimento per cui è causa, il carattere immanente al sistema della c.d. amministrazione di risultato (che la dottrina ha ricondotto al principio di buon andamento dell’attività amministrativa, già prima dell’espressa affermazione contenuta nell’art. 1 del citato d. lgs. n. 36 del 2023 con specifico riferimento alla disciplina dei contratti pubblici).

Il profilo causale del singolo provvedimento va così analizzato alla luce del collegamento che lo avvince alla complessa vicenda amministrativa, nell’ottica del risultato della stessa: tanto che autorevole dottrina ha in proposito proposto l’introduzione di “una nuova nozione, che può essere denominata operazione amministrativa, ad indicare l’insieme delle attività necessarie per conseguire un determinato risultato concreto”.

L’importanza del risultato nella disciplina dell’attività dell’amministrazione non va riguardata ponendo tale valore in chiave antagonista rispetto al principio di legalità, rispetto al quale potrebbe realizzare una potenziale frizione: al contrario, come pure è stato efficacemente sostenuto successivamente all’entrata in vigore del richiamato d. lgs. n. 36 del 2023, il risultato concorre ad integrare il paradigma normativo del provvedimento e dunque ad “ampliare il perimetro del sindacato giurisdizionale piuttosto che diminuirlo”, facendo “transitare nell’area della legittimità, e quindi della giustiziabilità, opzioni e scelte che sinora si pensava attenessero al merito e fossero come tali insindacabili”.

L’applicazione al caso di specie dei richiamati princìpi implica che l’“operazione amministrativa” avuta di mira dalla stazione appaltante, desunta dalla chiara indicazione in tal senso fornita dalla legge di gara, aveva riguardo al fatto che “Il risultato atteso è la fornitura in opera perfettamente funzionante delle apparecchiature”.

Non soddisfa certamente tale requisito la fornitura di apparecchiature che, come accennato, a fronte dell’apparente minor costo di acquisto implicano il necessario svolgimento di attività materiali e giuridiche aggiuntive: le quali, oltre ai costi relativi ai corrispettivi per l’acquisto degli ulteriori materiali necessari al funzionamento, comportano altresì dei costi relativi ai tempi e all’impiego delle risorse umane necessarie per il compimento delle relative procedure”.

https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202309665&nomeFile=202402866_11.html&subDir=Provvedimenti

 

Risoluzione del contratto per gravi inadempienze – annotazione nel casellario informatico ANAC – natura del potere di annotazione ANAC – errore di progettazione – obbligo di controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente

https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202208935&nomeFile=202405834_01.html&subDir=Provvedimenti

 

Digitalizzazione dei contratti pubblici – FAQ ANAC aggiornate al 29 marzo 2024

https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici

 

Servizi di architettura e ingegneria – Equo compenso – ribasso solo sulle spese generali e non sui compensi – T.A.R. Veneto, III, 03 aprile 2024, n. 632

https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ve&nrg=202301332&nomeFile=202400632_01.html&subDir=Provvedimenti

 

03.04.2024

Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani – Principio della suddivisione in lotti – Discrezionalità – Parere di precontenzioso ANAC n. 123 del 13 marzo 2024

Massima:

“Il principio generale della suddivisione in lotti va adattato alle peculiarità del caso di specie ed è, pertanto, suscettibile di deroghe in presenza di giustificati motivi, da indicare nella lex specialis, in considerazione della necessità di non comprimere eccessivamente la discrezionalità attribuita alle stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti di gara (nel caso di specie, è stata ritenuta non irragionevole né illogica la decisione della SA di individuare un unico lotto per l’affidamento del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti in un unico comune, per garantire l’unitarietà della gestione, motivazione esplicitata nella determina di indizione della gara)”.

https://www.anticorruzione.it/-/parere-di-precontenzioso-n.-123-del-13-marzo-2024

 

02.04.2024

Lavori per la realizzazione di impianti fotovoltaici – requisiti di partecipazione – categoria SOA – Delibera ANAC 13 marzo 2024, n. 122

Massima:

“Quando oggetto dell’appalto è la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici sugli edifici comunali, la categoria SOA attinente alla prestazione principale dei lavori è identificabile nella OG9. La previsione, all’interno del bando, del possesso della sola categoria OG11 in ragione della esigenza di eseguire anche migliorie sugli impianti interni, è restrittiva della partecipazione”.

https://www.anticorruzione.it/-/parere-di-precontenzioso-n.-122-del-13-marzo-2024

 

Compatibilità tra progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione – nessuna alterazione della concorrenza – insussistenza cause di esclusione -TAR Lombardia, Sez. 4, sentenza del 29 marzo 2024, n. 962

https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_mi&nrg=202302103&nomeFile=202400962_01.html&subDir=Provvedimenti

 

Congruità della base d’asta – impossibilità di presentare offerte idonee a coprire i costi ed ottenere la remunerazione – Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza del 27 marzo 2024, n. 2908

“(…) gli appalti pubblici devono pur sempre essere affidati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, giacché le acquisizioni in perdita porterebbero inevitabilmente gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso: laddove i costi non considerati o non giustificati siano invece tali da non poter essere coperti neppure mediante il valore economico dell’utile stimato, è evidente che l’offerta diventa non remunerativa e, pertanto, non sostenibile (così già Cons. di Stato, V, 15 aprile 2013, n. 2063, citata da Cons. Stato, V, 27 novembre 2019, n. 8110 ed altre successive)”.

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Accesso agli atti di gara e dilazione del termine di impugnazione – Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza del 27 marzo 2024, n. 2908

“1.3.2. Come noto, con sentenza n. 12 del 2020 l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato ha affrontato e risolto la questione della decorrenza del termine d’impugnazione degli atti delle procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici, e ha valorizzato al riguardo l’individuazione di momenti diversi di possibile conoscenza degli atti di gara, ad ognuno dei quali corrispondono precise condizioni affinché possa aversi decorrenza del termine d’impugnazione dell’aggiudicazione; il tutto nella cornice della considerazione, di carattere generale, per la quale l’individuazione della decorrenza del termine per ricorrere “continua a dipendere dal rispetto delle disposizioni sulle formalità inerenti alla ‘informazione’ e alla ‘pubblicizzazione’ degli atti, nonché dalle iniziative dell’impresa che effettui l’accesso informale con una ‘richiesta scritta’ per la quale sussiste il termine di quindici giorni previsto dall’art. 76, comma 2, del ‘secondo codice’ applicabile per identità di ratio anche all’accesso informale” (Cons. Stato, Ad. plen., 2 luglio 2020, n. 12, par. 27; cfr. al riguardo, anche per la disamina della tassonomia elaborata in relazione ai diversi casi ipotizzabili, Cons. Stato, V, 5 aprile 2022, n. 2525; 16 aprile 2021, n. 3127; 19 gennaio 2021, n. 575). In tale contesto, l’Adunanza plenaria ha chiarito, ad esempio, che la proposizione dell’istanza d’accesso agli atti di gara comporta una “dilazione temporale” del termine per ricorrere “quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. n. 12 del 2020, cit., sub par. 32; cfr. al riguardo anche Id., III, 27 ottobre 2021, n. 7178, che esclude dilazioni temporali nel caso in cui il vizio risulti già percepibile a prescindere dall’acquisizione di ulteriore documentazione). L’entità della suddetta dilazione temporale è determinata dalla stessa Adunanza plenaria nella misura di 15 giorni, termine previsto dal vigente art. 76, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016 per la comunicazione delle ragioni dell’aggiudicazione su istanza dell’interessato (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 12 del 2020, cit., sub par. 19, richiamato dal par. 22): il che vale a dire che il termine per proporre ricorso, fermo il dies a quo (coincidente, per fattispecie quali quella in esame, con la data di comunicazione del provvedimento d’aggiudicazione ex art. 120, comma 5, Cod. proc. amm.), viene incrementato, in generale, nella misura di 15 giorni, così pervenendo a un’estensione complessiva pari a 45 giorni (Cons. Stato, Ad. plen., n. 12 del 2020, cit., spec. sub par. 19, che richiama il par. 14; Cons. Stato, n. 3127 del 2021, cit.; Id., V, 15 marzo 2023, n. 2736). Presupposto per l’applicazione della dilazione temporale è a sua volta (oltreché la natura del vizio da far valere, il quale non deve essere evincibile se non all’esito dell’acquisizione documentale) la tempestività dell’istanza d’accesso, avanzata cioè entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione (cfr. ancora Cons. Stato, Ad. plen., n. 12 del 2020, par. 27; cfr. anche Corte cost., 28 ottobre 2021, n. 204, ove si correla espressamente “la dilazione temporale” all’esercizio dell’accesso “nei quindici giorni previsti attualmente dall’art. 76 del vigente ‘secondo’ cod. dei contratti pubblici”; cfr. ancora Cons. Stato, V, 29 novembre 2022, n. 10470). In tale contesto, a fronte del descritto regime di ordine generale, trova applicazione un diverso (nuovo) termine “qualora l’Amministrazione aggiudicatrice rifiuti l’accesso o impedisca con comportamenti dilatori l’immediata conoscenza degli atti di gara (e dei relativi allegati)” (e cioè “in presenza di eventuali […] comportamenti dilatori” della stessa amministrazione, “che non possono comportare suoi vantaggi processuali, per il principio della parità delle parti”, tenuto conto d’altra parte che “L’Amministrazione aggiudicatrice deve consentire all’impresa interessata di accedere agli atti”): in tal caso, infatti, “il termine per l’impugnazione degli atti comincia a decorrere solo da quando l’interessato li abbia conosciuti” (Cons. Stato, Ad. plen., n. 12 del 2020, cit., par. 25.2). Siffatto nuovo termine si applica, in particolare, laddove l’amministrazione non dia “immediata conoscenza” degli atti di gara, in specie mediante tempestiva risposta alla (anch’essa tempestiva) richiesta d’accesso, da evadere entro il termine di 15 giorni (cfr. Cons. Stato, V, 20 marzo 2023, n. 2796; 7 febbraio 2024, n. 1263; III, 15 marzo 2022, n. 1792; V, 4 ottobre 2022, n. 8496), e coincide con l’ordinario termine d’impugnazione di trenta giorni, decorrente dalla effettiva ostensione dei documenti richiesti dall’interessata (cfr. Cons. Stato, IV, 11 novembre 2020, n. 6392; V, n. 8496 del 2022, cit.; cfr. anche, per il decorso del termine dall’evasione dell’istanza d’accesso, Id., n. 575 del 2021, cit.; 26 aprile 2022, n. 3197, cit.; 29 aprile 2022, n. 3392). 1.3.3. Nel caso di specie, pur ritenendo che le ragioni di doglianza mosse dalla ricorrente nei confronti dell’aggiudicazione alla controinteressata originassero dalla visione dei documenti richiesti, rimane il fatto che, come dato conto dalla stessa appellante, i corrispondenti documenti erano stati ostesi dalla stazione appaltante il 4 agosto 2023. In tale contesto, a fronte di un’istanza d’accesso tempestivamente proposta dall’interessata il 21 luglio 2023 (i.e., entro 15 gg. dalla comunicazione dell’aggiudicazione), anche la stazione appaltante, come anticipato, evadeva tempestivamente detta istanza (i.e., il 3 o 4 agosto 2023)”.

https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202400139&nomeFile=202402882_11.html&subDir=Provvedimenti

 

28.03.2024

Caro materiali – Modalità di accesso per l’anno 2024 al Fondo adeguamento prezzi – Decreto MIT 28/2/2024

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/03/27/24A01610/SG

 

Informazione interdittiva antimafia successivamente annullata dal G.A. – discrezionalità della P.A.: valutazioni opinabili relative all’apprezzamento di rischi e non all’accertamento di fatti – errore scusabile – nessun risarcimento danni – Sentenza C.G.A.R.S., Sez. I, n. 233/2024

https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cgagiur&nrg=202101198&nomeFile=202400233_11.html&subDir=Provvedimenti

 

 

Schema di capitolato di gara di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di accoglienza – Decreto del Ministro dell’Interno

https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/decreti-direttive-e-altri-documenti/decreto-schema-capitolato-gara-appalto-fornitura-beni-e-servizi-relativi-alla-gestione-e-funzionamento-dei-centri-accoglienza

 

Lavori sottosoglia ed ammissibilità della procedura aperta – digitalizzazione e creazione della procedura di gara – ANAC Parere Funzione Consultiva 13 marzo 2024, n. 13

“Sulla base dei chiarimenti offerti con la Circolare sopra indicata, pertanto, in risposta al quesito sottoposto all’attenzione dell’Autorità, deve ritenersi consentito, in via generale, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 50 del d.lgs. 36/2023 (anche) il ricorso alle procedure ordinarie previste nel Codice, secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell’affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi. Infine, in ordine al quesito relativo al processo di digitalizzazione della procedura di gara, nei termini indicati nell’istanza, si comunica la possibilità di procedere mediante scheda P2_16”

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/190202961/Parere+funzione+consultiva+n.+13+del+13+marzo+2024.pdf/b139580e-b419-3c92-8461-529e2d5b997d?t=1711372960230

https://www.lavoripubblici.it/news/appalti-sottosoglia-quali-procedure-utilizzare-33151

 

Procedura negoziata senza bando di gara e principio di rotazione – I “due consecutivi affidamenti” (art. 49 d.Lgs. n. 36/2023) – TAR Sicilia, Sez. I, sentenza del 19 marzo 2024, n. 1099

“L’art. 49 del D.lgs. n. 36/2023 dispone che gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto del principio di rotazione e il successivo comma 2° specifica che, in applicazione del citato principio, “è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”. I “due consecutivi affidamenti” fanno, quindi, riferimento a quello da aggiudicare e a quello “immediatamente precedente” con la conseguenza che la disposizione vieta il secondo consecutivo affidamento (avente ad oggetto la stessa categorie di opere) e non – come dalla ravvisato dalla parte ricorrente (v. pag. 12- 13 del ricorso introduttivo) – il “terzo” affidamento da parte dell’operatore già affidatario di due consecutivi affidamenti”, non rivenendosi, per una simile interpretazione, né elementi testuali, né elementi sistematici tenuto anche conto che la disposizione si pone in linea di continuità con la precedente regolamentazione di cui alle linee guida ANAC n. 4 che al punto 3.6 faceva espresso riferimento all’affidamento “precedente” e a quello “attuale”. Peraltro, in tal caso, la norma avrebbe utilizzato il termine “abbiano avuto”, piuttosto che “abbiano”, tempo presente che “attualizza” la sequenza temporale al momento immediatamente precedente”.

Appalto integrato complesso avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione della Nuova Diga Foranea del porto di Genova – rilievi ANAC – Delibera n. 142 del 20 marzo 2024

“Tutto ciò considerato e ritenuto, rilevata l’infondatezza della richiesta di archiviazione e di quella di sospensione del procedimento di vigilanza, in esito all’istruttoria espletata nell’ambito del procedimento di vigilanza in epigrafe e per tutte le motivazioni sopraesposte Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza del 20 marzo 2024 DELIBERA

– Di ravvisare l’insussistenza dei presupposti per la sospensione del procedimento di vigilanza, tenuto conto che detta sospensione vada riferita ai soli casi dell’art 10 del Regolamento ANAC di vigilanza sui contratti pubblici – ossia laddove vi sia identità di oggetto tra i profili di criticità sollevati nel presente procedimento e le censure attualmente oggetto di sindacato giurisdizionale.

– Di confermare il potere di vigilanza dell’ANAC in ordine all’operato del Commissario Straordinario per la Diga, che risulta soggetto vigilato ai sensi dell’art. 213 del d. lgs. 50/2016, anche in merito alla sindacabilità delle scelte da esso compiute nel Programma Straordinario e nei piani procedurali in ragione del fatto che l’ANAC è l’organo di vigilanza che garantisce il rispetto sulle norme sugli appalti pubblici, anche di tipo eurounitario, ai sensi dell’art. 83 della Direttiva 2014/24/UE.

– Di considerare confermati i profili di contestazione sollevati nell’atto di avvio del procedimento di vigilanza in ordine all’assenza delle motivazioni sottese alla scelta dell’utilizzo della procedura negoziata senza bando, non risultando le motivazioni contenute nell’atto di avvio del procedimento, anche tenuto conto che il rinvio al programma straordinario e ai piani procedurali non specifica la sussistenza dei presupposti normativi per l’utilizzo della procedura negoziata senza bando in relazione alla realizzazione della Nuova Diga Foranea. Si ritiene, ulteriormente, di ravvisare la mancata sussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime derogatorio di cui all’art. 32 della Direttiva, tenuto conto che la deroga va riferita solo ai casi di sussistenza di ragioni di estrema urgenza non imputabili alla stazione appaltante che non consentano l’avvio di una procedura di gara, non rinvenibili nell’ambito dell’indizione della procedura per l’affidamento dell’appalto integrato in esame, non prospettandosi situazioni di estrema urgenza.

– Di ritenere che il mancato rinnovo della procedura di gara a seguito della gara andata deserta sia in contrasto con la normativa di cui all’art. 32 della Direttiva e dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016 nonché con il Piano Procedurale del luglio 2021 laddove prevedeva la pubblicazione di un avviso di gara per l’avvio della procedura di selezione del contraente.

– Di confermare la non corretta applicazione del DL 50/2022 in relazione alla mancata conformità dei prezzi posti a base di gara con la normativa vigente, vista l’applicazione del prezziario regionale aggiornato al febbraio 2022 e non di quello infrannuale previsto dalla norma.

– Di confermare la criticità in ordine alla alterazione delle condizioni di gara determinata dalla richiesta di modifica dello schema di contratto e del capitolato di gara non controbilanciata da una apertura alla concorrenza.

– Di rilevare che la mancata previsione nel PTFE di scenari alternativi di progetto – economicamente computati e adeguatamente identificati con elaborati grafici esplicativi – unitamente allo specifico richiamo all’art. 106 del codice, come inserito nella seconda versione contrattuale, snatura il metodo osservazionale che è stato adottato proprio a causa della non determinabilità delle caratteristiche geologico- geotecniche dei terreni, legittimando di fatto ex ante possibili varianti in corso di esecuzione del contratto.

– Di rilevare la non ottemperanza alle prescrizioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici espresse con il voto n. 86/2021, e ribadite dal Comitato Speciale ex art. 45 del D.L. 77/2021, che ha prescritto di integrare il PTFE, imprescindibilmente prima dell’affidamento, con l’individuazione di scenari alternativi identificati con puntuali specifiche di progetto in termini di descrizione delle relative categorie di lavoro, di eventuali elaborati grafici esplicativi e di determinazione dei prezzi delle lavorazioni; tale integrazione è stata rimandata all’elaborazione del Progetto definitivo e quindi impropriamente posta a cura dell’appaltatore.

– Di rilevare il non adeguato adempimento da parte del verificatore all’art. 26 del d.lgs 50/16, avendo questi emesso positiva verifica di ottemperanza malgrado il PTFE non fosse stato debitamente integrato come richiesto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

– Di confermare la non conformità alla vigente disciplina della adozione della determina a contrarre successivamente alla ricezione delle offerte e della nomina del secondo collegio di esperti a buste aperte, in relazione alla possibile non imparziale valutazione dell’offerta tecnica dei due concorrenti attesa la preventiva conoscenza dell’offerta economica.

Dà mandato al competente Ufficio dell’Autorità di inviare la presente delibera alla stazione appaltante e al soggetto verificatore R. (omissis), invitando la medesima committenza a comunicare eventuali modifiche progettuali ed incrementi di costo che dovessero verificarsi in sede di elaborazione dei successivi livelli progettuali fornendo, altresì, aggiornamenti sullo stato di avanzamento dell’opera”.

 

Opere di urbanizzazione primaria – Trattamento fiscale: Aliquota Iva agevolata del 10% applicabile ad una strada urbana di scorrimento – Risposta a istanza di interpello n. 80 del 25 marzo 2024

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5946162/Risposta+n.+80_2024.pdf/4bd95451-0061-9a89-2c4f-b494d533bb26

 

25.03.2024

Procedura negoziata, non ammissibile il criterio di selezione dell’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse – ANAC Parere in funzione consultiva n. 11 del 28 febbraio 2024

“L’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse in una procedura negoziata non è conforme al Codice degli Appalti, né è idoneo a soddisfare i requisiti di oggettività, coerenza con l’oggetto e con la finalità dell’affidamento, nonché con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

(…)

L’Amministrazione intendeva adottare, quale criterio di selezione dei cinque operatori da invitare alla procedura negoziata, quello dell’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse in luogo dell’estrazione, riservata dal nuovo Codice a casi eccezionali, al fine di garantire comunque l’affidamento in tempi celeri.

Secondo Anac, il criterio cronologico, ossia l’ordine di arrivo delle manifestazioni di interesse alla stazione appaltante, costituisce al pari del sorteggio, un’individuazione “casuale” degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, in quanto non ancorato ai criteri oggettivi indicati dal nuovo Codice Appalti.

“Tale criterio – scrive l’Autorità -, al pari del sorteggio, non appare conforme alle norme, in quanto non idoneo a soddisfare i requisiti di oggettività e di coerenza con l’oggetto e la finalità dell’affidamento, né appare conforme ai principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, determinando un limite all’accesso alla procedura negoziata fondato essenzialmente su un criterio del tutto casuale e non coerente con la ratio delle predette norme”.

Al pari del sorteggio – aggiunge Anac – “potrebbe ritenersi ammissibile in via del tutto eccezionale e residuale, entro i limiti e alle condizioni previste dal Codice, ossia in presenza di situazioni eccezionali in cui il ricorso ai criteri oggettivi sopra indicati è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura”.

L’Autorità ha quindi sottolineato i rischi insiti nella scelta del criterio cronologico di arrivo della domanda ai fini in esame, legati essenzialmente a possibili asimmetrie informative tra i potenziali concorrenti o ad accordi collusivi tra gli stessi”.

Fonte: sito web ANAC

 

Costi della manodopera non soggetti a ribasso d’asta (art. 41, comma 14 e art. 108) – calcolo importo stimato degli appalti – Parere MIT 26/02/2024, n. 2216

“Quesito:

Richiamate le disposizioni di cui all’art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e all’art. 108 del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023, che, pur statuendo in modo chiaro l’incomprimibilità dei costi di manodopera da parte degli operatori economici partecipanti alle procedure di gara volte all’affidamento di lavori, servizi (ad eccezione di quelli di natura intellettuale) e forniture (ad accezione di quelle senza posa in opera), non chiariscono in modo altrettanto univoco la determinazione del corrispettivo dell’appalto nel caso in cui l’aggiudicatario indichi, nella propria offerta economica, un valore relativo ai costi di manodopera inferiore rispetto a quello predeterminato dalla stazione appaltante nei propri atti di gara. Ai fini della determinazione del corrispettivo dell’appalto (importo contrattuale), si chiede se lo stesso sia costituito dall’importo offerto dall’operatore economico aggiudicatario della commessa pubblica (a seguito dell’applicazione del ribasso offerto in sede di gara) dai costi aggiuntivi di sicurezza stimati dalla stazione appaltante e dall’importo dei costi di manodopera stimati dalla stazione appaltante ovvero questi ultimi – nel caso in cui l’operatore economico aggiudicatario abbia indicato nella propria offerta economica un valore inferiore rispetto a quello predeterminato dalla stazione appaltante – siano da uniformare a detto valore indicato dall’aggiudicatario. Si osserva che, nel caso in cui il corrispettivo dei costi di manodopera sia da intendersi quello indicato dall’operatore economico in sede di gara, potrebbe verificarsi che l’offerta più conveniente non risulti essere quella corrispondente al maggior ribasso percentuale offerto.

Risposta aggiornata:

La disposizione citata nel quesito, ovvero l’art. 41 c 14, costituisce attuazione del criterio contenuto nella lett. t) dell’art. 1, comma 1 della legge delega (L. 78/2022), in base al quale le stazioni appaltanti devono prevedere “in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso”. In merito alle modalità con cui declinare operativamente tale nuovo dettato normativo si rinvia alle indicazioni interpretative ed applicative di cui al bando tipo ANAC n. 1/2023 “Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”. Nello specifico, il punto 3 dello schema di Disciplinare stabilisce quanto segue: “L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € … [indicare l’importo] calcolati sulla base dei seguenti elementi … [precisare gli elementi attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione del costo stimato o eventualmente indicare l’allegato che contiene questa informazione] e riferiti a … [specificare a quali servizi o forniture si riferiscono i costi della manodopera]. I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso”. A sua volta, l’operatore economico dovrà indicare in offerta il costo della manodopera (punto 17 Bando- tipo ANAC). Se l’operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera diverso da quello stimato dalla stazione appaltante, l’offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 110, D.Lgs. 36/2023. Nella fattispecie, per quel che attiene al costo della manodopera, in base alla previsione di cui al comma 4, lett. a) del citato art. 110, non potranno essere fornite giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Si evidenzia in proposito come le clausole contenute nei bandi tipo ANAC, diverse da quelle indicate come facoltative, continuino ad assumere carattere vincolante per le stazioni appaltanti, in base a quanto dispone l’art. 83, comma 3, del nuovo Codice dei contratti, secondo cui “Successivamente all’adozione da parte dell’ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi. Le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo”. A completamento di quanto sopra esposto si precisa che l’importo contrattuale è quello pari alla somma dell’importo sul quale è stato applicato il ribasso, cui vanno aggiungi i costi della sicurezza. L’indicazione del costo della manodopera uguale o differente da quello indicato nel progetto, ai fini dell’aggiudicazione della commessa, serve solo a confrontarlo con il ribasso offerto al fine di attestare il rispetto del principio di incomprimibilità dei costi della manodopera”.

 

22.03.2024

Riequilibrio del sinallagma contrattuale – rinegoziazione delle condizioni contrattuali – gestione impianto termovalorizzazione rifiuti – ANAC Parere di funzione consultiva n.12 del 6 marzo 2024

“Con la nota sopra indicata l’Amministrazione istante, in relazione all’appalto in oggetto, sottopone all’attenzione dell’Autorità la possibilità di procedere al riequilibrio del sinallagma contrattuale, mediante richiesta, rivolta all’appaltatore, di restituzione delle somme per maggiori profitti derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta dal …..OMISSIS….. di …..OMISSIS….. negli anni 2021 e 2022, secondo le modalità descritte nella relazione allegata all’istanza di parere.

(…)

Tale documento contrattuale, come osservato dall’istante, reca una specifica disciplina in tema di corrispettivi spettanti all’appaltatore, nonché in tema di rinegoziazione dei termini economici dell’affidamento ancorché nell’esclusivo interesse dell’operatore economico. A tal riguardo è stato evidenziato che nel corso degli anni si è avuta una determinazione del corrispettivo in favore dell’appaltatore, contenuta in un range di riferimento costante in ragione di un andamento del mercato di riferimento in sostanziale continuità. Tuttavia, negli anni 2021 e 2022 si sono registrati dati anomali rispetto al pregresso periodo 2011-2020, con un incremento esponenziale del corrispettivo economico in favore del gestore, strettamente correlato e/o consequenziale al conflitto in Ucraina, in aggiunta alle conseguenze derivanti dalla pandemia da Covid-19. Tali eventi hanno avuto indubbi riflessi in ambito contrattuale, con specifico riferimento all’aumento dei prezzi anche di vendita dell’energia elettrica e, quindi, dei proventi realizzati dall’appaltatore.

Per quanto sopra, in considerazione della natura pubblica del contraente Regione – che in quanto tale redistribuisce ai cittadini i maggiori proventi della vendita dell’energia elettrica riducendo la tariffa per il conferimento dei rifiuti all’impianto – è stato chiesto all’appaltatore di provvedere a versare alla Regione …..OMISSIS….., a saldo per le annualità 2021 e 2022, somme corrispondenti alla quota eccedente incassata dall’appaltatore, calcolata con le modalità indicate nell’istanza di parere. In considerazione di quanto rappresentato, l’Amministrazione ha chiesto all’Autorità di esprimere avviso in ordine al principio secondo cui l’aumento dei prezzi di vendita dell’energia elettrica, derivante dalle circostanze eccezionali sopra indicate, costituisca un evento straordinario ed imprevedibile, come tale idoneo a legittimare un riequilibrio del sinallagma contrattuale, ai sensi e per gli effetti degli arti. 1175 e 1375 del C.c., con ciò legittimando la richiesta di corresponsione e/o restituzione degli extraprofitti maturati a vantaggio del gestore, a seguito della vendita di energia elettrica prodotta dal …..OMISSIS….. di …..OMISSIS….. negli anni 2021 e 2022, in ragione degli interessi pubblici sottesi alla fattispecie e delle prerogative istituzionali spettanti alla Regione.

(…)

Le modifiche dovrebbero quindi limitarsi al ripristino dell’originario equilibrio del contratto, quale risultante dagli atti dell’affidamento a monte, senza alterarne la sostanza economica, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di pubblicità, affinché la rinegoziazione non si risolva in un’elusione degli obblighi di evidenza pubblica sanciti dal richiamato art. 27 del d.lgs. 163/2006.

Per quanto sopra, con riguardo al caso di specie, per come descritto nell’istanza di parere e riferito a contratto “escluso” ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 163/2006, si ritiene quindi che l’Amministrazione possa valutare l’opportunità di procedere – in accordo con l’appaltatore – ad una revisione delle condizioni economiche dell’appalto in relazione ai profili illustrati nell’istanza, alla luce degli eventi straordinari intervenuti successivamente alla stipula del contratto e discendenti dal conflitto in Ucraina e all’emergenza sanitaria da Covid-19, secondo i principi di correttezza e buona fede contrattuale, valutando tuttavia se tali modifiche costituiscano revisioni sostanziali del contratto d’appalto, non ammesse dall’ordinamento comunitario, nei termini indicati dalla giurisprudenza richiamata. Sulla base delle considerazioni che precedono, si rimette a codesta stazione appaltante ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell’indirizzo generale sopra illustrato”.

 

21.03.2024

Premi d’accelerazione (art 126, comma 2) – utilizzabili per tutti i lavori, sia al di sopra della soglia comunitaria – Parere MIT 26 febbraio 2024,n. 2210

Quesito:

Al fine di meglio comprendere l’applicazione operativa della norma in oggetto, si chiede di chiarire se i premi d’accelerazione: 1 – siano utilizzabili solo per lavori al di sopra della soglia comunitaria oppure anche per quelli al di sotto, a prescindere che si tratti di procedure negoziate o affidamenti diretti; 2 – siano di possibile applicazione solo a quei lavori la cui verifica della prestazione è effettuata tramite verbale di collaudo oppure anche in caso di utilizzo di un più semplice CRE ove consentito dalla norma; 3 – debbano essere fatturati a parte dall’operatore economico, rispetto al contratto principale

Risposta aggiornata:

L’art. 126, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che ” Per gli appalti di lavori la stazione appaltante può prevedere nel bando o nell’avviso di indizione della gara che, se l’ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce ‘imprevisti’, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.”. La norma non fa una distinzione tra lavori sopra o sotto la soglia comunitaria, nè fa distinzioni tra procedure, nè tra importi. Da quanto sopra se ne deduce che:  quanto al primo quesito posto si ricava che i premi d’accelerazione sono utilizzabili per tutti i lavori, sia al di sopra della soglia comunitaria, che per quelli al di sotto, a prescindere che si tratti di procedure negoziate o affidamenti diretti;  non distinguendo tra importi economici, trovano applicazione sia per quei lavori la cui verifica della prestazione è effettuata tramite verbale di collaudo, che per quelli la cui verifica è avvenuta con certificato di regolare esecuzione;  quanto al terzo quesito posto, si ritiene la risposta in materia di fatturazione non di competenza”.

 

Concessioni demaniali marittime – Norme che dispongono la proroga – Contrasto con il diritto unionale – Conseguenze – Non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione 

Le norme legislative nazionali che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da covid-19 dall’art. 182, comma 2, d.l. n. 34 del 2020, convertito in l. n. 77 del 2020 – sono in contrasto con il diritto unionale e, segnatamente, con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE; tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione (1).

Il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare quanto segue: nessun legittimo affidamento può ritenersi sussistente di fronte ad un atto con cui il comune abbia inizialmente attestato l’avvenuta proroga della concessione, dato che quest’ultimo ha una valenza meramente ricognitiva, essendo l’effetto di cui si discute scaturito direttamente dalla legge; l’ammortamento degli investimenti sostenuti dal concessionario dovrà, ove ne ricorrano i presupposti, costituire oggetto di considerazione in sede di indizione delle procedure competitive di assegnazione delle concessioni, potendo essere supportato dal riconoscimento di un indennizzo in favore dei concessionari uscenti; è necessario che i criteri adottati da uno Stato membro per valutare, come richiede la Corte di giustizia dell’Unione europea (sez. III, 20 aprile 2023, causa C 348/22), la scarsità delle risorse naturali utilizzabili, si basino su criteri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati, seguendo un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso.

(1) Precedenti conformi: fondamentali sul tema, Cons. Stato, Ad. plen., 9 novembre 2021, n. 17 e 18. Di recente, il Consiglio di Stato ha ricordato l’attuale validità dei principi enunciati dall’ Ad. plen. n. 17 del 2021: Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11200. Ha disapplicato anche la più recente disposizione normativa recante una previsione di proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo contenuta nell’art. 10-quater, comma 3, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, in l. 24 febbraio 2023, n. 14, Cons. Stato, sez. VI, 1° marzo 2023, n. 2192; applica i principi enunciati dalle Adunanze plenarie n. 17 e 18 del 2021 anche Cons. Stato, sez. VI, 19 aprile 2023, n. 3964; Cons. Stato, sez. VII, 7 luglio 2023, n. 6675; Cons. Stato, sez. VI, 28 agosto 2023, n. 7992.

Precedenti difformi: T.A.R. per la Puglia, Lecce, sez. I, decreto 21 dicembre 2023, n. 614, secondo il quale, l’Adunanza plenaria n. 17 del 2021, ancorché formalmente estranea all’ambito di decisione della sentenza delle Sezioni unite n. 32559 del 2023, deve essere riguardata come mero presupposto e, in quanto tale, deve essere valutata anche sotto il profilo della sua nullità, in quanto affetta dai medesimi vizi radicali ed insanabili della sentenza cassata (n.18/2021), della quale non può non condividerne le sorti.

Fonte: https://www.giustizia-amministrativa.it/

 

20.03.2024

Sottosoglia e garanzie – Parere MIT 27/02/2024, n. 2174

“Quesito: Si chiede se la garanzia definitiva nelle procedure sotto soglia, con particolare riferimento alle negoziate di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e): 1 – debba essere costituita, dall’operatore economico, sempre in misura pari al 5% del valore contrattuale al netto dell’IVA a prescindere dal verificarsi delle casistiche indicate all’art. 117, comma 2; 2 – possa essere oggetto di riduzione, in presenza delle certificazioni indicate dall’art. 106, comma 8.

Risposta aggiornata:

In relazione ai due quesiti posti, si rileva che, nel caso in cui la stazione appaltante richieda la garanzia definitiva nelle procedure sottosoglia, il suo valore è pari al 5% dell’importo contrattuale, non trovando ivi applicazione né l’art. 117, co. 2, né l’art. 106, co. 8, D.lgs. 36/2023. Come è dato leggersi nella Relazione Illustrativa al Codice, p. 80, difatti, la disciplina di cui all’art. 53 del D.lgs. 36/2023 si giustifica per l’“intento di semplificazione dell’esecuzione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee”. Si veda parere n. 2129/2023 di questo Servizio”.

https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/2174

 

Procedura negoziata e selezione degli operatori tramite criterio cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse – Parere funzione consultiva ANAC del 28 febbraio 2024, n. 11

“Alla luce di quanto sopra, in risposta al quesito posto, tenuto conto del disposto normativo dell’art. 50, comma 2, del Codice e dell’art. 2, comma 3, dell’Allegato II.1, nonché della ratio delle norme stesse, riferita alla necessità di evitare il ricorso al sorteggio o ad altri criteri casuali di selezione delle imprese da invitare alle procedure negoziate, deve ritenersi non coerente con tali prescrizioni normative, il ricorso al criterio cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse, in quanto metodo di selezione “casuale” degli operatori economici che, al pari del sorteggio, non appare idoneo a soddisfare i requisiti di oggettività, coerenza con l’oggetto e con la finalità dell’affidamento, nonché con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, richiamate dalle norme, nel senso sopra indicato. 5 Il ricorso a tale criterio selettivo, potrebbe in ipotesi ritenersi ammissibile in via del tutto eccezionale e residuale, entro i limiti e alle condizioni stabilite dalle norme stesse ai fini dell’adozione del criterio del sorteggio, previa adeguata motivazione da parte della stazione appaltante. Sulla base delle considerazioni che precedono, si rimette a codesta stazione appaltante ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell’indirizzo generale sopra illustrato”.

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/190202961/Parere+funzione+consultiva+n.+11+del+28+febbraio+2024.pdf/c2991693-a585-95c7-eb97-e80634bcbe77?t=1710153334347

 

19.03.2024

Sistema di accreditamento per la formazione necessaria ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti (art. 63, co. 10) – dubbi di legittimità comunitaria

https://www.lavoripubblici.it/news/violazioni-diritto-ue-nuovo-codice-contratti-pubblici-italiano-32960

 

18.03.2024

Project financing per realizzare un ospedale: non si può fare se non si ha la qualificazione

“Un’azienda ospedaliera che voglia realizzare un nuovo ospedale attraverso partenariato pubblico-privato può procedere pur se sprovvista di qualificazione come stazione appaltante per il settore dei lavori pubblici, e seppur l’opera non sia inserita nel programma triennale delle esigenze pubbliche? No, non può. Lo stabilisce il nuovo Codice degli Appalti e Anac lo ha ribadito con il Parere funzione consultiva n. 9 del 28 febbraio 2024 rispondendo ad un’azienda ospedaliera del Piemonte. “Il procedimento di affidamento di un partenariato pubblico-privato – scrive l’Autorità – deve essere svolto, nel suo complesso, da un soggetto qualificato con un livello di qualificazione specifico per gli enti concedenti, in ragione della complessità e multidisciplinarietà che caratterizza tali tipologie contrattuali, senza possibilità quindi di suddivisione del procedimento stesso in diverse fasi, seguite da stazioni appaltanti distinte e in assenza di specifica qualificazione”. Pertanto, “gli enti concedenti non qualificati o in possesso di una qualificazione di livello basso non possono svolgere direttamente attività di progettazione, affidamento ed esecuzione di tali contratti e sono tenuti a rivolgersi ad una centrale di committenza o ad una stazione appaltante qualificata (…)”.

https://www.anticorruzione.it/-/news.18.03.24.parere.project.financing

 

15.03.2024

Sottosoglia – affidamenti diretti e costi della manodopera (art. 108, co. 9) – Parere MIT 26/02/2024, n. 2398

“Quesito

Visto il comma 14 dell’art. 41 del D.Lgs 36/2023 secondo cui: “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera, secondo quanto previsto dal comma 13”, si chiede se la previsione è limitata alle procedure di gara in senso stretto (aperte, ristrette e negoziate) e quindi siano esclusi gli affidamenti diretti di cui all’art 50 comma 1 lett a) e b) del codice dei contratti. Per cui l’offerente è tenuto ad indicare i propri costi della manodopera ai sensi dell’art 108 comma 9 (l’esclusione riguarda solo forniture senza posa in opera e servizi intellettuali), ma senza una preventiva stima da parte della Stazione Appaltante all’interno della richiesta di offerta per affidamento diretto.

Risposta aggiornata:

Relativamente al tema posto si richiama l’art. 48 del nuovo codice ed in particolare il comma 4 dello stesso, secondo cui “ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice”. Pertanto l’art. 41 comma 14 trova applicazione anche negli affidamenti diretti in quanto la norma esprime un principio generale – quale la tutela dei lavoratori – che deve essere comunque rispettato. Ciò posto, è necessario che siano previste modalità idonee che tengano conto del fatto che negli affidamenti diretti non viene effettuata una procedura di gara”.

 

“Soccorso istruttorio processuale” per chiarire l’offerta economica presentata – Consiglio di Stato, sentenza del 1 marzo 2024, n. 2042

“9.3. Con la terza sotto-censura (estesa da pagina 11 a pagina 13), si impugna la sentenza per aver ritenuto ammissibile il soccorso istruttorio processuale. Si assume, in particolare, l’error in iudicando del T.a.r. per aver ammesso il soccorso istruttorio in un caso in cui esso non fosse finalizzato a chiarire l’offerta economica presentata, bensì a “provare a sopperire alle false dichiarazioni rese o comunque a sopperire alle omissioni di allegazioni dovute in gara ed obbligate dal disciplinare”, sostituendo, in sostanza, l’originaria offerta con una nuova offerta.

9.3.1. La censura in esame è infondata.

9.3.2. L’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, applicabile ratione temporis, disciplina il soccorso istruttorio che viene ammesso per le cd. “irregolarità essenziali sanabili” e non per quelle “non sanabili”. Quest’ultime sono riferite ad elementi e documenti relativi all’offerta tecnica ed economica, nonché alle “carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.

9.3.3. La giurisprudenza amministrativa ammette infatti il soccorso istruttorio processuale per casi analoghi a quello in esame.

Questo istituto è ammissibile quando il Giudice verifichi che la stazione appaltante non è intervenuta in soccorso del concorrente, come sarebbe stata tenuta, ed eserciti i poteri istruttori per accertare, nel corso del processo, ciò che avrebbe dovuto essere accertato dall’amministrazione, durante il procedimento.

9.3.4. La giurisprudenza amministrativa ritiene siffatta verifica non violi il principio di par condicio tra i concorrenti, in quanto l’istituto “mira ad attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, riparando una incompletezza o irregolarità che la stazione appaltante, se avesse tempestivamente rilevato, avrebbe dovuto comunicare alla concorrente, attivando l’obbligatorio procedimento del soccorso istruttorio” (Cons. Stato, Sez. III, 2 marzo 2017, n. 975; cfr., anche, più di recente, Cons. Stato, Sez. V, 16 agosto 2022, n. 7145; 14 marzo 2019, n. 1690; 8 giugno 2018, n. 3483; 10 aprile 2018, n. 2180; 11 dicembre 2017, n. 5826).

Nella giurisprudenza di questo Consiglio, vi è concordia nel ritenere che l’istituto sia finalizzato a supplire “a carenze di natura formale…” (Cons. Stato, Sez. V, 5 aprile 2019, n. 2242) o a “inesattezze documentali frutto di meri errori ovvero di imprecisioni imputabili alla formulazione degli atti di gara” (Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2020 n. 2146), in modo da evitare di pregiudicare l’operatore “impreciso” ma “affidabile”, mentre non può costituire “una sorta di impropria rimessione in termini per la produzione di documenti tecnici di carattere nuovo e diverso rispetto a quelli prodotti in gara” (Cons. Stato, III, 19 agosto 2020, n. 5144; V, 13 maggio 2019, n. 1030 e, più di recente, Cons. Stato n. 7145 del 2022 cit.).

9.3.5. Quanto alla possibilità di esercitare il soccorso istruttorio relativamente ai requisiti di partecipazione non correttamente dichiarati, in termini pressoché coincidenti con la vicenda scrutinata nel presente processo si pone la pronuncia della Sesta Sezione di questo Consiglio n. 1306 del 24 febbraio 2022, riguardante l’esercizio del soccorso istruttorio procedimentale relativamente al “…possesso in proprio di un requisito (il fatturato) posseduto ex ante”, mediante il deposito nel procedimento di gara dei bilanci, nella quale si è puntualizzato che “…nelle procedure selettive si impone un delicato bilanciamento tra i contrapposti interessi ‒ segnatamente: la massima partecipazione e la par condicio tra i concorrenti ‒ che la giurisprudenza ha in passato ritenuto di effettuare, distinguendo tra ‘regolarizzazione’, generalmente ammessa, ed ‘integrazione’ documentale, viceversa esclusa in quanto comportante un vulnus del principio di parità di trattamento tra i concorrenti.

Sullo specifico terreno dei contratti pubblici, il legislatore ha inteso superare tale impostazione, ampliando l’ambito applicativo dell’istituto e superando quelle concezioni rigidamente formalistiche e burocratiche del diritto amministrativo che continuavano ad incentivare il contenzioso (ridotto ad una sorta di ‘caccia all’errore’ nel confezionamento della documentazione allegata alla domanda), con effetti pregiudizievoli in termini di tempestivo ed efficiente completamento delle procedure”.

Secondo la pronuncia richiamata il soccorso istruttorio sarebbe possibile “non soltanto per ‘regolarizzare’, ma anche per ‘integrare’ la documentazione mancante”, a meno che non si tratti di “carenze e irregolarità” che attengono “all’offerta economica e all’offerta tecnica” e alle “carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.

9.3.6. I principi richiamati, che il Collegio condivide e ritiene pienamente congruenti all’odierna controversia, determinano il rigetto della censura in esame”.

https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202308423&nomeFile=202402042_11.html&subDir=Provvedimenti

 

14.03.2024

Digitalizzazione – Aggiornate le FAQ di ANAC

BDNCP – Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici

B.10. – Devono essere comunicati i dati sugli affidamenti in-house?

Sì. Si ricorda, infatti, che l’art. 23, comma 5, del Codice prevede: «5. Con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all’articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all’articolo 7, comma 2.»

B.11 – Come si comunicano gli affidamenti in-house alla BDNCP?

ANAC ha predisposto la scheda A3_6 per la comunicazione dei dati relativi agli affidamenti in-house. Ad oggi non tutte le piattaforme hanno implementato tale scheda. Nelle more di detta implementazione e comunque non oltre il 30 aprile 2024, è possibile comunicare i dati sugli affidamenti in-house, utilizzando le schede per gli affidamenti diretti (AD2_25 e AD2_26) e valorizzando i seguenti campi in questo modo: – il campo ‘Tipo procedura’, obbligatorio nelle AD, con la voce “procedura a fase unica”; – i dati dell’aggiudicatario devono essere inseriti nell’oggetto “partecipanti ADType”; – la tipologica “giustificazioniAggiudicazioneDiretta” con “Appalto pubblico tra enti nell’ambito del settore pubblico (appalto «in-house»), appalti aggiudicati a imprese collegate o appalti aggiudicati a una joint-venture o nell’ambito di una joint-venture” per attivare la contribuzione.

D.5. – In caso di delega, quale stazione appaltante è titolare dell’avvio della procedura di affidamento, ivi inclusa l’acquisizione del CIG?

La stazione appaltante delegata è quella che deve avviare la procedura di affidamento e, quindi, acquisire il CIG che rimane di sua competenza fino al completamento della funzione delegata, e pagare il contributo se dovuto. Solo successivamente alla conclusione della fase delegata il CIG acquisito diventa di competenza dell’amministrazione delegante che, fino a quel momento, potrà soltanto esercitare la visione su di esso.

D.6. – Nel caso di contratti d’acquisto o locazione di terreni o fabbricati esistenti, occorre acquisire un codice CIG, versare il contributo all’Autorità e trasmettere i relativi dati informativi?

La fattispecie è assoggettata all’acquisizione del CIG ma non al pagamento del contributo (cfr. Delibera n. 584 del 19/12/2023). La trasmissione dei dati di questa casistica, segue il percorso definito dei contratti esclusi e sottoposti esclusivamente alla tracciabilità dei flussi finanziari.

D.7. – Perché è necessario acquisire un CIG per gli affidamenti in-house?

Si ricorda che il CIG è un codice alfanumerico che consente: – l’identificazione univoca di una procedura di affidamento ed il suo monitoraggio, garantendo pubblicità e trasparenza; – la tracciabilità dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo dell’affidamento stesso; – l’adempimento degli obblighi contributivi. Come chiarito nella determinazione n. 4/2011, aggiornata da ultimo con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, gli affidamenti in-house non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Restano però valide le ulteriori due cause per l’acquisizione del CIG.

https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici

 

13.03.2024

Il Parlamento europeo approva il Regolamento sull’intelligenza artificiale (AI ACT) 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20240308IPR19015/il-parlamento-europeo-approva-la-legge-sull-intelligenza-artificiale

 

Contrati sottosoglia – Limiti dell’autonomia regolamentare delle S.A. – Parere MIT 26/02/2024, n. 2316

Quesito:

L’art. 1 dell’allegato II.1 del Codice prevede che “le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento” relativo, nell’ambito del sotto-soglia relativo alle modalità di conduzione delle indagini di mercato, alle modalità di costituzione e revisione dell’elenco degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento, ai criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta, all’organizzazione dell’elenco per categoria e fascia anche ai fini dell’applicazione del principio di rotazione. Si chiede l’avviso di codesto ufficio sulle seguenti questione:

a) se il riferimento al regolamento debba intendersi alla potestà normativa di cui all’art. 7 del d.lgs 267/2000, con conseguente competenza del consiglio comunale ovvero alle competenze organizzative dell’ente, con attrazione del regolamento tra le competenze della giunta ai sensi dell’art. 48, comma 3 del d.lgs. 267/2000;

b) se le previsioni di cui al comma 3 dell’art. 1 dell’allegato II.1 fissano i limiti della potestà regolamentare in materia di sotto-soglia o, se, invece, nell’ambito di tale micro-sistema di cui alla parte I del libro II del Codice l’ente locale può esercitare il potere regolamentare o, eventualmente, la potestà organizzativa anche per disciplinare ulteriori segmenti del procedimento, come ad esempio l’individuazione di soglie più basse rispetto a quelle dell’art. 50, comma 1, lett. a) e b) del codice per gli affidamenti diretti, o anche la procedimentalizzazione dell’affidamento diretto prevedendo l’obbligo in capo al RUP di consultare almeno due o più operatori economici, ovvero i criteri di campionamento di cui all’art. 52, comma 1 del Codice, o ancora i casi in cui è possibile non richiedere la garanzia definitiva; ovvero se tali questioni rientrano nel potere discrezionale del RUP da esercitare caso per caso e non sono suscettibili di regolamentazione in via generale e astratta.

Risposta aggiornata:

Ogni ente avrà facoltà di dotarsi di regolamento nel rispetto del proprio ordinamento. Per gli Enti locali, la normativa di riferimento deve essere quella di cui al d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. I regolamenti in materia di contrattualistica pubblica, incidendo anche su posizione soggettive di terzi operatori economici, rientrano tra quelli di competenza del Consiglio comunale, a norma dell’art. 7 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. Detti regolamenti non possono disciplinare gli appalti sopra la soglia comunitaria; nel sotto soglia, invece, il Comune avrà di certo facoltà di regolare ad es. la richiesta di preventivi, le verifiche a campione etc. ossia tutto quello che può essere strumentale all’affidamento secondo le indicazione del Codice.

 

Sottosoglia – affidamento diretto servizio buoni pasto e dei servizi ad alta intensità di manodopera con obbligo OEPV – Parere MIT 26 febbraio 2024, n. 2318

“Quesito

Ai sensi dell’art. 131 D. lgs 36/2023 l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa (come in generale per gli appalti ad alta intensità di manodopera) avviene esclusivamente con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa. Questo principio vale solo se il valore dell’appalto consente il ricorso a procedure di gara (es. negoziate/aperte)? Se invece il valore è inferiore alla soglia di € 140.000,00 è possibile ricorrere all’affidamento diretto (per il quale il criterio di aggiudicazione non opera) indicando nel capitolato tutte le specifiche tecniche del servizio indicate nel citato art. 131? La fattispecie riguarda un Ente non obbligato a ricorrere al Mepa.

Risposta aggiornata:

L’art. 131, co. 5, d.lgs. 36/2023 prevede espressamente che “l’affidamento dei servizi di cui al presente articolo [attività di emissione di buoni pasto] avviene esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta (…)”. L’indicazione normativa ha carattere assoluto, posto che non si rinviene nell’ambito del corpus normativo alcuna indicazione idonea a permettere di attuarne una deroga nel caso in cui si proceda mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b), d.lgs. 36/2023. Pertanto, la stazione appaltante potrà procedere anche con l’affidamento diretto applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 131, co. 5, d.lgs. 36/2023. Giova precisare come, in tale evenienza, gli elementi qualitativi dovranno essere valutati in maniera informale, viste altresì le finalità di semplificazione sottese alle procedure sotto-soglia”.

 

Servizi tecnici ed equo compenso – E’ legittimo non applicare la legge sull’equo compenso (!) – Parere di precontenzioso ANAC n. 101/2024

“Sono legittimi i bandi di gara che per l’affidamento di servizi tecnici ammettono la formulazione di un unico ribasso, su corrispettivo e spese; Legittimo non applicare la legge sull’equo compenso; inammissibile l’eterointegrazione del bando di gara”.

“L’assenza di chiare indicazioni normative e di orientamenti giurisprudenziali consolidati circa i rapporti tra la normativa sull’equo compenso stabilita dal nuovo Codice Appalti e le procedure di gara dirette all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura – scrive Anac –  impedisce che possa operare il meccanismo dell’eterointegrazione del bando di gara e che, per tale via, possa essere disposta l’esclusione di operatori economici che abbiano formulato un ribasso tale da ridurre la quota parte del compenso professionale”.

https://www.anticorruzione.it/-/parere-di-precontenzioso-n.-101-del-28-febbraio-2024

https://www.anticorruzione.it/-/e-legittimo-non-applicare-la-legge-sull-equo-compenso

 

Nuovo Decreto PNRR (d.l. 2 marzo 2024, n. 19, in fase di conversione) – Dossier del Servizio studi di Camera e Senato n. 248/2024 contenente le schede di lettura

https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/D24019.pdf?_1710407467083

 

PNRR – Procedure di gara svolte dalle Centrali di Committenza – razionalizzazione e semplificazione dell’attività di controllo dei soggetti attuatori – Circolare Ragioneria dello Stato del 12 marzo 2024, n. 10

Concordato con Consip ed Invitalia l’avvio di un’azione di supporto che preveda le seguenti attività:

  • raccolta e messa a disposizione della documentazione inerente alle procedure di gara (“fascicolo di gara”), secondo l’alberatura documentale (Allegato 1A – Set documentale standard – Consip e Allegato 1B – Set documentale standard – Invitalia), all’interno di un repository della RGS, reso consultabile alle Amministrazioni richiedenti;
  • redazione e messa a disposizione, per ciascuna procedura di gara esperita, degli esiti della relativa attività istruttoria, formalizzata mediante la compilazione dell’apposito strumento operativo (Allegato 2A – Check List procedura di gara – appalti pubblici -Consip; Allegato 2B – Check List procedura di gara – appalti pubblici – Invitalia) da inserire all’interno del relativo “fascicolo di gara”.

Pur non mutando le attività e le responsabilità di controllo di specifica competenza dei Soggetti attuatori così come previste dalle circolari/linee guida formalizzate dalla RGS e dai Sistemi di Gestione e Controllo adottati dalle Amministrazioni titolari di Misura, i Soggetti attuatori potranno avvalersi degli esiti delle attività istruttorie svolte dalle Centrali di Committenza nell’ambito delle proprie procedure di controllo e, in particolare, per gli adempimenti connessi all’implementazione delle Attestazioni delle verifiche effettuate sulle procedure di affidamento.

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_10_2024/index.html

 

Criteri Ambientali Minimi (CAM) – mancata indicazione nella lex specialis – obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti – principio di eterointegrazione

https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202309829&nomeFile=202404493_01.html&subDir=Provvedimenti

 

12.03.2024

Audizione alla Camera del Presidente ANAC sul nuovo Decreto PNRR

“Pnrr, rafforzare il fascicolo digitale”.

Il Presidente Busia in Audizione alla Camera “Per il Pnrr ora entriamo nella fase più delicata e complessa. Dopo il completamento delle gare, si avviano i lavori: occorre estrema attenzione”. Così è intervenuto il Presidente di Anac Giuseppe Busìa, oggi 12 marzo 2024 in Commissione Bilancio della Camera, nell’ambito dell’esame del decreto legge sul Pnrr. “Bene l’attenzione al rischio di frodi, con l’ampliamento dell’apposito comitato attraverso l’inclusione anche di Anac. Utile sarebbe integrare la strategia con l’utilizzo dei diversi strumenti che l’Autorità ha a disposizione, dai protocolli di alta sorveglianza alle sue Banche Dati. Riguardo alla prevenzione dei conflitti d’interesse, chiediamo di rafforzare la Piattaforma unica della Trasparenza messa a disposizione delle amministrazioni da parte di Anac, che riduce gli oneri per gli enti pubblici, produce economie di scala, fornisce maggiori strumenti di controllo e favorisce la collaborazione fra amministrazioni”. “Purtroppo assistiamo ad una fuga dal Codice Appalti, allargando le maglie rispetto alla normativa e procedendo con utilizzo estensivo dei commissari. Non è una scelta felice quella di estendere misure derogatorie anche ai progetti uscita dal Pnrr. Si sovrappongono più tipologie di normative di riferimento, con confusione, rischio contenziosi e rallentamenti. Va evitata la fuga dal Codice, limitando la deroga solo ai casi in cui i lavori sono già iniziati”. “Quello che invece serve è potenziare gli strumenti di accelerazione delle gare. Fra questi, centrale è il fascicolo virtuale delle imprese che, attraverso la Banca Dati Anac, crea l’interoperabilità fra le banche dati pubbliche dei vari enti, facilitando l’operatore economico, il controllo della pubblica amministrazione, l’efficienza della gara. Purtroppo – ha spiegato il Presidente Busìa – rileviamo resistenza in alcuni enti a mettere a sistema tale strumento, garantendo l’accesso ai loro dati. Vengono invocate ragioni non condivisibili. Occorre, invece, rafforzare tale strumento cardine”. “Se vogliamo davvero accrescere le tutele dei lavoratori, i nuovi strumenti, come la patente a punti, vanno collegati agli istituti esistenti, altrimenti si creano duplicazioni e discrasie normative.  Meglio puntare sull’interconnessione fra le banche dati di Anac, INAIL e INPS, inserendo i dati nel fascicolo digitale dell’operatore economico e facendo degli investimenti sulla sicurezza un perno del rating di impresa, così da incentiva non solo le imprese che evitano gli incidenti, ma anche quelle che in positivo investono sulla sicurezza”. “Per quanto riguarda l’equo compenso, occorre da parte del governo una scelta di certezza normativa. Così come previsto determinerà un aumento notevole dei costi dei contratti pubblici, che pesa anche al di là del PNRR; creando inoltre incertezza perché i costi effettivi possono emergere dopo, a seguito di lunghi contenziosi”.

https://www.anticorruzione.it/-/news.12.03.24.pnrr

 

Costi della manodopera – legittimo applicare la percentuale di ribasso offerta dal concorrente ai costi della manodopera – Parere di precontenzioso n. 174 del 10 aprile 2024

“(…) la ASL Napoli 3 Sud ha chiesto all’Autorità di esprimere un parere sulla correttezza della propria decisione di applicare il ribasso offerto dalla società aggiudicataria anche ai costi della manodopera indicati nella lettera di invito/disciplinare di gara, secondo quanto già statuito nella Delibera n. 528 del 15 novembre 2023, pur tenendo conto del fatto che la lettera di invito/disciplinare prevedeva espressamente che gli oneri della sicurezza e i costi della manodopera non erano soggetti a ribasso; RILEVATO che la SA ha rappresentato che alla procedura di gara hanno partecipato 95 concorrenti e che il Seggio di gara ha proposto l’aggiudicazione in favore dell’operatore Kalex Costruzioni S.r.l., che ha offerto un ribasso del 34,53%, risultato immediatamente inferiore alla soglia di anomalia del 34,61%. Con Delibera n. 1533 del 20 dicembre 2023, l’appalto è stato aggiudicato a tale impresa per un importo complessivo di € 145.727,97, di cui € 4.319,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 88.027,21 per costi della manodopera. Tale importo è stato calcolato dall’Amministrazione applicando il ribasso offerto in sede di gara anche alla componente del costo della manodopera dell’importo posto a base di gara. Tuttavia, l’impresa aggiudicataria (con Pec del 24 gennaio 2024) ha contestato tale modus operandi, rappresentando che “il bando di gara dell’appalto di cui trattasi prevedeva espressamente che i costi della mano d’opera non fossero soggetti a ribasso, per cui l’offerta è stata commisurata alla predetta condizione. Tuttavia, la sottoscritta prende atto di quanto deliberato da Codesta ASL Napoli 3 Sud e si rende disponibile, con riserva, all’esecuzione dei lavori salvo naturalmente venga accertata la correttezza dell’importo contrattuale determinato da codesta stazione appaltante, che consenta di escludere i costi della mano d’opera dall’applicazione del ribasso d’asta in raccordo con quanto riportato nel disciplinare”

(…)

RITENUTO che, nel caso di specie, dalla lettura della dichiarazione di offerta economica dell’aggiudicatario risulta chiara ed inequivocabile la volontà di quest’ultimo di offrire il ribasso del 34,53% sull’elenco prezzi posto a base di gara e che bell’ambito di tale offerta siano stati ricompresi anche i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza stimati dall’operatore. Non vi sono, di contro elementi desumibili dall’offerta per ritenere che la volontà dell’offerente era quella di aggiungere al ribasso offerto sia i costi della manodopera (non ribassati rispetto alla stima effettuata dalla SA) sia gli oneri aziendali per la sicurezza. Una tale interpretazione, inoltre, contrasterebbe con la lettera di invito che prevedeva l’applicazione del ribasso sui prezzi riportati nell’elenco prezzi (comprensivi del costo della manodopera), nonché con le vigenti disposizioni del Codice, come interpretate dall’Autorità e dalla giurisprudenza maggioritaria sopra riportata”.

Massima:

“I costi della manodopera, seppur quantificati e indicati separatamente negli atti di gara, rientrano nell’importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l’importo contrattuale.
In un appalto di lavori a misura, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, è legittimo applicare la percentuale di ribasso offerta dal concorrente ai costi della manodopera stimati dalla Stazione appaltante, anche considerando che, nel caso di specie, la lex specialis di gara richiedeva espressamente di indicare il ribasso sul listino dei prezzi unitari posto a base di gara, comprensivi dei suddetti costi della manodopera”.

https://www.anticorruzione.it/-/parere-di-precontenzioso-n.-174-del-10-aprile-2024

 

08.03.2024

Rapporto ANAC sul mercato dei contratti pubblici secondo quadrimestre 2023. Meno gare e più affidamenti diretti

“Boom di appalti in Italia nel secondo quadrimestre 2023. Meno gare e più affidamenti diretti

Continua a pieno ritmo la crescita degli appalti in Italia. Gli indicatori del 2° quadrimestre del 2023, in base ai rilievi della Banca Dati Anac, mostrano una crescita diffusa e costante in tutti i settori: rispetto al quadrimestre precedente (primi quattro mesi del 2023) forniture, lavori e servizi sono aumentati rispettivamente di circa il 28,5%, il 52,4% e il 5,5%.

Pubblicato il Rapporto sul mercato dei contratti pubblici – II quadrimestre 2023

Il valore economico

Il Report quadrimestrale di Anac evidenzia la crescita, trainata evidentemente dagli appalti del Pnrr. Rispetto al primo quadrimestre del 2023, si registra un aumento, a livello di importo, delle forniture di circa +35,4% (forniture che rappresentano circa il 34% dei circa 117,6 miliardi complessivi), un aumento dei lavori di circa +44% (lavori che rappresentano circa il 34% dei 117,6 miliardi complessivi e che nei quadrimestri maggio-agosto 2022 e settembre-dicembre 2022 hanno fatto registrare, con circa 51,6 miliardi e 46,0 miliardi di importo, i valori più alti di sempre) e un importante aumento dei servizi del +58,6% (che in questo quadrimestre rappresentano circa il 32% degli 117,6 miliardi complessivi). Il numero degli appalti In termini di numerosità si registra, rispetto allo stesso quadrimestre dell’anno precedente, un importante aumento delle procedure nei settori delle forniture e dei lavori che aumentano rispettivamente del +53,1% e del +30,8%, e un aumento più contenuto nel settore dei servizi che si incrementano del +9,5%. A tale aumento del numero di procedure corrisponde, a livello di importo, un importante aumento delle forniture e dei servizi che crescono rispettivamente del +30,4% e +50,8%. In particolare, l’aumento del valore dei servizi è dovuto non solo all’incremento del numero di procedure, come nel caso delle forniture, ma anche da importanti appalti effettuati da comuni o centrali di committenza nel settore dei trasporti ferroviari o relativamente a concessioni su servizi di distribuzione e trasporto di gas naturale o concessione su servizi e gestioni impianti di termovalorizzazione.

Mentre nel settore dei lavori, sempre in termini di importo, si registra una flessione negativa del -22,6% dipesa, fondamentalmente, dal fatto che nel quadrimestre dell’anno precedente (maggio-agosto 2022) si era registrato un rilevante bando di oltre 19 miliardi di euro dalla stazione appaltante ‘Concessioni autostradali lombarde spa’ relativo alla concessione per 63 anni della pedemontana Brescia-Milano.

L’analisi comparata per procedura di scelta del contraente mostra, per i settori ordinari in termini di importo, un incremento assai rilevante per le procedure ristrette con il +134,3% e abbastanza significativo anche per le procedure negoziate sia previa sia senza previa pubblicazione del bando che aumentano rispettivamente del +49,7% e del 45%.

Mentre si ha una leggera flessione delle procedure aperte che diminuiscono del -7,4%.

Per quanto riguarda i settori speciali, sempre in termini di importo, si ha un rilevante aumento per gli affidamenti diretti che aumentano di ben il +637,1% e per le procedure ristrette che crescono del +307,9% (tale crescita è dovuta, principalmente, da circa trenta appalti in ambito ferroviario svolti dalla Rete Ferroviaria Italiana per un totale di circa 2,2 miliardi). Mentre si ha una concreta flessione del -52,2% per le procedure negoziate previa pubblicazione di gara.

A livello di numerosità, invece, si ha nei settori ordinari un aumento delle procedure senza previa pubblicazione del bando che si incrementano del +120% e a seguire le procedure ristrette che aumentano del +69,3%, mentre le procedure negoziate previa pubblicazione del bando diminuiscono del -22,7%. Infine, sempre a livello di numerosità, nei settori speciali le tipologie di procedure che registrano un maggiore aumento percentuale sono gli affidamenti diretti e le procedure aperte che aumentano rispettivamente del +21,9% e del +14,5%”.

Fonte: sito web ANAC https://www.anticorruzione.it/-/boom-di-appalti-in-italia-nel-secondo-quadrimestre-2023.-meno-gare-e-pi%C3%B9-affidamenti-diretti

 

Equo compenso: come cambia il Codice deontologico delle professioni tecniche

https://www.lavoripubblici.it/news/equo-compenso-come-cambia-codice-deontologico-professioni-tecniche-32890

 

Affidamento diretto – obbligo di indicare il CCNL applicabile e di individuare i costi della manodopera – Parere MIT 26 febbraio 2024, n. 2338

Quesito:

“L’art. 11 comma 2 del D.lgs. 36/2023 (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti) prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di indicare nei bandi e negli inviti il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione.

L’art. 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023 prevede, con riguardo ai contratti di lavori e servizi, l’ulteriore obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di individuare nei documenti di gara, ai fini della determinazione dell’importo posto a base di gara, i costi della manodopera.

L’art. 11 comma 2 e l’art. 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023, riferendosi espressamente a “bandi”, “inviti”, “base di gara” e “documenti di gara”, sembrano presupporre una procedura di evidenza pubblica, da intendersi quale “procedura selettiva tramite gara fra operatori economici che, nel rispetto del diritto dell’Unione europea e della disciplina dettata dal codice, è finalizzata, attraverso la valutazione comparativa delle offerte e la selezione del contraente, all’affidamento del contratto” (art. 3, comma 1, lett. c) dell’Allegato I.1 al D.lgs. 36/2023). Pertanto gli artt. 11 comma 2 e 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023, interpretati in base al criterio letterale, si potrebbero ritenere non applicabili all’affidamento diretto che il nuovo Codice definisce “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice” (art. 3, comma 1, lett. d) dell’Allegato I.1 al D.lgs. 36/2023). Tutto ciò premesso, si chiede pertanto se: – l’art. 11 comma 2 del D.lgs. 36/2023 e l’art. 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023 possano ritenersi non applicabili agli affidamenti diretti di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) dell’Allegato I.1 al D.lgs. 36/2023.”

Risposta aggiornata:

“La risposta ai quesiti è negativa, stante quanto si va ad esporre. In base all’art. 48, co. 4, d.lgs. 36/2023 “ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice”. Da tale disposizione consegue la regola secondo cui ai contratti sottosoglia europea si applicano, in primis, le regole semplificatorie previste dagli artt. 48-55 d.lgs. 36/2023 e, per le sole parti ivi non regolate, la disciplina ordinaria (prevista per gli appalti sopra-soglia) del Codice dei contratti pubblici. Venendo all’esame del primo quesito, l’articolo 11 del d.lgs. 36/2023 introduce il c.d. principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, i quali devono essere indicati dalla stazione appaltante o dall’ente concedente nel bando di gara o negli inviti (cfr. art. 11, co. 2, d.lgs. 36/2023), seppur con facoltà per l’operatore economico di indicare, nella propria offerta, un differente ccnl che garantisca l’equivalenza delle tutele ai lavoratori dipendenti (art. 11, co. 3, d.lgs. 36/2023). Invero, come è dato leggersi nella Relazione Illustrativa, p. 27, si “prevede come previsione generale l’obbligo di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto del contratto”. Tanto premesso, il principio in esame non può non trovare applicazione anche negli affidamenti diretti, seppur con la precisazione secondo cui – visto il co. 2 del citato art. 11 d.lgs. 36/2023 – la mancanza di un bando o di invito di gara sembra produrre una apparente disapplicazione del comma citato per l’affidamento diretto. Tuttavia, visto il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante potrà indicare il ccnl, ex art. 11 del d.lgs. 36/2023, per vie informali, p.e. nel momento in cui procede alla richiesta di preventivo all’operatore economico. In ordine al secondo quesito, si precisa che l’art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023 trova applicazione anche negli affidamenti diretti in quanto la norma esprime un principio generale – quale la tutela dei lavoratori – che deve essere comunque rispettato, indipendentemente dalle modalità di affidamento”.

https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/2338

 

06.03.2024

Revisione dei prezzi (art. 26 d.l. 50/2022) – adozione del SAL sulla base dell’ultimo prezzario aggiornato: no alla riduzione percentuale dei nuovi prezzi rideterminati – Parere ANAC 7 febbraio 2024, n. 5

“(…) Il quesito proposto riguarda alcuni appalti di lavori banditi nell’anno 2021, ponendo a base di gara progetti redatti sulla base del prezzario regionale al momento vigente, ridotti del dieci per cento secondo le indicazioni del bando di gara. La stazione appaltante chiede al riguardo se, in applicazione delle disposizioni dell’art. 26 del d.l. 50/2022, conv .in l.n. 91/2022, laddove si prevede l’adozione del SAL sulla base dell’ultimo prezzario aggiornato, tale prezzario debba anch’esso subire una riduzione del dieci per cento come effettuato per il prezzario posto a base di gara, al fine di procedere alla revisione dei prezzi nei limiti previsti dalla norma. Al fine di esprimere avviso sulla questione sopra illustrata, sembra opportuno evidenziare che in relazione alle previsioni emergenziali dettate per la compensazione/revisione dei prezzi dei contratti pubblici nel corso degli anni 2021 e 2022, l’Autorità ha adottato numerosi pareri, tutti consultabili sul sito istituzionale (tra i tanti pareri Funz Cons n. 26/2022, n. 49/2022, n. 51/2022, n. 4/2023, n. 7/2023, n. 42/2023, delibera n. 63/2022-AG1/2022, delibera n. 265/2022-AG 5/2022). In tali pronunce l’Autorità ha ribadito, in primo luogo, che la possibilità di procedere alla modifica dei contratti pubblici durante il periodo di efficacia, è limitata ai casi, specifici e tassativi, fissati dall’art. 106 del Codice, quale disposizione di stretta interpretazione, trattandosi di una deroga al principio dell’evidenza pubblica (Comunicato del Presidente del 21 marzo 2021). Tra tali casi l’art. 106 del Codice, include al comma 1, lett. a), la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi, purché la stessa sia stata prevista nei documenti di gara “in clausole chiare, precise e inequivocabili”. Quanto sopra è confermato anche dall’art. 29 del d.l. 4/2022 (“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse Il Presidente all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”) conv. in l.n. 25/2022 che, con riguardo alle procedure di affidamento indette successivamente alla sua entrata in vigore, stabilisce (tra l’altro) l’obbligo di inserire, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice. Il Legislatore, tuttavia, al fine di mitigare gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, è intervenuto in relazione ai contratti pubblici in corso di esecuzione, con disposizioni derogatorie al citato art. 106, co. 1, lett. a) del Codice. Tra queste, l’art. 26 del d.l. 50/2022 (“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”) conv. in l.n. 91/2022, ha introdotto un meccanismo di adeguamento dei prezzi basato sull’aggiornamento infrannuale dei prezzari regionali. La norma dispone, infatti, in deroga all’art. 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016 e limitatamente all’anno 2022, l’aggiornamento dei prezzari regionali entro il 31 luglio 2022 (comma 2) prevedendo altresì, nelle more di tale aggiornamento, per la determinazione dei prezzi dei prodotti, un incremento degli stessi fino al 20% rispetto ai prezzari aggiornati al 31 dicembre 2021 (comma 3). Secondo il comma 1 della disposizione, pertanto, per gli appalti pubblici di lavori (inclusi quelli affidati a contraente generale), aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il termine del 31 dicembre 2021 e con riguardo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nel periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, lo stato di avanzamento dei lavori «è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3». La disposizione aggiunge che «I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4». Per quanto di interesse ai fini del parere, il comma 6-bis della norma, nella formulazione attuale, estende la misura dell’adeguamento prezzi ivi prevista (emissione del SAL applicando i prezzari di cui al comma 2, anche in deroga a clausole contrattuali), ai lavori annotati nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, con riferimento ad appalti aggiudicati sulla base di offerte “con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021”. Il comma 6-ter, a sua volta, prevede l’applicazione del comma 6-bis citato, anche agli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, che non abbiano accesso al fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni “eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024”, aggiungendo che «Per i citati appalti, concessioni e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo è rideterminata nella misura dell’80 per cento». Il meccanismo di adeguamento dei prezzi disciplinato all’art. 26 del d.l. 50/2022, deve ritenersi “obbligatorio” in presenza delle condizioni ivi indicate, pertanto la stazione appaltante è «obbligata ad effettuare l’indicato adeguamento prezzi secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla norma» (in tal senso parere Mims n.1575/2022).

Pertanto, in risposta al quesito posto, «tenuto conto, da un lato, della ratio della norma, volta a fronteggiare gli effetti del considerevole aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, costituendo quindi una disposizione di natura eccezionale e derogatoria a specifiche previsioni del Codice, e dall’altro, dell’obbligatorietà dell’istituto introdotto dalla stessa, contemplante la revisione dei prezzi sulla base di prezzari aggiornati nei casi e nei limiti ivi indicati, non sembra possibile procedere ad una riduzione percentuale dei nuovi prezzi in tal modo rideterminati, secondo il procedimento indicato nell’istanza di parere» (così parere Funz Cons 2/2023). Conclusivamente, la stazione appaltante «è tenuta a riconoscere all’impresa appaltatrice i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, nei limiti ed alle condizioni previste dalla norma, ricorrendo alle risorse proprie di cui al comma 1 dell’art. 26 o a quelle dei Fondi ministeriali di cui al comma 4 [e 6-quater, aggiunto dalla l. 197/2022] dell’art. 26, prima di procedere all’approvazione del CRE/Collaudo, che necessariamente dovrà indicare la quantificazione definitiva dell’importo a saldo da liquidare all’appaltatore» (parere Mims n. 1464/2022). Sulla base delle considerazioni che precedono, si rimette, pertanto, a codesta stazione appaltante ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell’indirizzo generale sopra illustrato”.

https://www.anticorruzione.it/-/parere-funzione-consultiva-n.-5-del-7-febbraio-2024

 

04.03.2024

Servizio di Direzione Lavori – risoluzione consensuale del contratto – Nota del Presidente ANAC 10 gennaio 2024

“Se, durante un appalto, il direttore lavori lascia l’incarico e il rapporto contrattuale viene meno per mutuo consenso delle parti, occorre riaffidare con gara il servizio di Direzione Lavori. Non è possibile procedere allo scorrimento della graduatoria formatasi con la precedente procedura di gara.
E’ quanto ha evidenziato Anac, con Nota del Presidente approvata dal Consiglio il 10 gennaio 2024, nei confronti dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.
La norma che consente di effettuare lo scorrimento della graduatoria è di stretta interpretazione, non applicabile al di fuori dei casi tassativamente previsti e tra questi non rientra la risoluzione consensuale del contratto, in caso contrario verrebbe sottratto al mercato e alla libera concorrenza un affidamento pubblico, come stabilito dal Codice degli Appalti”.

https://www.anticorruzione.it/-/se-il-direttore-lavori-lascia-l-incarico-gara-da-rifare-non-si-pu%C3%B2-solo-scorrere-la-graduatoria

 

02.03.2024

Sottosoglia – Affidamenti diretti: CCNL applicabile – scorporo costi manodopera/sicurezza – clausole sociali – criterio dell’OEPV – esclusione automatica offerte anomale – Parere MIT 2301/2024

Quesito:

Il D.lgs.36/2023 Allegato I.1. contiene la definizione di affidamento diretto puro e mediato: “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 50, co.1 lett a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”. L’art. 48 co. 4 del Codice 36 prevede che “Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice.” Ciò premesso, si chiedono chiarimenti in merito ad alcune norme del nuovo Codice:

1) L’art.11 fa riferimento “a bandi e agli inviti” (co. 2) e “all’affidamento o all’aggiudicazione” (co.4): pertanto la disciplina contenuta nell’art. 11 si applica anche all’ipotesi di affidamento diretto?

2) L’art. 41 co.13 prevede lo scorporo dei costi della manodopera/sicurezza dall’importo assoggettato a ribasso (co.13): tale disposizione di applica anche all’affidamento diretto?

3) L’art. 57 richiama “bandi, avvisi e inviti” (co.1): la disciplina ivi contenuta si applica anche all’affidamento diretto?

4) L’art.102 fa riferimento “a bandi, avvisi e inviti” (co.1): le disposizioni ivi contenute si applicano anche all’affidamento diretto?

5) L’art.108 co.2 lett. a) -a differenza di quanto previsto dalle successive lett. b/c- non prevede alcuna fascia economica; l’obbligo di utilizzo dell’OEPV indicato alla citata lett. a) si applica anche all’affidamento diretto?

6) L’art.108 co. 9 – a differenza dell’analoga previsione del Codice 50/2016 – non prevede l’affidamento diretto quale eccezione all’obbligo di indicare i costi manodopera e sicurezza: quindi la disposizione ivi contenuta si applica anche all’affidamento diretto?

7) L’art.110 co.1 richiama “bando e avviso”: le disposizioni ivi contenute si applicano anche all’affidamento diretto?

Risposta aggiornata:

In base all’art. 48, co. 4, d.lgs. 36/2023 “ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice”. Da tale disposizione consegue la regola secondo cui ai contratti sotto-soglia europea si applicano, in primis, le regole semplificatorie previste dagli artt. 48-55 d.lgs. 36/2023 e, per le sole parti ivi non regolate, la disciplina ordinaria (prevista per gli appalti sopra-soglia) del Codice dei contratti pubblici.

Venendo all’esame del primo quesito, l’articolo 11 del d.lgs. 36/2023 introduce il c.d. principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, i quali devono essere indicati dalla stazione appaltante o dall’ente concedente nel bando di gara o negli inviti (cfr. art. 11, co. 2, d.lgs. 36/2023), seppur con facoltà per l’operatore economico di indicare, nella propria offerta, un differente ccnl che garantisca l’equivalenza delle tutele ai lavoratori dipendenti (art. 11, co. 3, d.lgs. 36/2023). Invero, come è dato leggersi nella Relazione Illustrativa, p. 27, si “prevede come previsione generale l’obbligo di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto del contratto”. Tanto premesso, il principio in esame non può non trovare applicazione anche negli affidamenti diretti, seppur con la precisazione secondo cui – visto il co. 2 del citato art. 11 d.lgs. 36/2023 – la mancanza di un bando o di invito di gara sembra produrre una apparente disapplicazione del comma citato per l’affidamento diretto. Tuttavia, visto il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante potrà indicare il CCNL, ex art. 11 del d.lgs. 36/2023, per vie informali, p.e. nel momento in cui procede alla richiesta di preventivo all’operatore economico. In ordine al comma 4 dell’art. 11 del d.lgs. 36/2023, si rileva come esso faccia riferimento ai termini “affidamento e aggiudicazione”, elemento – quello dell’affidamento – sussistente nella procedura di interesse; pertanto, esso si applica agli affidamenti diretti.

La risposta al secondo quesito è positiva. L’art. 41, comma 14, trova applicazione anche negli affidamenti diretti in quanto la norma esprime un principio generale – quale la tutela dei lavoratori – che deve essere comunque rispettato. Tuttavia, nei casi in cui sia necessario procedere allo scorporo dei costi della manodopera, si tenga conto delle esigenze di semplificazione sottese agli affidamenti diretti ai fini della individuazione delle modalità di scorporo medesimo.

La risposta al terzo e al quarto quesito è positiva per le stesse argomentazioni sopra svolte in ordine all’art. 11, co. 2, d.lgs. 36/2023, a cui si rinvia. Ad ogni modo, la stazione appaltante valuti l’applicabilità della portata normativa alla luce dell’art. 102, co. 2, d.lgs. 36/2023, e contemperi l’esigenza di tutela dei lavoratori con il valore dell’affidamento (in questa direzione, si veda anche la Relazione Illustrativa al Codice, p. 154, secondo cui “per non aggravare il procedimento di gara, al comma 2 [dell’art. 102] si prevede che l’adempimento di tali obblighi sociali è ritenuto assicurato con l’impegno dell’operatore economico, impegno cui è correlata la verifica da parte delle stazioni appaltanti dell’attendibilità dell’impegno dichiarato, verifica che può essere svolta con qualsiasi mezzo adeguato, anche con le modalità dell’art. 124, solo nei confronti dell’offerta dell’aggiudicatario”).

La risposta al quinto quesito è negativa ai sensi dell’art. 50, co. 4, d.lgs. 36/2023, il quale limita l’utilizzo del criterio dell’OEPV alle sole procedure negoziate senza pubblicazione di bando.

La risposta al sesto quesito è positiva, per le modalità operative l’operatore economico agirà ai sensi dell’art. 102, co. 2, d.lgs. 36/2023.

La risposta al settimo quesito è negativa. Invero, la disciplina della esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art. 54 del Codice non si applica agli affidamenti diretti (art. 54, comma 1, secondo periodo D.Lgs. 36/2023). Pertanto, si applica la regola generale in base alla quale “in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa” (art. 54, comma 1, terzo periodo, D.Lgs. 36/2023).

 

01.03.2024

Sottosoglia, forniture e criterio del minor prezzo: no all’esclusione automatica delle offerte anomale, ma valutazione di congruità – Parere MIT n. 2358 del 26.02.2024

Quesito:

L’art. 54 D.lgs. 36/2023 sembra indicare che la previsione negli atti di gara di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, nel caso di ricorso al criterio del prezzo più basso, sia possibile per i soli appalti di lavori o di servizi. E’ corretta questa lettura, che comporterebbe, per gli appalti di fornitura, la verifica di congruità dell’offerta?

Risposta aggiornata:

L’art. 54 dei codice dei contratti pubblici è applicabile solo a lavori e servizi. Per le forniture, anche sottosoglia, trova applicazione l’art. 110 del codice dei contratti pubblici in tema di congruità. Si veda anche l’art. 54. c. 1 secondo e terzo periodo

 

29.02.2024

Penali per aumento del costo dell’opera – illegittimità – Delibera ANAC n. 73 del 17 gennaio 2024

“Non possono esserci penali se non per ritardo nell’esecuzione della prestazione.

Intervento Anac su affidamenti di progettazione dell’ampliamento arrivi dell’aeroporto Capodichino.

In una gara d’appalto non può essere prevista una clausola penale che scatta in caso di aumento del costo dell’opera rispetto al budget preventivamente stimato dall’amministrazione. Nell’ordinamento italiano, infatti, non sono ammesse ipotesi di penale svincolate dall’inadempimento della prestazione. Ogni penale deve essere collegata almeno al ritardo nell’esecuzione della prestazione.

E’ quanto ha stabilito l’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 73 del 17 gennaio 2024, intervenendo in merito agli affidamenti di progettazione dell’ampliamento ‘Arrivi’ dell’aeroporto di Napoli Capodichino. Sulla base di un ricorso della Fondazione architetti e ingegneri di Inarcassa, l’Autorità ha stabilito “non conforme alla procedura di legge” la decisione della Società di gestione dei servizi aeroporti campani Spa di applicare una penale alla società aggiudicataria dell’appalto per “l’eventuale incremento dell’importo delle opere progettate” rispetto al budget previsto.

La società campana aveva previsto a carico dell’affidatario “l’applicazione di una penale pari all’uno per mille dell’importo del corrispettivo economico, previsto per la fase progettuale interessata per ogni incremento dell’uno per cento dell’importo delle opere progettate, fino al raggiungimento del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo del servizio”.

Fonte: ANAC

https://www.anticorruzione.it/-/news.28.02.24.del.73.2024

 

Gestione degli appalti, al via l’indagine Rup 2024. Prorogata al 2 aprile la raccolta suggerimenti dai Responsabili Unici del Progetto

“Cosa non funziona nella gestione degli appalti? Come migliorarli? Quali sono le criticità che vengono avvertite di più dagli addetti ai lavori, in particolare i Rup, responsabili unici del progetto? Quali competenze vanno migliorate, anche alla luce del nuovo Codice appalti? Sono questi alcuni degli interrogativi alla base dell’indagine Rup 2024, promossa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ifel-Fondazione Anci, Sna, Itaca, in collaborazione con Anac, Consip e la Rete degli Osservatori regionali dei contratti pubblici. La ricerca viene condotta nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale RUP, istituito all’interno del Piano Nazionale Formazione Appalti – PNRR Academy.”

Fonte: sito web ANAC https://www.anticorruzione.it/-/gestione-degli-appalti-al-via-l-indagine-rup-2024

 

Subappalto occulto e costi della manodopera – differenze tra subappalto e fornitura -subappalto necessario o facoltativo – TAR Molise, Sez. I, sentenza n. 45 del 24 febbraio 2024

“(…) il Collegio deve ora entrare nel merito della controversia. 8. Il ricorso originario e i motivi aggiunti sono fondati per le ragioni di cui si darà contezza nel prosieguo. Si anticipa sin d’ora che devono essere accolti i motivi del ricorso originario nn. 1, 2, 3 e 4, nonché, con limitato riferimento al vizio dell’illegittimità derivata, la prima doglianza dei motivi aggiunti, in quanto la stazione appaltante, in estrema sintesi: – anziché attenersi a una valutazione rigorosamente parametrata sulla verifica del costo della manodopera della Romanelli, ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, comma 10, 97, comma 5, lett. d), e 23, comma 16 del Codice, ha espresso nell’occasione anche non poche valutazioni attinenti al diverso tema della generale congruità della sua offerta economica; – non ha dato alcuna dimostrazione della effettiva sussistenza di un contratto di subappalto tra la Romanelli e un terzo imprenditore, poggiando il proprio assunto, sul punto, su affermazioni solo laconiche e apodittiche, senza tener nemmeno conto delle giustificazioni fornite in merito dalla ricorrente; – non ha nemmeno valutato correttamente i costi della manodopera quantificati dalla Romanelli nelle proprie giustificazioni, dei quali non si è affatto dimostrata l’incompatibilità con i minimi salariali imposti dalle tabelle ministeriali; né si è tenuto conto della legittima quantificazione delle voci di costo della manodopera in rapporto alle differenziate tipologie delle prestazioni in appalto (non solo OG8, ma anche OG3). 9. La complessità delle questioni giuridiche sollevate dalla presente impugnativa richiede una breve disamina normativa e giurisprudenziale sul potere amministrativo di verifica del costo della manodopera nelle procedure di evidenza pubblica. L’articolo 95, comma 10 del Codice degli appalti prescrive che nell’offerta economica “l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)”. Il richiamato articolo, 97, comma 5 dello stesso Codice prevede poi che la stazione appaltante richieda “per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l’offerta è anormalmente bassa in quanto: (…) d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16”. Da siffatto quadro normativo si ricava, dunque, la regola che, prima di disporre l’aggiudicazione definitiva della gara all’operatore posizionatosi utilmente nella graduatoria, la stazione appaltante debba accertare l’adeguatezza dei costi della manodopera da questo indicati nell’offerta economica, in rapporto ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle elaborate dal Ministero del Lavoro sulla base dell’art. 23, comma 16 del Codice. Anche i decreti ministeriali attuativi delle prescrizioni appena ricordate confermano questa modalità di esercizio del potere di verifica in analisi. In attuazione dell’art. 8, comma 10 bis del d.l. n. 76/2020 – che recepiva quanto definito dalle Parti sociali del settore edile con l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.143 del 25 giugno 2021 prescrive, all’art. 3, comma 1, che “la verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata al citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile”. L’esegesi giurisprudenziale delle suddette norme conferma questa ricostruzione del potere di verifica dei costi della manodopera. Si osserva, infatti, con un costante orientamento cui questo Tribunale aderisce, che la verifica ex art. 95, comma 10 cit. “attiene esclusivamente al rispetto dei minimi salariali retributivi, così come indicati nelle apposite tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per cui essa non dà luogo ad un sub procedimento di verifica di anomalia dell’offerta che tende a indagare la serietà e affidabilità dell’offerta nel suo complesso (cfr. tra le molte, Cons. Stato, sez. IV, 18 dicembre 2023, n. 10886). Il punto nodale della valutazione suscettibile di condurre all’esclusione dell’offerta, quindi, “non è il contenuto della dichiarazione in sé considerata, quanto, piuttosto, la verifica circa l’eventuale violazione degli obblighi retributivi minimi, indipendentemente dalla congruità dell’offerta valutata nel suo complesso”: sicché assume rilievo centrale e decisivo “la circostanza se i costi indicati risultino congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori o dei servizi, per la cui valutazione si utilizzano i valori riportati nelle tabelle ministeriali” (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. IV, 18 luglio 2023, n. 12118). 10. Così ricostruito il proprium del potere in analisi della stazione appaltante, il Collegio deve osservare che l’Amministrazione nel caso di specie non ha compiuto una semplice verifica dei costi della manodopera, bensì ha dato ambiguamente luogo, almeno in parte, a una più ampia valutazione sulla congruità dell’offerta nel suo complesso, violando in tal modo la stessa norma attributiva del potere amministrativo azionato ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. 11. Sono, invero, riconducibili solo a una valutazione sulla generale congruità dell’offerta/giudizio di anomalia le osservazioni dell’Amministrazione che riguardano: a) il forte ribasso d’asta praticato dalla Romanelli nell’offerta economica, pari all’8,99 %, il quale, a detta della Commissione giudicatrice, avrebbe “assorbito, in pratica, quasi totalmente il canonico 10% universalmente accertato come misura di valutazione dell’utile di impresa” (cfr. verbale n. 5 pag. 4); b) il punto della previsione in sede di offerta economica di un costo della manodopera, pari a euro 53.000,00, tale che l’impresa non avrebbe avuto alcun’altra voce su cui reperire margini di guadagno (cfr. verbale n. 5 pag. 4); c) la tematica del know-how aziendale in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori, in relazione alla quale l’Amministrazione deduce, invece, la circostanza per cui la ricorrente si sarebbe avvalsa di un altro soggetto per la SOA. Questi argomenti, infatti, afferiscono non già a un giudizio sul costo della manodopera, basato sulla stretta verifica del costo dichiarato nell’offerta in rapporto ai valori indicati nelle tabelle ministeriali, bensì solo a una ipotetica valutazione sulla generale congruità dell’offerta economica del concorrente. Donde l’illegittimità del provvedimento di esclusione per la parte in cui così motivato. 12. Ma anche le considerazioni più pertinenti alla verifica del costo della manodopera sono, ad avviso del Collegio, illegittime. Esse presentano, invero, molteplici elementi sintomatici dello sviamento del potere amministrativo esercitato in concreto nei confronti della Romanelli; e ognuno di essi, peraltro, evidenzia anche autonome ragioni di illegittimità. 13. In primo luogo, alcuna omissione dei costi della manodopera può essere correttamente inferita dall’assunta esistenza di un contratto di subappalto non dichiarato tra la Romanelli e un terzo, avente a oggetto le prestazioni di consegna e montaggio in cantiere dei gabbioni e dei materassi Reno. Nello specifico, nel verbale della Commissione n. 5 del 23 agosto 2023 si legge che “l’impresa, nel passaggio in cui evidenzia che i gabbioni e i materassi saranno montati e forniti da un soggetto terzo, in base a un contratto che costituisce subappalto ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.Lgs. n.50/216, ha implicitamente ammesso di non aver indicato tutti i costi della manodopera necessaria per l’esecuzione dell’intero contratto e di aver, pertanto, contravvenuto a un preciso obbligo su di essa incombente”. Nondimeno, questa affermazione non è idonea a dimostrare la sussistenza di un contratto di subappalto, e perciò quella di un conseguente occultamento dei costi del personale della ricorrente. La Romanelli, invero, nella propria “offerta tecnica” non aveva mai prospettato all’Amministrazione che si sarebbe avvalsa, per l’esecuzione di una parte dei lavori, delle prestazioni di una ditta subappaltatrice. Né, come si avrà modo di precisare in prosieguo, l’Amministrazione avrebbe potuto automaticamente desumere la sussistenza di un’ipotesi di subappalto dalla mera indicazione fatta dalla ricorrente nel DGUE ai sensi dell’art 85 del Codice dei contratti pubblici. Tanto premesso, la configurabilità della presenza, nella vicenda, di una ipotesi di ricorso al subappalto non può reputarsi affatto congruamente argomentata. 13.1. La Stazione appaltante non si è minimamente rappresentata, in particolare, la possibilità che lo schema operativo prefigurato dalla Romanelli avrebbe potuto costituire, in realtà, solo un contratto di vendita, pur con clausole eventualmente anche atipiche, o un contratto di fornitura: un contratto cioè caratterizzato da un profilo di dare prevalente sul facere. Il Collegio ricorda, in merito, che i contratti di subappalto e di fornitura, pur se in qualche caso vicini tra loro, si differenziano comunque nei loro elementi essenziali. La fornitura, disciplinata nell’ambito dello schema legale del contratto di somministrazione di cui all’art. 1159 e ss. del codice civile per le prestazioni di beni, consiste in una forma contrattuale ove una parte si obbliga a eseguire nei confronti di un’altra parte delle prestazioni periodiche o continuative di beni, verso il pagamento di un corrispettivo. Diversamente, il contratto di subappalto di cui all’art. 105 del Codice dei contratti pubblici descrive quella forma contrattuale in cui un terzo affida l’esecuzione di una parte dell’opera, nella sede di cantiere, a proprio rischio e mediante una propria organizzazione di mezzi e personale (l’art. 105 precisa che “Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto”). Orbene, la distinzione tra le due forme contrattuali ricade sull’assunzione del rischio finale d’impresa: con il subappalto, il subappaltatore si sostituisce all’affidatario della commessa nei confronti dell’Amministrazione, mentre con la vendita o fornitura la prestazione di base, seppur effettuata da altri, è acquisita nella stessa organizzazione aziendale del cliente acquirente o somministrato, il quale si accolla al riguardo il rischio d’impresa discendente da un eventuale difetto o difformità della prestazione. Come ben precisato dal Consiglio di Stato sul punto, “la distinzione tra le figure contrattuali si fonda non solo sulla specificità delle prestazioni, ma anche sulla diversità degli effetti giuridici dei tipi di contratto. Le prestazioni sono infatti dirette a destinatari diversi: nel caso del subappalto, il contratto è stipulato con l’amministrazione, sostituendosi all’affidatario; nell’altro caso, le prestazioni sono rese in favore dell’aggiudicatario che le riceve, inserendole nell’organizzazione di impresa necessaria per adempiere alle obbligazioni contrattuali e le riutilizza inglobandole nella prestazione resa all’amministrazione appaltante. Nel subappalto vi è un’alterità anche sul piano organizzativo, tra appaltatore e subappaltatore, poiché la parte di prestazione contrattuale è affidata dall’appaltatore a un terzo che la realizza direttamente attraverso la propria organizzazione; diverso è il caso in cui la prestazione resa è inserita all’interno dell’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore. Ne deriva che la disciplina in tema di subappalto non è estendibile, se non si dimostri che il contratto costituisca solo uno schermo per il contratto di subappalto” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2021, n. 4150). L’Amministrazione avrebbe dovuto pertanto dimostrare, tanto sul piano probatorio quanto su quello logico- argomentativo, la sussistenza nel caso di specie di un contratto di subappalto: ma di questa dimostrazione non vi è traccia. 13.2. L’Amministrazione sembra desumere la configurabilità del subappalto dalla sola dichiarazione della Romanelli, resa nelle proprie giustificazioni, che, a seguito di un vantaggioso accordo concluso con la ditta fornitrice, i gabbioni e i materassi Reno sarebbero stati consegnati, in cantiere, già montati. La stazione appaltante àncora quindi la ritenuta esistenza di un contratto di subappalto essenzialmente all’attività di montaggio in sito dei gabbioni e dei materassi Reno che il terzo avrebbe dovuto comunque fornire. 13.3. Sennonché, ad avviso del Collegio, la documentazione versata in atti non supporta una simile qualificazione dello schema operativo delineato dal concorrente. La lex specialis, invero, non qualifica il montaggio delle gabbionate e dei materassi Reno quale prestazione essenziale in capo all’appaltatore, sì dà potersi ritenere che, ove questa fosse stata affidata dal medesimo a terzi, si verserebbe in un’ipotesi di subappalto. Il Capitolato speciale d’appalto, al riguardo, chiarisce che la detta prestazione di montaggio si pone quale attività meramente eventuale dell’appaltatore rispetto alla posa in opera. Questo, in particolare, nel già citato paragrafo 4.12.2., relativo alla “Gabbionata in rete metallica zincata rinverdita”, dove si prevede che gli scatolari, “una volta assemblati”, devono essere poi riempiti in loco, lasciando così, in sostanza, libero l’appaltatore di decidere che la fase di assemblaggio degli scatolari possa non avvenire in cantiere (come invece necessario per il loro riempimento). E anche il computo metrico estimativo depone per l’esclusione della prestazione del montaggio da quelle necessarie dell’appaltatore. Nelle sue voci nn.16 e 19, relative alle gabbionate e ai materassi Reno, il computo si esprime infatti con il solo riferimento alla “posa in opera”, senza includere la prestazione del montaggio tra quelle dell’appaltatore oggetto di considerazione. Le due voci si sostanziano nei seguenti termini: – “VOCE N. 16 – F.T.003 – Gabbioni a scatola di forma rettangolare diaframmato, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8 x 10 in accordo con le “Linee Guida” emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12/05/06, tessuta con trafilato di ferro, avente un diametro pari a 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di zinco-alluminio (5%) – cerio – lantanio conforme alle EN 10244 – classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Posta in opera compresa la fornitura del ciottolame, il riempimento e la sistemazione meccanica e manuale dello stesso: 2 x 1 x 1 m”; – “VOCE N. 19 – F.T.004 – Materassi metallici a tasche, diaframmati, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale da 6 x 8 in accordo con le “Linee Guida” emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12/05/06, tessuta con trafilato di ferro, avente diametro 2,2 ÷ 3,2 mm, rivestito in lega eutettica di zincoalluminio (5%)-cerio-lantanio, conforme alle norme EN 10244 – classe Ac ASTM 856 con un quantitativo ? 215 g/mq, compreso di riempimento e sistemazione meccanica e manuale del ciottolame: 3 x 2 x 0,23 m”. 13.4. Il Collegio non può poi esimersi dal rilevare la tipicità socio-economica di un contratto di vendita o fornitura di beni altamente specializzati che comprenda anche la prestazione ancillare del loro montaggio da parte del medesimo fornitore. 13.5. Né può ritenersi indice dell’effettiva esistenza di un subappalto la mera circostanza che la Romanelli, nel DGUE, avesse dichiarato la propria -non meglio precisata- intenzione di subappaltare. Come ben osservato dalla ricorrente, la sola dichiarazione riportata nel DGUE ai sensi dell’art 85 del codice non determina ex se l’impiego del subappalto, che necessita di ulteriori riscontri costitutivi negli atti di gara. Occorre evidenziare sul punto che nel caso di specie il subappalto apparterrebbe alla categoria del c.d. subappalto facoltativo. Ai sensi dell’art. 105 del Codice dei contratti pubblici, tale forma di subappalto si distingue: a) per essere rimessa alla libera scelta dell’appaltatore; b) per non avere attinenza ai requisiti di partecipazione alla procedura (ai quali si riferisce, invece, il subappalto c.d. obbligatorio); c) per essere afferente alla sola fase della mera esecuzione dei lavori. Ora, nel caso di specie il Romanelli non ha dichiarato la volontà di avvalersi del subappalto ai fini della integrazione dei requisiti di partecipazione specialistici, con riguardo ai quali ha, invece, optato per la diversa soluzione dell’avvalimento con una società terza, la Fusco Pasquale Costruzioni s.r.l.. In tale circostanza, allora, la sua –oltretutto assai generica- manifestazione di volontà di avvalersi del subappalto entro i limiti di legge si pone alla strega di una mera dichiarazione di intenti, senza che dalla stessa possa desumersi alcun effetto automatico di qualificazione giuridica delle modalità di realizzazione dell’appalto proposte dalla ditta. Questa considerazione trova supporto nella giurisprudenza amministrativa in materia, la quale distingue l’efficacia delle manifestazioni di volontà di avvalersi del subappalto rese nel DGUE a seconda dei casi di subappalto c.d. necessario o solo facoltativo. Nello specifico, “nella dichiarazione di subappalto “necessario” viene in rilievo non una mera esternazione di volontà dell’operatore economico quale è la dichiarazione di subappalto “facoltativo”, bensì una delle modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione, che non tollera di suo il ricorso a formule generiche o comunque predisposte ad altri fini, pena la violazione dei principi di par condicio e di trasparenza che permeano le gare pubbliche” (cfr. tra le molte, Cons. Stato, sez. V, 1° luglio 2022, n. 5491). La stessa sentenza, nel ripercorrere l’orientamento giurisprudenziale in illustrazione, chiarisce ulteriormente quanto segue: “con la dichiarazione di subappalto “necessario” “il concorrente non si limita […] a far riserva della possibilità di eseguire una parte dei lavori tramite subappaltatore, ma vuol far valere i requisiti di quest’ultimo al fine di soddisfare le previsioni partecipative contenute nella lex specialis, su cui la stazione appaltante è chiamata a svolgere tutte le verifiche funzionali (anzitutto) alla gara”. Ne deriva che in tal caso l’indicazione del ricorso al subappalto ai fini dell’integrazione dei requisiti di gara “configura una vera e propria manifestazione di volontà da parte dell’operatore, che incide sulla stessa conformazione funzionale del concorrente e sulla correlata modulazione dei requisiti, anche ai fini della corrispondente verifica da parte dell’amministrazione. Il che si pone del resto in coerenza con i principi in base ai quali – in particolare, ai fini dell’integrazione dei requisiti nell’ambito dei Rti – non è l’astratto possesso del requisito ad assumere rilievo in sé, bensì la concreta spendita di questo da parte del concorrente, non passibile di modifiche successivamente alla presentazione delle domande (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 27 marzo 2019, n. 6, cit; cfr. anche V, 23 aprile 2020, n. 2591; 31 luglio 2019, n. 5427)”. Con la conseguenza che “la mera dichiarazione di voler far ricorso al subappalto non può determinare di per sé l’impiego e la spendita di detto subappalto al fine d’integrare i requisiti di gara” (così, Cons. Stato, V, 13 agosto 2020, n. 5030)” (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 5491/2022 cit.). Alla luce dell’impostazione appena ricordata, dunque, non sussistono dubbi sul fatto che la generica riserva di subappalto facoltativo formulata dalla Romanelli nel proprio DGUE sia inidonea a sostenere le argomentazioni a base del provvedimento impugnato: in primis sotto il profilo che tale indicazione, oltre a essere non impegnativa, lasciava del tutto impregiudicata la questione della corretta qualificazione giuridica del contratto che l’operatore avrebbe concluso con i terzi. 13.6. Concludendo sul punto, consegue da quanto esposto che, essendo rimasto indimostrato il fatto del ricorso al subappalto da parte della ditta Romanelli, il richiamo a quest’ultimo schema non vale in alcun modo a supportare la conclusione raggiunta dall’Amministrazione nell’esercizio del proprio potere di verifica del costo della manodopera della concorrente. 14. L’assunta violazione del costo della manodopera non può però trovare fondamento nemmeno nella circostanza della riduzione delle giornate lavorative indicate dalla ricorrente, dalle 188 dichiarate in sede di offerta temporale alle 59 addotte in sede di giustificazioni. Nel verbale n. 5 la Commissione afferma che tale riduzione sarebbe stata operata unicamente allo scopo di far “quadrare i conti”. 14.1. Tuttavia tale asserto, per quanto capace di facile suggestione, non tiene in debito conto la possibilità per l’offerente di rimodulare al ribasso, nella sede procedimentale di cui si discute, la previsione di durata dei lavori pur già formulata nella sua offerta temporale, occorrendo ricordare che quest’ultima era sul punto sostanzialmente vincolata dalla lex specialis. Il disciplinare di gara ha stimato l’importo complessivo di gara (IVA inclusa) in euro 469.978,78, di cui ben euro 183.103,81 quale costo stimato per la manodopera. E indicato altresì, quale durata naturale e consecutiva dell’appalto, quella complessiva di 235 giorni. Sicché, ai fini dell’ammissibilità dell’offerta temporale, il suo capo 4, paragrafo 4.1.a. (pag. 16) ha indicato proprio in 188 giorni il tempo di esecuzione minimo dell’appalto che avrebbe potuto essere offerto. Ebbene, questo vincolo preliminare per l’ammissione delle offerte temporali ha inevitabilmente condizionato gli operatori economici nella formulazione dei contenuti delle loro rispettive offerte, impedendo in radice la prospettazione di un’offerta temporale di ulteriore ribasso, che potesse meglio sfruttare le capacità organizzative della singola impresa. La presentazione da parte della ricorrente di un’offerta temporale di 188 giorni rifletteva, pertanto, una soglia al di sotto della quale la sua offerta di gara non sarebbe potuta andare. Va poi rimarcato l’ulteriore punto che il costo stimato dall’Amministrazione per la manodopera in ben euro 183.103,81 corrispondeva a un dato decisamente sovrabbondante. La stessa controinteressata ha difatti riconosciuto, come si sta per vedere, che i costi della manodopera, così come emergenti dal computo metrico, secondo i parametri minimi di cui al d.m. n. 143/2021 sarebbero stati, in realtà, di poco superiori ai 60mila euro (precisamente, € 63.652,62). Come precisato dall’Europa 2002 nella memoria per l’udienza di merito alle pagine 8 e 9, per le lavorazioni OG8 e altre opere minori i costi della manodopera, così come emergenti dal computo metrico, sempre secondo i parametri minimi di cui al d.m. n.143/2021 ammonterebbero ad euro 63.652,62, in ragione del seguente calcolo: A) per le lavorazioni OG8: – “demolizioni, rimozioni e scavi” per € 36.848,23; – “opere di consolidamento” per €216.561,67; – “opere di sistemazione idraulica”, per € 155.145,80; – “opere provvisionali” per € 2.994,22; – “costi sicurezza covid” per € 4.500,00; l’incidenza dei costi della manodopera si attesterebbe a per € 55.376, 25; B) per quelle ancillari: – “ingegneria naturalistica”, ctg. OG13, per l’importo di € 17.651,70, con una incidenza dei costi della manodopera per € 2.907, 23; -“rispristino e finitura conglomerato bituminoso”, ctg. OG6, per l’importo di € 15.180,48, con una incidenza dei costi della manodopera per € 1.894,52; -“opere accessorie staccionate in legno”, ctg. OG13, per l’importo di € 21.096,66, con una incidenza dei costi della manodopera per € 3.474,62. 14.2. In questo contesto, sembra quindi ampiamente ragionevole ritenere che, nella successiva sede di definizione del costo della manodopera, la ditta Romanelli potesse ben presentare un’indicazione al ribasso del dato di durata dei lavori indicato nella propria offerta temporale: rimodulazione che l’Amministrazione non poteva allora disattendere a priori, com’è avvenuto, sol perché divergente dal numero di giornate indicato con l’offerta temporale, ma avrebbe dovuto vagliare e verificare, nella sua concreta sostenibilità, con diligente attenzione. E questo avendo riguardo: – al predetto vincolo posto dalla lex specialis ai fini dell’ammissione delle offerte temporali; – alla allegazione, da parte della ditta Romanelli, del possesso di un’organizzazione aziendale che poteva in concreto far raggiungere il medesimo risultato anche in minor tempo, con l’ausilio di una strumentazione meccanica il ricorso alla quale non era dalla lex specialis escluso; – alla indicazione della rimodulazione della forza lavoro di 4 operai con doppi turni; – alla conclusione di un contratto di fornitura comprensivo delle operazioni di montaggio, che sarebbero state quindi svolte dallo stesso fornitore e non dall’appaltatore; – all’invarianza, infine, del costo della manodopera da ultimo indicato rispetto a quello già rappresentato in sede di offerta economica. 14.3. Non avendo l’Amministrazione operato una simile obiettiva valutazione, il Tribunale è quindi dell’avviso che la sua decisione non possa rinvenire valido fondamento neppure nella riduzione delle giornate lavorative indicate dalla ricorrente rispetto alla propria offerta temporale di gara. 15. Né può valere l’ulteriore argomento che la somma indicata dalla ricorrente quale costo della manodopera per euro 53.000,00 non sarebbe stata rispettosa della percentuale minima inderogabile di incidenza della manodopera sul valore complessivo dell’opera, pari al 13,31% sui lavori afferenti alla categoria OG8. 15.1. La soc. Europa 2002 rappresenta che per la verifica di congruità dei costi della manodopera, con riferimento ai lavori pubblici, occorre tener presente la percentuale d’incidenza della manodopera fissata nella Tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 e confluita nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.143 del 25 giugno 2021. E aggiunge che per i lavori a base di gara, afferenti alla categoria OG8, la percentuale d’incidenza minima inderogabile della manodopera sul valore dell’opera è pari al 13,31%. Secondo la controinteressata, nel caso di specie la somma minima inderogabile dei costi della manodopera dovrebbe difatti essere quantificata nei seguenti termini: a) in relazione al valore complessivo dell’appalto pari ad € 469.978,56, l’importo minimo dei costi della manodopera dovrebbe ammontare ad € 62.554,15; b) in relazione, invece, al valore ribassato pari ad € 447.175,26, l’importo minimo risulterebbe pari ad € 59.519,03 (cfr. pag. 4 della memoria del 3 ottobre 2023). Alla stregua di questi dati, allora, la stima di euro 53.000,00 indicata dalla Romanelli in sede di offerta sarebbe inferiore alla suddetta percentuale minima di incidenza: stante il valore ribassato dalla ditta Romanelli pari ad € 429.777,66, l’importo indicato di 53.000 euro rappresenterebbe solo il 12,33%, ossia una percentuale inferiore al limite inderogabile del 13,31% posto dal Dm. 15.2. Sennonché, questa ricostruzione non è condivisibile. Come evidenziato dalla ricorrente nelle proprie puntuali difese, il calcolo proposto dalla controinteressata risulta errato già per il fatto che all’interno del valore ribassato di €. 429.777,66 la resistente ricomprende anche la voce degli oneri per la sicurezza (che non erano però soggetti a ribasso, né, soprattutto, concorrono a esprimere l’entità delle opere da eseguire). L’importo da considerare non è, dunque, di €. 429.777,66, bensì di €. 406.974,00: sicché il valore della manodopera (senza considerare nessuna altra voce di cui al comma 4 dell’art. 97 del codice) risulterebbe, ove tutte le lavorazioni in appalto rientrassero nella categoria OG8, pari a €. 54.168,00. Occorre però poi aggiungere che il computo metrico estimativo del progetto esecutivo posto a base di gara compendia anche lavorazioni in OG3, identificabili nel complesso di voci che vanno dalla n. 27/9 alla n. 31/13 (inclusi i lavori di bitumatura). E che per i lavori di bitumatura l’incidenza minima dei costi della manodopera è, invece, limitata al 6%. 15.3. Il Collegio osserva che il Dm indica nella tabella allegata per i lavori in OG3 l’indice di incidenza pari a 13,77%. Al contempo, l’articolo 3, comma 5 prevede che “con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Parti sociali, sono periodicamente aggiornati gli indici di congruità riferiti all’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili”. Sennonché, nelle more della predisposizione di un nuovo decreto aggiornato, con il nuovo Accordo collettivo nazionale del 24 giugno 2022 le parti sociali hanno determinano, ai fini del calcolo della congruità della manodopera di cui al DM n. 143/2021, una sottocategoria della categoria generale OG3 (Opere stradali, ponti, età…), per i lavori di bitumatura, stabilendo un indice di congruità pari al 6%. Ebbene, pur nel silenzio dell’attuale formulazione del decreto, ad avviso del Collegio tale indice di congruità dei lavori di bitumatura può trovare applicazione al caso di specie. L’articolo 23, comma 16 del Codice dei contratti pubblici, richiamato appunto dai citati articoli 95 e 97, specifica al comma 1 che “Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali”. Il decreto ministeriale ha, pertanto, una valenza ricognitiva del calcolo di incidenza determinato in sede sindacale, sicché, anche ai fini di coerenza con il settore privato, dove trova piena applicazione, il nuovo indice di congruità del 6% non può trovare ostacoli ai fini del calcolo globale del costo della manodopera. Di conseguenza, il calcolo di scorporo, e separata valorizzazione, delle singole tipologie di lavorazioni porta a un valore complessivo minimo inderogabile della manodopera pari a euro 52.915,27. 15.4. Il Collegio ritiene difatti corretto il calcolo effettuato dalla Romanelli nella relazione tecnica esplicativa allegata alla sua memoria del 20 ottobre 2023, che giunge alla cifra testé citata con le seguenti modalità: “IMPORTO TOTALE LAVORI 406.974,20 – IMPORTO TOTALE LAVORI BITUMATURA 17.140,78 = _______________ 389.833,42 Sull’importo di € 389.833,42 va applicata la percentuale del 13,31 %, mentre sull’importo di € 17.140,78 va applicata l’altra percentuale del 6% quindi: a) Importo in categoria OG8 (opere fluviali) €. 389.833,42 x 13,31% (percentuale di incidenza) = Importo manodopera € 51.886,82; b) Importo categoria OG3 (lavori di bitumatura) € 17.140,78 x 6 % (percentuale di incidenza) = Importo manodopera € 1.028,45; – Sommando i 2 importi della manodopera 51.886,82 + 1.028,45 = IMPORTO TOTALE MANODOPERA 52.915,27” (pagg. 4 e 5 della relazione allegata alla memoria del 20 ottobre 2023). 15.5. Rispetto a quest’ultima cifra, pertanto, la somma indicata dalla ditta Romanelli in €. 53.000,00 si rivela legittima, essendo superiore al minimo inderogabile d’incidenza invocato dalle resistenti per fondare l’esclusione della ricorrente. Si deve dunque concludere che tale esclusione non riceve giustificazione nemmeno dal richiamo alle percentuali d’incidenza della manodopera fissate nella Tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 nel Decreto ministeriale n.143 del 25 giugno 2021 e dall’Accordo collettivo nazionale del 24 giugno 2022. 16. Infondata, poi, è anche l’eccezione della controinteressata per cui i motivi aggiunti non avrebbero specificamente contestato il sopravvenuto verbale n. 7 nella parte in cui questo indicava, ad integrazione della testuale motivazione di esclusione della Romanelli, la circostanza del succitato requisito minimo inderogabile del 13,31% . Invero la determina dirigenziale n. 108 del 3 ottobre 2023, impugnata con i motivi aggiunti, non recepiva il verbale n. 7 sul punto, sicché non ci sarebbe stato sotto questo profilo un onere di formale estensione dell’impugnativa. Senza dire, poi, che il detto verbale n. 7 non sollevava ex se la circostanza del requisito minimo inderogabile del 13,31%, ma si limitava ad ascrivere a un verbale precedente, il n. 5, la individuazione di tale ulteriore criticità, che però nulla disponeva al riguardo. Sicché l’eccezione è priva di pregio sotto ogni profilo. 17. Il complesso delle argomentazioni fin qui svolte comporta infine il rigetto del rilievo di inammissibilità del ricorso per cui questo avrebbe sottoposto all’attenzione del G.A. degli aspetti valutativi delle singole voci di costo che sarebbero stati riservati alla discrezionalità dell’Amministrazione, e pertanto non sindacabili. Ad avviso del Collegio non sussiste, infatti, alcuna “riserva di Amministrazione” con riguardo agli elementi costituenti il thema decidendum del ricorso, legittimamente sindacabili in forza dei vizi di legittimità prospettati nei motivi di ricorso che sono stati qui analizzati. 18. In conclusione, il ricorso originario deve dunque essere accolto per le ragioni fin qui indicate, potendo i suoi restanti motivi nn. 5 e 6 rimanere assorbiti. E i motivi aggiunti possono trovare accoglimento sotto il già decisivo profilo di illegittimità derivata dedotto con la loro prima censura, con il conseguente assorbimento anche delle loro restanti doglianze. 19. La complessiva fondatezza della presente impugnativa comporta l’annullamento degli atti impugnati, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione comunale di assegnare l’aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente. 20. Sussistono, nondimeno, eccezionali e gravi ragioni, avuto riguardo alla complessità delle questioni sottese al gravame, per compensare integralmente fra le parti le spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti in epigrafe, li accoglie, e per l’effetto annulla gli atti che ne hanno formato oggetto con le conseguenze di cui in motivazione. Compensa le spese di lite tra le parti in causa. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”.

 

28.02.2024

Novità del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (c.d. Decreto PNRR-quater).

“Lo schema di DL introduce disposizioni in materia di:

  • governance per il PNRR e il PNC
    • incrementa, per gli anni 2024/2026, la dotazione economica del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia; inoltre, autorizza la spesa per la realizzazione degli interventi non più finanziati con le risorse del PNRR per gli anni 2024/2029;
    • disciplina il monitoraggio – al 31 dicembre 2023 – degli interventi finanziati con risorse PNRR e prevede l’attivazione di poteri sostitutivi in caso di ritardi e inerzie da parte dei soggetti attuatori e disciplina le azioni di recupero nel caso di omesso o incompleto conseguimento degli obiettivi finali dei programmi e interventi PNRR, accertato dalla Commissione europea; attribuisce al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione europea, a tal fine integrato, le attività di prevenzione e contrasto alle frodi e agli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR;
    • incrementa la composizione della Struttura di missione per il PNRR, istituita presso la Presidenza del Consiglio;
    • consente la nomina di appositi Commissari straordinari: Commissario straordinario per accelerare la realizzazione di nuovi posti letto per universitari; Commissario straordinario per gli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità̀ organizzata non più finanziati con risorse PNRR; Commissario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura;
    • prevede misure di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori; l’incremento della dotazione organica del Ministero dell’agricoltura, nonché la possibilità per il medesimo Ministero di avvalersi di esperti in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche; l’incremento della dotazione organica del Ministero della Salute, di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro; misure in favore del Ministero del turismo (possibilità di avvalersi di  società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato operanti nel settore dei servizi informatici); misure in materia di personale del Ministero dell’Interno (riduzione anzianità di servizio per accedere alla qualifica di viceprefetti e divieto di comando, distacco o altre assegnazioni per il personale civile dell’Interno);
    • incrementa il fondo per le assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione;
    • consente alle regioni ed enti locali di ricorrere all’indebitamento per finanziare operazioni di ricapitalizzazione e capitalizzazione di società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, qualora le perdite, anche ultrannuali risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall’Autorità competente;
    • istituisce presso ciascuna Prefettura – Ufficio territoriale di Governo – una cabina di coordinamento presieduta dal Prefetto o da un suo delegato, con il compito di definire un piano di azione per l’efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale;
    • prevede misure per il CNEL: aumento della dotazione organica; inserimento del Presidente CNEL tra i membri della cabina di regia PNRR; attribuzione di nuove funzioni (il Consiglio è la sede per l’Italia del Comitato nazionale per la produttività di cui alla raccomandazione del Consiglio della UE);
  • accelerazione e snellimento delle procedure per l’attuazione del PNRR e del PNC:
    • si introducono ulteriori misure di semplificazione delle procedure finanziarie per l’utilizzo delle risorse PNRR con la previsione di un’anticipazione, alle amministrazioni interessate, del 30% del costo dei singoli interventi da effettuare; si prevede inoltre che le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati sul PNRR, provvedano al recupero delle somme già erogate, prevedendo un meccanismo che consenta anche con compensazioni finanziarie la realizzazione degli interventi; si prevede che le procedure semplificate per gli interventi PNRR continuino ad applicarsi ai procedimenti in corso, anche con riguardo agli interventi di cui all’allegato al decreto-legge n. 77 del 2021 non più finanziati con risorse PNRR; si prevede che, nel limite delle risorse disponibili, continuino ad applicarsi le disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della capacità amministrativa, al reclutamento di personale, al conferimento di incarichi, nonché alle semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili previste dalla legislazione vigente per il PNRR; si prevede che per gli interventi non più finanziati dal PNRR e PNC restino confermate le assegnazioni per l’incremento dei prezzi dei materiali purché gli interventi siano integralmente finanziati a valere su risorse a carico delle amministrazioni e siano aggiornati i cronoprogrammi; si introducono misure per il trasferimento delle funzioni dei Commissari alla struttura di missione ZES;
    • si prevedono misure in materia di istruzione e merito per garantire il raggiungimento di obiettivi PNRR relativi ai target sull’istruzione tecnico-pratica, sulla formazione continua degli insegnanti, sugli istituti tecnici professionali, nonché sulla riorganizzazione della Scuola di alta formazione dell’istruzione;
    • si prevedono misure in materia di università e ricerca, in particolare al fine di accelerare e snellire le procedure per la creazione di alloggi e residenze per studenti universitari e in materia di riconoscimento dei crediti formativi, nonché in materia di istruzione post universitaria; ai fini della ricostruzione di carriera e dell’inquadramento dei ricercatori, dei dirigenti di ricerca e dei professori (assunti mediante chiamata e procedura selettiva), si prevede il riconoscimento del periodo di servizio maturato presso l’università di provenienza con un trattamento economico non inferiore a quello attribuito presso la stessa;
    • si introducono misure in materia di sport relative alla riprogrammazione delle risorse per la realizzazione di palestre e di snellimento delle procedure di appalto;
    • si prevedono misure in materia di digitalizzazione, con modifiche al Codice dell’amministrazione digitale; in particolare, si istituisce il “Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet)”, quale soluzione di portafoglio digitale pubblico (cd. IT-Wallet pubblico; l’Agenzia per l’Italia Digitale adotta le linee guida disciplinanti gli standard tecnologici e le soluzioni tecniche ed organizzative; la responsabilità per la realizzazione e la gestione dell’infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria per l’attuazione del Sistema 1T Wallet è affidata alla società PagoPA S.p.A. e all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; la disciplina (compresa la tipologia di servizi che possono essere oggetto di remunerazione e dei soggetti privati accreditati in qualità di erogatori di servizi, incluse le relative indicazioni di costo) è demandata a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’autorità politica delegata in materia di innovazione digitale, adottati di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I diritti di opzione per l’acquisto dell’intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella PAGOPA (società in house della Presidenza del Consiglio dei Ministri) sono attribuiti in misura maggioritaria a all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e, in misura minoritaria, a POSTE spa; si prevede che anche per PAGOPA non trovino applicazione le disposizioni in materia di: ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica e in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.
    •  la revisione dei processi di dematerializzazione documentale, nonché la previsione che, per tali finalità il dipartimento per la trasformazione digitale si avvalga dell’Istituto Poligrafico dello Stato, che, a sua volta, può avvalersi di concessionari di pubblici servizi;
    • si introducono misure per il reclutamento e la stabilizzazione di personale nell’amministrazione della giustizia, il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR e incentivi al personale; inoltre, si provvede a modificare la disciplina in materia di pignoramento di crediti verso terzi, avviare la digitalizzazione del casellario giudiziario e introdurre modifiche in tema di giustizia riparativa;
    • nelle more dell’aggiornamento del contratto di programma con RFI -parte investimenti- per il 2022-2026, si prevede che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , di concerto con il MEF, si rimodulino le fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella M3-C1 del PNRR e alla ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione PNRR per le misure di competenza del MIT, da finalizzare all’aggiornamento per il 2024 del contratto di programma con RFI– parte investimenti;

(…)

Inoltre:

  • si introducono disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali, anche relativi a piccole opere, nonché misure per i piani urbani delle città metropolitane, per i progetti di rigenerazione urbana e per la prevenzione dei rischi idrogeologici; inoltre, si prevede l’istituzione del “Piano transizione 5.0” che concede agevolazioni fiscali nella forma del credito d’imposta alle imprese che investono in tecnologie innovative;
  • si introducono misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva; disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni; disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico, prevedendo che il MASE pubblichi sul proprio sito l’elenco delle asseverazioni relative alla fruizione delle detrazioni fiscali in materia di ecobonus per l’efficienza energetica e sismabonus;
  • si introducono misure in materia di salute, e, in particolare, si rafforzano il ruolo e le competenze di Agenas nell’attuazione del progetto PNRR riguardante il Fascicolo Sanitario Elettronico e si consente il riutilizzo della piattaforma creata per la verifica del Green Pass, validata a livello europeo, anche per altre e future certificazioni sanitarie. Sono inserite, inoltre, una disposizione in materia di trattamento di dati personali relativi alla Salute e misure in materia di interventi sulle infrastrutture ospedaliere”.

Fonte: https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-71/25086

 

Pubblicata in G.U. la L. 23 febbraio 2024, n. 18 di conv., con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. “Milleproroghe 2024”).

Novità:

Proroga dal 30 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 dell’art. 14, comma 4 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, (c.d. PNRR3), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo “… alla realizzazione, mediante procedure di affidamento semplificate, degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale complementare”. In altri termini, fino al 30 giugno 2024, salvo che non sia previsto un termine più lungo, limitatamente agli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC, si applicano le disposizioni emergenziali di cui al Dl n. 76/2020 – articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4,5,6, ed art. 8 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, relativamente alle procedure sotto e sopra soglia (ad esclusione dei poteri derogatori di cui al comma 4 dell’art. 2), alle verifiche antimafia, alle sospensioni, al CCT e alle disposizioni acceleratorie di cui all’articolo 8 (ad esempio, consegna in via d’urgenza e applicazione dei termini d’urgenza).

 

Project financing – Disciplina transitoria (art. 226, co. 2 e 225, co. 9) – Proposta presentata sotto l’egida del vecchio Codice: applicazione del vecchio Codice – la successiva gara per l’affidamento del contratto è disciplinata dal nuovo Codice  – Parere ANAC n. 63 del 14 febbraio 2024

“Con la nota sopra indicata l’istante rappresenta di aver ricevuto, in data 18.05.2022, una proposta ai sensi dell’art. 183, comma 15, del d.lgs. 50/2016 da parte di un operatore economico, per l’affidamento del contratto di concessione relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, all’esecuzione dei lavori di costruzione di un nuovo ospedale unico di …..OMISSIS….. e alla gestione di alcuni servizi non sanitari correlati all’ospedale medesimo. La fattibilità della proposta è ancora in corso e l’Azienda non ha adottato al riguardo alcun provvedimento. Posto che l’art. 226 del d.lgs. 36/2023 non contiene una specifica disciplina transitoria in ordine alle procedure di partenariato pubblico privato ai sensi del citato art. 183, comma 15, del d.lgs. 50/2016, l’amministrazione chiede se il d.lgs. 50/2016 trovi ancora applicazione ai procedimenti di PPP per i quali la proposta suindicata sia stata presentata all’amministrazione aggiudicatrice nella vigenza del predetto Codice. In ordine al quesito posto si richiama, in via preliminare, la disciplina transitoria contemplata nell’art. 226 del d.lgs. 36/2023. Tale norma infatti, dopo aver stabilito al comma 1 che «Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, è abrogato dal 1° luglio 2023», aggiunge al comma 2 che «A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso». La norma chiarisce al riguardo che «…per procedimenti in corso si intendono: (omissis). Con riferimento al quesito posto, non può non rilevarsi l’assenza, nella norma sopra richiamata, di una specifica disposizione transitoria con riguardo alla finanza di progetto, così come invece previsto dall’art. 216, comma 23, del previgente d.lgs. 50/2016. Tale disposizione, infatti, stabiliva che «I progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità riguardanti proposte di concessione ai sensi dell’articolo 153 ovvero dell’articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del presente codice, sono oggetto di valutazione di fattibilità economica e finanziaria e di approvazione da parte dell’amministrazione ai sensi delle norme del presente codice. La mancata approvazione determina la revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali è riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l’integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica». Nell’assetto normativo recato dal d.lgs. 36/2023 non è stata riprodotta una disciplina analoga a quella sopra richiamata, ma con disposizione di carattere generale riferita a tutte le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, è stato stabilito che il d.lgs. 50/2016 continua ad applicarsi esclusivamente agli affidamenti indetti (con bando/avviso o invito) prima del 1° luglio 2023, nel senso indicato dal citato art. 226, comma 2. Tale scelta del legislatore sembra dettata da finalità di semplificazione, in coerenza con le modifiche apportate dal d.lgs. 36/2023 alla finanza di progetto, la quale – secondo i chiarimenti contenuti nella Relazione Illustrativa del Codice – (tra l’altro) è stata ricondotta nella parte dedicata ai contratti di concessione (Libro IV, Parte II), quindi assoggettata alla medesima disciplina, fatta eccezione per alcuni aspetti relativi all’aggiudicazione del contratto e alla sua esecuzione, come disciplinati dagli artt. 193-195 del d.lgs. 36/2023. Più in dettaglio, nella citata Relazione è stato chiarito che «…sul piano sistematico sono stati meglio precisati i rapporti tra concessione e finanza di progetto. Non si tratta di due tipi contrattuali diversi, come nella struttura dell’impianto codicistico del 2016. È il medesimo contratto di concessione che può essere finanziato, sia in ‘corporate financing’, sia in ‘project financing’. In ragione delle peculiarità di tale ultima operazione economica (in cui la società di progetto isola il progetto e consente di schermarlo dai rischi operativi), sono state comunque riservate alla finanza di progetto norme specifiche in tema di aggiudicazione ed esecuzione del contratto (la finanza di progetto è così diventata un capitolo ‘interno’ alla disciplina della concessione)».

Nello stesso documento sono state anche illustrate le novità recate alla finanza di progetto, rispetto al previgente assetto normativo di settore, evidenziando (tra l’altro) che «Per quanto riguarda lo strumento della finanza di progetto, la relativa disciplina è stata innanzitutto più correttamente collocata in seno alla Parte II del Libro IV, dedicata ai contratti di concessioni (trattandosi di una particolare modalità di finanziamento delle concessioni). Più nello specifico, la nuova disciplina, come emerge ictu oculi dalla drastica riduzione dei commi, è stata semplificata in modo rilevante.

In particolare: 1) sono stati eliminati tutti i riferimenti alla nautica di diporto; 2) è stata eliminata la finanza di progetto ad iniziativa pubblica, poiché ritenuta di fatto una duplicazione rispetto alla scelta della pubblica amministrazione di indire una gara pubblica per l’affidamento di una concessione. Sono stati pertanto soppressi i primi 14 commi del vigente art. 183. 3) nella finanza di progetto ad iniziativa privata è stata eliminata la precisazione secondo la quale gli operatori economici potevano presentare proposte anche se presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, poiché una volta inserita la previsione sul programma triennale delle esigenze pubbliche idonee ad essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato si è ritenuto che la disposizione non avesse più alcuna utilità. Resta comunque salva la possibilità per gli operatori economici di presentare proposte sia con riferimento ad iniziative non presenti negli strumenti di programmazione, sia con riferimento ad iniziative ivi presenti, proponendo modalità diverse di realizzazione (…)». Per quanto sopra, in risposta al quesito posto, tenuto conto delle novità recate dal nuovo Codice alla finanza di progetto, ricondotta nella generale disciplina delle concessioni (nel senso sopra indicato) e del regime transitorio previsto dall’art. 226 del d.lgs. 36/2023, le disposizioni dettate da tale decreto legislativo, trovano applicazione per tutte le procedure di affidamento, inclusa la finanza di progetto, indette successivamente al 1° luglio 2023. Non rileva, quindi, sulla base del dato letterale della norma de qua, la sola presentazione di una proposta da parte di un soggetto privato, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del d.lgs. 50/2016, prima della data sopra indicata, ai fini dell’applicabilità del predetto d.lgs. 50/2016 all’intera procedura di finanza di progetto che ne consegue, non essendo contemplata tale ipotesi, tra i “procedimenti in corso” che ricadono nel previgente assetto, secondo le indicazioni dell’art. 226, comma 2, del d.lgs. 36/2026. Sembra utile aggiungere a quanto sopra che nel diverso caso in cui, a seguito della presentazione di una proposta ai sensi dell’art. 183, comma 15, del d.lgs. 50/2016 da parte di un operatore economico, la stazione appaltante, con apposito provvedimento, dichiari la fattibilità e l’interesse pubblico della proposta medesima e inserisca il relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica proposto, nella programmazione triennale dei lavori pubblici, provvedendo a tal fine, all’approvazione del progetto medesimo ai sensi delle previsioni degli artt. 21, 23 del d.lgs. 50/2016 e del d.m. 14/2018, in tal caso sembra invocabile la previsione dell’art. 225, comma 9, del d.lgs. 36/2023, a tenore della quale «A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50». In relazione a tale disposizione l’Autorità ha osservato che «Secondo quanto stabilito dal citato art. 225, comma 9 del Codice, tali previsioni [quelle del d.lgs. 50/2016] continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendosi per tali «le procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia», dunque i procedimenti per i quali è stato affidato un incarico di progettazione prima del 1° luglio 2023. In tali casi, per la redazione del progetto e per tutti gli aspetti correlati, opportunamente disciplinati dalla norma, continua a trovare applicazione l’art. 23 del d.lgs. 50/2016. Per gli incarichi affidati o da affidarsi successivamente alla data sopra indicata, valgono invece le previsioni in materia di progettazione dettate dal d.lgs. 36/2023. Con specifico riferimento all’affidamento del contratto d’appalto, volto ad individuare il soggetto esecutore dei lavori oggetto della progettazione (…) deve farsi riferimento alla disciplina transitoria contemplata nell’art. 226 del d.lgs. 36/2023» (parere Funz Cons 62/2023).

Per quanto sopra, ove l’Amministrazione abbia inserito l’intervento oggetto della proposta di cui all’art. 183, comma 15, del d.lgs. 50/2016, nella programmazione triennale delle opere pubbliche, previa approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica proposto, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 36/2023, può ritenersi operante, la previsione transitoria dell’art. 225, comma 9 del nuovo Codice, sopra richiamata, con la conseguente possibilità di applicare le disposizioni del d.lgs. 50/2016 per tutti gli aspetti correlati alla progettazione, nel senso indicato dall’Autorità.

Resta invece disciplinata dal d.lgs. 36/2023 la successiva gara per l’affidamento del contratto in oggetto, sulla base della chiara disciplina dettata dalle previsioni degli artt. 226 e 229 sopra richiamati, con conseguente necessità di procedere, prima della stessa, all’adeguamento alle nuove previsioni del d.lgs. 36/2023, degli elaborati progettuali. Sulla base delle considerazioni che precedono, si rimette a codesta stazione appaltante ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell’indirizzo generale sopra illustrato”.

https://www.anticorruzione.it/-/parere-funzione-consultiva-n.-63-del-14-febbraio-2024

 

26.2.2024

Revisione del regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’ANAC in materia di contratti pubblici – Delibera n. 65 del 10.01.2024

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-02-24&atto.codiceRedazionale=24A01004&elenco30giorni=false

https://www.anticorruzione.it/-/del.65-10.01.2024

 

Accordo Quadro per l’esecuzione di prestazioni di progettazione, di supporto alla progettazione e per l’affidamento di servizi per le indagini geognostiche, geotecniche, geofisiche, analisi chimiche e biologiche – criterio di valutazione dell’Adeguatezza della struttura Tecnico-Organizzativa (impossibilità di sostituire i componenti del gruppo di lavoro diversi dai dipendenti) – corretto utilizzo dell’istituto dell’Accordo Quadro – esclusione dalla revisione dei prezzi delle prestazioni principali (equo compenso) – Atto del Presidente ANAC del 17 gennaio 2024 – prot. 4009.2023

“CONCLUSIONI

(…)

Con riferimento alla verifica della corretta applicazione dell’istituto dell’accordo quadro, di cui all’art. 54 del d.lgs. 50/2016 – nel prendere atto dei chiarimenti forniti da ANAS in merito all’incidenza delle attività di supporto stimata tra lo 0% ed un massimo del 5% dell’importo posto a base di gara per la Prestazione Principale – si fa presente, ai fini della prosecuzione della procedura in esame, nonché per la futura adozione dell’istituto in argomento, che per identificare le prestazioni oggetto dell’accordo quadro occorre riferirsi, preferibilmente, agli strumenti di programmazione, assicurando al contempo, nella suddivisione dei lotti, il rispetto dei principi di adeguatezza degli importi dei lotti e di proporzionalità dei requisiti di partecipazione richiesti rispetto alle opere da progettare. Per gli accordi quadro basati prevalentemente su affidamenti presuntivi (quindi non rinvenibili nell’ambito della programmazione triennale), occorre inoltre tenere presente, in caso di eccessiva indeterminatezza delle prestazioni, la possibilità di ricorrere al rilancio competitivo tra più operatori economici aggiudicatari dell’accordo quadro per l’affidamento dei contratti attuativi, richiamando comunque la necessità di garantire l’apertura del mercato agli operatori di piccole e medie dimensioni, nonché ai giovani professionisti, adottando ogni più opportuna valutazione per consentire la presentazione di offerte congrue ed il mantenimento degli impegni assunti in sede di offerta.

Con riferimento al profilo della pertinenza, congruità e proporzionalità del criterio di valutazione dell’offerta tecnica riferito all’adeguatezza della struttura Tecnico – Organizzativa, suscettibile di riconoscimento premiale fino a 16 punti, si prende atto dei correttivi adottati dalla Stazione appaltante in ordine all’introduzione della possibilità di sostituire in sede esecutiva un soggetto indicato nell’offerta, quale componente della propria struttura tecnico-organizzativa, con soggetto di eguale competenza. Al contempo, si ritiene di osservare che, ai sensi dell’art. 95, comma 6 del d.lgs. 50/2016, l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’esecuzione dell’accordo quadro potrebbero essere maggiormente valorizzati in sede di valutazione delle offerte tecniche a fronte di ogni possibile migliore identificazione delle prestazioni che potranno essere affidate in attuazione dell’accordo quadro.

Infine, con riferimento al profilo della revisione prezzi, si prende atto del riscontro fornito dalla Stazione appaltante e dell’intenzione di inserire, anche per le tipologie di prestazioni progettuali, l’operatività della revisione dei prezzi, con il conseguente adeguamento della documentazione di gara”.

https://www.anticorruzione.it/-/atto-del-presidente-del-17-gennaio-2024-prot.4009.2023

 

23.2.2024

Attività di supporto al RUP e modalità di calcolo dell’equo compenso (art. 15, co. 6 e All. I.2): commisurazione ai parametri normativi – Parere Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo della Corte dei Conti (Delibera n. 41/2024)

Quesito del Comune di Bisenti:

“(…) nel caso di incarico di supporto al RUP a libero professionista esterno alla stazione appaltante, il compenso deve essere commisurato alle disposizioni di cui all’art. 15 c. 6 del d. lgs. 36/2023 (1 per cento dell’importo posto a base di gara) o nel rispetto dell’equo compenso deve essere calcolato secondo la tavola Z-2 del DM 17/06/2016 (che prevede le competenze relative al supporto al RUP), aggiornata a seguito del D. Lgs. 36/2023 e riportata nell’allegato I.13 del medesimo D.lgs.? Nella richiesta di parere viene, altresì, specificato che l’amministrazione comunale deve “procedere, per particolare complessità dell’intervento da realizzare, ad esternalizzare attività di supporto al RUP a professionisti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP”.

Parere:

“2. Nel merito occorre evidenziare, che il quesito concerne la corretta perimetrazione dell’ambito applicativo delle previsioni recate dagli art. 15, comma 6, del d. lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici) in combinato disposto con l’art. 3 dell’allegato I.2, nonché dall’art. 2 dell’allegato I.2. La prima disposizione normativa, di carattere parzialmente innovativo rispetto al precedente quadro normativo, introdotta dal Codice dei contratti pubblici, testualmente dispone che: “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo”. La previsione ora riportata risulta completata da quanto previsto dall’art. 3 dell’Allegato I.2. al Codice, per il quale: “ai sensi dell’articolo 15, comma 6, del codice, la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest’ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell’intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241”. 2.1. Su un diverso piano si pone, invece, il disposto dell’art. 2, comma 3, dell’Allegato I.2. al Codice, secondo cui “Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al 4 dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l’intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza”. Tale disposizione deve essere letta in connessione con art. 15, comma 2, del d. lgs. n. 36 del 2023, in forza del quale “… L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato”. 3. Mettendo in comparazione i due gruppi di disposizioni, tenuto conto del contenuto del quesito all’odierno esame, non può non evidenziarsi come la fattispecie relativa all’esternalizzazione di ‘attività di supporto al RUP carente dei requisiti necessari’ – ipotesi connotata da residualità, in quanto alla stessa può farsi ricorso soltanto in caso di verificata assenza in organico di altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP – sia autonoma rispetto a quella della ‘struttura a supporto del RUP’, che deve essere connotata, nel disegno normativo, dalla stabilità e dalla possibilità di istituzione in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche e ove venga dimostrata l’indispensabilità per la migliore realizzazione dell’intervento pubblico. 3.1. Si tratta, dunque, di strumenti caratterizzati da differenti finalità, dovendo, nel primo caso, la stazione appaltante procedere – in caso sia necessitata, in procedure che non riguardano i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, a nominare un RUP carente dei requisiti richiesti e accertata l’assenza di professionalità interne per supportare il RUP – ad affidare a soggetti esterni le attività di supporto al RUP. Di contro, nel secondo caso, l’istituzione della “struttura di supporto del RUP” e la correlata conferibilità di incarichi esterni (art. 15, comma 6, e art. 3 dell’Allegato I.2. del d. lgs. n. 36 del 2023) rientrano tra le facoltà rimesse alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, a cui poter far ricorso, per una migliore realizzazione dell’intervento pubblico. 3.2. Dalla tratteggiata alterità ne discende, per quanto qui maggiormente interessa, che il ‘tetto’ alle risorse finanziarie destinabili al conferimento di incarichi esterni dell’uno per cento dell’importo a base d’asta operi in relazione alla sola fattispecie prevista dagli art. 15, comma 6, e art. 3 dell’Allegato I.2. del d. lgs. n. 36 del 2023, non apparendo qualificabile come species di tale genus, di contro, l’esternalizzazione di ‘attività di supporto al RUP carente dei requisiti necessari’. 3.3. Quest’ultima attività, come già evidenziato dall’Anac (cfr. parere n. 11 del 2023), è stata qualificata “dal giudice amministrativo come appalto di servizi (in tal senso TAR Puglia, n. 237/2020) … Anche l’Autorità ha espresso avviso conforme a quello indicato, affermando che tale incarico, qualificabile come appalto di servizi, consiste «in un’obbligazione nei confronti del committente avente ad oggetto il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, con organizzazione dei mezzi necessari (di tipo imprenditoriale) e con assunzione in proprio del rischio di esecuzione della prestazione (art. 1655 c.c.). In quest’ottica, l’attività di supporto al RUP, anche se prevista al fine di sopperire all’indisponibilità di personale dotato di adeguate competenze all’interno dell’amministrazione, deve essere qualificata quale attività professionale in proprio, richiedendo non solo che il soggetto affidatario sia dotato di specifiche competenze professionali relative al settore di riferimento oggetto dell’incarico, ma anche che appresti una specifica organizzazione, con assunzione del rischio, diretta a soddisfare le esigenze dell’ente» (Atto del Pres. dell’Autorità del 25.10.2022, fasc.4264/2022; in termini delibera Anac n. 676/2021)”. 4. Conseguentemente l’ammontare dei relativi compensi, a seconda della tipologia di incarico da conferire, dovrà avvenire sulla base dei parametri normativi previsti per le specifiche figure professionali, tra cui l’allegato I.13 ed il d.m. 17 giugno 2016, qualora si tratti dell’affidamento degli incarichi professionali di natura tecnica”.

https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCABR/41/2024/PAR

 

22.2.2024

PNRR – Monitoraggio dell’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. I traguardi e gli obiettivi da conseguire entro il 31 dicembre 2023 – Dossier servizio studi Camera e Senato 20 febbraio 2024

Avviata la consultazione sullo schema di Bando tipo n. 2/2023 per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

https://www.anticorruzione.it/-/affidamento-di-servizi-di-ingegneria-e-architettura-avviata-la-consultazioni-del-bando-tipo

 

21.2.2024

Qualificazione con riserva: modulo da presentare

Per le stazioni appaltanti che intendano procedere a qualificazione con riserva, Anac mette a disposizione un modulo da presentare via pec.
In base al nuovo Codice degli Appalti, dal 1° gennaio 2024 è ammessa la qualificazione con riserva solo sulla base delle previsioni dell’articolo 63 del d.lgs. 36/2023. Tale qualificazione ha carattere di “eccezionalità” ed è disposta, previa valutazione istruttoria, da specifica delibera dell’Autorità, al fine di “consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta”. A titolo esemplificativo, la menzionata forma di iscrizione con riserva potrà essere disposta nei casi enti di nuova costituzione, di fusione tra enti, eccetera.

https://www.anticorruzione.it/-/news.20.02.24.qualificazione.con.riserva

 

20.2.2024

Principio di rotazione – affidamenti diretti e procedure negoziate per appalti di lavori sempre agli stessi operatori. Violati Codice e buona amministrazione

https://www.anticorruzione.it/-/pescara-appalti-di-lavori-sempre-agli-stessi-operatori.-violati-codice-e-buona-amministrazione

 

Requisiti di capacità professionale e discrezionalità della S.A. – limiti di ragionevolezza e proporzionalità – Consiglio di Stato, sent. n. 1048 del 1.2.2024

“(…) va ricordato che la facoltà della stazione appaltante di prevedere determinati requisiti di capacità professionale, nei limiti di ragionevolezza e proporzionalità, è stabilita sia dal previgente (art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016) che dall’attuale codice dei contratti (art. 10, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2023), in attuazione del principio, dapprima affermato dalla Corte di giustizia (17 settembre 2002, in causa C-513/99), poi trasfuso della direttiva 2014/24/UE laddove si prevede, con riferimento alle capacità tecniche e professionali, che “le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità” (art. 58, paragrafo 4), confermando l’impostazione secondo la quale la pubblica amministrazione ha interesse ad incentivare la partecipazione alle gare di soggetti particolarmente qualificati, che garantiscano elevati standard qualitativi al fine di svolgere al meglio le prestazioni oggetto di gara.
In tal senso, la disposizione testé richiamata ha espressamente stabilito che “Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere, in particolare, che gli operatori economici dispongano di un livello sufficiente di esperienza comprovato da opportune referenze relative a contratti eseguiti in precedenza”.
A tale scopo, all’Amministrazione è garantita un’ampia discrezionalità nell’individuazione dei requisiti tecnici, ancorché più severi rispetto a quelli normativamente stabiliti, purché la loro previsione sia correlata a circostanze giustificate e risulti funzionale rispetto all’interesse pubblico perseguito (Cons. Stato sez. III, 17 novembre 2020, n.7138; Corte di giustizia, 31 marzo 2022, in causa C-195/21; Cons. Stato, sez. IV, 25 maggio 2023, n. 2992).
9.3. Nel caso in esame, sono rispettati sia il limite della congruità con l’oggetto della gara, che quello della proporzione, atteso che l’importo del servizio di “punta” è stato commisurato ad una sola annualità del contratto da affidare”.

 

19.2.2024

ll controllo giudiziario (ex art. 34-bis del Codice Antimafia) sull’operatore economico non impedisce di partecipare alla gara d’appalto – ANAC Parere funzione consultiva n. 2 del 24 gennaio 2024

“L’operatore economico interessato dalla misura giudiziaria – scrive l’Autorità Nazionale Anticorruzione – può partecipare alle gare d’appalto, fermo tuttavia il necessario mantenimento, in capo allo stesso, dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara, per tutta la durata della procedura stessa e fino alla completa esecuzione del contratto d’appalto, senza soluzione di continuità. La causa di esclusione, infatti, non opera se l’impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario.

(…)

Con il parere espresso, Anac ha voluto chiarire che gli operatori economici ammessi al controllo giudiziario ex art. 34-bis del Codice Antimafia, possono partecipare alle gare pubbliche indette successivamente all’adozione della predetta misura, proprio in ragione della sospensione temporanea degli effetti della stessa. Pertanto l’ammissione al controllo giudiziario produce i suoi effetti solo per l’avvenire, con la conseguente possibilità per l’impresa di partecipare ad altre e future procedure di gara”.

https://www.anticorruzione.it/-/ll-controllo-giudiziario-sull-operatore-economico-non-impedisce-di-partecipare-alla-gara-d-appalto

 

16.2.2024

Servizi di fornitura di personale medico ed infermieristico – Analisi della domanda – febbraio 2024

Analisi sugli affidamenti pubblici concernenti il servizio di fornitura di personale medico ed infermieristico al fine di verificare la diffusione del fenomeno dei cd “gettonisti” nell’approvvigionamento da parte delle strutture riconducibili al Sistema Sanitario Nazionale.

https://www.anticorruzione.it/-/servizi-di-fornitura-di-personale-medico-ed-infermieristico-analisi-della-domanda-febbraio-2024

 

15.2.2024

Protocollo di alta sorveglianza per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana delle aree di Bagnoli

“Il protocollo disciplina le attività di verifica preventive dell’Autorità Anticorruzione, assicurando il controllo di legalità di atti, gare ed esecuzione degli appalti, garantendo nello stesso tempo tempestività nella realizzazione del programma di risanamento ambientale.
Tra le novità del protocollo una maggiore facilità di interazione per la vigilanza e l’estensione del controllo preventivo sui subappalti.
Tale previsione risponde all’esigenza di rafforzare il controllo preventivo su una parte rilevante della filiera delle imprese, dato il contesto e il territorio di riferimento e alla luce del fatto che parte degli interventi del programma di risanamento devono ancora essere appaltati”.

Fonte: sito web ANAC https://www.anticorruzione.it/-/bagnoli-protocollo-con-anac.-bus%C3%ACa-pi%C3%B9-cooperazione-controllo-di-legalit%C3%A0-tempi-veloci-

 

Contratto di avvalimento – Enti no-profit (organizzazioni di volontariato) – carattere simbolico e/o irrisorio del corrispettivo – Cons. Stato, sez. III, 14.2.2024 n. 1478

 

 

14.2.2024

PNRR: mappa online della Commissione UE dei progetti dei Comuni

https://www.nextgeneration-eu.it/pnrr-i-progetti-italiani-nella-mappa-europea-del-dispositivo-di-ripresa-e-resilienza-come-richiedere-linserimento/

 

13.2.2024

E-procurement: pubblicata la nuova versione della tassonomia per la definizione del DGUE

Come comunicato dall’AGID è stato pubblicato l’aggiornamento alla versione 2.1.1.2 della tassonomia dei criteri allegata alle specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano (DGUE-IT).

L’elenco delle modifiche sulla nuova versione è il seguente:

– eliminazione ONTRUE errato per il criterio EG-Purely national riga 2.1;

– eliminazione ONTRUE errato per il criterio EG-Purely national riga 38;

– modifica da ONTRUE a ONFALSE per il criterio EG-Misinterpretation riga 12;

– modifica descrizione quesito riga 13.

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2024/02/13/procurement-pubblicata-nuova-versione-tassonomia-definizione-del-dgue

 

MEPA – Affidamento diretto (art. 50, comma 1, lett. a) e b): le documentate esperienze pregresse idonee

Quesito

Nel disciplinare gli affidamenti diretti il nuovo Codice indica che “… siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni”. Nella relazione viene spiegato che, la preferenza per il richiamo ad “esperienze idonee” piuttosto che ad “esperienze analoghe” come invece indicato nel DL 76/20 e smi, attiene alla scelta di AMPLIARE IL MARGINE VALUTATIVO della Stazione Appaltante (SA) che può apprezzare attività precedenti dell’Operatore Economico (OE), in ambiti anche non strettamente analoghi all’oggetto della gara, ma tuttavia idonei a garantite la buona riuscita dell’affidamento. La legge indica poi che, tali OE, debbano essere individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla SA. Al fine di applicare in modo pratico e semplice la norma, questa SA ragionerebbe come segue: il MEPA opera come un albo fornitori che offre, alla sezione “cerca impresa” del “cruscotto”, una modalità capillare d’individuazione degli OE. Nello specifico per i beni ed i servizi, inserendo l’attinente bando e categoria di dettaglio, il sistema consente di filtrare gli OE per “fatturato medio annuo”: digitandone il valore minimo pari all’importo a base dell’affidamento diretto, si ritiene che l’individuazione di una ditta con “esperienze idonee” sia implicita ed inconfutabile. Lo stesso vale per quanto concerne i lavori qualora dall’applicativo emerga che, l’OE individuato, sia munito di un’attinente SOA. In caso di possesso dei soli requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/10 invece, al fine di evitare eccessive complicazioni, si ritiene sufficiente basarsi sulla nuova autocertificazione richiesta dal MEPA, nella quale viene asserito che “Il sottoscritto OE, dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste nella categoria per cui viene richiesta l’ammissione al MEPA”. Si chiede un autorevole parere a riguardo.

Risposta aggiornata

Negli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023, la scelta deve ricadere su operatori economici “in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali”. Come evidenziato nel quesito, la formulazione utilizzata ha inteso ampliare i margini valutativi della stazione appaltante rispetto all’analogo requisito introdotto dall’art. 1 del D.L. 76/2020 che obbligava a comprovare il possesso di pregresse e documentate esperienze “analoghe” a quelle oggetto di affidamento. Come si evince dalla relazione illustrativa del Consiglio di Stato, laddove si richiamano le attività precedenti dell’Operatore Economico (OE), in ambiti anche non strettamente analoghi all’oggetto della gara, ma tuttavia idonei a garantite la buona riuscita dell’affidamento, la ratio alla base del citato requisito specificamente previsto per gli affidamenti diretti sembra porre l’accento non tanto sul dato del fatturato generale, quanto sulla tipologia di attività svolta dall’operatore economico. Purtuttavia, rientra nell’ampia discrezionalità della stazione appaltante, tenuto conto delle caratteristiche delle prestazioni da acquisire, valutare le modalità con cui devono essere documentate le idonee esperienze pregresse. Ciò posto, rispetto a quanto indicato nel quesito, anche negli affidamenti diretti la stazione appaltante ha la facoltà e non l’obbligo di individuare gli operatori economici tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante. L’individuazione dell’operatore economico rimane infatti “discrezionale”, come si desume dalla definizione di affidamento diretto fornita dall’art. 3, comma 1, lett. d), dell’Allegato I.1 ai cui sensi l’affidamento diretto è “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”. Per i contratti di servizi e forniture è inoltre facoltà della stazione appaltante richiedere all’affidatario, in aggiunta alle pregresse esperienze idonee, il possesso di requisiti di ordine speciale secondo quanto previsto dall’art. 100 D.Lgs. 36/2023. Per quanto attiene ai contratti di lavori, la disposizione che prescrive il requisito in argomento deve essere letta e declinata in coordinato disposto con l’art. 28 dell’Allegato II.12, relativo ai requisiti degli esecutori di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, che ripropone quanto già previsto dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (requisiti dei lavori analoghi, del costo del personale e del possesso di adeguate attrezzature). Salvo il caso del possesso della SOA, per la comprova del requisito, la percorribilità della soluzione prospettata nel quesito circa l’utilizzo dell’autocertificazione prodotta dall’operatore economico in fase di abilitazione al MEPA o a seguito di aggiornamento, deve essere verificata tenendo conto dei seguenti due aspetti: 1) l’arco temporale rilevante per documentare il requisito dell’importo dei lavori analoghi e del costo del personale deve corrispondere al quinquennio antecedente la data del bando (art. 28, comma 1, lett. a) e b), Allegato II.12; nella fattispecie dell’affidamento diretto deve intendersi la data di avvio della trattativa diretta sul MEPA; 2) alla verifica dei requisiti di cui al citato art. 28 dell’Allegato II.12 si procede ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 36/2023, vale a dire: con acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ed effettuazione di verifiche a campione per importi inferiori a 40.000 Euro e con acquisizione del DGUE e verifiche puntuali per importi pari o superiori a detto importo anche nel caso di acquisizione effettuata sul MEPA. Nello specifico, per quanto attiene agli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 Euro, il comunicato del MIT del 30 giugno 2023 ha precisato che anche il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all’art. 47 del DPR 445/2000, puntualizzando che, per importi inferiori a, la stazione appaltante ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità. Per quanto attiene agli affidamenti diretti di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro si applica la disposizione di cui all’art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 in base alla quale l’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace”.

 

12.2.2024

Consorzi stabili: la consorziata esecutrice può non possedere i requisiti di qualificazione richiesti per le prestazioni che le vengono affidate, purché questi siano posseduti dal consorzio concorrente – TAR Sardegna, sez. I, sentenza n. 105 del 12.2.2024

 

Consip S.p.A.: disponibili per le pubbliche amministrazioni contratti “pronti all’uso” per 21,4 mld/€, di cui 9,4 mld/€ utilizzabili anche per i progetti PNRR / PNC

“Fra i contratti attivi, 43 – per un valore disponibile di 9,4 mld/€ – possono essere utilizzati anche per gli acquisti funzionali ai progetti PNRR/PNC, avendo recepito nella documentazione di gara o in fase post gara, i requisiti DNSH (Do No Significant Harm) in materia di impatto ambientale e quelli previsti dall’art. 47 del DL 77/2021 (tutela parità di genere)”.

https://www.consip.it/media/news-e-comunicati/consip-spa-disponibili-per-le-pubbliche-amministrazioni-contratti-pronti-all-uso-per-214-mld-di-cui-94-mld-utilizzabili-anche-per-i-progetti-pnrr-pnc

 

9.2.2024

Equo compenso: possibili riflessi della pronuncia della Corte di Giustizia dell’UE (Causa C-438/22)

https://www.lavoripubblici.it/news/equo-compenso-dubbi-europei-legge-italiana-32694

 

8.2.2024

Consorzi stabili – requisiti di partecipazione e di qualificazione – cumulo alla rinfusa – requisiti del direttore tecnico – Comunicato del Presidente ANAC del 31 gennaio 2024

Punti principali:

  • validità del cumulo alla rinfusa anche con il nuovo codice dei contratti;
  • inammissibilità della partecipazione a più consorzi stabili.

https://www.anticorruzione.it/-/com.pres.31.01.12024.qualificazione#:~:text=Comunicato%20del%20Presidente%20del%2031%20gennaio%202024%20%2D%20Qualificazione%20consorzi,e%20requisiti%20del%20direttore%20tecnico.

 

Costi della manodopera – Tar Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria, sentenza n. 119 dell’8 febbraio 2024

L’inserimento del costo della manodopera nel novero dell’importo assoggettato a ribasso, a meno che non siano ravvisabili gli estremi di un mero errore materiale, deve condurre all’esclusione de plano della concorrente e non ad un’attività interpretativa da parte della commissione di gara.

 

7.2.2024

Amministrazione diretta e nuovo codice – Parere MIT 14/08/2023, n. 2235

Quesito

Nell’articolo n. 50 relativo alle soglie non sono citati i lavori e i servizi in amministrazione diretta. Si possono ancora realizzare? Se si, con che limiti di spesa?

Risposta aggiornata

Come evidenziato nel quesito, la disciplina del D.Lgs. 36/2023 sui contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea non contiene un riferimento specifico ai lavori e servizi da realizzare in amministrazione diretta. Purtuttavia, i lavori, servizi (e forniture) in amministrazione diretta sono richiamati dall’art. 37, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 36/2023 al solo scopo di escluderne l’inserimento nella programmazione. Da tale richiamo, unitamente al principio di auto-organizzazione amministrativa sancito dall’art. 7, comma 1, del nuovo Codice dei contratti, in base al quale “Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l’auto-produzione, l’esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell’Unione europea”, si evince che permane la facoltà di realizzare lavori e servizi in amministrazione diretta, trattandosi di una forma di auto-produzione alternativa all’affidamento in house). In assenza di soglie di importo, la realizzazione di lavori e servizi in amministrazione diretta potrà essere disposta compatibilmente con i requisiti di idoneità organizzativa e di organico posseduti dalla stazione appaltante.

 

FVOE 2.0.: manuali d’uso per la Stazione Appaltante e per l’Operatore Economico

https://www.anticorruzione.it/-/news.07.02.2024.manuali.fvoe

 

L’effetto delle commesse pubbliche sulla sopravvivenza delle imprese – Working Papers Banca d’Italia

“Il lavoro stima l’impatto dell’aggiudicazione di un contratto pubblico sulla probabilità di sopravvivenza delle imprese. A tale fine si confrontano le aziende vincitrici e le imprese classificate immediatamente dopo nelle aste per lavori pubblici, utilizzando diverse fonti di dati sui contratti (ANAC e Telemat), sulle imprese (Cerved e Infocamere) e sul credito (Centrale dei rischi).

I risultati mostrano che l’aggiudicazione di una commessa pubblica non ha impatti significativi né sui ricavi né sul numero di dipendenti, ma si sostituisce alla domanda privata. Si ha invece un impatto significativo sulla sopravvivenza dell’impresa, che si protrae oltre la durata del contratto: la probabilità di uscita dal mercato, a tre anni dall’affidamento del contratto è dello 0,6 per cento, a fronte di un valore medio del 4 per cento. L’effetto è guidato principalmente da un’espansione dell’accesso al credito senza necessità di garanzie aggiuntive“.

Fonte: sito web Banca d’Italia

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2024/2024-1439/index.html?dotcache=refresh

 

Servizio di assistenza legale continuativa – requisito di partecipazione della pregressa qualificata esperienza in favore di soggetti pubblici – No a restrizioni concorrenziali sproporzionate ed irragionevoli – Attività di segnalazione e consultiva AGCM

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito del ricevimento di una segnalazione relativa all’avviso pubblico esplorativo di mercato, pubblicato in data 16 ottobre 2023 da Concessioni Autostradali Venete S.p.A. sul proprio sito istituzionale, per la raccolta di preventivi per affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei Contratti Pubblici) avente ad oggetto “Servizio di assistenza legale continuativa”, nell’esercizio dei propri poteri di cui all’art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nella propria
riunione del 16 gennaio 2024, ha deliberato di svolgere alcune osservazioni in merito ai requisiti di accesso e di valutazione dei partecipanti alla selezione.

(…) alcune previsioni presenti nell’avviso e nei relativi allegati appaiono in grado di incidere sul corretto funzionamento della concorrenza. Si fa riferimento, in particolare, alle seguenti previsioni riportate nelle pagine 2 e 3 del “Foglio Patti e
Condizioni”:
i. la previsione come requisito di partecipazione del “…possedere una documentata esperienza – nel complesso non inferiore a 10 (dieci) anni – nello svolgimento di servizi di assistenza legale continuativa nelle materie esemplificativamente indicate alla sezione “Caratteristiche del servizio” a favore di pubbliche amministrazioni, società a partecipazione pubblica, organismi di diritto pubblico”;

  1. la previsione che include tra gli elementi di valutazione preferenziali – in aggiunta ai requisiti obbligatori richiesti – “la documentata pregressa esperienza nello svolgimento del servizio di assistenza legale continuativa, oltre che ai soggetti sopra indicati, a favore di concessionarie autostradali”.

(…)

 

6.2.2024

Polizze fideiussorie (art. 106, co. 3) – chiarimento applicativo sulle modalità transitorie per la verifica telematica –  Comunicato del Presidente ANAC del 31 gennaio 2024

https://www.anticorruzione.it/-/com.pres.31.01.2024.polizze.fideiussorie

 

Necessità per il tecnico, pubblico dipendente, di essere iscritto all’albo professionale per svolgere funzioni RUP, DL – Parere MIT 30/08/2023, n. 2260

https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/2260

 

5.2.2024

Decreto Legge 5 febbraio 2024, n. 10 – Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» (convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 2024, n. 42) 

Art. 1 “Soggetto attuatore delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026”

Art. 2 “Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31”

Art. 3 “Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026”

Art. 4 “Disposizioni transitorie e finanziarie”

 

Lavori di privati finanziati con soldi pubblici – Parere MIT 31/08/2023, n. 2268

Quesito

Si chiede se anche alla luce del nuovo codice (D. Lgs 36/2023) debba ritenersi che in caso di interventi (lavori) da effettuarsi da parte di soggetti privati finanziati in misura preponderante da soggetti pubblici debba essere applicato comunque il codice degli appalti, come prima espressamente previsto dall’art. 1 del D. Lgs 50/2016). Non ritroviamo infatti nel nuovo codice riferimenti normativi all’ambito soggettivo di applicazione dello stesso. E, in caso affermativo qualora appurato che anche i privati debbano attenersi all’applicazione del codice, se il soggetto privato debba essere qualificato ai sensi dell’art. 62 del D. lgs 36/2023.

Risposta

Si conferma che nel nuovo codice dei contratti non sussiste una disposizione analoga a quella di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) del previgente codice. Pertanto trova applicazione l’art. 13 lett. a) della direttiva appalti 2014/24/UE e la soglia di valore indicata è quella di rilevanza europea. Per la domanda n. 1: la risposta è affermativa, con una diversa soglia di valore rispetto al previgente codice. Qualora, poi, il caso da voi prospettato ricadesse nella disposizione di cui all’art. 13 (Ambito di applicazione) comma 7, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici la risposta è affermativa e trovano applicazione le disposizioni di cui all’Allegato I.12 al nuovo codice. Domanda n. 2: come previsto all’art. 62 co. 17 e nell’art. 2 co. 2 dell’Allegato II.4, le norme sulla qualificazione non trovano applicazione nei confronti dei soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del codice. La risposta è negativa.

https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/2268

 

Domanda di partecipazione tipo in seguito all’adozione del Bando tipo n. 1 /2023 – Delibera ANAC n. 43 del 24 gennaio 2024 

https://www.anticorruzione.it/-/del.43.2024.domanda.partecipazione.tipo#:~:text=Delibera%20n.%2043%20del%2024%20gennaio%202024%20%2D%20Domanda%20di%20partecipazione%20tipo,-Approvazione%20Domanda%20di&text=Procedura%20aperta%20per%20l’affidamento,del%20miglior%20rapporto%20qualit%C3%A0%2Fprezzo.

Servizi di assistenza domiciliare – Ispezione ANAC all’ASL di Chieti – “Anomalie, violazioni del Codice e proroghe ingiustificate” Delibera Anac n. 33 del 10 gennaio 2024

“E’ quanto ha accertato , a seguito di un’ispezione eseguita dalla Guardia di Finanza.

“La Asl di Lanciano-Vasto-Chieti – afferma Anac – ha impropriamente fatto ricorso in maniera reiterata alla procedura negoziata senza bando per prorogare la durata dell’Accordo quadro oltre i termini contrattualmente previsti, ponendo in essere un affidamento diretto di appalti di servizi del valore di oltre 27 milioni di Euro, in violazione dei principi comunitari e, in particolare, della libera concorrenza, parità di trattamento e massima partecipazione”.

“Le proroghe disposte dalla Asl – continua Anac – appaiono in parte riconducibili a carenze nella programmazione degli acquisti e nella progettazione delle attività di gara da parte del Soggetto aggregatore regionale, non in linea con i principi di efficacia e tempestività enunciati dal Codice dei Contratti, corollario del principio di buon andamento di cui parla la Costituzione Italiana all’articolo 97”. Nella ricostruzione effettuata dall’Autorità Anticorruzione, emerge che la Asl, con delibera del 2018, ha unilateralmente rettificato in aumento il valore dell’Accordo quadro, vanificando il ribasso proposto dal Raggruppamento di imprese aggiudicatario in sede di gara.

“I Responsabili del procedimento – aggiunge Anac – non risultano aver assolto adeguatamente alle funzioni di coordinamento e di controllo stabilite dalla legge”.

Nel ricostruire l’istruttoria, Anac sottolinea che “la proroga tecnica dei contratti pubblici ha carattere eccezionale e di temporaneità, in quanto strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della Pubblica amministrazione, in attesa dell’espletamento di una nuova procedura di gara. E’ ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all’amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare il servizio temporaneamente. L’utilizzo reiterato della proroga tecnica, che si traduce in una fattispecie di affidamento senza gara, comporta la violazione dei principi di libera concorrenza e di parità di trattamento”.

L’Autorità interviene, poi, a sottolineare l’importanza dei controlli da parte della stazione appaltante. “I controlli in corso di esecuzione effettuati dalla Stazione appaltante – scrive Anac – sono finalizzati all’accertamento del rispetto, da parte dell’appaltatore, delle condizioni e dei termini stabiliti dal contratto di appalto, in particolare se le prestazioni svolte siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previste dal contratto stesso e dall’offerta tecnica”.

Fonte: sito web ANAC

https://www.anticorruzione.it/-/assistenza-domiciliare-ispezione-anac-all-asl-di-chieti

 

2.2.2024

Procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando – normativa applicabile – Parere MIT 5 settembre 2023, n. 2272

“Quesito:

Si chiede se le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando (complementarità di forniture ex art. 63, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, le cui lettere di conferma prezzi, comparabili agli inviti, ed i relativi riscontri, compresi anche le determine a contrarre, sono state avviate e datate entro il 30 giugno 2023, rientrano nella fattispecie ex D. Lgs. 50/2016, rientranti nelle abrogazioni e disposizioni finali ex art. 226 del D. Lgs. 36/2023, comma 2, lettera a) oppure lettera b), precisando altresì che la richiesta di adempimenti di offerta sono state avviate in data post. 1° luglio 2023.

Risposta aggiornata:

In riferimento al quesito posto, trova applicazione la previsione di cui all’art. 226 comma 3 lett. b purché siano stati inviati gli inviti a presentare offerte prima del 1 luglio 2023. E’ utile altresì precisare che la mera adozione della determina a contrarre, come peraltro precisato da copiosa giurisprudenza sul punto, non configura l’avvio delle procedura di gara in quanto la stessa è un atto adottato dalle stazioni appaltanti prima dell’avvio della procedura di affidamento di un contratto pubblico, con il quale esse manifestano la propria volontà di stipulare il contratto. Pertanto ai fini esterni, come peraltro, precisamente puntualizzato dal Legislatore nella stesura del regime transitorio, rileva la pubblicazione del bando o degli inviti o l’invio degli stessi nel casi previsti dalla normativa”.

 

1.2.2024

Qualificazione – Disponibilità di una piattaforma digitale – Comunicato del Presidente ANAC del 31 gennaio 2024

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/193419755/Comunicato+del+Presidente+del+31+gennaio+2024+-+qualificazione.pdf/518ec711-ca4e-3e4b-81c8-737d331772d0?t=1706713324587

 

Digitalizzazione contratti pubblici a pieno regime: quasi 100.000 Cig a settimana, come nel 2023

Dopo le prime settimane di assestamento iniziale e di adeguamento da parte delle stazioni appaltanti, la digitalizzazione dei contratti pubblici sta entrando a pieno regime.

Nella settimana dal 21 al 27 gennaio 2024 sono stati emessi da parte di Anac 94.953 Cig (codice identificativo di gara). Nella stessa quarta settimana di gennaio 2023 erano stati attivati 116.495 tra cig e smartcig.

Quasi agli stessi livelli dello scorso anno, prima della digitalizzazione degli appalti attraverso le piattaforme certificate.

Nella giornata di ieri 30 gennaio 2024 i Cig staccati dalle stazioni appaltanti (comprensivi dei Cig sotto i 5.000 euro) sono stati 21.789, praticamente nella media giornaliera dello scorso anno.

I codici Cig, che le singole amministrazioni pubbliche richiedono, identificano i contratti pubblici stipulati a seguito di una gara d’appalto o affidati con le modalità indicate dal Codice degli Appalti. Sono, quindi, l’indicatore del funzionamento della macchina degli appalti e dello svolgimento regolare delle gare.

Dopo un mese di rodaggio dall’introduzione dell’E-procurement, si stanno ormai toccando i valori del 2023, segno che la nuova piattaforma contratti pubblici di Anac e le piattaforme certificate stanno raggiungendo la piena operatività.

Fonte: sito web ANAC https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-contratti-pubblici-a-pieno-regime-quasi-100.000-cig-a-settimana-come-nel-2023

 

31.1.2024

Appalti, spesa pro-capite annuale pari a 3.366 euro nel quinquennio 2018-2022 – Report ANAC sulla spesa in ambito provinciale

https://www.anticorruzione.it/-/appalti-spesa-pro-capite-annuale-pari-a-3.366-euro-nel-quinquennio-2018-2022

 

Appalti Pnrr/Pnc – è sempre ammissibile l’esecuzione anticipata nelle more della verifica sul possesso dei requisiti anche in assenza del provvedimento formale di aggiudicazione – provvedimento di revoca adottato a seguito della inerzia della società – Parere di Precontenzioso ANAC n. 51 del 31 gennaio 2024

https://www.anticorruzione.it/-/parere-di-precontenzioso-n.-51-del-31-gennaio-2024

 

Atto di ammissione del concorrente alla gara: natura ed effetti – Tar Catania, sez. III, 22 gennaio 2024, n. 272

Massima ufficiale:

“L’ammissione del concorrente alla gara è un atto amministrativo, a forma esplicita o implicita, di natura preparatoria perché costituisce il presupposto indispensabile per giungere all’aggiudicazione, ma con efficacia provvisoria o instabile in quanto può essere modificato in ogni momento; pertanto, essa tutela l’interesse procedimentale del concorrente in relazione alla sua corretta partecipazione – c.d. interesse procedimentale – ma non attribuisce al concorrente stesso un bene della vita, né, più in generale, gli attribuisce la titolarità di una posizione giuridica differenziata rispetto a quella degli altri concorrenti comunque ammessi alla gara”.

Fonte: https://www.giustizia-amministrativa.it/-/105486-212#:~:text=L’ammissione%20del%20concorrente%20alla,%3B%20pertanto%2C%20essa%20tutela%20l’

 

30.1.2024

Trattamento ai fini IVA della cessione di terreni nell’ambito della realizzazione di un edificio in project financing – Permuta – Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 26 del 30 gennaio 2024

“Alfa SRL (di seguito, anche ”Società”, ”Concessionario” o ”Istante”) chiede di conoscere il corretto trattamento IVA applicabile alla fattispecie di seguito delineata avente ad oggetto la ”costruzione e gestione dell’edificio scolastico da realizzare in località X” (in breve, ”Opera”) mediante finanza di progetto (i.e. project financing), ai sensi dell’articolo 153 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 (Codice dei Contratti Pubblici).

Il Comune affida in particolare all’Istante:  a)  la progettazione definitiva ed esecutiva dell’Opera (…) in conformità al Progetto Preliminare approvato (…);  b)  la costruzione dell’Opera in conformità al Progetto Definitivo ed Esecutivo; c)  la gestione dell’Opera, intesa quale manutenzione ordinaria della stessa e gestione della porzione di immobile destinato in senso lato a sala ristorativa/bar/mensa/ etc.

Il Comune Beta é ricorso allo strumento del project financing perché l’Ente non aveva mezzi finanziari (propri) per l’esecuzione dell’opera.

Il Project Financing (convezione di maggio 2013, in seguito ”Convenzione”) prevede  di erogare al Concessionario nel dettaglio (articolo 17, comma 1 della Convenzione):  a)  un contributo post terremoto del 2009 pari alla somma di euro 500.000,00 (I.V.A. compresa);  b)  un contributo pari a euro 70.000,00 per 3 annualità (oltre I.V.A.);  c)  la cessione in proprietà di n. 3 terreni per un valore totale di euro circa 305 mila euro;  d)  un canone di gestione di circa euro 16 mila  (oltre I.V.A.) per il primo anno ed euro 21.000,00 (oltre I.V.A.) per i successivi diciotto anni.

Tutto ciò premesso, la Società chiede di sapere come qualificare le cessioni di terreni (…) che sono parte del corrispettivo per la realizzazione dell’Opera ….  In particolare, chiede se gli atti di cessione dei terreni costituiscano cessioni di beni da assoggettare ad IVA, con aliquota del 10% e applicazione dell’imposta di registro in misura fissa oppure debbano invece essere considerati non rientranti nel campo di applicazione dell’IVA, tenuto anche conto dell’apparente carenza del profilo soggettivo IVA del Comune cedente”.

 

Percezione della corruzione, Italia al 42° posto su 180 Paesi. Busìa: Serve regolamentare le lobby

L’Italia è al 42° posto su una classifica di 180 paesi nell’indice della percezione della corruzione 2023, secondo il Rapporto elaborato da Transparency International. L’anno precedente l’Italia occupava il 41° posto, mantenendosi sostanzialmente stabile.

https://www.anticorruzione.it/-/report.transparency2023#:~:text=su%20180%20Paesi.-,Bus%C3%ACa%3A%20Serve%20regolamentare%20le%20lobby,%C2%B0%20posto%2C%20mantenendosi%20sostanzialmente%20stabile.

 

26.1.2024

PNRROsservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali. Atto di orientamento ex art. 154, comma 2, del d.lgs. n.267 del 2000 sulla “tracciabilità, perimetrazione e rendicontazione delle opere finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/atto-di-orientamento-sulla-opere-finanziate-dal-piano-nazionale-di

Piattaforme di approvvigionamento – Regolamento recante la procedura di certificazione ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Determinazione AgID 27 dicembre 2023, n. 334

https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_123767_725_1.html

 

25.1.2024

Schema di bando tipo n. 2/2023 per i servizi di ingegneria e architettura: positivo il giudizio del CNI

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri chiede che in occasione della consultazione pubblica non siano fatti passi indietro rispetto ad un testo che appare chiaro e adeguato

L’ANAC (Autorità nazionale Anticorruzione) ha pubblicato lo schema di bando tipo n. 2/2023 relativo alla procedura aperta di aggiudicazione di contratti di appalto pubblico di servizi di ingegneria e architettura di importo superiore alla soglia UE.

(…)

Giù in sede di esame della bozza dello schema del bando tipo il CNI ha avuto modo di elaborare ulteriori osservazioni che sono state comunicate ad ANAC attraverso un’apposita nota. In essa il CNI ha manifestato il proprio apprezzamento per come è stato articolato lo schema, chiaro ed esaustivo dei contenuti della norma. Il testo risulta di facile consultazione e compilazione, ben illustrato da note e opzioni che consentono ai funzionari della P.A. di compilare gli spazi di competenza e operare le migliori scelte in base alle casistiche di specie.

Entrando nel merito, sul punto inerente la durata del servizio e l’introduzione della possibilità di effettuare un ribasso sui tempi di realizzazione della prestazione, il CNI ha sottolineato la delicatezza del tema, dato che i tempi usualmente previsti per le progettazioni sono in genere molto limitati. La richiesta di un ribasso sulla componente tempi restringe ulteriormente un lasso temporale che è fondamentale per la corretta definizione delle progettazioni. Pertanto, il CNI ha chiesto di prevedere, tra le note, l’opportunità di porre a base di gara un tempo più che congruo qualora si richieda un ribasso sullo stesso. Sulla questione della modifica del contratto in fase di esecuzione, il CNI ha chiesto di affiancare alla revisione dei prezzi la rideterminazione di tutti i corrispettivi professionali che sono stabiliti in base al valore delle opere, senza eccezione alcuna. Relativamente ai requisiti, il CNI giudica positivamente la rinuncia al periodo triennale, avendo sempre insistito per limitare i requisiti professionali al cumulo decennale dei servizi analoghi, dato che la robustezza dell’operatore economico è già garantita dalle coperture assicurative e dal fatturato minimo richiesto. Tema di attualità è invece l’applicazione dell’equo compenso. Il CNI nel periodo di luglio 2023 ha presentato un documento redatto dal Centro Studi della nostra Fondazione che analizzava in maniera organica l’applicazione della Legge 49/2023 in vigenza del Codice dei Contratti 36/2023 pervenendo alla conclusione che l’applicazione dell’equo compenso è sostenibile senza modifiche al Codice. La pubblicazione del bando tipo n. 2 evidenzia in premessa la coesistenza delle due norme, descrivendone tre possibili scenari ossia:

prezzo fisso e competizione solo su parametri qualitativi;

ribasso limitato alla componente per spese;

ribasso sugli interi corrispettivi.

Il CNI ha apprezzato la scelta di ANAC di optare, in prima istanza, per la seconda opzione, da sempre caldeggiata dal Consiglio Nazionale, ovvero che il ribasso possa essere attuato sulle sole spese e non sul compenso.

“Desidero innanzitutto ringraziare ANAC per la sua disponibilità e l’apertura al confronto col nostro Consiglio Nazionale che rappresenta oltre 250mila ingegneri attivi nel territorio nazionale negli Studi Professionali, nelle Imprese Private e nella Pubblica Amministrazione, molti dei quali impegnati nella progettazione e realizzazione di opere pubbliche – ha detto Angelo Domenico Perrini, Presidente del CNI -. Lo schema di bando tipo licenziato da ANAC nel suo complesso va incontro a quasi tutte le indicazioni che avevamo suggerito attraverso la nostra nota a commento della bozza elaborata dall’Autorità. A questo punto, il nostro auspicio è che in occasione della consultazione pubblica non intervengano stravolgimenti, soprattutto in tema di equo compenso, rispetto ad un testo che si profila chiaro e ben strutturato”.

Fonte: sito CNI https://www.cni.it/media-ing/news/282-2024/4644-schema-di-bando-tipo-n-2-2023-per-i-servizi-di-ingegneria-e-architettura-positivo-il-giudizio-del-cni

 

24.1.2024

Collegamento ipertestuale alla documentazione di gara inserito nei bandi pubblicati tramite BDNCP – Comunicato del Presidente ANAC del 24 gennaio 2024

https://www.anticorruzione.it/-/comunicato-del-presidente-del-24-gennaio-2024

 

22.1.2024

Schema di Bando tipo n. 2/2023 – Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

https://www.anticorruzione.it/-/schema-di-bando-tipo-n.-2/2023

 

Interdittive antimafia in Italia tra il 2015 e il 2022

“Tra il 2015 e il 2022 le interdittive antimafia comunicate al Casellario Anac sono costantemente aumentate, quasi triplicate, con aumento maggiore soprattutto rispetto al numero di procedure bandite e del totale delle imprese attive, che per di più si è lievemente ridotto.
Il numero delle imprese interdette è passato da circa 1 ogni 14.000 del 2015 a una ogni 4.500 del 2022. Nel 2015 avevamo una impresa interdetta al giorno, nel 2022 sono più di tre.

(…)

“Quando un’impresa viene raggiunta da una interdittiva antimafia – spiega il Presidente Busía – non può proseguire nel contratto pubblico. In altri casi, anche quanto l’interdittiva è stata emessa, le prefetture chiedono ad Anac di verificare se effettivamente il contratto riguarda l’erogazione di un servizio essenziale: in caso di risposta positiva, infatti, la Prefettura può disporre il commissariamento dell’impresa, in modo che il contratto prosegua a vantaggio della collettività, ma sotto la gestione non più dei vecchi imprenditori, ma di amministratori nominati pubblico: i commissari prefettizi.

La giurisprudenza più recente, anche di carattere costituzionale, ha in parte limitato l’applicabilità di tale istituto, in particolare per quanto attiene al congelamento degli utili, che vengono momentaneamente congelati, e che adesso si è disposto tornino in misura sostanzialmente integrale all’impresa, a meno che non siano oggetto di un diverso provvedimento giurisdizionale.
Inoltre, al fine di accelerare le procedure di affidamento dei contratti pubblici, si è disposto che, nell’attesa delle verifiche antimafia, si possa procedere, salvo poi risolvere il contratto se risultano collusioni con la criminalità organizzata. È chiaro che, se i tempi delle verifiche antimafia continuano ad essere troppo lunghi, i rischi aumentano”.

Fonte: ANAC

https://www.anticorruzione.it/-/interdittive-antimafia-in-costante-aumento-busia-un-campanello-d-allarme-per-la-sua-ampiezza-

 

Digitalizzazione – Dossier Ance sulle novità dell’Ecosistema nazionale di e-procurement

Dal 1° gennaio 2024 ha preso vita la digitalizzazione degli appalti pubblici di cui all’art. 19 e ss. del Codice dei contratti, D. Lgs. n. 36/2023.

A fronte di tale novità, i numerosi interventi dell’ANAC degli ultimi mesi hanno costituito l’occasione per ricostruire nel dossier “Le novità dell’Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)” alcuni effetti concreti della riforma digitale degli appalti pubblici.

In particolare, nel documento di approfondimento sono affrontati i temi della certificazione e utilizzo delle piattaforme digitali, dell’acquisizione del CIG, del funzionamento del fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) e dei nuovi strumenti informatici, che incidono anche sugli obblighi di pubblicità legale degli atti e di trasparenza.

Assieme al dossier si rende anche disponibile un quadro sinottico che ricostruisce l’infrastruttura digitale di riferimento che comprende la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), la Piattaforma dei contratti pubblici, le singole piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD), e la nuova Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

Quanto alle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD), si rende noto che ANAC, con Comunicato del 18 gennaio 2024, ha chiarito che entro il 31 gennaio 2024 le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti già qualificati dovranno notificare, attraverso il servizio “Qualificazione stazione appaltanti”, l’adozione e l’impiego di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, sia di proprietà sia ottenute attraverso contratti di servizio con terzi.

In caso di mancata comunicazione, a partire dal 1° febbraio 2024, la qualificazione precedentemente ottenuta decadrà. Ciò, in attuazione delle indicazioni fornite dall’ANAC nelle FAQ n. 8 e 9 del Servizio di qualificazione, nonché nelle FAQ B.5 e C.9 del Servizio di digitalizzazione.

Da ultimo si ricorda che da lunedì 18 dicembre 2023 sul portale dei dati aperti ANAC è stata attivata la sezione Registro Piattaforme Certificate (RPC) dove è possibile consultare l’elenco delle piattaforme di approvvigionamento digitali certificate all’interno del quale risulta compresa la piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia, SINTEL.

Allegati:

Fonte: sito ANCE https://portale.assimpredilance.it/articoli/appalti-pubblici-digitali-il-dossier-ance-sulle-novita-dell-ecosistema-nazionale-di-e-procurement

 

Illegittimità della Clausola territoriale – Delibera ANAC n. 1 del 10 gennaio 2024

Annullamento di tutti gli atti di gara riguardanti il servizio di trattamento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense. E’ quanto ha invitato a fare Anac con la delibera n.1 del 10 gennaio 2024. Destinataria una società di servizi comunali della Lombardia, incaricata del conferimento dei rifiuti organici raccolti sul territorio bergamasco e bresciano. L’Autorità, a seguito dell’esposto di un operatore economico, ha aperto un’istruttoria sulla gara verificando l’illegittimità del disciplinare, in particolare per il requisito prescritto di disporre di un impianto a distanza massima di 10 chilometri dalla sede operativa.Le indicazioni dell’Autorità

Anac suggerisce “l’annullamento di tutti gli atti di gara (bando, disciplinare di gara e atti conseguenziali medio tempore adottati, compresi i provvedimenti di aggiudicazione), stante la presenza dei vizi gravanti la lex specialis esposti in parte motiva, il primo dei quali riconducibile alla fattispecie legittimante”.
L’Autorità, inoltre, “raccomanda in occasione della futura e successiva riedizione della procedura di gara, una rivalutazione della complessiva documentazione di gara anche alla luce degli ulteriori vizi evidenziati”.
A tal proposito, vengono assegnati 20 giorni “per agire in conformità, con avvertenza che, in mancanza, l’Autorità sarà legittimata ad impugnare la documentazione di gara esaminata”.

I rilievi

 

Ad essere messa in discussione da Anac è la legittimità della cosiddetta clausola territoriale del disciplinare della gara, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione di idoneità professionale, la disponibilità dell’impianto di destino entro un raggio di 10 km dalla sede operativa.
La clausola è ritenuta da Anac “illegittima e limitativa della concorrenza”.
“Allo stato e sulla base dei più recenti approdi giurisprudenziali – scrive l’Autorità-, il principio concorrenziale sembra prevalere rispetto al principio di prossimità ambientale (di cui le clausole territoriali sono un portato). Sicché, ove nell’ambito dell’evidenza pubblica sia necessario integrare i due principi, la clausola territoriale appare declinabile quale criterio premiale da valorizzare nell’ambito dell’offerta tecnica e non quale requisito di partecipazione”.
Nel caso specifico, la disponibilità del sito di conferimento entro il raggio di 10 km, previsto quale requisito di partecipazione condizionante l’accesso alla procedura selettiva, appare illegittima e all’evidenza limitativa della concorrenza in quanto, la clausola territoriale pare poter assumere rilievo esclusivamente quale elemento premiale. “Infatti, – scrive Anac – anche laddove la stazione appaltante avesse voluto introdurre la clausola di territorialità quale requisito di partecipazione, la stessa sarebbe comunque illegittima in considerazione della sua lesività in concreto per la concorrenza”.Il principio di prossimità ambientale

In questo caso non è comunque invocabile il principio di prossimità ambientale: le motivazioni sono infatti di natura esclusivamente economica e non costituiscono interesse di natura ambientale ritenuto prevalente rispetto a quello concorrenziale.

 

“In tal senso – scrive Anac -, i documenti di gara avrebbero ad esempio potuto imporre a carico dei concorrenti i maggiori costi derivanti da un trasporto verso un impianto ubicato a distanza superiore ai 10 km; una simile clausola avrebbe consentito una partecipazione più ampia, salvaguardando al contempo il diritto alla concorrenza e l’economicità della procedura”.Le altre criticità

“Vanno evidenziate anche – scrive ancora Anac – le criticità relative al criterio selettivo previsto dal disciplinare di gara. Infatti, sebbene il criterio prescelto sia quello del minor prezzo, la formula prevista dal disciplinare valorizza la distanza del sito di conferimento rispetto al sito operativo, oltre al minor prezzo offerto. Tale previsione appare illegittima. La valorizzazione del criterio della distanza dal sito di conferimento determina un confronto qualitativo tra le diverse offerte, introducendo, di fatti, un criterio premiale nell’ambito della formula relativa all’applicazione del punteggio economico, non più limitato al solo elemento prezzo, e mascherando, per l’effetto, un più opportuno ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.

Fonte: sito ANAC

https://www.anticorruzione.it/-/gara-per-il-trattamento-dei-rifiuti.-annullamento-degli-atti-di-gara-per-illegittimit%C3%A0

 

18.1.2024

Digitalizzazione: entro il 31 gennaio le stazioni appaltanti qualificate devono confermare l’uso di piattaforma certificata

Entro il 31 gennaio 2024, le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti già qualificati devono confermare, attraverso il servizio “Qualificazione stazione appaltanti“, la disponibilità e l’utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, di proprietà o per il tramite di contratti di servizio con soggetti terzi.

In caso di mancata comunicazione, a partire dal 1° febbraio 2024, la qualificazione ottenuta decadrà. Per la comunicazione ogni indicazione è fornita consultando le faq 8 e 9 del servizio qualificazione, nonché delle faq B.5 e C.9 del servizio digitalizzazione. La comunicazione dovrà avvenire accedendo all’applicativo della qualificazione e seguendo le istruzioni operative del manuale utente.

Fonte: sito web Anac

 

Collegio consultivo tecnico – Obbligo per contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 1.000.000 euro – Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11/09/2023, n. 2283

Risposta aggiornata:

Nei contratti di servizi e forniture, la costituzione del CCT resta obbligatoria solo per importi pari o superiori a 1.000.000 di euro, come espressamente previsto dall’articolo 215, comma 1. La previsione di cui all’articolo 2 dell’allegato V.2, nell’indicare come la responsabilità erariale e disciplinare de qua rilevi in relazione agli appalti, indicati genericamente, come “sopra la soglia comunitaria”, ha inteso soltanto rafforzare in tale caso i presidi di legalità posti in favore di una rapida risoluzione di controversie, particolarmente auspicabile nelle ipotesi di contratti di così rilevante importo. Si evidenzia, ad abundantiam, come in tale fattispecie, la responsabilità erariale e disciplinare sia comunque espressamente valutata “sotto il profilo della buona fede contrattuale” (cfr. articolo 2, All. II.5).

https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/2283

 

Tracciabilità dei flussi finanziari e digitalizzazione

Con la delibera n. 585 del 19 dicembre 2023Anac ha fornito aggiornamenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari delle stazioni appaltanti alla luce della digitalizzazione del 1º gennaio 2024.

Nel caso di affidamenti tra amministrazioni pubbliche (di regola esenti dall’applicazione della normativa sulla tracciabilità), qualora si verifichino trasferimenti di denaro al di fuori del perimetro pubblico, detti movimenti devono essere tracciati. Si tratta, ad esempio, del caso in cui vengano disposti subappalti o subaffidamenti in favore di soggetti privati.

Analogamente, nel caso di prestazioni svolte in regime di amministrazione diretta, è stato precisato che laddove siano effettuati acquisti di materiali o di beni oppure siano previsti affitti o noli, i pagamenti disposti in favore di terzi devono essere assoggettati a tracciabilità e, quindi, occorre acquisire il Cig.

Con riferimento ai servizi sociali, le indicazioni introdotte precedentemente sono state aggiornate al nuovo quadro normativo di riferimento, inoltre è stato chiarito che il regime semplificato di acquisizione del Cig previsto per tali affidamenti fa salva l’applicazione degli obblighi relativi all’utilizzo di conti correnti dedicati e di strumenti di pagamento tracciabili ed è stata precisata la modalità di applicazione della normativa in materia di tracciabilità nel caso di contributi erogati agli enti del terzo settore.

È stato ritenuto utile precisare, inoltre, le modalità di applicazione della normativa sulle concessioni demaniali, distinguendo le ipotesi in cui vi sia una prevalenza della componente servizi e quindi l’oggetto della concessione sia qualificabile come concessione di servizi e non di beni. Con riferimento a tali fattispecie è stato chiarito che, al di là del termine utilizzato, è opportuna l’applicazione della normativa sulla tracciabilità.

Fonte: sito web ANAC

https://www.anticorruzione.it/-/appalti-digitali-e-flussi-finanziari.-ogni-trasferimento-di-denaro-deve-essere-tracciato

 

17.1.2024

Adozione prezziario unico regionale per i lavori pubblici per l’anno 2024 – Regione Sicilia

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/adozione-prezziario-unico-regionale-lavori-pubblici-l-anno-2024

 

PNRR – Report OICE sui bandi di progettazione e altri servizi tecnici (4° trimestre 2023 e intero 2023)

Questi in sintesi i dati principali del Report:

Nel 2023 gare per 1,5 mld. di servizi e 27 mld. di lavori (‐57,6% il valore di servizi sul 2022)
Ultimo trimestre ’23 con appalti integrati in calo a ‐44%;
Supporti al RUP quintuplicati (a 23,7 mln.);
I Comuni più attivi in numero (63,4% del totale), ma in valore lo Stato colloca il 31,5% delle risorse 2023;
Nell’edilizia scolastica più bandi (30,1%), nella sanità più risorse (186,6 mln., il 12,6% del totale 2023).

https://www.oice.it/844043/report-oice-su-bandi-pnrr-4-trimestre-forte-calo-in-valore-57-6-sul-2022

 

Centrali di committenza per comuni non capoluogo – Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13/09/2023, n. 2286

“Quesito

Nell’ambito dell’attività di centrale di committenza svolta dallo scrivente a favore degli enti locali per la gestione di affidamenti PNRR si formula il seguente quesito alla luce della prescrizione di cui all’art. 225 co. 9 del D.Lgs. 36/2023 e delle indicazioni della Circolare MIMS del 13 luglio 2023: Trovando applicazione fino al 31/12/2023 la disciplina di cui all’art.37 co.4 del Codice 50/2016, all’interno del rapporto convenzionale è possibile prevedere che il Comune non capoluogo – per le procedure non rientranti nell’affidamento diretto – possa attualmente continuare a nominare il Responsabile del procedimento (o del progetto?), acquisire il CIG, adottare il provvedimento di indizione/aggiudicazione, stipulare il contratto, riservando alla scrivente centrale di committenza l’espletamento della procedura di gara in conformità al nuovo Codice n. 36/2023?

Risposta aggiornata

Si fa presente che nel decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 coordinato con la legge 10 agosto 2023, n. 103 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, con l’art. 24-ter (Modifiche all’articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Procedura di infrazione n. 2018/2273) è stato sostituito il comma 3 dell’art. 48 del d.l.n. 77/2021 relativo agli interventi finanziati con le risorse PNRR/PNC. Nella nuova formulazione del comma 3 si precisa che “trova applicazione l’articolo 226, comma 5 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” secondo cui ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso. Ciò posto, occorre fare riferimento all’art. 62 comma 13 del nuovo codice secondo cui, in caso di ricorso a centrale di committenza ausiliaria, la S.A. beneficiaria è tenuta a nominare un proprio responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza. Si evidenzia che la disposizione sopra richiamata riguarda la fase dell’affidamento. Resta fermo che la S. A. beneficiaria è comunque tenuta alla nomina di un proprio RUP per la fase di programmazione ed esecuzione, se tale fase resta in capo alla medesima. Si ricorda che nell’allegato I.2 – Attività del RUP (Art. 15, comma 5, del Codice), l’art. 6 comma 2, lett. l) prevede, tra i compiti specifici del RUP, l’acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento”.

https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/2286

 

Report ANAC sulla qualificazione delle stazioni appaltanti

Quasi 3.700 le stazioni appaltanti qualificate, più di 8.000 quelle convenzionate

Al 31 dicembre 2023 quasi 3.700 (3.694, per l’esattezza) stazioni appaltanti si sono qualificate, e in questo numero sono comprese anche le centrali di committenza. Inoltre, va considerato che 8.492 stazioni appaltanti hanno delegato lo svolgimento delle procedure tramite convenzione a una Pubblica amministrazione qualificata oltre a quelle convenzionate con i soggetti qualificati di diritto.

Erano oltre 13.000 le amministrazioni pubbliche che dal 2018 hanno operato come stazioni appaltanti eseguendo appalti superiori alle soglie di qualificazione.

E’ quanto emerge dal Report sulla qualificazione delle stazioni appaltanti predisposto da Anac, riguardante i primi sei mesi di attuazione della qualificazione, secondo quanto disposto dal nuovo Codice Appalti. Il Report fotografa lo stato delle qualificazioni nel Paese, complessivamente e regione per regione, al 31 dicembre 2023.

Il bilancio è indubbiamente positivo. Si continua a consolidare il trend di qualificazione, dimostrando come la riforma ha già raggiunto uno degli obiettivi che si prefiggeva, perseguito da anni senza raggiungerlo: avere un nucleo significativo di stazioni appaltanti qualificate, direttamente o convenzionate.

Attualmente c’è una stazione appaltante ogni 2,3 convenzionate. Delle 507 stazioni appaltanti che hanno già almeno un’amministrazione convenzionata le prime cinque per capacità di attrazione hanno convenzionato 2.672 amministrazioni delle 8.492. Sono 26 le stazioni appaltanti qualificate che hanno un solo convenzionato e altre 56 ne hanno due.

Per tutte le novità previste dall’attuazione del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n.36/2023) a partire dal 1° gennaio 2024 consulta la sezione:
Digitalizzazione dei contratti pubblici

Fonte: sito web ANAC

https://www.anticorruzione.it/-/oltre-12.000-le-stazioni-appaltanti-qualificate-in-proprio-3.694-convenzionate-8.492#:~:text=Il%20Report%20Anac-,Quasi%203.700%20le%20stazioni%20appaltanti%20qualificate%2C%20pi%C3%B9%20di%208.000%20quelle,anche%20le%20centrali%20di%20committenza.

 

15.1.2024

Appalti innovativi: firmato l’accordo di collaborazione tra l’Istituto Poligrafico dello Stato e AgID

Il percorso prevede la realizzazione di un appalto innovativo con l’obiettivo di sviluppare soluzioni tecnologiche per documenti e contrassegni

L’Agenzia per l’Italia Digitale e l’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato hanno sottoscritto l’accordo esecutivo per avviare il percorso di collaborazione propedeutico alla realizzazione di un appalto innovativo con l’obiettivo di sviluppare soluzioni tecnologiche per documenti e contrassegni. Lo scopo dell’accordo è l’individuazione di operatori economici interessati a fornire un servizio di ricerca e sviluppo volto a soddisfare il fabbisogno di innovazione individuato dal Poligrafico. Il fabbisogno L’obiettivo è l’ideazione e lo sviluppo di soluzioni innovative per documenti e contrassegni, basate su elementi di sicurezza fisici autenticati da applicazioni di validazione (mobile app e web app), ed è finalizzato alla messa in produzione di queste, rendendo ancora più efficace l’azione di contrasto alle tecniche di falsificazione e contraffazione in continua evoluzione.

Il percorso

Il percorso prevede l’avvio della consultazione preliminare di mercato, aperta a imprese, start up e centri di ricerca, con un evento di presentazione del fabbisogno e della sfida. Successivamente, l’individuazione dell’eventuale procedura di appalto innovativo più adatta per la collaborazione tra partner e IPZS e, infine, la pubblicazione della gara di appalto. Le soluzioni proposte dovranno essere innovative rispetto allo stato dell’arte delle soluzioni adottate nella protezione dei documenti e dei contrassegni e dovranno comprendere nuovi elementi di sicurezza fisico-logici, preferibilmente originali, da aggiungere agli elementi già presenti, che siano in grado di incrementarne la sicurezza del prodotto. La data di avvio della consultazione di mercato sarà annunciata su questo sito e sui canali social dell’Agenzia.

Fonte: sito web AGID

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2024/01/15/appalti-innovativi-firmato-laccordo-collaborazione-listituto-poligrafico-dello

 

Incentivi per funzioni tecniche negli affidamenti diretti – D.Lgs. 36/2023, art. 45, comma 1 – Parere MIT 2190/2023

Quesito:

La relazione del Consiglio di Stato al nuovo Codice a pag. 68, relativamente al comma 1 dell’art. 45 indica espressamente che, gli incentivi in parola, sono erogati anche per gli affidamenti diretti. La norma, nello specifico, fa riferimento in modo generale a tutte le “procedure di affidamento”, quali possibili destinatarie del beneficio. Si ritiene pertanto che non si debba distinguere tra affidamento diretto puro sic et simpliciter ed affidamento diretto a seguito di un’informale acquisizione di preventivi poiché, entrambe le modalità, parrebbero incentivabili. Analogamente si ritiene che non vi sia alcun obbligo, da parte della Stazione Appaltante, al dover individuare una soglia d’importo al di sotto della quale, gli affidamenti diretti, non debbano essere oggetto d’incentivo. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata.

Risposta aggiornata:

Relativamente al tema posto, il riferimento è all’art. 45 del nuovo codice sui contratti pubblici che al comma 1 definisce l’ambito di applicazione oggettivo degli incentivi, rappresentato dalle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. Pertanto si concorda con quanto da voi ricostruito in merito agli affidamenti diretti, considerato che rientrano nell’art. 45 e che risulta possibile prevedere anche in questo caso gli oneri relativi alle attività tecniche, senza distinzioni di ulteriori segmenti di importo. Si precisa che in caso di forniture e servizi, gli incentivi sono corrisposti soltanto nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. Si ricorda che è onere della stazione appaltante dotarsi di specifica disciplina al riguardo.

 

Aggiornamento FAQ ANAC Bando tipo n. 1 – 2023 – previsione anti-pantouflage

1 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

1.1. Con quali modalità si procede alla verifica dell’intervenuto pagamento del contributo in favore dell’Autorità in caso di ricorso all’inversione procedimentale? 1.2. Che cosa comporta il mancato pagamento del contributo in favore dell’Autorità?

2 – APPLICAZIONE CLAUSOLE SOCIALI

2.1. Come opera il requisito della stabilità occupazionale a fronte della variazione numerica del personale da impiegare nel cambio appalto?

2.2. In quali casi è possibile prevedere criteri premiali per le clausole sociali?

2.3. Come impatta il DPCM 20 giugno 2023, Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati, sulle previsioni contenute nel bando tipo?

3 – CCNL DI RIFERIMENTO 3.1. Per l’individuazione delle organizzazioni comparativamente più rappresentative a chi si riferisce l’indicatore relativo al numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti?

3.2. A quali settori si riferiscono le indicazioni fornite nella Relazione Illustrativa per l’individuazione del CCNL di riferimento e la dimostrazione, in caso di utilizzo di un contratto diverso, delle stesse tutele?

4 – GARANZIA PROVVISORIA

4.1. – Come si verifica la regolarità della fideiussione ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del Codice?

4.2. Come deve essere valutato il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità ai fini della riduzione della garanzia provvisoria?

5 – DGUE 5.1 Quale modello di DGUE deve essere utilizzato per la partecipazione alle gare bandite in vigenza del nuovo codice?

6 – AVVALIMENTO

6.1 Quali sono gli adempimenti a carico del concorrente e della stazione appaltante in caso di indicazione di un costo della manodopera inferiore a quello indicato nel bando di gara?

7 – COSTI MANODOPERA

7.1 Con quali modalità viene comprovato il possesso dei requisiti in caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta?

8 – CAUSE DI ESCLUSIONE

8.1 Come deve essere interpretata la previsione anti-pantouflage contenuta nel bando tipo n. 1/2023, secondo cui “Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni”?

 

Acquisti in rete PA – integrazione con la Piattaforma Contratti Pubblici di Anac

Il panorama degli appalti pubblici in Italia sta vivendo un’importante trasformazione con l’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti, efficace dal 1° luglio 2023, ma che introduce alcune novità significative a partire dal 1° gennaio 2024.

La soluzione di integrazione funzionale della piattaforma di e-procurement con la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) di Anac, rientra, infatti, nell’obiettivo della digitalizzazione del ciclo di vita dell’appalto perseguito dal nuovo Codice.

Dal nuovo anno, tutti i servizi offerti da Anac saranno integrati direttamente nella piattaforma Acquisti in Rete, non solo la richiesta del Codice Identificativo di Gara (CIG), ma anche le altre attività inerenti la pubblicazione e l’affidamento di un appalto.

La PCP concentra, infatti, i servizi erogati in precedenza da diversi soggetti / sistemi: il Servizio Contratti Pubblici (SCP), la Gazzetta Ufficiale (GURI), la pubblicità a livello comunitario (eForm), la gestione European Single Procurement Document (ESPD) e soprattutto Simog e SmartCig, per l’erogazione del CIG e il monitoraggio del ciclo di vita dei contratti.

La soluzione implementata per la piattaforma di e-procurement di Acquisti in rete si basa sull’introduzione di una nuova funzione di integrazione, richiamata in maniera trasversale da tutte le tipologie di acquisti e negoziazioni, che avrà il compito principale di adempiere a tutte le attività di interoperabilità con la Piattaforma Contratti Pubblici, la Piattaforma Digitale Nazionale Dati e altri moduli Anac.

Le novità

L’intervento si inserisce nel contesto di ottimizzazione ed evoluzione dei processi di approvvigionamento, delineando una serie di azioni finalizzate a migliorare l’esattezza, la coerenza e l’efficienza nell’inserimento e nella gestione dei dati:

  1. Eliminazione dell’inserimento manuale dei CIG: da gennaio non sarà più possibile aggiungere manualmente i CIG, contribuendo così a una maggiore precisione e coerenza nei dati.
  2. Procedura di pubblicazione su Acquisti in rete: la pubblicazione sulla piattaforma sarà vincolata all’invio preventivo dei dati alla Piattaforma Contratti Pubblici da parte del RUP, garantendo un flusso coordinato e organizzato delle informazioni.
  3. Nuovi ruoli per l’inserimento dati: sono stati introdotti nuovi ruoli specificamente dedicati all’inserimento dei dati nelle nuove sezioni, ottimizzando il processo complessivo.
  4. Revisione delle funzionalità di modifica procedura: le funzionalità di modifica della procedura sono state riviste, limitando la possibilità di apportare modifiche ai dati dopo la comunicazione con ANAC per garantire l’integrità delle informazioni.
  5. Notifiche automatiche di interoperabilità: una nuova serie di notifiche automatiche è stata implementata per supportare in modo efficace le attività legate al processo di interoperabilità, migliorando la comunicazione e la tempestività delle operazioni.
  6. Aggiornamenti negli ordini: nel contesto degli Ordini, l’informazione relativa al CIG è stata inserita sulla singola fase, offrendo una visione più dettagliata.

L’attore principale delle nuove funzioni di integrazione è il Responsabile Unico di Progetto (RUP), certificato dall’ANAC, che avrà a disposizione, all’interno delle singole procedure di Acquisti in rete, una nuova sezione per gestire la comunicazione con i sistemi Anac e indicare ulteriori utenti (che dovranno essere comunque registrati sul Portale Acquisti in rete) per lo svolgimento di singole attività, ad esempio per la compilazione dell’eForm o dell’Anac Form.

L’invio alla Piattaforma Contratti Pubblici potrà però essere eseguito soltanto dal RUP e solo dopo tale invio sarà possibile pubblicare la negoziazione o emettere l’ordine sulla piattaforma di e-procurement.

Concretamente, all’interno della nuova sezione – che si integra in tutte le tipologie di acquisti effettuati su Acquisti in rete, sia ordini sia negoziazioni – il RUP potrà:

  • indicare gli utenti per lo svolgimento delle varie attività
  • scegliere, a seconda della procedura in corso, la “Scheda Anac” da utilizzare, che condizionerà la presenza e i campi delle sezioni successive della funzionalità
  • compilare l’Anac Form, per la pubblicità legale a livello nazionale
  • compilare l’eForm, per la pubblicazione sulla GUUE
  • caricare l’European Single Procurement Document
  • comunicare con la Piattaforma Contratti Pubblici, richiedendo il CIG e inviando poi tutti i dati inseriti in tutte le sezioni

Deroghe ed entrata in vigore delle novità

È importante sottolineare come gli acquisti e le negoziazioni pubblicate prima del 1° gennaio seguiranno l’iter tradizionale, senza avvalersi quindi delle nuove modalità di integrazione con Anac. Ciò vale anche per le iniziative di Acquisti in rete: ad esempio, per l’emissione di un ordinativo di una Convenzione attivata prima della fine dell’anno, la richiesta del CIG avverrà secondo le consuete modalità.

Accesso sicuro con parametri di terzo livello (SPID o CIE)

In ottica di novità e cambiamenti è bene poi ricordare che il nuovo Codice degli appalti ha indicato, attraverso le regole tecniche definite da AgID, il livello minimo di sicurezza delle piattaforme di approvvigionamento digitale con l’obiettivo di garantire uno scambio di dati e informazioni semplice e sicuro. Dal 1° gennaio 2024, gli utenti di Acquisti in rete non potranno più accedere con le abituali utenze e password e dovranno utilizzare modalità di autenticazione di tipo LoA3: SPID di livello 2, CIE 2, e, per gli utenti appartenenti agli altri Stati membri della Comunità Europea, la propria identità digitale nazionale riconosciuta in ambito eIDAS (Leggi l’approfondimento sulle nuove modalità di autenticazione). Nel corso del 2024 sarà poi implementata anche la possibilità di accedere alla piattaforma con la Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).

Fonte: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_approfondimenti_integrazione_pcp.html

 

12.1.2024

Subappalto e lavoro autonomo (art. 119, comma 3, lett. a) – Parere MIT 12/09/2023, n. 2285

Quesito

La recente sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 7862 del 21/08/2023 indica che, qualora gli operatori esterni abbiano agito per conto dell’affidataria come lavoratori autonomi, non si configura il subappalto. La Sentenza inoltre, richiamando la categoria dei “prestatori d’opera” di cui all’art. 2222 del codice Civile, di norma associata a chi compie un’opera o un’attività di tipo manuale, come per gli artigiani nello svolgimento di lavori, parrebbe consentire l’applicazione di tale fattispecie anche nell’ambito di questi ultimi, non limitandola ai soli beni e servizi. Tutto ciò premesso si chiede se, nell’ambito del nuovo Codice, possa non essere configurato come subappalto lo svolgimento di prestazioni di lavoro prevalentemente proprio e con l’impiego esclusivamente dei mezzi strettamente strumentali all’esecuzione dell’opera, rese da un lavoratore autonomo non qualificato come imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c., a favore di una ditta aggiudicataria di un appalto di lavori.

Risposta aggiornata

E’ utile evidenziare che: “Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare”. Pertanto perchè possa configurarsi il subappalto è necessario che ricorrano i presupposti di legge sopra richiamati.

 

Pubblicità legale dei bandi di gara, ecco come fare tramite la Banca Dati Anac

Dal 1° gennaio 2024, la pubblicità legale a livello nazionale dei bandi e degli altri atti di gara è garantita dalla Banca Dati Anac tramite pubblicazione sulla “piattaforma per la pubblicità legale degli atti”.Questa è sostituiva della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale a tutti gli effetti, compresa la decorrenza degli effetti giuridici degli atti pubblicati.La Banca Dati Anac e le piattaforme di approvvigionamento digitale

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assolvono gli obblighi di pubblicità legale sulla Banca Dati attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. A tal fine compilano sulla piattaforma i bandi e gli avvisi secondo i template predisposti per la pubblicazione sulla Banca Dati Anac. Le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, interagendo in maniera interoperabile con la Banca Dati, trasmettono a quest’ultima tutti i dati necessari alla pubblicazione.
La nuova disciplina della pubblicità legale, che è parte del più ampio sistema di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, si applica inderogabilmente a decorrere dal 1° gennaio 2024 a tutte le gare il cui avvio non si è perfezionato entro il 31 dicembre 2023.

 

Le istruzioni Anac

 

Con il Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024 sono state fornite indicazioni per l’assolvimento degli obblighi in ambito nazionale.
Una procedura s’intende avviata con la data di pubblicazione del relativo bando. La data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella della prima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea.Va ricordato, quindi, a tutte le stazioni appaltanti che:a)    Le procedure di gara soggette agli obblighi di pubblicazione a livello europeo il cui bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea entro il 31 dicembre 2023 assolvono efficacemente gli obblighi di pubblicità legale a livello nazionale tramite la pubblicazione sula Gazzetta Ufficiale italiana. Per queste gare, gli effetti giuridici dell’atto pubblicato continuano a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta.b)    Le procedure di gara soggette agli obblighi di pubblicazione a livello europeo il cui bando è stato solo inviato al TED entro il 31 dicembre 2023 ma non anche pubblicato su Gazzetta Ufficiale europea entro tale data rientrano nell’ambito di applicazione della nuova disciplina della pubblicità legale, e sono pertanto tenute ad assolvere gli obblighi di pubblicità legale a livello nazionale tramite la Banca Dati Anac.
Per tale motivo, per queste gare, la pubblicazione del bando su Gazzetta Ufficiale dopo il 1° gennaio 2024 non è conforme al nuovo Codice Appalti, e risulta inidonea ad assolvere agli obblighi di pubblicità legale.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti titolari di gare che ricadono in tale condizione sono invitati a valutare il ritiro del bando in autotutela, al fine di poter impostare ex novo la gara tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata e procedere alla trasmissione alla Banca Dati Anac dei dati necessari alla pubblicazione, sia a livello europeo che nazionale, tramite interoperabilità con la Banca Dati stessa.c)    Le procedure di gara soggette ai soli obblighi di pubblicazione a livello nazionale il cui bando è stato solo inviato alla Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2023 ma non anche pubblicato entro tale data, rientrano anch’esse nell’ambito di applicazione della nuova disciplina della pubblicità legale e sono pertanto tenute ad assolvere gli obblighi di pubblicità legale a livello nazionale tramite la Banca Dati Anac.
Anche in questo caso le stazioni appaltanti e gli enti concedenti titolari di gare che ricadono in tale condizione sono invitati a valutare il ritiro del bando in autotutela, al fine di poter impostare ex novo la gara tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata e procedere alla trasmissione alla Banca Dati Anac dei dati necessari alla pubblicazione a livello nazionale tramite interoperabilità con la Banca Dati stessa.Per tutte le novità previste dall’attuazione del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n.36/2023) a partire dal 1° gennaio 2024 consulta la sezione:
Digitalizzazione dei contratti pubblici

Fonte: sito web ANAC

https://www.anticorruzione.it/-/pubblicit%C3%A0-legale-dei-bandi-di-gara-ecco-come-fare-tramite-la-banca-dati-anac

 

Contributo di vigilanza ANAC per il 2024 – Delibera ANAC 19 dicembre 2023, n. 610

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/94538987/Delibera+n.+610+del+19+dicembre+2023+-+autofinanziamento+2024.pdf/fe0d5f25-9f41-290e-9135-f97866b00368?t=1705486491177

 

Gare ingegneria e architettura 2023 – Osservatorio OICE 2023 

Nel 2023 la domanda di servizi tecnici per le opere pubbliche rimane sempre elevata anche se in calo:
4,9 mld., -15,7% rispetto al 2022
In flessione gli appalti integrati: 28,7 mld. di lavori (-11,8% sul 2022) e 1,04 mld. di progettazione esecutiva (-23,7%)
In metà delle gare di progettazione bandite dopo il 1/7/2023 sono stati richiesti requisiti su 5 o 10 anni, come previsto dal bando‐tipo OICE, e non su 3 anni come prevede il nuovo codice

Lupoi: “La domanda pubblica di ingegneria e architettura rimane elevata, anche se in lieve calo rispetto al 2022; necessario rivedere il codice appalti per risolvere problemi di certezza del diritto, concorrenza, trasparenza e discrezionalità”

 

Il bilancio dell’anno 2023 tracciato dall’Osservatorio OICE/Informatel sulle gare per servizi di ingegneria e architettura (compresa la progettazione esecutiva affidata con gli appalti integrati) è ancora largamente positivo, anche grazie agli interventi del PNRR, visto che rimane molto vicino all’anno boom 2022 e questo nonostante si registri un calo del 15,7% rispetto al 2022, più forte soprattutto nel secondo semestre: il totale del valore per servizi tecnici immessi nel mercato pubblico nel 2023, comprendendo i 3.824,4 milioni derivati dai bandi di architettura e ingegneria e i 1.041,1 milioni di servizi tecnici contenuti negli appalti integrati, è stato infatti pari a 4.875,6 milioni. Se prendiamo in considerazione i bandi per soli servizi tecnici (senza appalti integrati), il calo sul 2022 è del 13,3%.

Per il numero di procedure sopra soglia UE (215.000 euro) il calo rispetto al 2022 è invece più significativo: nel 2023 sono solo 1.710, nel 2022 erano state 2.433, -29,7%. E’ evidente come un calo così vistoso sia dovuto al ricorso al frazionamento artificioso dei bandi per rientrare nella fascia degli affidamenti diretti (fino a 140.000 euro). Gli affidamenti diretti, anche se a volte previo sondaggio del mercato, sotto i 140.000 euro – per i quali OICE tratta dal mese di ottobre anche gli open data di ANAC, classificandoli per i propri associati – da ottobre a dicembre sono stati 1.528, il 78,7% del numero totale, per 75,9 milioni di euro, l’8,9% del valore totale. Se prendiamo in considerazione l’intero 2023 in questa fascia gli affidamenti sono stati 2.549, il 54,7% del numero totale, per un valore di 132,9 milioni di euro, il 3,5% del valore totale; tra questi bandi quelli di sola progettazione sono 1.305 per 70,1 milioni di euro, il 57,8% in numero e il 5,5% in valore.

“Si chiude un anno complicato per il mercato pubblico dei servizi tecnici – ha dichiarato il Presidente dell’OICE Giorgio Lupoi, a commento dei dati dell’Osservatorio – ma se guardiamo al trend degli ultimi 5 anni è evidente come la domanda pubblica rimanga assai elevata, oltre il doppio del 2021. Le profonde e, in qualche caso, controverse modifiche normative, il travaglio sulla gestazione del PNRR, e le incertezze di parte delle amministrazioni non hanno aiutato un mercato che sembrava uscito dalle grandi difficoltà della pandemia in maniera brillante. C’è stata indubbiamente una marcia indietro imputabile certamente alle incertezze nell’avvio della nuova disciplina del decreto 36, cui si è in qualche modo aggiunta qualche altra incertezza nell’applicazione delle disposizioni sull’equo compenso e nella definizione dei requisiti di accesso alle gare frutto di una scelta a nostro avviso profondamente errata compiuta con il decreto 36. Molta attenzione si dovrà prestare all’impatto sulle stazioni appaltanti della digitalizzazione completa del ciclo di vita dell’appalto (dalla pubblicità delle gare in poi). Si tratta della sfida più importante lanciata con il decreto 36 che confidiamo possa essere superata con l’impegno di tutti perché da essa passa la strada per una maggiore semplificazione e trasparenza del mercato. Riteniamo però che alcune scelte fatte con il decreto 36 debbano essere rapidamente riviste, a partire dai requisiti richiesti su base triennale e non decennale e dalla necessità di ripristinare un quadro di regole ad hoc per il nostro settore, previste per oltre 25 anni e cancellate con il nuovo codice. Ne va della certezza del diritto, un elemento fondamentale per assicurare regole chiare in grado di attrarre anche investimenti stranieri. Con il nostro bando-tipo, in attesa di quello dell’Anac, abbiamo cercato di ripristinare alcune indicazioni in senso pro concorrenziale; occorre poi rapidamente rivedere il c.d. decreto parametri sia per adeguarlo ai nuovi contenuti dei progetti, sia per introdurre prestazioni finora non previste o non valorizzate adeguatamente.”

Le gare di sola progettazione con importo maggiore di 140.000 euro pubblicate ai sensi del D.lgs 36/23 da luglio a dicembre sono state 175, di queste 107 con richiesta di ribasso unico (sul compenso a base d’asta e sulle spese) e soltanto 47 quelle in cui si chiede il ribasso solo sulle spese e si lascia fisso il compenso (21 non citano le modalità di ribasso). Per la richiesta dei requisiti tecnici in 92 gare le stazioni appaltanti fanno riferimento a 3 anni, in 22 gare si chiedono 5 anni e in 44 gare 10 anni, in 17 manca la richiesta dei requisiti tecnici. Per i requisiti economico finanziari 87 gare fanno riferimento a 3 anni, 3 gare a 5 anni, 8 gare a 10 anni, 1 ai migliori 4 degli ultimi 8, 29 ai migliori 3 anni degli ultimi 5; in 46 gare manca la richiesta dei requisiti.

 

Analizzando i dati dell’ultimo mese è invece molto negativo il valore delle gare di sola progettazione: 77,4 milioni di euro contro i 135,8 milioni di dicembre 2022 (‐43,0%); rispetto allo scorso mese di novembre il valore recupera del 37,0%. Complessivamente il 2023, per la sola progettazione, si chiude con dati in forte calo: 2.257 bandi per 1.282,6 milioni; il confronto con il 2022 vede il numero calare del 31,8% e il valore del 27,6%.

Sono invece in campo positivo a dicembre i dati che riguardano tutti i servizi di ingegneria e architettura: il numero dei bandi arriva a 612, con un valore di 557,5 milioni, rispetto al mese di novembre -5,3% in numero ma +242,0% in valore; il confronto con il mese di dicembre 2022 vede incrementi del 24,1% nel numero e 21,1% nel valore. Nel 2023 tutti i servizi di ingegneria e architettura registrano cali nel confronto con il 2022: -12,7% nel numero dei bandi, passati da 5.335 nel 2022 a 4.660 nel 2023, e del 13,3% nel loro valore, da 4.421,8 milioni nel 2022 a 3.834,4 milioni nel 2023.

 

Nel mese di dicembre 2023 le gare rilevate per appalti integrati sono state 138, tutte con valore noto per un importo complessivo dei lavori di 1.705,4 milioni di euro e con un importo dei servizi compresi stimato in 31,7 milioni di euro. Rispetto al mese di dicembre 2022, il numero è sceso del 67,6%, il valore dei lavori è sceso dell’84,7%, e il valore dei servizi è anch’esso calato dell’88,2%. Nei dodici mesi del 2023 le gare rilevate per appalti integrati sono state 1.885, +50,3% sul 2022, con un valore di 28.738,1 milioni di lavori (-11,8%) e 1.041,1 milioni di servizi (-23,7%). Dei 1.885 bandi 230 hanno riguardato i settori speciali, per 458,6 milioni di euro di servizi, e 1.665 i settori ordinari, per 582,5 milioni di euro di servizi.
Con cortese preghiera di pubblicazione
Andrea Mascolini
Direttore Generale

https://www.oice.it/843623/rassegna-stampa-comunicato-su-osservatorio-oice-informatel-aggiornamento-dicembre-2023

 

11.1.2024

Polizze fideiussorie – Richiesta di comunicazione delle modalità telematiche di verifica – IVASS – Lettera al mercato del 4 gennaio 2024

https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/lettere/2024/lm-04-01/index.html?dotcache=refresh

 

Digitalizzazione degli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro – Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024

Abstract:

L’Autorità, ha ritenuto necessario comunicare che, al fine di favorire le Amministrazioni nell’adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l’utilizzo delle piattaforme elettroniche, come da indicazioni esposte nella Delibera 13 dicembre 2023, n. 582 e, garantire così un migliore passaggio verso l’amministrazione digitale, l’utilizzo dell’interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici – PCP che, sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024.

Tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione. A decorrere dal 1 ottobre 2024 anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro sarà obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate. Pertanto, si invitano tutti i soggetti interessati a porre in essere le attività necessarie a garantire la corretta operatività dell’ecosistema di approvvigionamento digitale.

Restano valide le indicazioni, di cui alla sopra citata delibera, il riferimento delle spese giornaliere di importo inferiore a € 1.500.

https://www.anticorruzione.it/-/comunicato-del-presidente-del-10-gennaio-2024#:~:text=Indicazioni%20di%20carattere%20transitorio%20sull,importo%20inferiore%20a%205.000%20euro.

 

L’ANAC lancia il nuovo “Portale Servizi A.N.AC.”

Il Portale costituirà progressivamente l’unico punto di accesso ai servizi digitali online dell’Autorità. I primi servizi disponibili saranno la nuova “Piattaforma Contratti Pubblici” ed il nuovo “Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico” dedicato all’Operatore economico e alla Stazione Appaltante.

https://guida-servizi.anticorruzione.it/it/#portale-servizi-anac

 

10.1.2024

Servizi postali – Subappalto – Atto di interpretazione Agcm – Agcom – Anac: norma su subappalti garantisca massima apertura mercato

La normativa per i subappalti stabilita dal nuovo Codice dei Contratti pubblici deve essere applicata ai servizi postali in maniera coerente con la peculiare natura delle prestazioni e delle formule organizzative su cui è strutturato il mercato postale. È quanto prevede l’Atto di Interpretazione della disciplina in materia di subappalto recata dall’articolo 119, comma 3, lett. d), del nuovo Codice dei Contratti pubblici, firmato congiuntamente dai presidenti di Agcm, Roberto Rustichelli, di Agcom Giacomo Lasorella, e di Anac, Giuseppe Busía.

La fornitura dei servizi postali è caratterizzata da una pluralità di prestazioni (raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione), che hanno reso necessario l’utilizzo di formule organizzative flessibili, basate su forme di cooperazione tra il singolo operatore economico affidatario e altri operatori postali. La fase di distribuzione degli invii postali è particolarmente critica, in quanto richiede all’operatore postale privato di raggiungere fisicamente zone di territorio molto estese, diffusamente distribuite su tutto il territorio nazionale e a scarsa densità abitativa. A causa di tale situazione, il singolo operatore postale dovrebbe sostenere costi molto elevati per garantire la capillarità della propria struttura a fronte di un numero limitato di consegne, insufficiente per remunerare i relativi costi. Poiché nessun operatore postale privato dispone di una autonoma struttura capillare in tutto il territorio nazionale (che presenterebbe dei costi insostenibili), l’esecuzione del servizio avviene per mezzo di una “rete” composta da un numero molto elevato di operatori postali presenti su tutto il territorio nazionale, che consente volta per volta – a seconda del territorio cui sono destinati gli invii postali e della loro concentrazione – di selezionare in modo flessibile i soggetti più adeguati allo svolgimento del servizio.

Le caratteristiche del settore postale rendono pertanto necessario poter contare su una normativa idonea a consentire la partecipazione effettiva alle procedure di gara al più ampio numero di operatori, così da realizzare gli obiettivi di un’effettiva liberalizzazione del mercato in esame anche nella materia dei contratti pubblici. Nella materia degli appalti pubblici, l’istituto più idoneo ad affrontare tale esigenza è quello dei contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura, grazie ai quali il singolo operatore economico può stringere accordi con altri operatori postali dislocati nelle diverse zone di territorio, che provvedono materialmente, anche solo per invii limitati, alla fase di distribuzione. Questa esigenza non potrebbe d’altro canto essere risolta con il ricorso al subappalto, in base alla cui disciplina non vi sarebbero operatori in grado di assolvere le prestazioni richieste dai committenti pubblici, con conseguente impossibilità di procedere agli affidamenti dei contratti. Tale situazione comporterebbe quindi una notevole chiusura del mercato, in evidente contrasto con il processo di liberalizzazione faticosamente avviato.

Le Autorità ritengono, pertanto, di fornire un’interpretazione della norma utile a garantire la massima apertura del mercato, anche in considerazione della necessaria prevalenza del principio di concorrenza, rispetto all’esigenza di introdurre limitazioni al subappalto. Ciò per evitare l’adozione, da parte delle stazioni appaltanti, di provvedimenti di esclusione dalle gare degli operatori economici che hanno finora garantito l’esecuzione dei contratti pubblici, con conseguente paralisi del mercato. Le Autorità forniranno indicazioni in tal senso alle stazioni appaltanti e agli operatori economici nell’ambito dei propri atti segnalatori e regolatori e, in particolare, in occasione del prossimo aggiornamento delle Linee guida sull’affidamento dei servizi postali.

Fonte: sito web ANAC

 

Obblighi di pubblicazione e trasparenza – Aggiornamento e integrazione della delibera ANAC 264 del 20 giugno 2023

Con l’avvio della piena digitalizzazione dei contratti pubblici a partire dal 1. gennaio 2024, scattano anche novità dal punto di vista degli obblighi di pubblicazione. Con la delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato e integrato la delibera n. 264 del 20 giugno 2023 riguardante la trasparenza dei contratti pubblici. Il provvedimento individuava gli atti, le informazioni e i dati del ciclo di vita dei contratti pubblici, oggetto di trasparenza. L’Autorità fornisce ora ulteriori e specifici chiarimenti sulle modalità di assolvimento di tali obblighi di pubblicazione.

Fonte: https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-contratti-pubblici-del.601.2024#:~:text=601%20del%2019%20dicembre%202023,contratti%20pubblici%2C%20oggetto%20di%20trasparenza.

 

Digitalizzazione dei contratti pubblici: le nuove FAQ dell’ANAC

https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici

 

Progettisti interni alla P.A. – Parere funzione consultiva ANAC del 10 gennaio 2024, n. 64

https://www.lavoripubblici.it/news/progettisti-pa-ancora-forte-disparita-trattamento-con-liberi-professionisti-32676

 

8.1.2024

Accordi quadro per lavori di nuova costruzione/ampliamento/adeguamento/ristrutturazione di plessi scolastici nella città Metropolitana di Napoli – Atto del presidente ANAC del 6.12.2023

“(…) segnalazione da parte dell’ACEN-Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli che ha censurato i criteri di attribuzione dei punteggi per l’Offerta Economicamente più vantaggiosa adottati dalla S.A. ritenuti “non aventi ad oggetto l’offerta e non idonei a migliorare la prestazione oggetto dell’appalto “.

(…)

“Con la nota di avvio istruttoria prot. n. 20878 del 15/03/2023 sono state contestate alla S.A. le seguenti anomalie:
1. Carenza di adeguata documenta tecnica degli atti di gara dell’accordo quadro (n.d.r. idonea ad identificare compiutamente l’oggetto delle prestazioni);
2. Incongrua applicazione del criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa.
Per quanto riguarda il primo punto è stato rilevato che i documenti allegati al bando di gara, per l’affidamento di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d.lgs 50/16, non sono adeguati ad identificare compiutamente l’oggetto delle prestazioni; tale carenza manifesta una non corretta interpretazione, e conseguente applicazione, dell’Istituto dell’accordo quadro.

(…)

Nello specifico caso in esame, infatti, in cui sono previste anche nuove edificazioni, restauri ed interventi complessi, gli elementi tecnici forniti ai concorrenti non possono ritenersi sufficienti a definire tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori rendendosi perciò necessaria, per perseguire la massima concorrenza sopra richiamata, la riapertura del confronto competitivo.
La S.A. pertanto, ricadendo l’appalto in esame nel caso di accordo quadro incompleto, avrebbe dovuto più propriamente bandire la gara ai sensi dell’art. 54 comma 4c) del d.lgs 50/16 prevedendo, quindi, la successiva riapertura del confronto competitivo tra gli operatori selezionati una volta acquisiti gli elementi tecnici atti alla completa definizione degli interventi.

(…)

La seconda criticità rilevata in istruttoria si riferisce all’incongrua applicazione del criterio dell’Offerta
Economicamente più Vantaggiosa.

È stato considerato in sede istruttoria che all’assenza/carenza di progettualità consegue una incongrua definizione dei criteri di attribuzione dei punteggi per l’Offerta Economicamente più Vantaggiosa come definiti all’articolo 17 del disciplinare di gara, evenienza altresì rappresentata da ANCE Napoli che ha effettuato al riguardo una specifica segnalazione a questa Autorità.

(…)

A mero titolo esemplificativo la norma in questione fornisce anche un elenco dei parametri che possono essere considerati al fine di valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa, dando particolare risalto all’aspetto qualitativo e precisando che lo stesso può comprendere pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, costi di utilizzazione e manutenzione, ecc (…)

Nello specifico caso in esame in carenza di specifici elementi tecnici negli atti di gara nessuno dei criteri previsti nel disciplinare può riferirsi alla valorizzazione degli aspetti qualitativi, innovativi e tecnici della commessa.

Il criterio dell’esperienza acquisita dalle imprese in lavori similari già espletati negli ultimi dieci anni, cui viene attribuito il punteggio di ben 10 punti, come pure il criterio della dotazione di personale e macchinari cui vengono attribuiti altri 10 punti, ad esempio, sembrerebbero ridursi ad una mera ripetizione di quelli che sono i requisiti soggettivi che gli operatori economici devono possedere per poter partecipare alle procedure di gara e che già certificano in sede di documentazione amministrativa con la presentazione delle certificazioni SOA,

Infatti, nonostante il comma 6 dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 sembra aver definitivamente superato la rigida separazione fra criteri soggettivi di prequalificazione ed elementi oggettivi afferenti alla valutazione dell’offerta tale possibilità deve essere vincolata ad alcune specifiche condizioni. In particolare, il Consiglio di Stato ha in più occasioni affermato che i requisiti di natura soggettiva possono essere introdotti nella valutazione delle offerte “nella misura in cui la valutazione dei profili di carattere soggettivo, senza favorire indebitamente operatori economici che li posseggano a scapito di altri, serva a lumeggiare la miglior qualità tecnica, sul piano oggettivo, dell’offerta” (Cons. Stato, sez. III, 12.07.2018, n. 4283)”.

 

4.1.2024

Novità della Legge di Bilancio 2024: diventano permanenti le semplificazioni per l’affidamento della progettazione delle opere pubbliche inizialmente previste dall’art. 1, co. 4, del D.L. n. 32/2019 (c.d. “Decreto Sblocca Cantieri”) per il periodo 2019-2023

Art. 1, comma 70: “All’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (n.d.r. c.d. “Decreto Sblocca Cantieri”), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: « Per gli anni dal 2019 al 2023 » sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’anno 2019 »; b) dopo il terzo periodo e’ aggiunto il seguente: «Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di analisi e di monitoraggio delle attività progettuali di cui al primo periodo, in raccordo con quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, anche al fine della successiva verifica del livello di realizzazione degli interventi per i quali e’ stata svolta la progettazione ai sensi del presente comma».

Si ricorda che l’art. 1, co. 4, del D.L. n. 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri) così disponeva:

“Per gli anni dal 2019 al 2023 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui agli articoli 44 e 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108″.

 

2.1.2024

Digitalizzazione degli appalti al via: più trasparenza, meno burocrazia

Da oggi 2 gennaio 2024 scatta la digitalizzazione dell’intero ciclo degli appalti e dei contratti pubblici, come previsto dal nuovo Codice degli Appalti. La digitalizzazione si applica a tutti i contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali. Al centro del nuovo sistema di appalti digitali c’è la Banca dati Anac che interagisce da una parte con le piattaforme certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti, e dall’altra con le banche dati statali che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per gestire le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici. Pertanto, da domani le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione di appalti e concessioni verranno gestite dalle stazioni appaltanti mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, di cui ogni ente pubblico deve avvalersi. Tali piattaforme devono essere utilizzate per la redazione o acquisizione degli atti relativi alle varie procedure di gara; trasmissione dei dati e documenti alla Banca Dati Anac; l’accesso alla documentazione di gara; la presentazione del Documento di gara unico europeo; la presentazione delle offerte; l’apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara; il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.Dal 2 gennaio si registra anche un’altra novità rilevante, che ha impatto non solo sulle amministrazioni ma anche sugli operatori economici che partecipano alle gare: grazie alla interoperabilità di tutte le componenti del sistema,sarà pienamente operativo il Fascicolo virtuale dell’operatore economico predisposto da Anac, strumento per l’accesso alle informazioni riguardanti un operatore economico per la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici e l’assenza di cause di esclusione (casellario giudiziale, certificati antimafia, regolarità fiscale e contributiva, eccetera). I dati e i documenti contenuti nel fascicolo, che l’operatore economico può inserire attraverso apposite funzionalità, verranno aggiornati automaticamente dagli enti certificatori (Ministero della Giustizia, Ministero dell’Interno, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate etc,) attraverso l’interoperabilità, potranno essere consultati dalle stazioni appaltanti e riutilizzati in tutte le procedure di affidamento a cui uno stesso operatore economico partecipa.Un’ulteriore rilevante novità riguarda una specifica fase del ciclo di vita dei contratti pubblici, quella della pubblicazione. A garantire la pubblicità degli atti di gara sarà Anac, con la sua Banca Dati, mediante la trasmissione delle informazioni all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea. Gli effetti giuridici degli atti pubblicati decorreranno dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La documentazione di gara sarà resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali e i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e rimarrà costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.Le dichiarazioni di Busia

“La digitalizzazione della pubblica amministrazione –  spiega il Presidente di Anac, Giuseppe Busia – rappresenta la vera grande sfida dei prossimi anni. I ‘dati’ rappresentano da un lato una fonte di ricchezza e di conoscenza, dall’altro permettono di rendere le decisioni della pubblica amministrazione più trasparenti ed intellegibili, garantendo un maggior grado di ‘accountability’. La digitalizzazione end-to-end del processo di acquisto – mediante la realizzazione di un ecosistema integrato, costituito da piattaforme e servizi digitali infrastrutturali (Banca Dati e servizi per l’interoperabilità messi a disposizione da Anac), dalle piattaforme di e-procurement “certificate” utilizzate dalle stazioni appaltanti e piattaforme di interoperabilità, scambio e riuso di informazioni – permetterà a tutte le amministrazioni pubbliche una gestione trasparente, efficiente, moderna dei propri acquisti, con ricadute indotte anche sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini. Uso di dati nativi digitali (e quindi smaterializzazione documentale), maggiore sicurezza (attraverso la diffusione delle identità digitali), miglioramento dell’efficienza dell’azione amministrativa (con il ricorso a soluzioni tecnologiche innovative), sono solo alcuni dei benefici che ci attendiamo per il miglioramento complessivo dell’intero sistema Paese”.

https://www.anticorruzione.it/-/dal-2-gennaio-scatta-la-digitalizzazione-degli-appalti.-ecco-come-avverr%C3%A0-e-cosa-cambia

 

Verifica autenticità delle garanzie fideiussorie anche via PEC (art. 106, co. 3) – Delibera ANAC n. 606 del 19 dicembre 2023

https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-606-del-19-dicembre-2023

 

28.12.2023

Pubblicità legale gare d’appalto: dal 1 gen. Piattaforma per la pubblicità legale degli atti Anac al posto della G.U. 

Dal 1. gennaio 2024, l’obbligo per le stazioni appaltanti della pubblicità legale per ogni genere di appalto e contratto pubblico non verrà più assolto attraverso la Gazzetta Ufficiale, ma – come stabilito dal nuovo Codice Appalti – attraverso la Piattaforma Anac per la pubblicità legale.La piattaforma entrerà in funzione l’1 gennaio, e sarà parte della Banca Dati Anac. Garantirà la pubblicità legale degli atti, anche mediante trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, come stabilito dall’articolo 84 del nuovo Codice ( D.lgs. n. 36/2023), per bandi e avvisi di appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.La Banca dati Anac prenderà in carico ogni giorno le richieste di pubblicazione trasmesse attraverso le piattaforme digitali da parte delle stazioni appaltanti, trasmettendole all’Ufficio europeo.La pubblicità a livello nazionale di bandi e avvisi relativi ad affidamenti inferiori alla soglia di rilevanza europea viene garantita direttamente dalla Banca dati Anac, che li pubblica sulla piattaforma per la pubblicità legale degli atti.Dalla data di pubblicazione degli atti nella Banca Dati Anac, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti dovranno rendere accessibili i documenti di gara, garantendone l’accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura e all’esecuzione del contratto.Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono responsabili della correttezza e della veridicità dei dati e delle informazioni contenuti negli atti trasmessi alla Banca Dati Anac per la pubblicazione.

Nuovo servizio Pubblicità Legale

Il servizio sarà disponibile al link
https://pubblicitalegale.anticorruzione.it con operatività dal giorno 2/1/2024
Il servizio è pubblico e non richiede l’uso di credenziali di accesso.

Le pubblicazioni sono ripartite nelle seguenti tre sezioni:
– bandi e avvisi di indizione;
– esiti di gara;
– altri avvisi.

Ciascuna sezione riporta un filtro che consente la selezione in base ad alcune dimensioni di ricerca (data, parola chiave, ecc.). La piattaforma rende disponibile anche un’apposita funzionalità di ricerca avanzata.

https://www.anticorruzione.it/-/pubblicit%C3%A0-legale-gare-d-appalto-dal-1-gen.-piattaforma-anac-al-posto-della-g.u.-per-atti-e-bandi

 

22.12.2023

Digitalizzazione: entro il 31/1 le stazioni appaltanti devono comunicare ad Anac la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate pena la decadenza dalla qualificazione ottenuta

https://www.anticorruzione.it/-/anac-a-stazioni-appaltanti-entro-il-31/1-comunicare-disponibilit%C3%A0-piattaforme-digitali-certificate

 

21.12.2023

Procedura negoziata – Principio di rotazione – elusione – società neocostituita – amministratore unico che riveste la qualità di socio del gestore uscente – Parere di precontenzioso n. 567 del 6 dicembre 2023

https://www.anticorruzione.it/-/rotazione-fra-operatori-economici-fratelli.-per-anac-%C3%A8-elusione-fraudolenta#:~:text=Parere%20di%20precontenzioso%20n.%20567%20del%206%20dicembre%202023.pdf&text=Anche%20il%20nuovo%20Codice%20impone,centro%20di%20interessi%20e%20decisionale.

Revisione prezzi (art. 60) – costituito tavolo tecnico al Mit  

Il Tavolo punta ad approfondire i criteri di elaborazione degli indici di costi e prezzi

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha costituito un tavolo tecnico, presieduto dal viceministro Edoardo Rixi, a cui hanno aderito i rappresentanti delle stazioni appaltanti, delle centrali di committenza e degli operatori economici che operano sia nel settore dei lavori sia in quello dei servizi e delle forniture. L’obiettivo è quello di promuovere un confronto sulle modalità attuative del nuovo meccanismo di revisione dei prezzi previsto dall’art. 60 del Codice degli appalti.

Ferma restando l’attività istruttoria già avviata dall’Istat, il Tavolo punta ad approfondire metodologie e criteri di elaborazione dei nuovi indici sintetici di aggiornamento dei costi e dei prezzi, con l’intento di corrispondere con sempre maggiore aderenza e concretezza agli effettivi andamenti economici dei differenti mercati di riferimento. Con una corretta quantificazione a priori dell’equilibrio tra costo pubblico dell’appalto e remunerazione degli operatori economici è possibile ridurre il rischio di contenziosi, incertezze nella fase esecutiva e modifiche dei contratti in corso d’opera.

Fonte: sito web MIT

 

19.12.2023

Digitalizzazione integrale degli appalti dal 1° gennaio: arrivano le indicazioni congiunte Anac-MIT

“Verranno meno i regimi transitori di pubblicità legale nei contratti pubblici, le attività riguardanti il ciclo di vita dei contratti pubblici e rientranti nell’ecosistema di approvvigionamento digitale e l’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da parte delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, anche con riserva.

La disciplina in tema di digitalizzazione sarà applicabile anche alle procedure di affidamento comprese nel Pnrr avviate a partire dal 1° gennaio 2024. E’ quanto stabilisce la delibera predisposta da Anac, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per assicurare alle stazioni appaltanti e agli operatori economici l’esaustività delle indicazioni relative all’intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

Dal 1° gennaio 2024, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di Anac renderà disponibili, mediante interoperabilità, i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per garantire l’assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti all’articolo 28 del Codice.

Al fine di consentire il passaggio ai nuovi sistemi, il 31 dicembre 2023, saranno modificate le condizioni di utilizzo del sistema Simog e sarà dismesso il servizio SmartCIG. A decorrere dal 1° gennaio 2024 sarà attivata da Anac la Piattaforma dei Contratti Pubblici che interopererà con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, tra cui il rilascio del Cig (codice identificativo gara) per le nuove procedure di affidamento e l’assolvimento degli obblighi di pubblicità in ambito comunitario e nazionale, nonché degli obblighi di trasparenza.

Tale processo di digitalizzazione richiede alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti la necessità di cambiare le modalità di svolgimento delle procedure di gara, imponendo loro, in primo luogo, l’utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili.

La rilevante novità per il sistema Paese, che si sostanzia nella concreta attuazione delle norme del nuovo Codice Appalti, ha suggerito l’adozione della presente Comunicazione al fine di individuare le attività che devono essere realizzate in via preliminare per poter operare in modalità digitale e chiarire alcuni aspetti applicativi relativi al passaggio ai nuovi sistemi”.

Tratto dal sito web ANAC

https://www.anticorruzione.it/-/dal-1%C2%B0-gennaio-digitalizzazione-integrale-degli-appalti-arrivano-indicazioni-congiunte-anac-mit

 

Protocollo di collaborazione tra CONSIP e CONFINDUSTRIA per un’interazione più efficace tra fabbisogni delle amministrazioni pubbliche ed esigenze delle imprese

https://www.consip.it/media/news-e-comunicati/consip-spa-e-confindustria-insieme-per-un-interazione-pi-efficace-tra-fabbisogni-delle-amministrazioni-pubbliche-ed-esigenze-delle-imprese

 

Concessione dell’isola di Tresse (VE) per la gestione del conferimento dei fanghi – affidamenti di porzioni ulteriori e  diverse proroghe illegittime – assenza di annullamento in autotutela – strumenti compensatori (art. 186, co. 2)

https://www.anticorruzione.it/-/fanghi-sull-isola-di-tresse-a-venezia.-anac-no-alla-proroga-serve-la-gara-#:~:text=serve%20la%20gara%E2%80%9D-,Fanghi%20sull’isola%20di%20Tresse%20a%20Venezia.,porzioni%20ulteriori%20e%20a%20diverse%20proroghe.

 

18.12.2023

MEPA – nuove modalità di autenticazione – comunicato Acquistinretepa 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_approfondimenti_nuova_modalita_autenticazione.html

 

13.12.2023

Acquisizione del CIG – Comunicato ANAC d’intesa con il MIT, adottato con delibera del 13 dicembre 2023, n. 582

https://www.lavoripubblici.it/news/nuovo-codice-appalti-indicazioni-mit-acquisizione-cig-32680

https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-582-del-13-dicembre-2023-adozione-comunicato-relativo-avvio-processo-digitalizzazione

 

10.12.2023

Costi della manodopera: costi indiretti – non sussiste l’obbligo di indicazione nell’offerta economica: TAR Lazio Roma sez. III quater 9/12/2023 n. 18510

“Il bando prevedeva la fornitura quinquennale in service di una lavaendoscopi, che non richiedono l’indicazione di personale impiegato stabilmente nella commessa.

In particolare, il Capitolato tecnico stabilisce che “la fornitura si intende comprensiva, oltre che della strumentazione descritta nel presente documento e nei relativi allegati, anche di: – assistenza alle prove di funzionalità della strumentazione e di quanto altro occorrente per assicurare che il service venga svolto a perfetta regola d’arte; – manutenzione ordinaria e straordinaria, preventiva e correttiva della strumentazione, inclusa la sostituzione di tutte le parti di ricambio”.

Tali attività, come precisato dalla controinteressata, riguardano i servizi post-vendita tutti accessori rispetto alla fornitura oggetto dell’appalto, con la conseguenza che questi possono essere qualificati come costi indiretti per i quali non è richiesta l’indicazione del costo della mano d’opera ex art. 95, d.lgs. 50/2016.

Si è infatti affermato che “l’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell’offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti (ad es. il direttore del servizio), il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all’offerta da presentare per il singolo appalto” (TAR Firenze, sez. I, 19 aprile 2022, n. 525; TAR Roma, sez. III, 12/07/2021, n. 8261; Cons. di Stato sez. V, 3 novembre 2020, n. 6786; Cons. Stato sez. III, 26 ottobre 2020, n. 6530).

È necessario distinguere i “costi indiretti della commessa”, ovverosia i costi relativi al personale di supporto all’esecuzione dell’appalto o adibito a servizi esterni, dai “costi diretti della commessa”, comprensivi di tutti i dipendenti impiegati per l’esecuzione della specifica commessa. “L’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta – e la correlativa verifica della loro congruità imposta alla Stazione appaltante – si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell’offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero in modo trasversale a vari contratti, il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all’offerta da presentare per il singolo appalto (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 12/07/2021, n. 8261)” (TAR Napoli, sez. V, 7 novembre 2023, n. 6128.

Vale ribadire il tradizionale orientamento per cui l’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera, all’interno dell’offerta, si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell’offerta per la specifica commessa; non, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti (ad es. il direttore del servizio), il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all’offerta da presentare per il singolo appalto (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. V, 3 novembre 2020 n. 6786; Id., sez. III, 26.10.2020 n. 6530)” (Cons. St., sez. V, 18 agosto 2023, n. 7815).

Come detto, nel caso in esame si tratta di costi indiretti del servizio che non dovevano essere indicati nell’offerta economica”.

 

7.12.2023

Verifica della progettazione (v. art. 42 D.lgs. n. 36/2023) – Polizza assicurativa a carico dell’Amministrazione per responsabilità civile professionale del personale – Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, Deliberazione n. 89/2023/SRCPIE/PAR

https://i2.res.24o.it/pdf2010/S24/Documenti/2023/11/29/AllegatiPDF/sentenza_usai.pdf

 

Servizi tecnici – gare pubbliche di ingegneria e architettura – Osservatorio OICE/Informatel Novembre 2023

https://agenparl.eu/2023/12/07/comunicato-osservatorio-oice-profondo-rosso-anche-a-novembre-per-le-gare-di-servizi-tecnici-lupoi-pesanti-ripercussioni-nel-2024-se-non-si-corregge-il-codice/

 

Partenariato pubblico privato anche nei siti Unesco, ma trasferendo i rischi in capo all’impresa – Delibera ANAC n. 538 del 21 novembre 2023

“Si possono attivare forme speciali di partenariato con enti privati per utilizzare il finanziamento pubblico previsto per la valorizzazione dei comuni con siti Unesco e delle città creative. Tuttavia, anche in questo caso, la collaborazione deve avere tutte le caratteristiche del contratto di partenariato pubblico privato ossia il trasferimento dei rischi in capo all’operatore privato. Lo chiarisce Anac rispondendo ad una richiesta di parere (delibera n. 538 del 21 novembre 2023).

Nel documento l’Autorità fornisce un parere al ministero competente circa l’ammissibilità di un progetto proposto da un comune siciliano. Nel progetto risulta assente il rischio di impresa in capo al partner privato, il cui contributo economico ammonta a 4mila euro a fronte di un finanziamento pubblico di 440.386 euro. Anac sottolinea che l’articolo 151, comma 3, del d.lgs. 50/2016 (vecchio codice appalti) prevede forme speciali di partenariato pubblico privato nell’ambito dei contratti pubblici che riguardano i beni culturali tutelati, finalizzati al recupero, al restauro, alla manutenzione programmata, alla gestione, all’apertura alla pubblica fruizione e alla valorizzazione di beni culturali immobili.

La finalità della norma è quindi quella di promuovere forme di cooperazione tra pubblico e privato per finanziare, recuperare e gestire beni culturali, garantendo procedure snelle nell’attuazione delle singole ipotesi di intervento, in quanto dirette all’attuazione dell’interesse pubblico sopra indicato. Tuttavia, anche la speciale forma di partenariato, chiarisce Anac, richiede un coinvolgimento del privato alle condizioni proprie di questo schema negoziale. Quindi, per l’Autorità, non è riconducibile nello schema del partenariato speciale pubblico privato il progetto del comune siciliano che contempla il coinvolgimento di un partner privato che sopporti una parte esigua e residuale dell’investimento previsto per la realizzazione dell’intervento di valorizzazione del bene culturale, a fronte di un finanziamento pubblico quasi totale dello stesso intervento”.

https://www.anticorruzione.it/-/partenariato-pubblico-privato-anche-nei-siti-unesco-ma-trasferendo-i-rischi-in-capo-all-impresa

 

6.12.2023

Verifica possesso dei requisiti – certificazioni – non vale il silenzio-assenso dei 30 giorni in caso di omessa verifica – doppio parere di funzione consultiva (n. 57/2023 e 57-bis/2023

“La stazione appaltante non può, in questo caso, avvalersi del silenzio-assenso, e dare per acquisite le verifiche trascorsi 30 giorni dalla richiesta. Con un doppio parere di funzione consultiva, il n. 57/2023 e il 57-bis/2023, Anac ha ricordato che dal 1° gennaio 2024, entrerà in vigore l’E-Procurement e la piena interoperatività del sistema di interconnessione tra le diverse banche dati. Nel frattempo, occorre richiedere l’attestazione direttamente alle amministrazioni certificatrici, e aspettare che tale certificazione arrivi.

“Spesso ciò richiede un tempo lungo o addirittura indefinito posto che, talvolta, il certificato non viene acquisito per mancata risposta da parte degli enti competenti”, scrivono ad Anac le amministrazioni interessate. “Sarebbe utile poter procedere con l’aggiudicazione anche in assenza di tutti i riscontri, applicando l’istituto del silenzio-assenso (l.n. 241/1990)”. Le amministrazioni hanno chiesto, inoltre, all’Autorità, “se sia consentito inserire nel contratto una clausola che preveda, in presenza di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite”.

Anac ha risposto che, in base alla legislazione attuale, “l’aggiudicazione viene disposta dalla stazione appaltante dopo aver effettuato positivamente il controllo dei requisiti in capo all’aggiudicatario, successivamente al quale il contratto potrà essere stipulato o ne potrà essere iniziata l’esecuzione in via di urgenza”. La norma richiede, quindi, espressamente – ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto e della stipula del relativo contratto – che la stazione appaltante proceda al riscontro positivo dei requisiti dichiarati in gara dall’aggiudicatario.

“Fino alla completa operatività del sistema che scatterà dal 1° gennaio – scrive Anac -, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti effettuano le verifiche di competenza sui dati e i documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel Fascicolo virtuale”.

“Dunque, nelle more della piena operatività del sistema di interconnessione tra le diverse banche dati, le stazioni appaltanti effettuano le verifiche di competenza. Dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, viene disposta l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace. Solo all’esito del positivo riscontro del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario ai fini dell’aggiudicazione, è possibile procedere alla stipula del contratto”.

“Pertanto, in caso di inutile decorso del suddetto termine generale di 30 giorni, la procedura rimane ferma e l’eventuale aggiudicazione non acquista efficacia fintanto che non perviene la documentazione richiesta che può essere comunque sollecitata”. Di conseguenza, non è possibile inserire una clausola nel contratto come richiesto dalle Amministrazioni interessate. Pro futuro, Anac ricorda comunque che, in base al nuovo Codice Appalti, dal 1° gennaio 2024 “l’omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l’omissione di attività necessarie a garantire l’interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione punibile di obblighi di transizione digitale”.

https://www.anticorruzione.it/-/anac-non-si-pu%C3%B2-aggiudicare-un-appalto-senza-certificazioni

 

Ispezione ad un’Unione di Comuni in Sardegna (servizio di trasporto scolastico) – procedure erronee e carenze di controlli – Delibera ANAC n. 544 del 23 novembre 2023

  1. a) carenze in fase di affidamento:
  • “Risulta erronea”, sottolinea Anac, la previsione dell’amministrazione per cui l’importo del progetto è al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria: l’appalto in questione, infatti, con un importo di gara di 553.311 euro, si colloca al di sopra della soglia comunitaria che, alla data di indizione della procedura, ovvero con il vecchio codice appalti in vigore, era 215mila euro”;
  • “(…) il vecchio codice appalti prevedeva che la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara fosse utilizzabile solo in precise circostanze che, secondo Anac, non ricorrono nel caso in esame e comunque non sono nemmeno adeguatamente motivate come sarebbe dovuto”;
  1. b) carenze in fase di esecuzione:
  • “I verbali redatti dal direttore dell’esecuzione del contratto (Dec) appaiono “generici” e riportano “annotazioni e giudizi estremamente sintetici sulle verifiche eseguite” senza dare evidenza tangibile dei controlli realmente effettuati e senza informazione di dettaglio, come, ad esempio, l’orario di esecuzione delle verifiche e della presenza dell’appaltatore o di un suo delegato. In aggiunta, per ammissione del Dec stesso, alcuni verbali riportano elementi non corrispondenti alla realtà dei fatti: come nel caso dei due verbali relativi al mese di dicembre 2022 e marzo 2023, dove è stata omessa, per esempio, l’indicazione che alcuni mezzi fossero senza allestimento scuolabus. A tal proposito il Dec ha precisato di non aver ritenuto anomalo l’utilizzo di tali mezzi e quindi di non aver citato la circostanza nel relativo verbale, poiché tale possibilità “è prevista dal capitolato speciale d’appalto per periodi limitati (10 giorni)”, “dimenticando però – osserva Anac – che è egli stesso preposto alla verifica dell’effettivo rispetto delle previsioni del contratto e che, della circostanza e dei fatti rilevati, avrebbe dovuto, comunque, darne conto”.
  • “Sempre con riferimento all’attività di direzione e controllo del Dec e del Responsabile Unico del procedimento (Rup), Anac definisce ‘anomala’ la mancata rilevazione dei significativi ritardi dell’impresa nell’attivazione del sistema di tracciamento GPS e nell’implementazione dell’APP: circostanze per cui nel capitolato erano previste penalità ma che invece non vengono né rilevate né contestate da chi era chiamato a controllare. Non risultano chiare per l’Autorità le ragioni per le quali, al riguardo, risultano concesse specifiche proroghe/differimenti temporali”.

https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-trasporto-scolastico-in-sardegna-procedure-erronee-e-carenze-di-controlli

 

 

5.12.2023

Sottosoglia: possibilità di ricorso alle procedure ordinarie – Circolare MIT n. 298 del 20.11.2023 – Il commento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri commenta il contenuto della circolare del Ministero e il parere positivo espresso da ANAC. “Interpretazione del Codice che va oltre il contenuto del testo”.

“Il provvedimento, dunque, prevede che per gli affidamenti sottosoglia è possibile scegliere, per le amministrazioni aggiudicatrici, tra l’applicazione di procedure aperte o ristrette, come disposto dalla Direttiva 2014/24/ UE.

L’ANAC ha subito accolto positivamente questa interpretazione tanto che il Presidente dell’Autorità Giuseppe Busia ha dichiarato: “La circolare è una evidente marcia indietro del Governo e mostra che le nostre obiezioni erano fondate”. ANAC fa solo notare che la circolare contiene una sostanziale innovazione che meriterebbe una modifica legislativa. Ma la condivisione nel merito è assoluta.

A questo proposito, Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri esprime alcune perplessità. La circolare, infatti, fornisce un’interpretazione del Codice dei Contratti che va oltre la lettura del testo che sul tema appare piuttosto lineare.

L’articolo 50 del nuovo Codice che regola le procedure per i piccoli appalti prevede chiaramente l’utilizzo di affidamenti diretti e procedure negoziate senza bando. D’altra parte, questo tipo di procedure sono state espressamente pensate per velocizzare e semplificare i processi. Senza contare il fatto che, come si evince anche dall’osservazione dell’ANAC, una circolare non può cambiare una legge. Infine, nonostante la circolare si proponga di chiarire dei dubbi, dopo una sua attenta lettura questi permangono.

“La circolare – afferma Angelo Domenico Perrini, Presidente del CNI – nasce da buoni propositi ma rischia di generare confusione e rallentamento delle procedure. Il Codice predica semplificazione e accelerazione dei processi e definisce gli affidamenti in maniera chiara e inequivocabile. La circolare ministeriale, invece, interviene con un’interpretazione forzata della norma che rischia di porre i RUP in una condizione di incertezza”.

“Accettiamo e applichiamo qualsiasi regola dettata dal legislatore – prosegue Perrini – ma abbiamo necessità di regole chiare e stabili, evitando il ripetersi dell’isteria legislativa sul Superbonus. Il Codice può senz’altro essere migliorato, anche attraverso la Cabina di Regia, ma questo va fatto attraverso un Correttivo concertato con le rappresentanze di categoria, che sono enti pubblici con professionalità e competenze che applicano la materia quotidianamente e si mettono a disposizione del legislatore”.

“Su questo tema – conclude Perrini -, così come sui requisiti professionali limitati all’ultimo triennio e sulla perfetta armonizzazione dell’Equo compenso nel Codice, è necessario intervenire al più presto”.

Roma 4 dicembre 2023

https://www.cni.it/media-ing/news/240-2023/4609-circolare-mit-affidamenti-sottosoglia-perplessita-del-cni

https://www.cni.it/images/News/2023/CS_CNI_Circolare_del_MIT_sugli_affidamenti_sottosoglia.pdf

 

Sottosoglia: possibilità di ricorso alle procedure ordinarie – Circolare MIT n. 298 del 20.11.2023 – Comunicato stampa OICE 4 dicembre 2023

“la circolare del ministero, prendendo atto anche della posizione europea sulla quarta rata del Pnrr e confermando le perplessità dell’Anac, sancisce un principio generale secondo il quale l’apertura al mercato e alla concorrenza è cosa buona e giusta, oltre che coerente con i principi dello stesso d.lgs. 36.

E’ corretto che le stazioni appaltanti siano libere di utilizzare procedure concorrenziali, aperte o ristrette; d’altro canto sono mesi che vediamo diverse stazioni appaltanti pubblicare avvisi e manifestazioni di interesse non soltanto per affidamenti fra 140.000 e 225.000 euro, ma anche al di sotto dei 140.000 euro. Tutto ciò dimostra che il dettato dell’articolo 50 del decreto 36 – da alcuni ritenuto imperativo – viene nei fatti disatteso.

La stessa cosa accade con le richieste dei requisiti eccessivamente restrittivi per l’accesso alle gare di ingegneria e architettura: pur in presenza di un vincolo a chiederli su tre anni: un’amministrazione su due li chiede su 5 o 10 anni, anche in questo caso applicando i principi pro concorrenziali europei. Confermiamo che per noi più concorrenza uguale più qualità

(…)

Quanto affermato dal Ministero è corretto, ma sarebbe meglio provvedere con una modifica di legge che replicasse la clausola presente nel precedente codice autorizzando espressamente ad utilizzare le procedure ordinarie. Sarebbe l’occasione per sanare anche la clamorosa cancellazione delle norme di dettaglio per gli affidamenti di servizi di ingegneria, realizzata con il mancato inserimento delle linee guida Anac 1/2016 negli allegati al codice. Ribadiamo quindi con forza la necessità di sanare questa anomalia al più presto con un intervento correttivo sul decreto 36”.

 

4.12.2023

Accordo quadro (art. 54, c. 3, d.lgs. 50/2016), con un solo operatore per il triennio 2019/2021 (valore stimato dell’appalto: 20.400.000,00 €) – Rinnovo contrattuale per il triennio 2022/2024 – Provincia di Vercelli – Delibera ANAC n. 447 del 26 settembre 2023

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza del 26.09.2023 ha deliberato:

  • la non conformità dell’accordo quadro in oggetto al disposto dell’art. 54, comma 1, del D.lgs. 50/2016, nonché alla direttiva UE 2004/18, allegato VII A, laddove si prescrive la necessità di specificare negli atti di gara la durata dell’accordo quadro, precisando i motivi che giustificano una durata dello stesso superiore a quattro anni, oltre che al più generale divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici e ai principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza tra operatori economici;
  • la non conformità dell’accordo quadro in oggetto al disposto di cui all‘art. 35, comma 4, D.lgs. 50/2016, così come precisato nel parere MIT n. 581 del 18/11/2019, nella parte in cui chiarisce che nei documenti di gara venga sempre indicato sia l’importo a base d’asta che il valore stimato complessivo dell’appalto, il quale dovrà necessariamente tenere conto di eventuali rinnovi ed opzioni, nonché al più generale principio di trasparenza, chiarezza e coerenza dei documenti di gara;
  •  la non conformità dell’accordo quadro in oggetto all’art. 54, comma 3, D.lgs. 50/2016, nonché alla direttiva UE 2014/24, art. 33, par. 1, comma 2, dalla quale si desume che gli elementi principali della prestazione richiesta debbano essere chiaramente evincibili dagli atti di gara e contenere tutti gli elementi indispensabili per consentire agli operatori economici di formulare un’offerta consapevole, oltre che ai più generali principi di trasparenza, par condicio e concorrenza tra operatori economici;
  •  la non conformità dell’accordo quadro in oggetto all’art. 51 D.lgs. 50/2016 e alla Direttiva UE 2014/24, considerando n. 78, nella parte in cui si prescrive l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di motivare adeguatamente sulla scelta discrezionale di non suddividere l’appalto in lotti;
  • la non conformità dell’accordo quadro in oggetto all’art. 83, commi 1, 2, 4 e 5, oltre che ai più generali principi di proporzionalità, ragionevolezza, uguaglianza, non discriminazione, par condicio e concorrenza tra operatori economici, così come chiarito in delibera;
  • di trasmettere a cura dell’Ufficio Vigilanza Lavori la presente deliberazione alla Provincia di Vercelli.

 

3.12.2023

Requisiti di esecuzione – differenza con i requisiti di partecipazione alla gara – Consiglio di Stato, sez. III, 26.10.2023 n. 9255

La distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione fa capo alla previsione di cui all’art. 100, d.lgs. n. 50 del 2016 che – nel dare recepimento alla normativa eurocomune e, segnatamente, alla previsione di cui all’art. 70 della direttiva 2014/24 e all’art. 87 della direttiva 2014/25 – facoltizza le stazioni appaltanti a richiedere agli operatori concorrenti, in aggiunta al possesso dei “requisiti” e delle “capacità” oggetto di valutazione selettiva di cui all’art. 83, ulteriori “requisiti particolari” (Cons. Stato, sez. V, 25 marzo 2021, n. 2523).

La giurisprudenza colloca tra i requisiti di esecuzione gli elementi caratterizzanti la fase esecutiva del servizio così distinguendoli dai primi, che sono invece necessari per accedere alla procedura di gara, in quanto requisiti generali di moralità (ex art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016) e requisiti speciali attinenti ai criteri di selezione (ex art. 83, d.lgs. n. 50 del 2016). Non essendo in discussione che il possesso dei requisiti di partecipazione sia richiesto al concorrente sin dal momento della presentazione dell’offerta, merita evidenziare che i requisiti di esecuzione sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto di appalto (Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 2020, n. 5734; id. 30 settembre 2020, n. 5740; id. 12 febbraio 2020, n. 1071), pur potendo essere considerati nella lex specialis come elementi dell’offerta, a volte essenziali (Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2019, n. 2190), più spesso idonei all’attribuzione di un punteggio premiale (Cons. Stato, sez. V, 29 luglio 2019, n. 5309; id. 25 marzo 2020, n. 2090).

 

2.12.2023

Criteri ambientali minimi (CAM) – Adozione dei CAM per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili – Decreto Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 6 novembre 2023

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/12/02/23A06541/sg

 

Società miste e partecipazione agli appalti pubblici (art. 17 D.Lgs. n. 175/2016) – limiti – differenza con le società in house (TAR Lazio, sez. II-bis, 28.11.2023 n. 17846)

Il legislatore ha inteso limitare, per le società miste, la partecipazione alle gare pubbliche proprio per ragioni di tutela della concorrenza, onde evitare indebiti vantaggi che potrebbe conseguire il socio privato. Per tali ragioni, il legislatore ha differenziato la situazione delle società miste, in cui l’art. 17 d. lgs. n. 175/16 prevede un oggetto esclusivo, da quella delle società in house nelle quali l’assenza di soci privati giustifica l’astratta possibilità di tali enti di partecipare ad altre gare, fermo restando il limite massimo di fatturato riferibile a compiti espletati per conto di soggetti non soci, previsto dall’art. 16 comma 3 d. lgs. n. 175/16. Le società miste debbono espletare in via esclusiva il servizio per il cui affidamento sono state costituite e, pertanto, non possono partecipare alle gare indette da altre amministrazioni anche se relative a servizi similari.

 

1.12.2023

Affidamento diretto – Principio di rotazione: illegittima la deroga per ragioni di urgenza – Parere funzione consultiva ANAC n. 58 del 15 novembre 2023

“Derogare al principio di rotazione degli appalti per ragioni di urgenza è illegittimo. E’ quanto ha ribadito Anac di fronte alla volontà di affidamento diretto all’appaltatore uscente da parte di un ente “poiché – visti i tempi di realizzazione del progetto – non vi sarebbe la possibilità di avviare un’indagine di mercato e svolgere una procedura negoziata”.

Con il parere in funzione consultiva n. 58/2023, l’Autorità ribadisce che la rotazione risulta obbligatoria – imponendosi quindi al Rup -, quando “la stazione appaltante intenda assegnare l’appalto mediante affidamento diretto ovvero mediante procedura negoziata nella quale la stessa operi discrezionalmente la scelta dei concorrenti da invitare”.

Anac spiega che “tenuto conto delle previsioni e della ratio dell’articolo 49 del nuovo Codice Appalti, nel caso di affidamento dello stesso contratto all’impresa ‘uscente’, deve essere attentamente valutata dalla stazione appaltante, previa verifica concreta e specifica, l’esistenza dei presupposti legittimanti la deroga al principio di rotazione, fornendo adeguata e puntuale motivazione in relazione a tutte le condizioni indicate dall’art. 49, del Codice”. E il Rup è tenuto ad illustrare le ragioni che portano alla deroga della rotazione.

La conclusione è che “stante l’eccezionalità della deroga al principio di rotazione” nei limitati casi specificati dalla disposizione citata “non appare coerente” un eventuale “affidamento diretto al contraente uscente del medesimo contratto, fondato esclusivamente sull’esigenza di realizzare il progetto in tempi celeri” pur nel caso in cui questi risultassero “incompatibili con lo svolgimento un’indagine di mercato e di una procedura negoziata”.

https://www.anticorruzione.it/-/illegittimo-derogare-al-principio-rotazione-appalti-giustificandolo-con-ragioni-di-urgenza

 

Ispezione al comune di Termoli: numerose irregolarità negli appalti – Delibera ANAC n. 518 del 8 novembre 2023

“Vigilanza inefficace sull’esecuzione dei contratti, ritardi nella formalizzazione della proroga dei servizi, documentazione di gara carente, mancata comunicazione all’Anac dei dati sugli appalti: sono numerose le criticità e le irregolarità individuate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione negli appalti del comune di Termoli, in provincia di Campobasso. Con la delibera n. 518 dell’8 novembre 2023, l’Anac dà trenta giorni di tempo all’amministrazione comunale per provvedere all’invio di tutti i dati assenti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici ricordando le sanzioni in caso di mancata comunicazione”.

Tra i contratti sottoposti a verifica da parte dell’Anac, c’è l’appalto per i servizi di supporto per la gestione delle multe stradali. L’Autorità ha riscontrato un ritardo nella formalizzazione del provvedimento di proroga dell’affidamento del servizio e un inefficace svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo previsti dalle norme vigenti. Il comune molisano si è difeso spiegando che l’emergenza Covid non ha consentito una adeguata programmazione e attuazione di una nuova gara d’appalto.

Altro appalto finito sotto il faro dell’Anac quello per il servizio di organizzazione e gestione attività di accoglienza, tutela e integrazione a favore di richiedenti titolari di protezione e dei loro familiari e al servizio di Assistenza Domiciliare Anziani: in questo caso l’Autorità ha evidenziato l’eccessiva genericità del contenuto dei singoli documenti oltre che una carenza delle formalità, come la protocollazione e registrazione degli atti.

Criticità sono state riscontrate anche con riferimento al servizio di gestione Asili Nido – Scuola dell’Infanzia: anche qui la vigilanza del Comune è stata inefficace.

Quanto al servizio di vigilanza ambientale sul territorio comunale, Anac ha evidenziato carenza nella predisposizione della documentazione di gara e contrattuale sia dal punto di vista della presenza di clausole che disciplinino, in maniera esaustiva, le attività da svolgere nella fase esecutiva del servizio, sia con riferimento a quanto deve essere realizzato dall’operatore economico  e dalla Stazione Appaltante per verificare l’andamento dell’appalto stesso; inefficace svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo previsti dalle norme.

Con riferimento al servizio di Brokeraggio assicurativo 2016/2017, Anac ha contestato al comune di Termoli la mancata produzione della documentazione inerente alla fase esecutiva dell’appalto e assenza di atti di formalizzazione di proroghe contrattuali di un appalto prorogato, di fatto, fino all’anno 2022; con riferimento al servizio di pulizia immobili comunali e di pertinenza del Comune di Termoli, la criticità individuata sta nell’eccessiva genericità del contenuto dei singoli documenti oltre che mancanza delle formalità e nell’inefficace svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo.

L’Anac infine ricorda all’amministrazione comunale la necessità di dare sempre pieno adempimento agli obblighi di legge in merito alle comunicazioni all’Anac: non può essere considerata una valida giustificazione l’assenza di un soggetto preposto a tali comunicazioni”.

https://www.anticorruzione.it/-/ispezione-anac-al-comune-di-termoli-numerose-irregolarit%C3%A0-negli-appalti

 

 

24.11.2023

Concessioni demaniali marittime – Corte di cassazione, SS.UU. 23 novembre 2023, n. 32559 – comunicato stampa

“Le Sezioni Unite civili, con sentenza n. 32599 pubblicata il 23 novembre 2023, hanno deciso sui ricorsi per cassazione proposti avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 18 del 2021, che aveva dichiarato inammissibili gli interventi di tutte le associazioni di categoria e di una Regione e affermato la contrarietà al diritto dell’Unione delle proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreative, indicando il termine di efficacia delle concessioni in essere sino al 31 dicembre 2023.

Le Sezioni Unite civili hanno accolto i ricorsi e cassato la sentenza impugnata nella parte riguardante l’estromissione dal giudizio delle associazioni di categoria e di una Regione, ravvisandovi un diniego di giurisdizione, e hanno rimesso al Consiglio di Stato di riesaminare le questioni di merito nella pienezza del contraddittorio con le associazioni e la Regione, anche alla luce delle sopravvenienze legislative nel frattempo intervenute”.

https://www.cortedicassazione.it/page/it/corte_di_cassazione_sezioni_unite_civili_sentenza_23_novembre_2023_n_32599?contentId=NTZ28355#news

 

23.11.2023

Infrastrutture strategiche prioritarie 2023 – Rapporto annuale Servizio Studi della Camera, ANAC e Istituto di ricerca CRESME

https://www.anticorruzione.it/-/presentato-rapporto-opere-strategiche-2023.-bus%C3%ACa-servivano-pi%C3%B9-investimenti-pnrr-al-sud-

 

Conflitto di interessi – servizio di gestione del polo dell’infanzia – Parere di funzione consultiva ANAC n. 52 del 25.10.2023

All’esito della gara è emerso che il presidente dell’impresa prima in graduatoria è uno dei consiglieri del Cda della stazione appaltante che ha avuto accesso agli atti di gara in anticipo rispetto alla pubblicazione del bando.

Quando un concorrente in una gara d’appalto viene a conoscenza di informazioni ignote agli altri concorrenti grazie al suo rapporto diretto con la stazione appaltante, c’è rischio di conflitto.

 

Sottosoglia: possibilità di ricorso alle procedure ordinarie (aperte e ristrette) oltre che alle negoziate e agli affidamenti diretti – Circolare MIT n. 298 del 20.11.2023

La circolare ha indicato che:

– il nuovo Codice appalti ha inteso, in continuità con le semplificazioni introdotte dal D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) e dal D.L. 77/2021, individuare soglie di affidamenti al di sotto delle quali possono essere utilizzate procedure ritenute idonee a soddisfare le esigenze di celerità e semplificazione nella selezione dell’operatore economico, fermi restando i principi fondamentali del Codice;

– le disposizioni richiamate costituiscono applicazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del D. Leg.vo 36/2023 che impone, tra l’altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell’affidamento del contratto con la massima tempestività;

– al contempo, viene fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;

– l’art. 48, comma 1, del  D. Leg.vo 36/2023, sulla disciplina comune applicabile ai contratti sotto-soglia, richiama tutti i principi contenuti nella Parte I del Primo Libro del nuovo Codice appalti, tra cui rilevano, in particolare, il principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e il principio della fiducia, che valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici;

– le disposizioni contenute nell’articolo 50 del D. Leg.vo 36/2023 vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla Dir. 26/02/2014, n. 24 UE.

Come anche evidenziato dalla Relazione illustrativa del Consiglio di Stato del 07/12/2022:

– l’art. 36, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016 prevedeva l’utilizzo delle procedure ordinarie come facoltà anche per i contratti sotto soglia;

– la disciplina del sottosoglia di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020 non prevedeva il possibile ricorso alle procedure ordinarie;

– la lett. d) dell’art. 50, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che, in ipotesi di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie europee, la stazione appaltante, in luogo del ricorso alla procedura negoziata senza bando, possa utilizzare le procedure ordinarie.

 

22.11.2023

Lavori di privati con finanziamenti pubblici oltre il 50%: si deve applicare il Codice Appalti – Atto di segnalazione ANAC al governo e al Parlamento del 18 ottobre 2023

 

Servizi pubblici locali di rilevanza economica – affidamento gestione impianti sportivi e ricreativi – proroghe reiterate protrattesi per decenni – assenza di motivazione in ordine alle ragioni di mancato ricorso al mercato – Segnalazione AGCM 26/10/2023 n. AS1924

“In particolare, da tali atti è emerso che Milanosport è una società interamente partecipata dal Comune di Milano e che, allo stato, gestisce in house ventiquattro impianti sportivi del Comune di Milano. Con specifico riferimento alla durata dell’affidamento, si rappresenta che la gestione degli impianti sportivi e dei connessi servizi risulta affidata alla società Milanosport di fatto fin dal 1964, ossia da quanto è stato istituito il Centro Milanese per lo Sport e la Ricreazione, poi trasformato in società per azioni con l’attuale denominazione nel 1991”.

 

21.12.2023

Affidamento in house – Operazione di aggregazione – Società mista – Gara a doppio oggetto – Cons. Stato, sez. IV, 20 novembre 2023, n. 9933

Massima:

“Il fatto che, successivamente a un’operazione di aggregazione, l’Ente comunale che abbia venduto le proprie azioni della società originaria in house non abbia successivamente acquisito le azioni della nuova società aggregatrice, non è elemento idoneo a far venir meno i presupposti per la prosecuzione del servizio (senza soluzione di continuità) da parte dell’operatore economico individuato con gara a doppio oggetto a seguito dell’operazione medesima, atteso che al momento della individuazione della nuova società come soggetto aggregatore l’Ente comunale faceva ancora parte della compagine societaria della precedente società in house (e quindi partecipava delle relative decisioni gestionali e organizzative), mentre al momento della dismissione del pacchetto azionario da parte dell’Ente comunale, quest’ultimo aveva già perduto la competenza in ordine alla gestione del servizio, che è stata attribuita alla Provincia” (1).

“Nella provincia di La Spezia una società per azioni denominata Acam, a totale partecipazione pubblica e a capitale ripartito fra i comuni interessati, gestiva tramite proprie controllate i servizi pubblici dei comuni stessi. La Acam gestiva tra l’altro – tramite la Acam Ambiente s.p.a. – il ciclo integrato dei rifiuti nel comune di Lerici, come da deliberazione del relativo Consiglio comunale, qualificata espressamente come delibera di affidamento in house, il tutto con scadenza prevista al 31 dicembre 2028. Per alcune vicende, il gruppo Acam è entrato in crisi e ha dovuto concludere con i creditori un accordo di ristrutturazione, ai sensi dell’art. 182-bis l. fallimentare, omologato con successivo decreto del Tribunale di La Spezia. Nel quadro di questo accordo, ha poi ricercato, fra le altre società a partecipazione pubblica di gestione di servizi pubblici attive sul mercato italiano, un soggetto adatto a concludere un’operazione aggregativa, prevista in modo espresso dall’art. 1, commi 611 e 612, della l. 23 dicembre 2014 n. 190. In tal caso, l’art. 3-bis comma 2-bis del d.l. 13 agosto 2011, n.138 dispone che “L’operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste”. A seguito della pubblica gara indetta allo scopo, la Acam s.p.a. ha selezionato come soggetto col quale aggregarsi la Iren s.p.a., nota società c.d. multiutility a controllo pubblico, altresì quotata in Borsa; di conseguenza, in esecuzione di un accordo di investimento, i comuni soci aderenti hanno ceduto alla stessa le azioni Acam da loro possedute e hanno acquistato (fatta eccezione per il comune di Lerici), sottoscrivendo un aumento di capitale riservato, una quota corrispondente di azioni della Iren s.p.a. . Come effetto finale, dunque, le azioni Acam sono diventate azioni Iren e quest’ultima, tramite le controllate dell’Acam, divenute controllate proprie, ha continuato a gestire i servizi ad esse in origine affidati. Il comune di Lerici non essendo più ad alcun titolo socio della Iren s.p.a., divenuta affidataria del servizio, ha ritenuto che i presupposti del relativo affidamento in house non esistessero più. Il Consiglio di Stato ha chiarito che la conclusione raggiunta dalla Corte di giustizia nella sentenza 12 maggio 2022 C- 719/20 “La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa o a una prassi nazionale in forza della quale l’esecuzione di un appalto pubblico, aggiudicato inizialmente, senza gara, ad un ente «in house», sul quale l’amministrazione aggiudicatrice esercitava, congiuntamente, un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi, sia proseguita automaticamente dall’operatore economico che ha acquisito detto ente, al termine di una procedura di gara, qualora detta amministrazione aggiudicatrice non disponga di un simile controllo su tale operatore e non detenga alcuna partecipazione nel suo capitale” (alla quale era stata sollevata la seguente questione pregiudiziale “se l’art. 12 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 osti ad una normativa nazionale la quale imponga un’aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a seguito della quale l’operatore economico succeduto al concessionario iniziale a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, prosegua nella gestione dei servizi sino alle scadenze previste, nel caso in cui: il concessionario iniziale sia una società affidataria in house sulla base di un controllo analogo pluripartecipato; l’operatore economico successore sia stato selezionato attraverso una pubblica gara; a seguito dell’operazione societaria di aggregazione i requisiti del controllo analogo pluripartecipato più non sussistano rispetto a taluno degli enti locali che hanno in origine affidato il servizio di cui si tratta”) – che peraltro fa salvi, come di regola, gli accertamenti del giudice del rinvio sulla fattispecie concreta – non considera ulteriori elementi di fatto, enucleati dalla quarta sezione. Da un lato, la dismissione del pacchetto azionario da parte del comune di Lerici era avvenuta inequivocabilmente dopo il perfezionamento dell’operazione di aggregazione (ossia quando il comune di Lerici era ancora socio di Acam s.p.a.); ne consegue che, al momento dell’espletamento della procedura di gara da parte di Acam s.p.a., il comune di Lerici non poteva considerarsi estraneo ad Acam s.p.a., cui è subentrata Iren s.p.a.. A ciò si aggiunge la ulteriore circostanza, decisiva per ritenere la compatibilità con la disciplina eurounitaria, che il passaggio della gestione da Acam s.p.a. ad Iren s.p.a. non è avvenuto “automaticamente”, ma è avvenuto sulla base di una gara pubblica, svolta da Acam s.p.a. (quando sussistevano ancora i presupposti dell’in house providing), sulla base di quanto previsto dall’art. 3-bis, comma 2-bis, del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, introdotto dall’art. 1, comma 609, lett. b), l. 23 dicembre 2014, n. 190: tale procedura di gara indetta da Acam s.p.a. era anche una gara cd. “a doppio oggetto”, finalizzata non solo alla scelta del partner commerciale, ma anche alla individuazione del miglior operatore per la prosecuzione della gestione del servizio in base alle condizioni contrattuali precedentemente negoziate: si seguiva, dunque, un meccanismo considerato del tutto conforme alle regole eurounitarie (Cons. Stato, sez. II, parere 18 aprile 2007, n. 456). Infine, questa operazione di aggregazione societaria (ritenuta corretta, dal punto di vista eurounitario) si è svolta in un contesto amministrativo che era diventato – pacificamente – di esclusiva competenza della Provincia di La Spezia, come già accertato da precedente giudicato (sent. n. 6655/2020).

(1) Precedenti conformi: non risultano precedenti negli specifici termini.

Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi”.

Da https://www.giustizia-amministrativa.it/

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-153

 

18.11.2023

Modifiche al nuovo Codice su conflitto di interessi e procedure negoziate – Disegno di legge di conv. del D.L 132/2023 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”(c.d. “Decreto Proroghe”)

Art. 15-quater (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

  1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a) all’articolo 16, comma 1, le parole: “concreta ed effettiva” sono soppresse;
  • b) all’articolo 73, comma 4, le parole: “dieci giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni”.

Pertanto, il termine minimo per la ricezione delle offerte nelle procedure negoziate viene portato da 10gg a 30gg con conseguente dilatarsi dei tempi degli affidamenti.

 

Indagini di mercato – Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando – potere di vigilanza ANAC – Delibera del 25.10.2023 n. 482

Il potere di vigilanza dell’ANAC in materia di precontenzioso ANAC regolato oggi dall’art. 220 del Codice del 2023 si estende all’ambito dei “contratti pubblici” nel suo complesso, ivi compresa l’intera filiera procedimentale che determina l’affidamento dei contratti stessi ed in cui vanno necessariamente incluse anche le indagini di mercato laddove rappresentino un presupposto – seppur eventuale – delle modalità di cui all’art. 50 del vigente codice dei contratti pubblici. Ciò è peraltro corroborato anche dalla formulazione dell’art. 220 del d.lgs 36/2023, che, nel circoscrivere l’oggetto del sindacato di ANAC in materia di precontenzioso, usa non a caso l’espressione “svolgimento delle procedure di gara” che deve interpretarsi in senso ampio, sottintendendo nello “svolgimento” anche tutti i passaggi preliminari.

 

17.11.2023

Nuove soglie di rilevanza europea 2024/2025 (art. 14): pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE del 16.11.2023 i regolamenti di aggiornamento 

– Regolamento Comm. UE 15/11/2023, n. 2495, che modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari;

– Regolamento Comm. UE 15/11/2023, n. 2496, che modifica la Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali;

– Regolamento Comm. UE 15/11/2023, n. 2497, che modifica la Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni;

– Regolamento Comm. UE 15/11/2023, n. 2510, che modifica la Direttiva 2009/81/CE sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza.

Settori ordinari:

221.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni;
5.538.000 euro per gli appalti di lavori pubblici.

Settori speciali:
443.000 euro per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione;
5.538.000 euro per gli appalti di lavori.

Concessioni:
– 5.538.000 euro.

Settori della difesa e sicurezza:
443.000 euro per gli appalti di forniture e servizi;
5.538.000 euro per gli appalti di lavori.

 

Incentivi per funzioni tecniche – Società in house – art. 45 d.lgs. 36/2023 – Parere funzione consultiva ANAC n. 53 del 25.10.2023

https://www.anticorruzione.it/-/parere-funzione-consultiva-n.-53-del-25-ottobre-2023

 

16.11.2023

Incentivi per funzioni tecniche in caso di affidamento diretto: vanno dati solo se rispettano il pareggio di bilancio – Parere funzione consultiva ANAC n. 54 del 25.10.2023

https://www.anticorruzione.it/-/incentivi-al-personale-per-funzioni-tecniche-vanno-dati-solo-se-rispettano-il-pareggio-di-bilancio

 

15.11.2023

Costi della manodopera (art. 41, co. 14): rientrano nell’importo complessivo a base di gara su cui applicare il ribasso offerto – Delibera ANAC 15.11.2023, n. 528

Massima:

“La lettura sistematica della prima parte dell’articolo 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale i costi della manodopera sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, e della seconda parte della norma, che riconosce al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell’importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l’importo contrattuale”.

 

13.11.2023

Contratti-tipo – CONSIP: disponibili per le pubbliche amministrazioni contratti “pronti all’uso” per 20,6 mld/€, di cui 9 mld/€ utilizzabili anche per i progetti PNRR/PNC

Al 31 ottobre 2023, l’offerta Consip di contratti per l’acquisto di beni e servizi (il c.d. “scaffale”) – da utilizzare attraverso l’adesione a Convenzioni, Accordi quadro, Contratti quadro – è pari a 20,6 mld/€, più ulteriori 4,7 mld/€ di estensioni autorizzabili.

Un’offerta distribuita su 73 contratti – per complessivi 363 lotti – e quattro ambiti di spesa:

ICT – che include infrastrutture, licenze, dispositivi, servizi professionali e di supporto, servizi di sicurezza, servizi di telefonia e comunicazione – con un’offerta pari a 11,7 mld/€ (il 57% dello scaffale disponibile).

Energia, Utility e Building Management – che include carburanti, elettricità e gas, beni e servizi per gli immobili e servizi al territorio, per cui sono disponibili contratti per 7,5 mld/€ (37% dello scaffale disponibile).

Beni e Servizi – che include diverse merceologie, tra cui quelle del settore veicoli, mobilità e trasporti e quello dell’alimentazione, ristorazione e buoni pasto – con un’offerta pari a 0,7 mld/€ (3% dello scaffale disponibile).

Sanità – che include apparecchiature elettromedicali, dispositivi, farmaci e servizi sanitari – per cui sono disponibili contratti per 0,7 mld/€ (3% dello scaffale disponibile).

Fra le iniziative attive, ve ne sono 40 – per un valore disponibile totale di 9 mld/€ – che possono essere utilizzate dalle amministrazioni anche per gli acquisti funzionali ai progetti PNRR/PNC, avendo recepito nella documentazione di gara o in fase post gara, i requisiti DNSH (Do No Significant Harm) in materia di impatto ambientale e quelli previsti dall’art. 47 del DL 77/2021 (tutela parità di genere).

L’offerta Consip è destinata a crescere nei prossimi 6 mesi con una serie di iniziative in attivazione per un totale di circa 6,5 mld/€, di cui 3,4 mld/€ nel settore Energia, Utility e Building Management, 2,8 mld/€ nell’ICT, 0,3 mld/€ in ambito Beni e Servizi.

Per i dettagli su beni e servizi disponibili, Consip mette a disposizione la “mappa dell’offerta” e un report sulle iniziative e i lotti attivi, consultabili al presente link.

 

Opere ferroviarie: gare deserte per il mancato svincolo delle polizze fideiussorie a distanza di anni dal completamento di opere e lavori 

https://www.ediltecnico.it/118233/opere-ferroviarie-gare-deserte-mancato-sblocco-polizze-fideiussorie/

 

10.11.2023

Report ANAC sul mercato dei contratti pubblici in Italia 2021-2022

  • a livello delle forniture, nella provincia di Campobasso (+1009,8%) dovuta, in particolare, a due importanti appalti in ambito di fornitura di energia elettrica e/o in ambito sanitario; nella provincia di Sassari (666,0%) dovuta, sostanzialmente, a un importante appalto di circa 391,5 milioni di euro in ambito energetico (rigassificazione terminale Porto Torres); nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola (+628,4%) dovuta, sostanzialmente, a due rilevanti appalti esperiti in ambito ferroviario; nella provincia di Biella (+319,0%) dovuta, in particolare, a degli appalti considerevoli relativi all’acquisto e manutenzione di autobus e/o fornitura di energia elettrica;
  • a livello di lavori, nella provincia di Bergamo (+5279,6,0%), dovuta ad un appalto di importo significativo di circa 19,2 miliardi di euro ottenuto tramite una procedura aperta dalla stazione appaltante “CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE SPA” e   relativo ad un “Affidamento della Concessione per la progettazione definitiva, esecutiva, costruzione e gestione dell’autostrada regionale Interconnessione del Sistema Viabilistico Pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia-Milano”, per un periodo di 63 anni; nella provincia di Enna (+1222,1%) dovuta, in particolare, a un importante appalto di circa 654 milioni di euro tramite procedura aperta in ambito ferroviario; nella provincia di Salerno (+829,7%) dovuta ad un grosso appalto di circa 2,1 miliardi di euro, anch’esso, tramite procedura aperta in ambito ferroviario; nella provincia di Firenze (+639,0%) dovuta ad rilevanti appalti sempre in ambito ferroviario;
  • a livello di servizi, nella provincia di Piacenza (+899,0%) dovuta ad un importante appalto di circa 1,5 miliardi di euro esperito attraverso procedura aperta in ambito settore idrico; di Livorno (+507,2%) dovuta due grossi appalti relativi a servizi di interesse generale (manutenzione parco autoveicoli) e/o servizi portuali; di Rimini (+321,9%) dovuta a due rilevanti appalti attraverso procedura aperta di affidamento in concessione del servizio di distribuzione gas naturale e concessione nuovo mercato coperto nella provincia di Rimini; di Ragusa (+195,5%) dovuta a rilevanti appalti in ambito sanitario o di smaltimento di rifiuti.

https://www.anticorruzione.it/-/appalti-di-lavori-servizi-e-forniture-in-italia-nel-2021-22

 

 

9.11.2023

Servizi tecnici di ingegneria e architettura – Comunicato stampa osservatorio OICE: sempre meno concorrenza, urge intervento sul codice appalti

A ottobre continua l’effetto-boomerang del nuovo codice e della legge sull’equo compenso: in frenata la domanda di servizi tecnici (172,2 mln.), -77,8% rispetto ad un anno fa

Ultimi quattro mesi in forte calo sui 4 mesi precedenti: -71,7% in valore; negativi anche i 10 mesi del 2023: 3,1 miliardi con un calo del 18,3% sul 2022

Dal primo luglio a fine ottobre sono soltanto il 15% del totale le gare oltre 140.000 euro con compensi fissi e ribassi solo sulle spese; le restanti seguono le indicazioni del bando-tipo OICE

Requisiti tecnici ed economici richiesti su tre anni nel 50 % dei casi

I micro affidamenti fino a 140.000 euro valgono il 18% del valore totale, ma il 76,6% in numero

Lupoi: “Stanno sparendo la domanda pubblica e la concorrenza a vantaggio degli affidamenti diretti; è urgente intervenire con modifiche al codice”.

https://www.oice.it/838890/comunicato-stampa-osservatorio-oice-informatel-di-ottobre-2023-lupoi-sempre-meno-concorrenza-urge-intervento-sul-codice-appalti

9.11.2023

Qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza: al 6 novembre 2023 sono 3.370

https://www.anticorruzione.it/-/qualificazione-delle-stazioni-appaltanti-e-delle-centrali-di-committenza-dati-aggiornati-al-6-novembre-2023

Casellario delle società di ingegneria e professionali: cessato l’obbligo di trasmissione dati e documenti ad Anac

https://www.anticorruzione.it/-/societ%C3%A0-di-ingegneria-e-professionali-cessati-gli-obblighi-di-trasmissione-dati-e-documenti-ad-anac#:~:text=12%20(articoli%2034%2D40),dal%201%C2%B0%20luglio%202023.

 

8.11.2023

PNRR – Relazione della Corte dei conti al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (primo semestre 2023)

https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/ComunicatiStampa/DettaglioComunicati?Id=e1029ebe-4875-4eb8-8009-dde34474f36b

 

6.11.2023

Newsletter N. 6 della “Public Procurement Gazette” – piattaforma Public Buyers Community

Sommario dei contenuti:

  • clausole contrattuali tipo per la sperimentazione dell’Intelligenza Artificiale negli appalti;
  • progetto Big Buyers Working Together (BBWT): prima community sui cantieri edili a zero emissioni;
  • Studio sull’impatto sociale dei contratti pubblici (SRPP);
  • dialoghi strategici sugli appalti per raggiungere obiettivi politici verdi, sociali e di innovazione;
  • BIM (Building Information Modeling) e Appalti Pubblici;
  • Green Public Procurement (GPP) Helpdesk webinar of 2023.

https://ec.europa.eu/newsroom/growth/newsletter-archives/48747

Precedenti edizioni:

https://ec.europa.eu/newsroom/growth/newsletter-archives/view/service/2738

 

Qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza – Iscrizione con riserva nell’elenco ex art. 63 co. 4 e 13 – Delibera ANAC 25 ottobre 2023, n. 486

In base al disposto di cui all’art. 63, comma 13, l’Autorità ha facoltà di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.

La qualificazione ai sensi dell’art. 63, comma 13, è un istituto speciale rispetto al medesimo istituto previsto nell’art. 63, comma 4.

La qualificazione con riserva ex art. 63, comma 13, d.lgs. 36/2023 esplica i suoi effetti anche dopo la fine del periodo transitorio del 30 giugno 2024. La qualificazione ex art. 63, comma 13, non è soggetta ad alcun limite temporale o scadenza. L’Autorità stabilisce termini e durata della predetta qualificazione sulla base delle specifiche necessità del caso sottoposto al suo vaglio.

https://www.legislazionetecnica.it/system/files/prd_allegati/_/23-11/10793950/DelibANAC25102023n486.pdf

 

2.11.2023

Fondo per la realizzazione e manutenzione di opere pubbliche negli enti locali in condizione di scioglimento ex art. 143 D.Lgs. n. 267/2000

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-31-ottobre-2023

 

Consorzio stabile – Impresa consorziata esecutrice: assenza dei requisiti di qualificazione – parere di precontenzioso ANAC n. 470 del 18 ottobre 2023

La designazione, da parte di un Consorzio stabile, di una consorziata per l’esecuzione di lavori del tutto carente di qualificazione, comporta l’esclusione del Consorzio dalla gara, anche se la qualificazione è posseduta in proprio dal Consorzio.

 

30.10.2023

Principio DNSH nei progetti PNRR e rapporti con i CAM – Quaderno Operativo 3 IFEL (Strade, trasporti e mobilità sostenibile)

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/11532-vademecum-dnsh-quaderno-operativo-3-ambito-strade-trasporti-e-mobilita-sostenibile

 

27.10.2023

Subcontratti diversi dal subappalto – Verifiche antimafia – Iscrizione nella White list (Parere MIMS 2273 del 5 settembre 2023)

https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=2273

 

26.10.2023

Il subappalto tra disciplina civilistica e regole pubblicistiche – Antonio Scarpa, Consigliere della Corte di cassazione

“SOMMARIO: I. La disciplina del subappalto nel Codice dei contratti pubblici – II. La disciplina del subappalto nel Codice civile – II.1. Struttura del subappalto e rapporti con l’appalto – II.2. La regolamentazione del programma negoziale di subappalto – II.3. Autonomia e responsabilità dell’appaltatore e del subappaltatore – II.4. Difetti dell’opera – III. Conseguenze della mancata autorizzazione del committente (nel subappalto privato e nel subappalto di lavori pubblici) – IV. Profili di giurisdizione”.

https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/51456349/P23067+Scarpa+-+Subappalto.pdf/c769f5f7-23c4-6301-d21e-0600fbd80c05?t=1698936221414

 

25.10.2023

Servizi di informazione (gestione dei siti web e dei profili social) – mancata previsione dell’obbligo per l’aggiudicatario di consegnare al Comune le “chiavi d’accesso” per il loro utilizzo – vantaggio economico e competitivo dell’operatore uscente proprietario del dominio di promozione turistica del Comune e dei relativi account social

https://www.anticorruzione.it/-/siti-web-e-social-di-amministrazioni-devono-restare-sotto-il-controllo-pubblico

 

PNRR & Consip: realizzate gare per un valore di oltre 19 miliardi di euro per sostenere gli acquisti delle amministrazioni pubbliche funzionali ai progetti PNRR

https://www.consip.it/media/news-e-comunicati/consip-al-servizio-del-pnrr-al-30-settembre-2023-sono-state-realizzate-58-gare-per-un-valore-di-193-mld-funzionali-alla-attuazione-dei-progetti-delle-amministrazioni-pubbliche

 

Servizi di ingegneria e architettura – equo compenso – calcolo del corrispettivo a base di gara – dubbi interpretativi – segnalazione al Governo e alla Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici – appalto integrato per progettazione definitiva/esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione fabbricato – omissione di un livello di progettazione – Atto del Presidente ANAC 4146/2023

“nonostante il bando faccia riferimento ai criteri del D.M. 17/06/2016 per il calcolo del corrispettivo a base di gara, tale corrispettivo non risulta coincidere con l’importo calcolato secondo detti parametri, come è possibile verificare dal documento in allegato (elaborato utilizzando il software disponibile sul sito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri www.tuttoingegnere.it)” e che “nello specifico, risulta omessa l’indicazione delle seguenti prestazioni del livello progettuale definitivo: QbII.01,3,5,14,16,17,23; nonché dell’esecutivo: QbIII.04

(…)

necessità di ricomprendere nel calcolo del compenso tutte le prestazioni indispensabili per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento (…) si ritiene di richiamare in primo luogo l’applicazione dell’art. 24, comma 8 del previgente codice, laddove risultava previsto che “Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all’articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo a porre a base di gara dell’affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 6 (…)

necessità di tenere conto delle tabelle di cui al DM 2016 anche nella vigenza del nuovo codice (…)

si evidenzia la previsione introdotta dall’art. 41, comma 15 del d.lgs. 36/2023, ove, risulta (…) che “i predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento (…)

Con riferimento agli appalti di servizi di architettura e ingegneria, disciplinati dal d.lgs. 36/2023, sussistono dubbi interpretativi in ordine alle modalità di applicazione dell’equo compenso per le prestazioni professionali, come definito dalla L. 49/2023, e in particolare, alla valenza da attribuire alle predette tabelle dei corrispettivi, contenute nel predetto D.M. Giustizia 17.6.2016 e richiamate dall’Allegato I.13 del codice dei contratti pubblici, atteso il mancato coordinamento tra le citate norme primarie. Da una parte, infatti, la L. 49/2023 sembrerebbe attribuire agli importi calcolati ai sensi del citato D.M. carattere inderogabile, con la conseguenza che non sarebbero ammessi riduzioni dell’importo a base di gara né ribassi in sede di gara inferiori al minimo tariffario; dall’altra, il codice dei contratti pubblici richiama i suddetti parametri ai fini della determinazione dell’importo a base di gara che, di regola, è soggetto a ribasso. Tenuto conto della rilevata incertezza normativa, l’Autorità ha ritenuto opportuno inviare un apposito atto di segnalazione al Governo e alla Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di sollecitare un celere
intervento chiarificatore.

Stante le esposte incertezze normative, si evidenzia l’opportunità di valutare con attenzione il criterio di selezione dell’offerta da porre a base di gara e la legittimità della riduzione dell’importo a base di gara.

Inoltre, al fine di evidenziare la necessità di garantire la remunerazione di tutte le prestazioni richieste
per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento, si riterrebbe di richiamare ulteriormente i principi di cui alle citate Linee Guida n. 1, ribaditi nel Comunicato del Presidente 8 novembre 2022, volti a chiarire che al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell’importo a base di gara, con l’ulteriore precisazione che qualsiasi prestazione non espressamente considerata deve ritenersi al di fuori del vincolo contrattuale e potrà essere richiesta in corso di esecuzione nei limiti in cui è consentito all’amministrazione esercitare lo ius variandi.

Ed ancora nelle medesime Linee Guida e nel Comunicato del Presidente dell’Autorità del 3 febbraio 2021 è stata data evidenza della necessità di riportare obbligatoriamente nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, consentendo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato, l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo.

Tale prescrizione è stata ritenuta applicabile anche con riferimento alle ipotesi di (…) procedura negoziata (…)

nella vigenza del nuovo codice è stato previsto il divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito, richiamandosi a tale riguardo l’art. 8 comma 2 del d.lgs. 36/2023.

L’applicazione di tali principi resta altresì salvaguardata anche in caso di omissione di un livello di progettazione (…) condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

quando la stazione appaltante omette livelli di progettazione, non sopprime gli stessi, ma li unifica al livello progettuale successivo che deve contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso, al fine di salvaguardare la qualità della progettazione e che ai fini del calcolo del compenso da riconoscere al progettista, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni richieste per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento, anche se propriamente riconducibili ai livelli di progettazione omessi, al fine di garantire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione, in ottemperanza all’articolo 36 della Costituzione.

In tale contesto è stato pertanto ritenuto che le voci di parcella computate al livello esecutivo tengono conto delle prestazioni già svolte nelle precedenti fasi progettuali e, quindi, non sono idonee, da sole, a remunerare tutte le prestazioni occorrenti per una compiuta definizione progettuale. Sul punto, va al contempo osservato che, come precisato nel medesimo Comunicato del Presidente, farebbe eccezione il caso in cui, per la prestazione riconducibile al livello esecutivo, sia previsto un parametro “Q” più elevato rispetto a quello riferito alle medesime prestazioni eseguite nei livelli di progettazione inferiori, dandosi ulteriormente evidenza della necessità di considerare, altresì, che alcune particolari prestazioni potrebbero ripetersi in maniera sostanzialmente identica nelle varie fasi progettuali, richiedendo soltanto modesti approfondimenti nelle fasi successive e che la remunerazione della medesima prestazione professionale per ciascuna fase progettuale potrebbe comportare una sovrastima della parcella.

Sulla scorta di tali principi, a fortiori, è stato ritenuto dall’Autorità, in caso di omissione dei primi livelli di progettazione, che la remunerazione della prestazione riconducibile al livello omesso non può comportare, di norma, il riassorbimento della remunerazione delle prestazioni della progettazione esecutiva, oggetto di affidamento e di svolgimento da parte del progettista incaricato, che presuppone livelli di approfondimenti e di dettaglio ulteriori a quelli propri del progetto definitivo, le cui prestazioni devono trovare uno specifico corrispettivo ai fini di consentire un’adeguata remunerazione (cfr. Atto del Presidente del 12 luglio 2023 – fasc.1654.2023).

Va anche ricordato al riguardo che nel bilanciamento dei contrapposti interessi, l’interesse privato non può essere sacrificato rispetto a quello pubblico e generale fino al punto di compromettere l’equità della remunerazione, laddove una disposizione di semplificazione interna all’amministrazione, quale l’accorpamento dei livelli di progettazione, non può riverberarsi negativamente sui compensi spettanti al progettista (cfr. Delibera n. 31 del 26 gennaio 2022). Tanto si comunica per le possibili valutazioni di competenza, con l’intento di fornire, in linea generale, indicazioni al mercato in ordine alla tematica dei corrispettivi dei servizi di ingegneria e architettura”.

 

24.10.2023

Tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13 agosto 2010, n. 136): sempre obbligatoria in caso di erogazione di risorse pubbliche a prescindere dall’espletamento di una procedura di gara – applicabilità anche anche ai contratti estranei o esclusi rispetto al codice

https://www.anticorruzione.it/-/tracciabilit%C3%A0-dei-flussi-finanziari-sempre-obbligatoria-nei-contratti-pubblici

 

Appalti pubblici socialmente responsabili (SRPP) – Studio sull’impatto sociale dei contratti pubblici

Gli obiettivi chiave dello studio includono:

rivelare il potenziale inutilizzato della Direttiva 2014/24/UE per il raggiungimento degli obiettivi sociali, analizzando la misura in cui gli Stati membri hanno recepito queste possibilità nel diritto nazionale, valutare l’attuazione pratica di tali disposizioni da parte delle amministrazioni aggiudicatrici in tutta l’UE, identificare gli ostacoli che impediscono l’uso delle disposizioni esistenti, e offrire raccomandazioni ponderate per possibili azioni future dell’UE in questo settore.

https://public-buyers-community.ec.europa.eu/news/social-impact-public-procurement

 

Digitalizzazione degli appalti: semplificazione per l’invio dei documenti ad ANAC dal 1° gennaio 2024 (Comunicato del Presidente del 19 settembre 2023)

“Dal 1° gennaio 2024 (…) Viene introdotta una modalità semplificata di trasmissione per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a 5.000 euro. (…) Per gli affidamenti per i quali viene acquisito un CIG tramite il sistema Simog, è prevista una modalità di trasmissione semplificata in base alla quale le stazioni appaltanti, all’atto della richiesta del CIG, comunicano alla Banca Dati Anac il link relativo alla pagina del proprio sito istituzionale in cui i documenti sono stati pubblicati.

È previsto l’inserimento di un unico link per ogni CIG acquisito, per cui i vari documenti indicati nel Regolamento sull’esercizio dell’attività di Vigilanza in materia di contratti pubblici dovranno essere depositati all’interno della stessa pagina del sito della Stazione appaltante.L’informazione relativa al link deve essere indicata dal RUP in fase di perfezionamento del CIG all’interno del sistema Simog in corrispondenza del campo denominato: “Link ai documenti relativi all’affidamento diretto in somma urgenza e protezione civile”.Per gli affidamenti per i quali è acquisito il solo SmartCIG, non è utilizzabile la modalità semplificata sopra descritta poiché non è prevista un’evoluzione della corrispondente procedura informatica. Per tali affidamenti, pertanto, le stazioni appaltanti devono ricorrere alle modalità precedentemente utilizzate, con trasmissione a mezzo PEC dei relativi documenti.

(…)La disciplina attuale, infatti, per lo stesso affidamento prevede un duplice onere della stazione appaltante: la pubblicazione degli atti sul sito e la trasmissione degli stessi ad Anac. Dal prossimo primo gennaio, con l’evoluzione digitale in atto, basterà la semplice comunicazione ad Anac del link dell’affidamento, mantenendo come onere la sola pubblicazione degli atti sul sito della stazione appaltante.(…)Resta fermo in ogni caso che le stazioni appaltanti sono sempre tenute (sia fino al 31 dicembre 2023 sia successivamente) a pubblicare tutti i documenti relativi ad ogni affidamento eseguito in regime di somma urgenza e protezione civile a prescindere dall’importo di affidamento.I documenti sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti” per un periodo di almeno cinque anni”.

https://www.anticorruzione.it/-/dal-1%C2%B0-gennaio-2024-semplificazione-per-le-stazioni-appaltanti-nell-invio-dei-documenti-ad-anac#

 

ANAC – Domanda di partecipazione tipo – Consultazione on line

formulato ai sensi dell’articolo 222, comma 2, del codice, con la finalità di agevolare la preparazione dei documenti di gara da parte delle stazioni appaltanti.

La domanda di partecipazione contiene le dichiarazioni, ulteriori rispetto a quelle già previste nel DGUE, che i concorrenti devono rendere ai fini della partecipazione alle gare. Le dichiarazioni sono state raggruppate in sezioni omogenee, con l’intento di evitare la duplicazione di informazioni e di semplificare gli obblighi dichiarativi, utilizzando formulazioni chiare e univoche.

https://www.anticorruzione.it/-/schema-di-domanda-di-partecipazione-tipo

 

Sottosoglia – MEPA – Art. 52, co. 1 – Controllo sul possesso dei requisiti negli affidamenti diretti sotto gli € 40.000 + IVA oppure oltre tale importo ed entro le soglie comunitarie. Parere MIMS 14/7/2023, n. 2135

L’art. 52 co 1 (…) richiamato, introduce una particolare modalità di verifica dei requisiti nel caso di affidamenti diretti inferiori a €.40.000, in quanto la stazione appaltante è esonerata dall’obbligo di verifica puntuale dei requisiti dell’affidatario che deve attestare, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti di ordine
generale e speciale richiesti per l’affidamento. Pertanto la S.A., in luogo di un controllo a carico di tutti gli affidatari, è obbligata soltanto a verificare le dichiarazioni rese dagli operatori economici, su un campione individuato ogni anno tramite sorteggio, con modalità predeterminate. Si evidenzia che la terminologia, pur lasciando pensare all’autocertificazione tradizionale, non elimina qualche dubbio in merito all’obbligo di utilizzo del DGUE. Al riguardo è intervenuto il comunicato del MIT del 30 giugno 2023 che ha chiarito che per le procedure di cui all’art. 50 comma
1 lettere a) e b) di importo inferiore a €. 40.000, l’art. 52 del Codice prevede che gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Atteso che anche il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all’art. 47 del DPR 445/2000, il Ministero ha puntualizzato che, in tali fattispecie, la stazione appaltante ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità.

(…)

Per quanto concerne gli appalti di importi inferiori alla soglia comunitaria ma di importo superiore a €. 40.000, il RUP deve procedere a verificare puntualmente i requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l’affidamento. Ciò in quanto ai sensi dell’art. 17 comma 5 “l’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace.” Si ricorda che presso la Banca Dati Anac è operativo il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (Fvoe), obbligatorio dal 9 novembre 2022, attraverso il quale occorre di verificare i requisiti di partecipazione agli appalti pubblici, per partecipare alle gare di appalto di importo superiore a €.40.000. Al riguardo si rimanda alle recenti delibere ANAC n. 261 del 20.06.2023 ( Adozione del provvedimento di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale) e n. 262 del 20.06.2023 (Adozione del provvedimento di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’Agenzia per l’Italia Digitale), entrate in vigore il 1° luglio 2023 con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.

https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=2135

 

Digitalizzazione ciclo di vita degli appalti: “E’ un vero salto di qualità, nessuna proroga” Intervista al presidente ANAC Giuseppe Busia

di Flavia Landolfi

(…)

Presidente, cosa succederà il primo gennaio?
Saremo di fronte a un Big bang per un settore strategico del Paese, passiamo dalla carta al digitale, una piccola ma essenziale rivoluzione.

Anac è pronta?
Sì, certamente, abbiamo predisposto le piattaforme e percorso tutti i passaggi tecnici anche coordinandoci con Agid e tutte le altre istituzioni per consentire alle stazioni appaltanti di interconnettersi. Ora ci aspetta l’ultimo miglio, e ci auguriamo che i comuni e gli altri soggetti non manchino la data del 31 dicembre, che sarà un vero e proprio switchoff.

Quindi dal primo gennaio potranno fare gare solo le stazioni con piattaforma certificata? 
Precisamente. Questo è un passaggio che è parte essenziale del Pnrr, la digitalizzazione dei contratti è una delle richieste chiave da parte della Ue, anche perché è essenziale per i contratti del Pnrr: li renderà più rapidi, più trasparenti e controllabili.

Ma i numeri, specie per le piattaforme, ci dicono che il percorso sta andando a rilento. Ci saranno proroghe?
C’è ancora tempo prima della fine dell’anno e comunque il sistema prevede che, se una stazione appaltante non è sufficientemente digitalizzata, può utilizzare le piattaforme disponibili presso altre stazioni appaltanti qualificate e con piattaforma certificata. Quel che noi abbiamo chiesto da subito è proprio questa possibilità di appoggiarsi ad altre piattaforme, come quella gestita da Consip. E poi c’è il mercato, che non escludo che si muova per aiutare gli enti in questo processo.

(…)

Può fare un esempio?
Collegandosi alla nostra banca dati le stazioni appaltanti troveranno tutte le informazioni necessarie per verificare i requisiti degli operatori economici. Non dovranno più comunicarci i dati come in passato evitando pure rischi di sanzioni per comunicazioni tardive. Analogamente per i privati diamo finalmente applicazione al principio dell’once only. Se un dato è già in possesso dell’amministrazione non serve ripresentarlo. Rispondendo alla domanda, i benefici sono semplificazione e rapidità, sia per il pubblico che per il privato.

Per il Codice è già aria di correttivi. Cosa avete chiesto di modificare?
Oltre a elementi minori che abbiamo già segnalato come quello dell’equo compenso, sarebbe bene introdurre maggiore trasparenza e concorrenza.

E cioé?
Se non c’è urgenza perché rinunciare a chiedere più preventivi per appalti fino a 5 milioni di importo? E poi la trasparenza: reintroduciamo le verifiche preventive sugli affidamenti in-house.
https://www.anticorruzione.it/-/-e-un-vero-salto-di-qualit%C3%A0-nessuna-proroga-

 

23.10.2023

Qualificazione O.E. per l’esecuzione dei lavoricertificati di esecuzione dei lavori (CEL) per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione e per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica professionale – art. 119, co. 20, 

https://www.anticorruzione.it/-/certificati-esecuzione-lavori-5#p3

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2129792/Comunicato+del+Presidente+del+3+ottobre+2023+-+CEL.pdf/bbcc0bc3-e7ca-52d0-23ce-cb6c21dc0c3d?t=1697721961387

 

20.10.2023

Rinnovo tacito – Proroga  – forma scritta ad substantiam non richiesta – Cassazione Ordinanza n. 26026/2023

 

Commissari di gara, la mancata pubblicità dei curricula non inficia la gara d’appalto – Coincidenza tra RUP e Presidente – Parere di precontenzioso ANAC del 3 ottobre 2023, n. 448

“La mancata pubblicità dei curricula dei commissari di gara d’appalto non incide sulla legittimità degli atti della gara stessa e non può comportare l’annullamento dell’intera procedura. Inoltre, il ruolo di Responsabile unico del procedimento può coincidere con quello di presidente della commissione giudicatrice a meno che non venga dimostrata concretamente l’incompatibilità tra i due ruoli attraverso comprovate ragioni di interferenza e di condizionamento

(…)

Quanto al Rup, Anac ricorda che non c’è incompatibilità automatica con le funzioni di commissario di gara ma viene rimessa all’amministrazione la valutazione su una eventuale incompatibilità. “.

Quanto alla inidoneità di un componente della commissione (per il fatto che sue le competenze fossero inadeguate ai lavori oggetto dell’appalto), sostenuta dalla impresa che si è rivolta ad Anac, l’Autorità ricorda che la competenza va riferita alla commissione nel suo complesso. Emerge inoltre, dall’atto di nomina, che l’ingegnere in questione è “responsabile di diversi procedimenti nell’Area tecnica del Comune”, il che, oltre all’idoneo titolo di studio, appare quale elemento che denota una specifica esperienza nel settore”.

https://www.anticorruzione.it/-/commissari-di-gara-la-mancata-pubblicit%C3%A0-dei-curricula-non-inficia-la-gara-d-appalto

 

Contratti sottosoglia – Procedura negoziata – MEPA – Selezioni degli operatori da invitare con sorteggio (art. 50, co. 2) – Parere MIMS 17/07/2023, n. 2143

https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=2143

 

Contratti sottosoglia – Principio di rotazione degli affidamenti (art. 49, co. 4) – Particolare struttura del mercato e
dimostrazione dell’effettiva assenza di alternative – parere 2084/2023 del MIMS

Quesito: la deroga al principio di rotazione, disciplinata dall’articolo in oggetto, non appare di facile attuazione in ragione dell’oggettiva difficoltà, incontrata dalla Stazione Appaltante (SA), al dover motivare l’esistenza di una particolare struttura di mercato con dimostrazione dell’effettiva assenza di alternative. Sarebbe possibile, per l’SA, dotarsi di un regolamento interno in base al quale viene disciplinato che, quanto precede, è da ritenersi dimostrato qualora, a seguito della pubblicazione di un avviso d’indagine di mercato sul profilo del committente, manifestino interesse un numero di operatori economici (OE) inferiore a 10 (oppure un altro numero a discrezione dell’SA) a prescindere dalla procedura da adottare nell’ambito di quelle indicate all’art. 50, comma 1 del Codice? Nell’avviso in parola s’indicherebbe altresì che: 1 – qualora manifestino interesse OE in un numero INFERIORE alla predetta cifra, in ragione della dimostrata scarsa concorrenzialità del mercato, l’SA procederà col rinvitare l’OE uscente che ha svolto un’accurata esecuzione del precedente contratto; 2 – qualora manifestino interesse OE in un numero SUPERIORE alla predetta cifra, in ragione della dimostrata concorrenzialità del mercato, l’SA procederà col NON rinvitare l’OE uscente a prescindere che, lo stesso, abbia svolto o meno un’accurata esecuzione del precedente contratto. Si chiede un autorevole parere sulla possibilità di attuare la procedura illustrata, ai fini di rendere operativamente possibile l’attuazione della deroga al principio di rotazione, indicata dall’articolo 49, comma 4 del nuovo Codice.

Risposta: l’art. 49, co. 4, D.lgs. 36/2023 stabilisce che “in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”. La Relazione Illustrativa al Codice, p. 73, prevede che, nel caso di interesse, “ai fini della deroga al principio di rotazione, i requisiti previsti dal comma 4 dell’art. 49 debbano essere concorrenti e non alternativi tra loro”. Emerge, allora, che la stazione appaltante può derogare al principio di rotazione motivando in relazione ai requisiti tutti di cui all’art. 49, co. 4, D.lgs. 36/2023, in esplicazione della discrezionalità amministrativa. La disposizione in esame impone una verifica concreta e specifica, come emerge dalla formula di apertura della disposizione. Ne consegue che un Regolamento interno come quello proposto rischia di contrastare con quanto previsto dalla norma determinando condizioni generali e astratte ed omettendo verifiche specifiche e concrete, come ivi richiesto.

http://principio di rotazione in relazione alla “struttura del mercato”: il parere 2084/2023 del MIMS

 

19.10.2023

Servizi di ingegneria e architettura – Equo compenso (Legge 49/2023): inderogabilità delle tariffe ministeriali per il calcolo della base d’asta – gare a compenso fisso (e con ribasso solo sulle spese) ancora in ritardo

https://www.oice.it/src/172/stampa

 

Digitalizzazione – dal 1° gennaio 2024, si rafforza la collaborazione tra Anac e Consip

“(…)

Consip – principale centrale di acquisto nazionale – gestisce ogni anno circa 24 miliardi di euro di acquisti delle amministrazioni pubbliche, corrispondenti a oltre 1% del PIL italiano, con oltre 500.000 contratti stipulati tra 140.000 imprese e 13.500 amministrazioni, numeri che definiscono l’importanza del ruolo nel sistema di procurement del Paese.

Anac – nell’ambito delle proprie competenze di autorità di vigilanza sui contratti pubblici – affianca “concretamente” Consip attraverso la vigilanza collaborativa sulle gare più rilevanti (es. servizi museali, eventi G7), verificando previamente i principali atti di gara, oltre che predisponendoi bandi-tipo e gli atti-tipo sulle merceologie più “sensibili”attraverso un dialogo continuo ed aperto.

Entrambe, nei rispettivi ruoli e responsabilità, stanno lavorando insieme in stretto raccordo sul complesso progetto di semplificazione e digitalizzazione end-to-end degli appalti pubblici: uno dei pilastri del nuovo Codice dei contratti pubblici operativo dal 1° luglio 2023 – e tra gli obiettivi più rilevanti del PNRR.

Tra gli ambiti di nuova sinergia vi sono: studio di potenziali applicazioni di Intelligenza Artificiale negli appalti pubblici, rafforzamento della innovazione e sostenibilità nelle gare, incremento della inclusione e partecipazione delle Pmi negli appalti, strumenti di controllo per la fase di esecuzione contrattuale soprattutto nella direzione della sicurezza nazionale (…)”.

https://www.anticorruzione.it/-/appalti-digitali-dal-1-gennaio-2024-si-rafforza-la-collaborazione-tra-anac-e-consip

 

18.10.2023

Contratti sottosoglia – Servizi sociali – affidamento diretto senza valutazione OEV – Parere MIMS 05/7/2023, n. 2103

https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=2103

 

Costi della manodopera negli appalti (art. 41, co. 14) e offerta economica – Parere MIMS n. 2154/2023:

L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera;

I costi della manodopera e della sicurezza sono sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso;

L’operatore economico dovrà indicare in offerta il costo della manodopera; se inferiore rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante (cioè ribassato) – in virtù di una più efficiente organizzazione sindacale -, determina l’avvio del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta (art. 110). Non possono essere fornite giustificazioni su trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge (art. 110, co. 4, lett. a);

Il costo della manodopera deve considerarsi come un importo che non si aggiunge all’importo dell’offerta economica ma fa parte dell’offerta ed è soggetto verifica.

Le clausole contenute nei bandi tipo ANAC, diverse da quelle indicate come facoltative, continuano ad assumere carattere vincolante per le stazioni appaltanti;

https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=2154

 

16.10.2023

Fornitura con posa in opera di piante, dei connessi impianti di irrigazione e di arredi – distinzione tra appalto di fornitura con posa in opera e appalto di lavori pubblici – Parere di precontenzioso n. 389 del 6 settembre 2023

Istanza di parere dell’O.E.:

l’operatore economico contesta la qualificazione dell’appalto come forniture con posa in opera invece che come lavori e, conseguentemente, i requisiti richiesti per la partecipazione (riferiti esclusivamente alle forniture analoghe eseguite nel triennio precedente e alla fornitura di punta pari al 30% del valore della categoria ritenuta prevalente (fornitura e messa a dimora di verde pubblico). Gli interventi oggetto di affidamento non sarebbero mirati alla semplice collocazione di piante bensì, in un’ottica di riqualificazione delle aree, anche all’installazione di materiali aggiuntivi che comporterebbero una modifica della realtà fisica del paesaggio. Esso, pertanto, ritiene che l’appalto in questione si caratterizzi per la prevalenza economica dei lavori rispetto alle forniture. Quindi, il bando avrebbe dovuto richiedere, ai fini della partecipazione, il possesso della qualificazione SOA nella categoria che riguarda gli interventi per il verde urbano.

Memoria della S.A.:

(…) difende la scelta discrezionale di qualificare l’appalto come appalto di forniture e non di lavori, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 898 dell’8 febbraio 2022, e conferma, con riferimento alla fornitura e messa a dimora di verde pubblico, di ritenere corretta la qualificazione di fornitura e posa in opera anche per i connessi impianti di irrigazione, che avrebbero carattere accessorio (…) In relazione alla fornitura e collocazione di arredi, la S.A.
richiama il parere Anac n. 354/2021 per affermare che, anche in tal caso, i lavori di posa e installazione
dei beni forniti avrebbero carattere meramente accessorio e strumentale”.

Parere:

“nel caso di specie è conforme alla normativa la richiesta di requisiti di partecipazione attinenti all’esperienza maturata nella fornitura e posa in opera di verde pubblico, in quanto gli interventi oggetto di affidamento riguardano la fornitura e collocazione di piante ed essenze e dei connessi impianti di irrigazione, unitamente alla fornitura di attrezzature ed arredi finiti che necessitano di essere posati per svolgere la loro funzione all’interno di spazi già individuati all’interno di istituti scolastici, senza quindi dar luogo alla realizzazione di una nuova opera pubblica”.

https://www.anticorruzione.it/-/parere-di-precontenzioso-n.-389-del-6-settembre-2023

 

Suddivisione in lotti – frazionamento artificioso – conflitto di interessi – soggetto privato stazione appaltante beneficiario di finanziamenti pubblici – Delibera ANAC n. 438 del 26/09/2023

https://www.anticorruzione.it/-/conflitto-di-interessi-e-illegittimo-frazionamento-degli-affidamenti

 

17.10.2023

Società miste – Gara a doppio oggetto – Partecipazione del socio privato operativo – Soglia minima del 30% (art. 17 D.Lgs. n. 175 del 2016) – Potere valutativo dell’amministrazione – Consiglio di Stato, sentenza n. 9034 del 17.10.2023

(1) Un’amministrazione aggiudicatrice può escludere un operatore economico da una procedura (avente il doppio oggetto, di costituire, da un lato, una società a capitale misto e di aggiudicare, dall’altro, a tale società un appalto pubblico di servizi), in ragione del superamento della partecipazione al capitale della società e sempre che ciò determini un aumento del rischio economico a carico della stessa amministrazione aggiudicatrice.

L’art. 17 del decreto legislativo, n. 175 del 2016, nell’ancorare il limite quantitativo della quota partecipativa privata alla soglia del 30%, mira sia ad assicurare all’amministrazione un effettivo apporto tecnico-professionale dell’operatore economico privato, sia a predeterminare in modo netto l’impegno finanziario pubblico.

Il socio privato deve, infatti, essere operativo e non un mero socio di capitale, stante la specificità del ruolo che deve assumere nell’attuazione dell’oggetto sociale, atteso che il suo coinvolgimento si giustifica in ragione della carenza, in seno alla amministrazione pubblica, delle competenze necessarie in lui rinvenientesi.

La sua partecipazione, ai fini della concreta operatività, deve essere, pertanto, adeguata a rendere possibile la realizzazione finalistica dell’oggetto sociale; e tale adeguatezza è stata fissata, in chiave di rigore comunitario, nella soglia minima di partecipazione del 30%.

(2) L’amministrazione può, fatti salvi i limiti di legge, decidere quale sia il livello massimo del rischio finanziario o economico che intende assumere, fissando delle soglie di partecipazione al capitale della costituenda società mista.

Tale valutazione, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, può essere sindacata dal giudice amministrativo, limitatamente al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali nonchè di eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà e per manifesto travisamento dei fatti.

A fronte della predeterminazione, in astratto, della soglia massima del rischio accettato, è onere della parte, che avversa tale delimitazione, dimostrare l’evidenza dei vizi.

 

Servizio mensa – Determinazione e congruità dell’importo a base di gara (euro: 4,82, IVA escl. per singolo pasto) – Discrezionalità tecnica della S.A.: sindacato del G.A. ammissibile se non è stato reso noto l’iter logico seguito

https://www.anticorruzione.it/-/parere-di-precontenzioso-n.-415-del-13-settembre-2023

 

12.10.2023

Appalti finanziati con risorse PNRR e PNC: nuovi dati disponibili nel Portale dati aperti ANAC sui contratti pubblici in Italia

  • quote di inclusione ed eventuali deroghe alla norma sulle pari opportunità;
  • misure premiali;
  • sezione “Analitycs”

https://www.anticorruzione.it/-/appalti-pnrr-sul-sito-anac-nuovi-dati-aperti

 

11.10.2023

Affidamenti diretti alla stessa azienda – proroghe ripetute – violazione del principio di rotazione – omessa formalizzazione dei contratti – violazione obblighi di trasparenza (tramite pubblicazione sezione Amministrazione Trasparenti/Bandi e contratti) – atto del presidente ANAC del 13 settembre 2023 

https://www.anticorruzione.it/-/illegittimo-fare-affidamenti-diretti-sempre-alla-stessa-ditta

 

Servizi di ingegneria e architettura – Equo compenso – Inderogabilità delle Tabelle ministeriali – Gare “a prezzo fisso” con competizione limitata al criterio qualitativo – Delibera ANAC n. 343 del 20.07.2023

Massima: In base alla nuova disciplina dell’equo compenso recata dalla legge 49/2023, nei servizi di ingegneria e architettura non è consentita la fissazione di un corrispettivo inferiore rispetto a quello risultante dall’applicazione delle tabelle ministeriali.

“Secondo l’ANAC le tariffe stabilite dal D.M. 17 giugno 2016 non possono più costituire un mero “criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento”, come previsto dall’art. 24, comma 8, del D.lgs. 50/2016, ovvero un mero parametro dal quale è consentito alle Stazioni appaltanti di discostarsi, motivando adeguatamente la scelta effettuata.

Le tariffe ministeriali, secondo la novella normativa, assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura e l’impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri comporta anche la non utilizzabilità dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

alla luce del nuovo quadro normativo sembra potersi ipotizzare che le procedure di gara aventi ad oggetto l’affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare “a prezzo fisso”, con competizione limitata alla componente qualitativa. Diversamente opinando, non si spiegherebbe né la previsione della nullità, rilevabile anche d’ufficio, della clausola che fissi un compenso inferiore a quello stabilito dal decreto ministeriale né l’abrogazione dell’art. 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 che, come anticipato, aveva eliminato l’obbligatorietà delle tariffe minime. Si tratta di una novità di assoluto rilievo che, volta a garantire una adeguata remunerazione per le attività libero professionali, risulta indirettamente idonea anche a tutelare la qualità delle prestazioni, obiettivo di primaria importanza nel settore dei contratti pubblici, come testimoniato dai plurimi riferimenti contenuti nel testo del d.lgs. 50/2016 (tra i tanti, si segnalano l’art. 23, in tema di livelli della progettazione, ove è previsto che la progettazione deve assicurare “la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera” e l’art. 30, in tema di principi per l’aggiudicazione dei contratti pubblici, ove la qualità è anteposta agli altri principi che devono regolare l’affidamento degli appalti pubblici)”.

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/211592/Parere+di+Precontenzioso+n.+343+del+20+luglio+2023.pdf/a6d2cdd2-a148-39f3-cfa5-29278a48df27?t=1691143493663

 

 

3.10.2023

Qualificazione delle Stazioni Appaltanti: avanti piano, in tre mesi ok a 3.142 stazioni appaltanti

Sono 1019 i Comuni con l’ok dell’Anac. Busia: “vicini a un numero ragionevole e gestibile di enti abilitati”. Digitalizzazione fondamentale: non toccare la data del 1° gennaio. Giusto il correttivo se garantisce più concorrenza e risolve i nodi su equo compenso e antiriciclaggio.

https://www.anticorruzione.it/-/qualificazione-pa-avanti-piano-in-tre-mesi-ok-a-3.142-stazioni-appaltanti

 

15.9.2023

Equo compenso e servizi di progettazione: soltanto due stazioni appaltanti hanno indetto gare a prezzo fisso con ribasso esclusivamente sulle spese

Le rimanenti 38 gare di progettazione sono state emesse seguendo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), con il ribasso unico applicato sia ai corrispettivi che alle spese

https://www.oice.it/831019/rassegna-stampa-su-comunicato-su-equo-compenso

 

13.9.2023

L’iscrizione nel registro degli indagati non è più causa di esclusione dalle gare d’appalto – Delibera ANAC n. 397 del 6 settembre 2023

https://www.anticorruzione.it/-/l-iscrizione-nel-registro-degli-indagati-non-%C3%A8-pi%C3%B9-causa-di-esclusione-dalle-gare-d-appalto

 

Reiterate proroghe tecniche in violazione dell’art. 106, co. 11, D.lgs. 50/2016 – Atto del Presidente ANAC del 13 settembre 2023

https://www.anticorruzione.it/-/atto-del-presidente-del-13-settembre-2023-fasc.1394.2023

 

Applicazione CAM a servizi socio-assistenziali ed educativi-ricreativi presso strutture nelle disponibilità della S.A.

https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1819

 

11.9.2023

Indagine ANAC sul mercato dei servizio di ristorazione in ambito sanitario

https://www.anticorruzione.it/-/indagine-sul-servizio-di-ristorazione-in-ambito-sanitario-sett.-2023

 

Contrasto tra il bando e il disciplinare – Parere di precontenzioso n. 369 del 26 luglio 2023

Massima

Nel rapporto tra bando, disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto, in ordine all’autonomia di tali provvedimenti ed alla propria peculiare funzione nell’economia della procedura, il primo fissa le regole della gara e assume la funzione di regola fondamentale e prevalente, il secondo disciplina il procedimento di gara ed il terzo integra eventualmente le disposizioni del bando con particolare riferimento agli aspetti tecnici anche in funzione del vincolo contrattuale. Tali atti determinano insieme la lex specialis della gara ed in caso di contrasti tra le singole disposizioni della stessa ed alla loro risoluzione, tra tali atti sussiste una gerarchia differenziata con prevalenza del contenuto del bando di gara, mentre le disposizioni del capitolato speciale e del disciplinare possono solo integrare, ma non modificare le prime.

 

7.9.2023

Contributo ANAC – il versamento è elemento estraneo al contenuto dell’offerta – versamento tardivo sanabile con il Soccorso Istruttorio (Consiglio di Stato n. 8198/2023; difforme Consiglio di Stato n. 7252/2023)

“12.1. (…) l’aggiudicazione alla Zatti Impianti è avvenuta previo soccorso istruttorio con il quale la stazione appaltante ha chiesto di integrare la documentazione di gara mediante la presentazione della ricevuta del versamento del contributo all’Anac.
12.2. Peraltro, la giurisprudenza afferma costantemente che il testo dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (che prevede l’obbligo del versamento Anac, a pena di esclusione), «non esclude l’interpretazione, eurounitariamente orientata, che il versamento condizioni bensì l’offerta ma che lo stesso possa essere anche tardivo», ovvero sanabile con il soccorso istruttorio, in quanto trattasi di elemento estraneo al contenuto dell’offerta e quindi sottratto alle preclusioni poste dall’art. 83, comma 9, secondo periodo del codice dei contratti pubblici (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 19 aprile 2018, n. 2386; e di recente si veda Consiglio di Stato, sez. III, 3 febbraio 2023, n. 1175)”.

 

6.9.2023

Servizi postali – obbligo di copertura minima territoriale e relativa previsione di un criterio premiale – Consiglio di Stato (sez. VI, 5.9.2023 n. 8164) – Ordinanza di rimessione all’Adunanza Plenaria 

“27. In conclusione, si formula all’Adunanza Plenaria il seguente quesito: “Se, a risoluzione del potenziale contrasto di giurisprudenza, possa ritenersi legittima una disciplina di gara come quella illustrata nella presente ordinanza che, imponendo obblighi di copertura diretta dei lotti nelle percentuali dell’80% su base nazionale e del 100% su base ragionale – non adeguati allo stato attuale del mercato dei servizi postali e senza possibilità di ricorso ai servizi del fornitore del servizio universale – precluda, in sostanza, o, comunque, riduca in modo drastico la possibilità di partecipazione di operatori postali diversi da Poste Italiane s.p.a. comprimendo, in tal modo, il confronto concorrenziale tra gli operatori e non consentendo, di fatto, alla stazione appaltante di scegliere in funzione del miglior risultato possibile nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti, senza ottenere, quindi, risparmi di spesa, e senza che tale disciplina di gara sia imposta dall’esigenza di ottenere la capillarità del servizio postale che sarebbe, comunque, assicurata dalla possibilità di ricorrere al fornitore del servizio universale per le sole zone non coperte dalla rete del diverso operatore postale”.

 

19.08.2023

Appalti pubblici verdi (GPP) – Criteri ambientali minimi – Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023 (PAN GPP) – Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 3 agosto 2023

Il PAN GPP in sintesi:

Il PAN GPP fornisce un quadro generale sul Green Public Procurement, definisce degli obiettivi nazionali, identifica le categorie di beni, servizi e lavori di intervento prioritarie per gli impatti ambientali e i volumi di spesa sulle quali definire i ‘Criteri Ambientali Minimi’ (CAM).

Detta inoltre specifiche prescrizioni per gli enti pubblici, che sono chiamati a:

  • effettuare un’analisi dei propri fabbisogni con l’obiettivo di razionalizzare i consumi e favorire il decoupling (la dissociazione tra sviluppo economico e degrado ambientale)
  • identificare le funzioni competenti per l’attuazione del GPP coinvolte nel processo d’acquisto
  • redigere uno specifico programma interno per implementare le azioni in ambito GPP

Il PAN GPP prevede infine un monitoraggio annuale per verificarne l’applicazione, con relativa analisi dei benefici ambientali ottenuti e delle azioni di formazione e divulgazione da svolgere sul territorio nazionale.

Il Comitato di gestione

I compiti attribuiti al “Comitato di gestione” dall’articolo 2 del DM 247 del 21 settembre 2016, in vigore al momento dell’elaborazione del PAN GPP, sono i seguenti:

  1. a) formulare le proposte di Criteri Ambientali Minimi e degli obiettivi di sostenibilità per determinate categorie di acquisti da sottoporre ad approvazione del Ministro, nonché i relativi aggiornamenti;
  2. b) assicurare la programmazione delle attività previste dal PAN GPP relative alla comunicazione, alla formazione ed al monitoraggio dell’applicazione del Piano stesso;
  3. c) supportare il Comitato di cui all’art. 1, comma 1128 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove costituito.

Il monitoraggio

L’art. 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 assegnava ulteriori funzioni l’Autorità Nazionale Anticorruzione nel settore dei contratti pubblici, attribuendole il compito di monitorare l’applicazione dei criteri ambientali minimi ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PAN GPP (Vedasi a tal proposito il paragrafo 5.4 del nuovo PAN GPP 2023), attraverso la sezione centrale dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le Regioni e le Province Autonome ed organizzato secondo l’apposito protocollo d’intesa sottoscritto da ANAC, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dalle stesse Regioni e delle Province Autonome”. Tale compito, non è stato confermato nell’ambito della disciplina dei contratti pubblici riformata con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ma rimane efficace, fino alla relativa scadenza, il citato Protocollo di intesa tra Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e l’ANAC sottoscritto in data 29 ottobre 2021 di durata triennale che pone, come prima attività ambito della collaborazione, quella relativa al monitoraggio e alla vigilanza sull’applicazione dei CAM.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/19/23A04670/sg

https://gpp.mite.gov.it/Home/PianoAzioneNazionaleGPP

 

4.8.2023

Avvalimento premiale (art. 104 D.Lgs. n. 36/2023) – Sentenza TAR Napoli n. 4756 del 4 agosto 2023

“La principale innovazione portata dall’art. 104 consiste nella “formalizzazione” dell’avvalimento premiale puro, ovvero quello adottato non esclusivamente a fini partecipativi bensì per permettere all’operatore economico di ottenere un punteggio maggiore nella valutazione della propria offerta tecnica.

Viene superato il divieto, individuato nella precedente giurisprudenza, dell’avvalimento meramente premiale finalizzato esclusivamente alla maggior valorizzazione della propria proposta negoziale (in tal senso Cons. St. V n. 2526/ 2021, TAR Palermo n. 2378/2022 ).

L’ultimo comma dell’art. 104 puntualizza che, nei soli casi in cui l’avvalimento (come previsto dal comma 4) sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l’impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione. In tal modo il legislatore ha confermato l’apertura ad un avvalimento solo premiale, ponendovi delle limitazioni nell’interesse della stazione appaltante”.

 

3.8.2023

Subappalto con unica lavorazione – corrispettivo convenuto tra appaltatore e subappaltatore superiore a quello convenuto tra SA e appaltatore – Parere n. 1756/2023 del Supporto Giuridico MIMS

(…) la nuova disciplina del subappalto, fatta eccezione per la previsione ex comma 1 dell’art. 105 riferita alla categoria prevalente, non stabilisce più limiti percentuali al subappalto ma solo la possibilità di individuare, previa motivazione da inserire nel provvedimento amministrativo, lavorazioni per le quali il subappalto non è consentito. Pertanto, nell’autorizzazione si autorizza il subappalto di una o più lavorazioni ma non si entra nel merito dell’importo dedotto nel contratto di subappalto: quindi, anche se è un caso limite, potrà capitare che per una o più lavorazioni l’importo dedotto nel contratto di subappalto sia addirittura superiore a quello derivante dall’applicazione dei prezzi contrattuali (“A” invece di “B”). In ogni caso resta fermo che la Stazione appaltante, per tali lavorazioni, non potrà in nessun caso pagare un importo superiore a quello determinato dai prezzi di contratto (cioè “B”).

Il pagamento massimo complessivo che la Stazione appaltante potrà pagare è “B”, cioè quello basato sui prezzi contrattuali.

la stazione appaltante deve sempre verificare l’avvenuto tempestivo pagamento del subappaltatore, quale doveroso controllo sulla corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali che – tra l’altro – esclude la configurabilità di una sua responsabilità ex art. 2043 c.c. per lesione colposa del diritto di credito del terzo (Tribunale Roma, sez. II, 27 settembre 2022, n. 13949).

Quindi, e a maggior ragione nel caso in cui negli atti di gara sia previsto l’obbligo dell’aggiudicatario di trasmettere la copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, la stazione appaltante dovrà procedere alla verifica dell’integrale pagamento al subappaltatore dell’importo “A”, nello stesso modo in cui, ordinariamente, verificherebbe l’integrale pagamento dei prezzi che, nei contratti di subappalto, sono quasi sempre ribassati rispetto a quelli contrattuali.

 

Acquisizione CIG  e ruolo del RUP – MIT Parere 3 agosto 2023, n. 2221

https://www.lavoripubblici.it/news/nuovo-codice-appalti-indicazioni-mit-acquisizione-cig-32680

 

2.8.2023

Concessioni – Riequilibrio economico finanziario del contratto che garantisca gli utili prevedibili prima della pandemia – Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza n. 7200 del 24 luglio 2023

Qualora si verifichino eventi imprevedibili e non imputabili al concessionario, tali da alterare l’equilibrio economico finanziario del contratto di concessione, ai sensi dell’art. 165 d.lgs. n. 50 del 2016 le parti sono tenute ad avviare trattative per la rideterminazione delle condizioni di equilibrio e, in caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, possono recedere dal contratto; pertanto, non esiste, e non sarebbe compatibile con i principi generali della materia, un diritto soggettivo della parte privata ad ottenere la quantità di beneficio perseguito ma impedito dall’avvenuta alterazione dell’equilibrio economico finanziario introdotto dall’evento imprevedibile in questione.

 

Servizi sociali – procedura aperta – enti del terzo settore – criteri di selezione – requisiti di idoneità professionale: iscrizione ad uno specifico Albo regionale – assenza – esclusione – discriminazione nell’accesso alla gara di natura territoriale – interpretazione delle clausole della lex specialis – Parere di precontenzioso ANAC n. 240 del 30 maggio 2023

Massima: In una procedura di gara finalizzata all’affidamento di un appalto di servizi, viola i principi di concorrenza,
favor partecipationis, e parità di trattamento la clausola del disciplinare che riservi la partecipazione ai
soli enti del terzo settore iscritti ad uno specifico Albo Regionale.

https://www.anticorruzione.it/-/parere-di-precontenzioso-n.-240-del-30-maggio-2023#:~:text=In%20una%20procedura%20di%20gara,ad%20uno%20specifico%20Albo%20Regionale.

 

Nuovo Codice Appalti – frenata dei contratti pubblici a luglio dopo l’introduzione del nuovo Codice Appalti – ANAC

A un mese dalla sua applicazione, confrontando luglio con il mese di giugno 2023, ultimo regolato dal Codice del 2016, spicca un notevole calo di affidamenti. L’indicazione emerge dalla Banca Dati Anac, che raccoglie e monitora tutti gli appalti e i contratti pubblici del Paese, Pnrr compreso.

Se si guardano gli importi, per quanto concerne le forniture a luglio ne sono state avviate circa 1/4 di quelle realizzate nel mese di giugno. Per i lavori il calo è ancora più marcato: circa 1/7 di quelli registrati nel mese di giugno. Per i servizi poco più di un quinto.

Se invece si parte dal numero degli affidamenti, le percentuali di calo sono minori, ma comunque molto significative: i contratti pubblici sono più che dimezzati, anche tenendo conto anche delle richieste di CIG non ancora perfezionate.

Le dichiarazioni del Presidente ANAC:

“I contratti pubblici di luglio sono più che dimezzati”. “In parte è fisiologico che l’entrata in vigore di nuove regole – continua Busìa-, comporti un rallentamento per la necessità di adattarsi alle novità dei testi. Dobbiamo, tuttavia, stare molto attenti, e lavorare a fianco delle stazioni appaltanti per aiutarle e supportarle, come Anac sta facendo con molto impegno. Purtroppo, pesa in particolare il fatto che non si sia investito sufficientemente per rafforzare le stazioni appaltanti, qualificandole adeguatamente, anche attraverso l’assunzione di nuovi funzionari capaci di applicare in modo corretto le nuove regole. Ce ne rendiamo conto anche misurando il processo di qualificazione, dove il numero delle stazioni appaltanti qualificate sta aumentando, ma a un ritmo molto più lento”.

https://www.anticorruzione.it/-/newsletter-n.-14-del-2-agosto-2023

 

Gare di progettazione: boom a giugno, ma nei primi 17 giorni di luglio nessuna gara con il nuovo codice – Appalti integrati sempre al top: 265 bandi per 250 mln. di progettazione esecutiva e 6 mld. di lavori – Servizi Tecnici (compresa la progettazione esecutiva negli appalti integrati) a 1.393,8 mln – Comunicato OICE

“L’arrivo del nuovo codice appalti ha spinto le stazioni appaltanti a svuotare i cassetti e a mettere in
gara a giugno il numero record di 579 bandi di affidamento di soli servizi tecnici, per 1.142,9 milioni (+58,2
% in numero e +475,1% in valore su giugno 2022). L’aumento è rilevante anche su maggio: +58,2% e +
325,3% in valore. Sommando a questo dato quello della progettazione esecutiva messa in gara con gli
appalti integrati – che a giugno ammonta a 250,9 milioni – si arriva al totale di 1.393,8 milioni di servizi
tecnici messi in gara a giugno.
Nel mese di giugno in forte crescita la quota raccolta dai bandi per accordi quadro per servizi di
architettura e ingegneria: sono 147 (21 a maggio) per 789,3 milioni di servizi (19,9 a maggio), pari al 25,4%
del numero e al 69,1% del valore sul totale dei bandi del mese. (…) E’ evidente che le amministrazioni abbiano
svuotati i cassetti per la scadenza delle regole del vecchio codice e la scadenza del semestre e i primi dati di
questi 17 giorni dimostrano come ancora le stazioni appaltanti non si siano cimentate con le nuove regole
del decreto 36, dai due livelli di progettazione ai requisiti sui tre anni. Per questo nei giorni scorsi abbiamo
emesso una proposta di disciplinare-tipo ad uso delle stazioni appaltanti per superare le difficoltà di avvio,
recuperando elementi di apertura alla concorrenza e indicazioni operative consolidate che possono essere
riproposte anche nella vigenza del nuovo codice perché coerenti con i principi del decreto 36 (…)”

https://infoparlamento.com/comunicato-stampa-oice-progettazione-boom-a-giugno-ma-nei-primi-17-giorni-di-luglio-nessuna-gara-con-il-nuovo-codice-lupoi-da-chiarire-limpatto-della-legge-sullequo-com/

 

Caro materiali da costruzione: decreti MIT recanti un’errata rilevazione delle variazioni percentuali dei prezzi rispetto al prezzo reale di mercato – Consiglio di Stato, sez. V, del 27 luglio 2023, n. 7359

https://www.lavoripubblici.it/news/caro-materiali-variazioni-percentuali-prezzi-consiglio-stato-boccia-mit-31592

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202206978&nomeFile=202307359_11.html&subDir=Provvedimenti

 

1.8.2023

Servizi di ristorazione  a ridotto impatto ambientale nelle mense della Polizia Penitenziaria in Campania – Attività di vigilanza – numerose irregolarità e pochi controlli – Delibera ANAC n. 218 del 17 maggio 2023

Dall’istruttoria è emerso come l’esecuzione del contratto di appalto da parte della ditta abbia evidenziato numerose irregolarità e difformità rispetto alle prescrizioni contrattuali. Le criticità attengono al mancato rispetto delle specifiche tecniche delle derrate alimentari, soprattutto per quanto riguarda le quantità percentuali di peso sul totale, la tipologia di generi e alle periodicità indicate nell’offerta tecnica.

Dall’indagine Anacviene fuori inoltre che il sistema di controlli in corso di esecuzione a più livelli previsto è stato labile e superficiale: i Direttori degli Istituti si sono limitati a un mero controllo formale, rilasciando attestazioni generiche e non approfondite. A fronte di tali irregolarità, il sistema di controlli progettato a livello nazionale dalla Direzione Generale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria non si è rivelato efficace.

“La Commissione di verifica – scrive Anac nella delibera – non ha provveduto compiutamente, con efficienza ed efficacia, alle verifiche sui rapporti semestrali prodotti dalla ditta appaltatrice e alle verifiche previste dall’Atto di regolamentazione”.

 

Appalti in ambito sanitario (forniture di prodotti farmaceutici e servizi sanitari e di assistenza sociale) – Rapporto quadrimestrale ANAC sul mercato dei contratti pubblici (maggio – agosto 2022)

“(…) Sono le Centrali di Committenza (compresi i soggetti aggregatori) a espletare gli appalti di maggior valore: circa 10,5 miliardi di euro con circa il 54,5% del valore totale degli appalti, seguiti dalle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale con circa 2,8 miliardi di euro (pari al 15,0% del valore complessivo) e dalle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, Policlinici con circa 1,6 miliardi di euro pari all’8,3% del valore complessivo degli appalti. A livello di numerosità le tipologie di stazioni appaltanti che fanno più appalti nel settore sanitario sono le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale con il 33,2% del numero totale degli appalti,seguite dalle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie e Policlinici, e dalle Centrali di Committenza (in cui sono ricompresi anche i soggetti aggregatori) con rispettivamente il 22,3% e il 16,2% del numero complessivo degli appalti (…)”

https://www.anticorruzione.it/-/appalti-nel-secondo-quadrimestre-2022-spesi-19-3-miliardi-in-ambito-sanitario#:~:text=Appalti%2C%20nel%20secondo%20quadrimestre%202022,sanitario%20%2D%20www.anticorruzione.it

 

28.7.2023

Incarichi presso le PP.AA e gli enti privati in controllo pubblico (d.lgs. n. 39/2013) – Consorzio tra comuni (art. 31 T.U.E.L.) per la gestione associata dei servizi di welfare – inconferibile la nomina di presidente del consorzio al sindaco di uno dei comuni consorziati

https://www.anticorruzione.it/-/inconferibile-la-nomina-di-presidente-del-consorzio-del-welfare-per-chi-%C3%A8-sindaco-di-uno-dei-comuni-componenti

PNRR e settore energetico: pubblicata la legge 26 luglio 2023, n. 95 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/07/27/23G00105/SG

 

27.7.2023

Vigilanza preventiva ANAC – Sisma 2016, nuovo accordo Anac-Commissario: controlli focalizzati su appalti più rilevanti 

(…) la vigilanza preventiva dell’Autorità nazionale Anticorruzione, che fino a oggi scattava per gli appalti di forniture e servizi, compresi quelli di architettura e ingegneria, di importo pari o superiore a 100mila euro, d’ora in poi si concentrerà sulle procedure sopra ai 215mila euro. Mentre per gli appalti di lavori, la soglia che conduce al controllo preventivo sale da 350mila a 1.000.000 di euro.

(…)

La Struttura commissariale Sisma 2016, con la pubblicazione del nuovo codice degli appalti, ha inoltre aggiornato ed elaborato ulteriori atti-tipo, pre-validati dall’Anac, che le Stazioni appaltanti possono utilizzare per tutta gli affidamenti che riguardano i servizi di progettazione. Il Commissario alla Ricostruzione inoltre potrà chiedere il controllo preventivo dell’Autorità anche sugli interventi previsti nel Pnrr e nel Piano nazionale complementare.

https://www.anticorruzione.it/-/sisma-2016-nuovo-accordo-anac-commissario-controlli-focalizzati-su-appalti-pi%C3%B9-rilevanti

 

26.7.2023

Contratti riservati ad O.E. il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate (art. 61 nuovo codice) – Pubblicate le linee guida che stabiliscono i requisiti necessari dell’offerta (DPCM 20 giugno 2023) 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/07/26/23A04253/SG

 

24.7.2023

Qualificazione delle S.A. – Regolamento per l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata (art. 62, co. 10, d.lgs. 36/2023) – pubblicazione del modulo per l’istanza di assegnazione d’ufficio – Delibera ANAC n. 266 del 20 giugno 2023

https://www.anticorruzione.it/-/regolamento-per-l-assegnazione-d-ufficio-di-una-stazione-appaltante-o-centrale-di-committenza-qualificata-del.-n.-266-20.06.2023

 

24.7.2023

Conflitto di interessi (art. 42) – Affidamento diretto (art. 36, c. 2 lett. a), d.lgs. n. 50/16), extra MePA, disposto dal Direttore del Museo in favore della società di cui è socio di minoranza il suo capo gerarchico (Direttore Generale Musei del Ministero della Cultura) – Attività di vigilanza ANAC – Delibera n. 303 del 27 giugno 2023

https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-303-del-27-giugno-2023

 

21.7.2023

Trasparenza (Legge n. 33/2013) – Fondazione in controllo pubblico: obbligo di rispettare la normativa in vigore per gli enti pubblici sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione – Impossibilità di consultare sul sito dell’Ente le informazioni relative alle misure adottate in materia di prevenzione della corruzione – ordine di pubblicazione – Delibera ANAC N. 236 del 30 maggio 2023

https://www.anticorruzione.it/-/fondazione-federico-ii-di-palermo-poca-trasparenza-e-assenza-di-informazioni-

 

20.7.2023

Whistleblowing – In funzione la nuova piattaforma Anac per le segnalazioni

https://www.anticorruzione.it/-/in-funzione-la-nuova-piattaforma-anac-per-le-segnalazioni-whistleblowing

 

E-procurement – pubblicazione delle risposte alle FAQ sulle regole tecniche per le piattaforme di approvvigionamento digitale – Interoperabilità (art. 50 ter. CAD) –  AgID 

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2023/07/18/procurement-pubblicate-faq-relative-regole-tecniche-piattaforme-approvvigionamento

 

19.7.2023

Trasparenza Servizi Pubblici Locali: obblighi di pubblicazione documentazione sulle procedure di affidamento (d. lgs. 201/2022) – Piattaforma unica della trasparenza – Atti e schemi tipo di provvedimento per la relazione sulla gestione del servizio e per la motivazione affidamento in house – Comunicato Presidente ANAC 27 giugno 2023

https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-unica-della-trasparenza-dal-18-luglio-in-funzione-format-per-i-servizi-pubblici-locali

 

18.7.2023

Interventi PNRR e PNC – Caro materiali – Fondo opere indifferibili 2023: finanziamento con ulteriori 217,8 mln di euro per consentire l’avvio delle procedure di affidamento dei lavori – elenco delle opere pubbliche degli enti locali finanziate 2° semestre 2023 – Decreto Ragioniere Gen. Stato n. 175/2023

https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2023/Pnrr-Mef-interventi-finanziati-con-ulteriori-217-00001.8-milioni-del-Fondo-opere-indifferibili-2023/#:~:text=Il%20Ministero%20dell’economia%20e,costi%20dei%20materiali%20e%20consentire

 

17.7.2023

Approvato il Bando tipo n. 1/2023: procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – pubblicata la relativa Relazione Illustrativa

https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-309-del-27-giugno-2023-bando-tipo-n.1-2023

 

14.7.2023

Affidamento del servizio di vigilanza e videosorveglianza – modifica soggettiva del contratto – affitto d’azienda – sostituzione dell’aggiudicatario iniziale con l’appaltatore uscente non invitato alla procedura nel rispetto del principio di rotazione – artt. 36 e 106, co. 1, d.lgs. 50/2016 – Parere funzione consultiva ANAC n. 31 del 27 giugno 2023

https://www.anticorruzione.it/-/parere-funzione-consultiva-n.-31-del-27-giugno-2023

 

13.7.2023

Servizi di architettura e ingegneria – cessazione del funzionamento del casellario delle società di ingegneria e professionali ex articolo 6 del decreto MIT n. 263 del 2 dicembre 2016 – Comunicato del Presidente ANAC del 27 giugno 2023

“L’articolo 225, comma 16, del decreto legislativo n. 36/2023 (di seguito codice) prevede che “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell’ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto, si applicano le relative disposizioni del codice e dei suoi allegati”.

Quindi, a decorrere dal 1° luglio 2023 non troverà più applicazione il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016, recante «definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (…)

Con il nuovo Codice le previsioni di cui al D.M. n. 263/2016 sono state infatti sostituite da quelle presenti nella Parte V dell’Allegato II.12 (articoli 34-40), che non contemplano più a carico degli operatori economici l’obbligo di iscrizione al Casellario (…)”.

https://www.anticorruzione.it/-/comunicato-del-presidente-del-27-giugno-2023-cessazione-casellario-societ%C3%A0-ingegneria#:~:text=27%20giu%202023-,Comunicato%20del%20Presidente%20del%2027%20giugno%202023%20%2D%20cessazione%20casellario%20societ%C3%A0,263%20del%202%20dicembre%202016.

 

DGUE – aggiornamento della Tassonomia allegata alle specifiche tecniche

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2023/07/11/dgue-pubblicato-laggiornamento-tassonomia-allegata-specifiche-tecniche

 

12.7.2023

Affidamenti PNRR e PNC dopo il 1 luglio 2023 da parte dei Comuni non capoluogo di Provincia: fino al 31 dicembre non si applica il nuovo sistema qualificazione delle stazioni appaltanti e si applica il vecchio Codice in relazione ai rinvii e alle norme derogatorie del D.L. 77/2021 – Circolare MIT del 12.7

I comuni non capoluogo, ricorrendo alle aggregazioni con i soggetti previsti dalle succitate norme derogatorie, di cui alla precedente normativa sulla semplificazione (CUC istituite con Consorzi o convenzioni, Convenzioni con SA, ecc.), fino alla fine dell’anno – solo per tali specifici interventi – non devono qualificarsi.

https://www.anci.it/circolare-mit-su-affidamenti-pnrr-pnc-fino-a-31-dicembre-no-applicato-nuovo-sistema-qualificazione/

 

PNRR – Pubblicazione elenchi CUP (Codice Unico di Progetto) suddivisi per Provincia e linea di investimento

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-dait-n86-dell11-luglio-2023

 

11.7.2023

Rapporto intermedio concernente lo stato di attuazione delle opere commissariate

https://comunicazione.camera.it/archivio-prima-pagina/19-32263

 

Contratto tipo di prestazione energetica – in consultazione fino all’11 settembre

“(….) una guida per le amministrazioni pubbliche impegnate a realizzare interventi di efficientamento per edifici pubblici.

(…) In particolare, il contratto tipo di prestazione energetica (E.P.C. – Energy Performance Contracts) sarà di supporto alla Pubblica amministrazione nella predisposizione di contratti di rendimento energetico secondo le procedure del partenariato pubblico privato e alla luce dell’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti”.

 

10.7.2023

Report OICE su Bandi PNRR (II trimestre 2023): nei primi sei mesi un mld. di servizi tecnici

“L’Oice ha diffuso oggi l’allegato Comunicato stampa sul Report Oice sui bandi PNRR pubblicati nel secondo trimestre 2023.

Nel periodo aprile-giugno 2023 sono stati pubblicati 859 bandi PNRR, per un valore di servizi pari a 694 milioni di euro destinati ad attivare lavori di valore pari a 13,3 miliardi di euro.

Di questi, 31 (3,6%) sono i bandi PNRR di sola progettazione per un totale di 11 milioni di euro; 113 (13,2%) sono i bandi di progettazione e direzione lavori, per un importo di 185,2 milioni di euro; 194 i bandi con altri servizi di architettura e ingegneria (22,6%) per un valore complessivo di servizi di 162,3 milioni di euro.

Nel secondo trimestre, i bandi PNRR per gli appalti integrati sono stati 521 (60,7% del totale) per un totale di servizi affidati di 335,2 milioni di euro.

Tra le 338 gare PNRR per l’affidamento di servizi tecnici pubblicate tra aprile e giugno, 74 riguardano i servizi di supporto alla stazione appaltante (13,7% del totale) per un importo pari a 49,1 milioni di euro.

Quanto ai settori, il maggior numero di gare ha riguardato l’edilizia scolastica (248 gare), seguita dall’edilizia sanitaria (125 gare).

Nel secondo trimestre 2023, si è registrato un aumento del 7,8% nel numero e dell’82,0% nel valore dei servizi a base d’asta nell’ambito delle gare PNRR, con conseguente aumento dell’importo dei lavori cui essi si riferiscono dell’85,6%.

Ad oggi, il totale del valore dei servizi tecnici messo in gara nell’ambito del PNRR nei primi sei mesi del 2023 arriva a 1094 milioni di euro, cui corrisponde un importo di lavori pari a oltre 20,5 miliardi di euro, di cui circa 7,2 miliardi nel primo trimestre e circa 13,3 miliardi nel secondo trimestre del 2023″.

https://www.oice.it/821319/report-oice-su-bandi-pnrr-ii-trimestre-2023-nei-primi-sei-mesi-un-mld-di-servizi-tecnici

 

Rete Osservatori regionali dei contratti pubblici – ITACA – Comunicato “Obblighi informativi a fini di monitoraggio ed obblighi di pubblicità: cosa cambia dal primo luglio 2023 con l’entrata in vigore del nuovo Codice (D.Lgs.36/2023)”

(…)

  1. B) Richiesta CIG

La qualificazione delle stazioni appaltanti diventerà obbligatoria dal 1° luglio 2023 in base al nuovo Codice degli Appalti, con il blocco del rilascio del CIG per le stazioni appaltanti non qualificate che intendano effettuare affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500mila euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, mentre non sarà necessaria la qualificazione per effettuare ordini sugli acquisti messi a disposizione delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori.

Restano inalterate le altre disposizioni in materia fra le quali si ricorda l’obbligatorietà del CIG (in luogo dello SmartCig) e conseguentemente del monitoraggio (trasmissione aggiudicazione e successive) per tutte le procedure di importo inferiore a 40mila € collegate a progetti ammessi a finanziamento PNRR.

  1. C) Pubblicità atti, bandi, avvisi ed esiti

Ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’art. 225 comma 1 penultimo periodo del D.Lgs.36/2023, “fino al 31 dicembre 2023 continuano le pubblicazioni sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” e pertanto quelle di cui all’art. 29 comma 1 e 2 del precedente D.Lgs.50/2016, che le stazioni appaltanti delle regioni con sistema informativo proprio sono tenute ad effettuare tramite detto sistema.

Si precisa altresì che resta invariato l’elenco dei atti (bandi, esiti ed altri avvisi) oggetto di pubblicazione anche in considerazione dell’efficacia a decorrere dal primo gennaio 2024 dei provvedimenti ANAC di cui alle delibere 261 (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici), 263 (Obblighi di pubblicazione) e 264 (Obblighi trasparenza) del 20 giugno 2023.

  1. C) Monitoraggio Contratti Pubblici

Con il nuovo codice restano vigenti, fino a diversa determinazione, gli obblighi informativi verso ANAC. Fra questi si sottolinea in particolare che gli obblighi di monitoraggio dei Contratti Pubblici, ovvero della trasmissione delle cosiddette “schede” (di esito, adesione e aggiudicazione e delle successive fasi ed eventi sino alla conclusione del contratto) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 ai sensi della norma transitoria dell’art. 225 comma 2 del D.Lgs.36/2023 in quanto disposte dall’articolo 213 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, interamente vigente sino a tale data anche per quanto attiene alle modalità di trasmissione tramite i sistemi delle sezioni regionali dell’Osservatorio di cui allo stesso articolo.

Quanto sopra anche in considerazione dell’efficacia a decorrere dal primo gennaio 2024 della ANAC 261 del 20 giugno 2023 recante “Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici“.

Si coglie l’occasione per ricordare che gli obblighi di trasmissione delle cosiddette “schede” (di esito, adesione e aggiudicazione e delle successive fasi ed eventi sino alla conclusione del contratto) restano obbligatorie anche per gli affidamenti collegati a progetti PNRR in quanto non sostituite dagli adempimenti effettuati tramite il sistema ReGis

https://www.itaca.org/documenti/news/ComunicatoReteOsservatoriobblighiinformativiedipubblicit%C3%A0conentratainvigoredelnuovocodice.docx

 

7.7.2023

Acquisti in Rete – pubblicati i nuovi bandi MEPA e SDAPA adeguati al nuovo codice – modifica delle dichiarazioni legate all’impresa

Tutti gli Operatori economici abilitati che non hanno provveduto alla modifica delle dichiarazioni rese sono ora tenuti a farlo per poter partecipare a negoziazioni e/o ricevere ordini diretti

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_approfondimenti_efficaci_i_nuovi_bandi_MePA.html

 

Affidamento gestione operativa impianto di trattamento dei rifiuti – società mista – Procedimento di Vigilanza – Atto del Presidente del 13 giugno 2023

Irregolarità riscontrate:

  • affidamenti diretti senza attivare le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa di settore (D. Lgs. n. 152 del 2006) ➔ l’affidamento del servizio di gestione dell’impianto a una società mista presistente è in contrasto con i principi di libera concorrenza e di parità di trattamento tra gli operatori economici;
  • assenza di un formale atto di affidamento ➔ gestione dell’impianto senza titolo;
  •  carenza di programmazione ➔ La società avrebbe dovuto attivarsi per tempo in prossimità della scadenza del rapporto contrattuale in essere, già in regime di proroga, e garantire l’affidamento della gestione operativa dell’impianto secondo i canoni previsti dalla normativa.

https://www.anticorruzione.it/-/affidamento-gestione-impianto-di-trattamento-dei-rifiuti#:~:text=Con%20Atto%20del%20Presidente%20del,con%20la%20normativa%20di%20settore%E2%80%9D.

 

 

5.7.2023

Pubblicità legale degli appalti (art. 27) – Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023 (“Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici”)

https://www.anticorruzione.it/-/pubblicit%C3%A0-legale-degli-appalti

 

4.7.2023

Programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e servizi – Comunicato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2023 n. 6213 

ai sensi dell’articolo 225, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 36/2023, per l’anno 2023, continuano a valere le modalità dell’applicativo informatico – Servizio contratti pubblici – SCP di cui all’articolo 21 del D.lgs. n. 50/2016.
L’applicativo sarà prossimamente aggiornato per consentire la tempestiva impostazione, predisposizione e redazione della programmazione triennale 2024-2026 ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 36/2023.

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/documentazione/2023-06/M_INFR.REG_.REGISTRO%20UFFICIALE%206213%20del%2030-06-2023.pdf

 

Primo Rapporto “Osservatorio RUP 2023 – criticità, soluzioni e fabbisogni formativi” realizzato dal MIT, in collaborazione con SNA, IFEL e ITACA con il piano nazionale di formazione per la professionalizzazione del Rup (PNRR Accademy)

https://mit.gov.it/comunicazione/news/appalti-online-il-rapporto-osservatorio-rup-2023

 

 

3.7.2023

Rapporto quadrimestrale Anac sul mercato dei contratti pubblici – spesa dei Comuni con più di 15mila abitanti tra settembre e dicembre 2022

Sono i comuni della Lombardia, seguiti da Lazio e Campania, quelli che nel terzo quadrimestre 2022 hanno esperito più procedure di appalto di importo uguale o superiore a € 40.000.

Il valore economico

In totale nello periodo di riferimento sono stati 13.463 le gare espletate per appalti per un importo totale di 9.998.101.813 euro.
La Regione che ha impegnato una spesa maggiore è la Campania seguita da Toscana e Sicilia. Ma per comprendere meglio il fenomeno la pubblicazione dell’Autorità nazionale anticorruzione fornisce anche delle tabella con alcuni dati demografici e territoriali dei comuni in esame, utili per inquadrare il contesto regionale.

La spesa pro-capite

Considerando la spesa pro-capite per abitante dei 745 comuni si registra che la regione in cui si è speso di più nel quadrimestre in esame risulta essere ancora il Friuli-Venezia (1.218 euro per abitante, dovuto principalmente a due appalti di importo significativo esperiti dal Comune di Trieste in ambito di servizi energetici o servizi relativi ad interventi su edifici residenziali e semiresidenziali), seguita dalle regioni Calabria, Toscana e Liguria con rispettivamente circa 539 euro, 538 euro e 459 euro di spesa pro-capite per abitante.

Tipologia di contratto

Dalla distribuzione delle procedure per tipologia di contratto emerge che i Comuni esaminati hanno espletato, a livello di importo, appalti soprattutto nel settore dei lavori, con circa 5,8 miliardi di euro pari al 57,8% del valore complessivo degli appalti, seguiti dal settore dei servizi con circa 4,1 miliardi di euro pari al 40,6% del valore degli appalti.

Tipologia di affidamento

Numero di procedure: l’affidamento diretto e la procedura negoziata senza bando, in termini di numero di procedure, sono state quelle maggiormente utilizzate (rispettivamente per il 55,7% e per il 29,2% del totale appalti.

Importi: la procedura aperta rappresenta il 56,9% del valore complessivamente affidato, essendo questa utilizzata per gli appalti di maggiore importo, seguita dalla procedura negoziata senza bando con il 22,2% del valore complessivo degli appalti esaminati.

https://www.anticorruzione.it/-/contratti-pubblici-la-spesa-dei-comuni-con-pi%C3%B9-di-15mila-abitanti-tra-settembre-e-dicembre-2022

 

Qualificazione delle Stazioni appaltanti – il Presidente ANAC invita gli enti pubblici ad accelerare con l’iscrizione

“Non possiamo più permetterci 26.000 stazioni appaltanti autorizzate anche a gestire le procedure più complesse, perché questo comporta sprechi e inefficienze, ma dobbiamo concentrarci almeno su 100 o 200 centrali di committenza diffuse sul territorio e specializzate, in grado di svolgere le procedure supportando gli enti meno attrezzati, aiutandoli a realizzare i loro progetti”.

Per consentire alle stazioni appaltanti di registrarsi e qualificarsi, l’ANAC ha anticipato di un mese l’apertura del proprio portale. Tuttavia, finora poco più di 2000 stazioni appaltanti hanno chiesto di registrarsi, rispetto alle 26.000 teoricamente attive e alle circa 13.000 delle quali erano concretamente attese le domande.

Molte stazioni appaltanti hanno avviato nuove gare nelle ultime settimane con un’impennata delle richieste dei codici necessari per avviare nuove gare e gestire le procedure con le vecchie regole, non applicando il nuovo Codice.

https://www.anticorruzione.it/-/qualificazione-stazioni-appaltanti

 

Linee guida per la compilazione del modello digitale di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) – Nota protocollo MIT 6212 del 30/06/2023

https://www.mit.gov.it/documentazione/linee-guida-per-la-compilazione-del-modello-di-formulario-di-documento-di-gara-unico

 

Misurazione e valutazione della performance – Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) e organismi con funzioni analoghe – Regolamento per l’accreditamento degli OIV (delibera ANAC n. 251 del 13 giugno 2023)

https://www.anticorruzione.it/-/attiva-la-piattaforma-per-la-raccolta-delle-attestazioni-oiv

 

Disciplinare tipo per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura – proposta OICE

Si rende disponibile in allegato la proposta di disciplinare tipo per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura redatta dall’Oice, finalizzata a supportare le stazioni appaltanti nella transizione dal vecchio al nuovo Codice dei contratti pubblici, che ha acquisito piena efficacia a decorrere da sabato scorso.

L’Oice ha ritenuto opportuno elaborare la proposta di disciplinare tipo per fornire a stazioni appaltanti e operatori economici alcune indicazioni in merito alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura che, in ragione del mancato recepimento delle Linee guida n. 1 da parte del nuovo Codice e dei relativi allegati, si trovano ad oggi privi di disciplina specifica.

A tal fine, l’Oice ha preso quale base di riferimento il bando tipo Anac n. 1, nella versione elaborata dall’Autorità anticorruzione a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 36/2023 che, a seguito di consultazione pubblica, è attualmente in fase di definizione.

Al testo del bando tipo n. 1 – aggiornato dunque alle principali novità apportate dal nuovo Codice appalti – sono state apportate dall’Oice modificazioni e integrazioni che tengono conto delle specificità del settore dei servizi di ingegneria e architettura, riprendendo alcune disposizioni contenute nel bando tipo n. 3 e nelle Linee guida n. 1.

Il testo redatto dall’Oice è finalizzato altresì a supportare l’Anac nell’opera di aggiornamento del bando tipo n. 3 che, come riferito dalla stessa Autorità, sarà portata a termine a breve (…)

https://www.oice.it/819718/la-proposta-oice-di-disciplinare-tipo-per-l-affidamento-dei-servizi-di-ingegneria-e-architettura

 

30.6.2023

Qualificazione delle Stazioni appaltanti – Avvio del sistema dal 1′ luglio 2023 – Comunicato del Presidente ANAC del 20 giugno 2023

https://www.anticorruzione.it/-/avvio-del-sistema-di-qualificazione-delle-stazioni-appaltanti-dal-1-luglio-2023.-ecco-le-novit%C3%A0

 

Procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione di un Palazzetto dello sport (durata 15 anni) – Atto del Presidente ANAC del 20 giugno 2023

  • Omessa acquisizione del CIG prima dell’avvio della procedura di affidamento;
  • Erronea stima del valore della concessione e mancata esplicitazione del metodo di calcolo ➔ scarsa trasparenza come fattore dissuasivo della partecipazione;
  • Carenze del Piano Economico Finanziario (PEF) nell’enucleazione di una parte dei ricavi (e anche dei costi) derivanti dalla gestione ➔ modifica del meccanismo di calcolo del contributo a carico dell’ente concedente (trasferimento solo parziale del rischio operativo);
  • Mancata previsione di requisiti speciali di ordine economico finanziario e tecnico professionale ➔ scelta carente di motivazione;
  • Griglia di valutazione delle offerte: assenza di chiarezza nella scelta dei criteri valutativi adottati;
  • Inadeguata pianificazione e riparto delle attività manutentive necessarie per la conservazione
    dell’immobile;
  • Lavori di manutenzione straordinaria: eventuale allestimento di un Punto ristoro senza necessità di lavori edili o impiantistici ➔ non è richiesta la qualificazione per lavori pubblici;
  • Altri lavori di manutenzione straordinaria meramente eventuali e non prevedibili ➔ concessione non qualificabile come contratto misto di servizi e lavori ai sensi dell’ art. 28 d.lgs. 50/2016 ➔ possibilità per il concessionario di appaltare a terzi lavori di contenuta entità anche in assenza delle relative
    qualificazioni;
  • Mancata redazione del DUVRI per la stima degli oneri di sicurezza: la valutazione dei rischi per edifici aperti all’uso pubblico (quali ospedali, scuole, etc.) deve avvenire con riferimento non solo alle interferenze
    tra i lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche con l’eventuale personale interno, gli utenti
    della struttura e con il pubblico esterno;
  • Mancata previsione di penali ➔ introduzione di un sistema sanzionatorio in caso di ritardo nell’adempimento delle obbligazioni negoziali. Necessità di esplicitare anche le condizioni al ricorrere delle quali la stazione appaltante non darà corso all’erogazione del contributo.

https://www.anticorruzione.it/-/atto-del-presidente-del-20-giugno-2023-fasc.4213.2023

 

Concessioni di lavori e di servizi pubblici già in essere alla data di entrata in vigore del Codice di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza UE non affidate conformemente al diritto dell’Unione europea (art. 186): indicazioni sulle modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione (tra il 50 e il 60 per cento) dei contratti di lavori, servizi e forniture da parte dei titolari di concessioni – Delibera ANAC n. 265 del 20 giugno 2023

https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-265-del-20-giugno-2023-provvedimento-art.-186-commi-2-e-5

 

Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Delibera n. 272 del 20 giugno 2023

https://www.anticorruzione.it/-/regolamento-per-la-gestione-del-casellario-informatico-dei-contratti-pubblici-di-lavori-servizi-e-forniture-del.-n.-272-20.06.2023

 

Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di contratti pubblici – Delibera ANAC n. 271 – 20.06.2023

https://www.anticorruzione.it/-/regolamento-sull-esercizio-del-potere-sanzionatorio-dell-autorit%C3%A0-in-materia-di-contratti-pubblici-del.-n.-271-20.06.2023

 

Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici le cui disposizioni continuano ad applicarsi ai procedimenti di vigilanza relativi a procedure di gara disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Delibera ANAC n. 270 del 20 giugno 2023

https://www.anticorruzione.it/-/regolamento-sull-esercizio-dell-attivit%C3%A0-di-vigilanza-in-materia-di-contratti-pubblici-del.-n.-270-20.06.2023

 

Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici – Delibera ANAC n. 269 del 20 giugno 2023

https://www.anticorruzione.it/-/regolamento-sull-esercizio-dell-attivit%C3%A0-di-vigilanza-collaborativa-in-materia-di-contratti-pubblici-del.-n.-269-20.06.2023

 

Programmazione degli acquisti e dei lavori (art. 21 D.Lgs. n. 50/2016) – Comunicato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 giugno 2023, n. 6213

Il sistema Servizio Contratti Pubblici (SCP) sarà adeguato alle disposizioni di cui art. 37 e allegato I.5 del decreto legislativo 36/2023 per la sola programmazione di lavori e di acquisti di beni e servizi relativa al triennio 2024-2026. Il programma dei lavori 2023-2025 ed il programma degli acquisti 2023-2024, anche qualora non ancora approvati alla data di efficacia del decreto legislativo 36/2023, nonché i relativi eventuali aggiornamenti in corso d’anno, devono continuare ad essere redatti e pubblicati secondo le regole di cui all’articolo 21 del DLgs 50/2016.

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/documentazione/2023-06/M_INFR.REG_.REGISTRO%20UFFICIALE%206213%20del%2030-06-2023.pdf

 

29.06.2023

Imposta di bollo per i contratti di appalto – modalità telematiche di versamento – istituzione dei Codici Tributo – esenzione per i contratti entro i 40.000 euro

https://www.fiscoetasse.com/files/16549/provv-bollo-contratti-pubblici-28-giugno-2023.pdf

https://www.fiscoetasse.com/files/16550/ris-n-37-del-28-06-2023.pdf

 

28.6.2023

E-procurement: pubblicate le FAQ sulle Regole tecniche per gli appalti digitali

Lunedì 26 giugno l’Agenzia per l’Italia Digitale, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e l’Autorità Nazionale Anticorruzione hanno presentato nel corso di un evento pubblico il documento contenente le Regole tecniche e le modalità di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento delle PA, nell’ambito della digitalizzazione degli appalti, così come prevede il Codice dei contratti pubblici.

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2023/06/28/procurement-pubblicate-faq-sulle-regole-tecniche-appalti-digitali

 

22.6.2023

Affidamento diretto di servizi pubblici a rilevanza economica a un’azienda speciale – Parere funzione consultiva ANAC n. 27 del 30 maggio 2023

L’Azienda speciale è distinta dall’ente locale e dispone di autonomia imprenditoriale, ma riveste un ruolo strumentale per l’Amministrazione pubblica. La sua attività è diretta e orientata dall’ente controllante come fosse un in-house.

Pertanto, l’affidamento diretto a un’azienda speciale di servizi pubblici a rilevanza economica (farmacie comunali o servizi sociali) richiede gli stessi adempimenti dell’in-house.

https://www.anticorruzione.it/-/affidamento-del-servizio-a-un-azienda-speciale

 

23.6.2023

Rinnovo contratto appalto servizi – Parere MIT 2069

D.Lgs. n. 50/2016 Quesito: Procedura aperta per affidamento servizi con durata dell’appalto di 12 mesi. Previste in disciplinare n. 2 distinte opzioni di rinnovo di 12 mesi ciascuna. Valore complessivo stimato dell’appalto comprensivo dei n. 2 rinnovi. E’ ammissibile?

Risposta aggiornata In base all’art. 35, co. 4, D.lgs. 50/2016, “il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara”.

La risposta al quesito è dunque positiva.

 

9.6.2023

Appalti Pnrr e PNC – Quote giovani e donne – 70% degli appalti avviato in deroga alla clausola sulle assunzioni di giovani under 36 e quote rosa

Quasi il 70% degli appalti del Pnrr e del Pnc (Piano nazionale complementare) prevede una deroga totale alla clausola che obbliga le imprese che si aggiudicano la gara a occupare almeno il 30% di giovani under 36 e donne: ben 51.850 su un totale di 75.109 affidamenti Pnrr o Pnc censiti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di Anac da luglio 2022 al 1° giugno 2023, ossia il 69.03%. Sono 1900 (il 2,53%) i bandi per cui le stazioni appaltanti hanno chiesto una deroga parziale (ovvero un abbassamento della clausola del 30%) mentre 21.229 (il 28,26%) prevedono il rispetto della quota di giovani e donne prescritta dalla legge.

https://www.anticorruzione.it/-/pnrr-il-70-degli-appalti-derogano-alle-quota-rosa-e-giovanili

 

8.6.2023

Relazione ANAC sull’attività svolta nel 2022 – Busia: “attenti alle deroghe, scorciatoie rischiose”

Il Presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, ha tenuto lo scorso 8 giugno alla Camera dei deputati la Relazione annuale dell’attività dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Tra i temi affrontati il Pnrr e la necessità di una sua rinegoziazione, l’eccessivo utilizzo di deroghe e soglie alte nel nuovo Codice appalti “scorciatoie meno efficienti e foriere di rischi”, i pericoli del subappalto a cascata, i freni dell’ingresso di donne e giovani negli appalti Pnrr, la non introduzione nel Codice dell’obbligo di dichiarare il titolare effettivo, come richiesto da Anac.

https://www.anticorruzione.it/-/newsletter-n.-11-del-14-giugno-2023

https://www.anticorruzione.it/-/relazione-annuale-2023

L’attività di ANAC in pillole:

Anac – Relazione 2023 – Anac in Europa

Anac – Relazione 2023 – Il ruolo internazionale di Anac

Anac – Relazione 2023 – Il mercato appalti pubblici

Anac – Relazione 2023 – Qualificazione stazioni appaltanti

Anac – Relazione 2023 – Digitalizzazione e Banca Dati

Anac – Relazione 2023 – Il Bando tipo

Anac – Relazione 2023 – Precontenzioso

Anac – Relazione 2023 – Attività di vigilanza anticorruzione e trasparenza

Anac – Relazione 2023 – Il whistleblowing

Anac – Relazione 2023 – Vigilanza collaborativa

Anac – Relazione 2023 – La corruzione in Italia

Anac – Relazione 2023 – Pnrr quote giovani e donne

 

Relazione sulle ricadute del nuovo codice dei contratti pubblici sul processo amministrativo – Relazione Ufficio studi e formazione della Giustizia amministrativa

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/relazione-sulle-ricadute-del-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-sul-processo-amministrativo

1.6.2023

E-procurement: pubblicate le Regole tecniche per le piattaforme di approvvigionamento digitale

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2023/06/01/procurement-pubblicate-regole-tecniche-piattaforme-approvvigionamento-digitale

Qualificazione delle stazioni appaltanti – Attivo il servizio per iscriversi all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023 ANAC

https://www.anticorruzione.it/-/qualificazione-delle-stazioni-appaltanti-1#:~:text=Il%20servizio%20Qualificazione%20delle%20stazioni,36%2F2023.

Società in-house: mancanza di requisiti e di controlli – Delibera ANAC n. 232 del 24 maggio 2023

Non può essere inserito nell’elenco delle società in-house l’amministrazione o l’ente aggiudicatore che non rispetti il requisito del controllo, o che presenti cause ostative di iscrizione. Pertanto tali amministrazioni non possono operare mediante affidamenti diretti attraverso le proprie società in house.

https://www.anticorruzione.it/-/societ%C3%A0-in-house-mancanza-di-requisiti-e-di-controlli

 

30.5.2023

Citeri di aggiudicazione sulla certificazione di parità di genere – modifiche all’art. 108 del nuovo codice appalti

 

26.5.2023

Qualificazione delle Stazioni Appaltanti – ambito di applicazione e requisiti obbligatori – FAQ ANAC

https://www.anticorruzione.it/-/qualificazione-delle-stazioni-appaltanti

 

22.5.2023

Qualificazione delle Stazioni Appaltanti – Prime indicazioni ANAC per l’avvio del sistema di qualificazione – Comunicato del Presidente ANAC del 17 maggio 2023

https://www.anticorruzione.it/-/comunicato-del-presidente-del-17-maggio-2023

Consorzio stabile – assenza dei requisiti di qualificazione in capo all’impresa consorziata esecutrice – Delibera ANAC del 3 maggio 2023, n. 184

La designazione, da parte di un Consorzio stabile, di una consorziata per l’esecuzione dei lavori nella categoria prevalente del tutto carente di qualificazione per eseguire tali prestazioni, comporta l’esclusione del Consorzio dalla gara, anche se la qualificazione è posseduta in proprio dal Consorzio

https://www.anticorruzione.it/-/parere-di-precontenzioso-n.-184-del-3-maggio-2023

 

19.5.2023

Verifica anomalia offerta – costo della manodopera – obbligo verifica rispetto minimi tabellari da parte della SA

L’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 pone a carico della stazione appaltante l’obbligo di verificare, con riferimento al costo della manodopera, il rispetto dei minimi salariali retributivi, prima di procedere all’aggiudicazione della gara, indipendentemente dalla necessità o meno di attivare un procedimento di valutazione della congruità dell’offerta.

https://www.anticorruzione.it/-/parere-di-precontenzioso-n.-189-del-9-maggio-2023

Accordi tra P.A. – Illegittimità dell’affidamento ai Dipartimenti universitari dell’attività di valutazione, controllo e monitoraggio di ponti e viadotti – Violazione regole concorrenza

https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-179-del-3-maggio-2023

 

17.5.2023

Il mercato dei contratti pubblici – L’analisi a livello provinciale – Rapporto ANAC biennio 2020-2021 

https://www.lavoripubblici.it/news/mercato-contratti-pubblici-online-nuovo-report-anac-31060#

Bandi di gara, no a restrizioni territoriali per le impreseNota del Presidente ANAC del 12 maggio 2023

“Una regione non può inserire in avvisi di manifestazione di interesse, clausole “territoriali” restrittive, volte a favorire le imprese con sede legale nel proprio territorio. Ciò viola i principi di libera concorrenza e di parità di trattamento, oltre che di buon andamento dell’amministrazione pubblica. Pertanto è in violazione del Codice degli Appalti e delle normative di settore. Così Anac, con Nota del Presidente del 12 maggio 2023, è intervenuta sulla gara per il restauro conservativo dei dipinti delle facciate del cortile d’ingresso del Castello di Issogne, in valle d’Aosta (importi di lavori a base di gara pari a 2 milioni e mezzo).

La scelta di limitare la partecipazione alla procedura negoziata ai soli operatori aventi sede legale nella Regione Valle d’Aosta è riferibile ad una scelta discrezionale della Stazione appaltante; tale scelta tuttavia, in base ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa sanciti dall’articolo 97 Costituzione, avrebbe dovuto essere specificamente motivata ed adeguatamente esplicitata nell’Avviso di manifestazione di interesse”.

https://www.anticorruzione.it/-/bandi-di-gara-no-a-restrizioni-territoriali-per-le-imprese

 

16.5.2023

Nuovo Codice degli Appalti – Anche Acquisti in Rete PA adeguerà il Mercato elettronico e il Sistema dinamico di acquisizione alle nuove disposizioni normative.

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/approfondimenti_nuovo_codice_appalti.html

 

15.5.2023

PNRR – Proroga termine per l’aggiudicazione dei lavori asili nido e scuole dell’infanzia al 20 giugno 2023 – Nuovo cronoprogramma: Avvio dei lavori entro il 30 novembre 2023 con Verbale di consegna dei lavori; Conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2025 con Verbale di ultimazione dei lavori; Collaudo dei lavori entro il 30 giugno 2026 con Certificato di collaudo)

https://pnrr.istruzione.it/news/asili-nido-e-scuole-infanzia-proroga-dei-termini-di-aggiudicazione-dei-lavori/

 

12.5.2023

Polizza assicurativa – Esenzione – Illegittimità della normativa in materia di appalti pubblici della Provincia di Bolzano per l’affidamento di lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro

https://www.eius.it/giurisprudenza/2023/220

 

11.5.2023

I contratti della pubblica amministrazione devono essere predisposti obbligatoriamente in forma scritta – non può darsi rilievo al rinnovo tacito dei contratti – Napoli Servizi Spa (società multiservizi in-house providing del Comune di Napoli socio azionista al 100%) – Delibera ANAC n. 119 del 15 marzo 2023

https://www.anticorruzione.it/-/i-contratti-della-pubblica-amministrazione-devono-essere-per-iscritto

 

Acquisto di servizi sociali sotto soglia comunitaria sul MEPA 

https://www.consip.it/media/news-e-comunicati/l-offerta-consip-di-servizi-sociali-sul-mepa

 

9.5.2023

Indicazioni sulle corrette modalità di individuazione dei codici CPV (Common Procurement Vocabulary) -Comunicato del Presidente ANAC del 9 maggio 2023

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2129792/Comunicato+del+Presidente+del+9+maggio+2023.pdf/7d5105ee-48e2-10c3-f941-af53418cc58d?t=1683888502747

 

8.5.2023

Nuovo codice appalti e CUC fra Associazioni di Comuni – Parere MIMS 13 marzo 2023, n. 1832

https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1832

 

Appalti PNRR sotto soglia – Procedura negoziata per estrema urgenza ex art. 48, comma 3, D.L. 31/5/2021 n. 77 – obbligo di preventiva indagine di mercato o di costituzione di elenchi – Parere Mims 20 marzo 2023, n. 1849

https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1849

 

Appalti PNRR lavori sotto soglia – Inversione procedimentale (criterio prezzo più basso con esclusione automatica) – carenza cauzione provvisoria e/o pagamento contributo ANAC sanabili con soccorso istruttorio – Parere Mims 16 marzo 2023, n. 1840

https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1840

 

Affidamento diretto in somma urgenza del servizio di copertura turni di personale medico (art. 163 del d.lgs. 50/2016) – parere di congruità ANAC – specifico e più stringente onere motivazionale – Delibera ANAC n. 137 del 4 aprile 2023

https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-137-del-4-aprile-2023

 

Servizi di mensa scolastica – disponibilità di un centro di cottura – da formale requisito di esecuzione a sostanziale requisito di partecipazione secondo i criteri di valutazione delle offerte: violazione del principio di non discriminazione e di parità di trattamento – “condizione” per la stipulazione del contratto (sufficiente la dichiarazione di impegno a procurarsene la disponibilità) – Parere di Precontenzioso n. 156 del 19 aprile 2023

La previsione di criteri di valutazione delle offerte legati alle caratteristiche del centro di cottura, quali le superfici interne ed esterne, le condizioni strutturali del centro di cottura, le attrezzature che saranno utilizzate attraverso la legenda del layout, contrasta con la natura di requisito di esecuzione del centro di cottura, finendo con il premiare coloro che ne siano già in possesso, ed alterando, in tal modo, il massimo dispiegarsi della concorrenza.

https://www.anticorruzione.it/-/parere-di-precontenzioso-n.-156-del-19-aprile-2023

 

28.4.2023

Digitalizzazione degli appalti, ecco come si arriva all’interoperabilità delle piattaforme

Per la prima volta, un’intera sezione del Codice degli Appalti viene dedicata alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici (articoli 19-36 del nuovo Codice).

(…)

Partendo dal Codice di amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), viene costituito l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement), composto da piattaforme telematiche “certificate”, che assicurano l’interoperabilità dei servizi svolti (articolo 22) e la confluenza delle informazioni sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’Anac. Gli obblighi informativi verso la Banca Dati Anac, attraverso le piattaforme telematiche, riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house (articolo 23). Tutte le gare transitano attraverso le piattaforme abilitate, pertanto le stazioni appaltanti non dotate di una propria piattaforma devono avvalersi di quelle messe a disposizione da altre stazioni appaltanti (articolo 25).

https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-degli-appalti-ecco-come-si-arriva-all-interoperabilit%C3%A0-delle-piattaforme

 

La centralità della Bdncp

In tale ecosistema, diviene quindi centrale la Banca Dati Anac e, con essa, il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (articolo 24), già reso operativo dall’Autorità Anticorruzione, nonché l’Anagrafe dell’Operatore Economico (articolo. 31). Il Fascicolo virtuale è utilizzato per accertare, in capo agli operatori economici, il possesso dei requisiti generali (articoli 94 e 95) e speciali (articolo 99 del Codice).Ad Anac viene affidata la pubblicità legale degli atti (articolo 27), riportati sul portale istituzionale, nonché dei dati relativi ai singoli appalti, incluso l’elenco degli operatori economici invitati (articolo 28).Si prevede inoltre che tutte le comunicazioni e gli scambi d’informazione avvengano mediante le piattaforme dell’ecosistema nazionale sui contratti pubblici e solo per quanto non ivi previsto attraverso l’utilizzo del domicilio digitale (articolo 29).Nel documento qui allegato viene indicato, passaggio per passaggio, come avverrà l’attuazione dell’ecosistema nazionale di EProcurement.

https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-degli-appalti-ecco-come-si-arriva-all-interoperabilit%C3%A0-delle-piattaforme

 

 

27.4.2023

Avvisi pubblici per l’affidamento esternalizzato dei servizi legali – requisito di partecipazione consistente nell’aver maturato una pregressa esperienza con esclusivo riferimento a soggetti di natura pubblica/pubblicistica e iscrizione all’Albo di un determinato Foro geograficrest: restrizioni/distorsioni concorrenziali non proporzionate né giustificate e necessarie per il perseguimento dell’obiettivo pubblico – Parere AGCM 7 aprile 2023 n. AS1888

https://www.agcm.it/dotcmsCustom/getDominoAttach?urlStr=192.168.14.10:8080/C12563290035806C/0/12B56B765A7D29E7C125898F003A844A/$File/AS1888.pdf

 

Entrata in vigore Nuovo Codice degli appalti: nuove gare indette – Parere MIMS n. 1858 del 29 marzo 2023

Quesito: oggi 29.03.2023 si legge: Il nuovo codice degli appalti sarà operativo in tre fasi: il 1 aprile è prevista la vigenza della norma, il 1 luglio l’operatività, … Per le nuove gare indette dal 01.04.2023 si applicherà il nuovo codice appalti oppure sino al 01.07.2023 il D.Lgs.vo 50/2016?

Risposta: Trova applicazione l’art.229 del nuovo testo. 1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023. 2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023. Pertanto, l’efficacia delle disposizioni normative con conseguente obbligo per le SA di adeguarsi al nuovo dettato codicistico troveranno applicazione solo a far data dal 1° luglio 2023.

 

24.4.2023

Importo a base di gara – Riduzione percentuale / Ribasso del 15% effettuato da una stazione appaltante rispetto ai parametri ministeriali – Parere di precontenzioso ANAC n. 128 del 28 marzo 2023

Massima:

“L’art. 24, comma 8 del Codice non sancisce l’obbligo inderogabile per le stazioni appaltanti di trasporre negli atti di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali, ma lascia loro un ragionevole margine di discrezionalità, purché puntualmente motivato, nello stabilire il corrispettivo a base di gara (nel caso di specie, nei limiti del sindacato riconosciuto all’Autorità, le motivazioni addotte dalla Stazione appaltante per giustificare la scelta di ribassare del 15% l’importo posto a base di gara rispetto ai parametri ministeriali, sono state ritenute legittime, non essendo palesemente illogiche, abnormi o irragionevoli)”.

https://www.anticorruzione.it/-/parere-di-precontenzioso-n.-128-del-28-marzo-2023

 

21.4.2023

Nuovo schema di bando-tipo ANAC per le procedure aperte per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra le soglie europee, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – consultazione fino al 22 maggio 2023

https://www.anticorruzione.it/-/schema-di-bando-tipo-n.-1/2023-procedura-aperta-per-l-affidamento-di-contratti-pubblici-di-servizi-e-forniture-nei-settori-ordinari-sopra-le-soglie-europee-con-il-criterio-dell-offerta-economicamente-pi%C3%B9-vantaggiosa-sulla-base-del-miglior-rapporto-qu

 

PNRR – I comuni hanno già bandito, per la realizzazione dei propri progetti, 35 mila gare, impegnando 17 miliardi e 700 milioni

https://www.anci.it/decaro-il-pnrr-dei-comuni-funziona-gia-bandite-gare-per-quasi-18-miliardi/

 

21.4.2023

Esternalizzazione compiti Rup – Parere ANAC del 28 marzo 2023, n. 11

https://www.anticorruzione.it/-/parere-funzione-consultiva-n.-11-del-28-marzo-2023

 

20.3.2023

Codice appalti 2023 – Schede illustrative ANAC

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/120513307/Nuovo+codice+dei+contratti+pubblici.pptx/782ce263-8a33-0ff8-e5d9-a956005f84b4?t=1681487485924

 

Focus ANAC sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e l’attuazione dell’ecosistema nazionale di eProcurement

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/120513307/Nuovo+Codice_digitalizzazione_20230223bis.pdf/a1b8c62c-212c-02dd-aec3-135453834e7c?t=1681840657324

 

Nuovo Codice Appalti e applicazione dei CCNL di settore – Istanza per l’indicazione del CCNL del settore sorveglianza antincendio comparativamente più rappresentativo – Art. 11 – Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 687 del 19 aprile 2023

https://www.ispettorato.gov.it/files/2023/04/inlavoro.INL_DCGIURIDICa_IN_U-n.-0000687.19-04-2023.pdf

 

12.4.2023

Pnrr – Rapporto Stato di attuazione delle infrastrutture prioritarie della programmazione Pnrr-Pnc

A trainare il programma sono le infrastrutture ferroviarie il cui costo complessivo ammonta a circa 96,5 miliardi (il 73% del costo totale).

Nel 2022 sono state autorizzate 125 procedure di affidamento dei lavori per la realizzazione di infrastrutture prioritarie della programmazione Pnrr-Pnc per un ammontare complessivo di oltre 17,7 miliardi.

https://www.anticorruzione.it/-/qual-%C3%A8-lo-stato-di-attuazione-delle-opere-del-pnrr-ecco-il-rapporto-sui-dati-anac

 

7.4.2023

Rapporto quadrimestrale sul mercato dei contratti pubblici (2022) – Focus sui 745 comuni con più di 15mila abitanti (maggio – agosto 2022): è la Liguria la regione dove si è speso di più per gli appalti pubblici nel quadrimestre maggio-agosto 2022

In termini di importo, il 15,6% del valore complessivo è rappresentato da appalti avviati dai Comuni della Liguria, dato influenzato in maniera significativa da un appalto di circa 637 milioni di euro esperito dal Comune di Sanremo tramite procedura aperta per la riqualificazione dell’area del porto vecchio.

A livello di numerosità invece sono i Comuni della Lombardia ad avere espletato più appalti fra i Comuni italiani, con un 14,9% del numero complessivo degli appalti esaminati.

https://www.anticorruzione.it/-/liguria-la-regione-che-ha-speso-di-pi%C3%B9-per-appalti

 

6.4.2023

Escussione della cauzione provvisoria in seguito all’esclusione dalla procedura di gara per causa non imputabile all’operatore economico (art. 75 del d.lgs. n. 163 del 2006) – Consiglio di Stato, Sez. V, n.3571/2023 – Rimessione alla Corte di giustizia dell’UE della seguente questione pregiudiziale:

«se gli artt. 16, 49, 50 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, l’art. 4, Protocollo 7, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo – CEDU, l’art.6 del TUE, i principi di proporzionalità, concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi di cui agli articoli gli artt. 49, 50, 54 e 56 del TFUE, ostino a una norma interna (quale contenuta nell’art. 75 del d.lgs. n. 163 del 2006) che preveda l’applicazione dell’incameramento della cauzione provvisoria, quale conseguenza automatica dell’esclusione di un operatore economico da una procedura di affidamento di un contratto pubblico di lavori, altresì a prescindere dalla circostanza che lo stesso sia o meno risultato aggiudicatario della gara».

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201607942&nomeFile=202303571_11.html&subDir=Provvedimenti

 

4.4.2023

Nuovo Codice dei contratti – ANCE – Esame e commento articolo per articolo con tabella di sintesi delle principali novità per il settore lavori pubblici

https://ance.it/2023/04/nuovo-codice-dei-contratti-norma-per-norma-tutte-le-principali-novita-per-i-lavori-pubblici/

 

31.3.2023

Esclusione per violazione obblighi tributari – Inoperatività in caso di compensazione del debito tributario con i crediti certificati verso la P.A. (art. 95, co. 2, D.lgs. 36/2023)

 

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici – Pubblicato il testo in Gazzetta Ufficiale (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) 

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2023/04/03/Codice_allegati_gazzetta.pdf

 

Appalto pubblico di lavori – procedura negoziata (contratti sotto soglia) – indagine di mercato – l’operatore economico non è tenuto a possedere i requisiti al tempo della presentazione della manifestazione di interesse – Parere di precontenzioso n. 103 del 15 marzo 2023

https://www.anticorruzione.it/-/parere-di-precontenzioso-n.-103-del-15-marzo-2023

 

Illegittimo far pagare all’impresa appaltatrice il servizio di committenza Asmel  (l’1% più Iva dell’importo complessivo posto a base di gara) – Divieto di porre a carico dei concorrenti e dell’aggiudicatario i costi di gestione delle piattaforme telematiche e altri costi connessi alla procedura, salvo le spese per la pubblicazione del bando di gara e le spese di registro – Atto del Presidente ANAC del 15 marzo 2023

https://www.anticorruzione.it/-/illegittimo-far-pagare-all-impresa-appaltatrice-il-servizio-di-committenza-asmel

 

E-procurement – AGID pubblica una playlist pubblicata sul canale Youtube dedicata agli appalti innovativi e all’e-procurement

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcnfHnHIgRSCTTOu3dQBzRF2ZY9z4sjr8

 

30.3.2023

Prima nota Anci sul nuovo Codice appalti con le principali novità per i Comuni

https://www.anci.it/la-prima-nota-anci-sul-nuovo-codice-appalti-con-le-principali-novita-per-i-comuni/

 

Verifica Anomalia Offerta – Errori formali – L’operatore economico non può essere escluso dalla gara se fornisce chiarimenti – Delibera ANAC n. 101 del 15 marzo 2023

https://www.anticorruzione.it/-/la-societ%C3%A0-che-commette-errore-formali-non-pu%C3%B2-essere-esclusa-dalla-gara-se-pone-rimedio

 

29.3.2023

Requisiti professionali obbligatori per la scelta del RUP – Indicazioni Anac alle stazioni appaltanti – Parere del Presidente n. 8/2023

Quali sono i requisiti per scegliere il Rup, il Responsabile del procedimento gare di un appalto? E in particolar modo: che titoli sono richiesti se il valore dell’investimento è superiore alle soglie comunitarie?

E’ quanto richiesto ad Anac da un grosso comune veneto, interessato a sapere soprattutto se le competenze previste siano esclusivamente quelle maturate nell’ambito dell’Ufficio appalti e contratti dell’ente, o se invece possano ritenersi utili anche quelle maturate dal personale operante in altri uffici dell’amministrazione, che abbiano partecipato all’attività di programmazione, progettazione ed esecuzione di appalti nel servizio oggetto di affidamento. Con il parere a firma del Presidente N.8/2023, l’Autorità ha chiarito quali sono i requisiti professionali obbligatori per la scelta del RUP.

Il Rup deve essere dotato di capacità professionali adeguate all’incarico da svolgere e deve essere in possesso – scrive Anac – “di adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento, alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo; o nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese”.

Per i servizi e le forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, il RUP deve essere “in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture. Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture”.

Infine, Anac precisa che per appalti che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche è necessario il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto dell’affidamento. Per gli acquisti attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche (esempio dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici) la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza, il possesso della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche o l’abilitazione all’esercizio della professione.

Pertanto, il RUP deve possedere titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all’entità dei servizi e delle forniture da affidare, con l’anzianità di servizio e l’esperienza di almeno cinque o dieci anni, utili ai fini della nomina, maturate “nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture”. L’adeguata esperienza professionale ai fini della nomina del RUP, pertanto, – ha risposto Anac al Comune veronese – non deve necessariamente riferirsi a quella maturata in via esclusiva in un unico ufficio dell’amministrazione aggiudicatrice.

https://www.anticorruzione.it/-/i-requisiti-necessari-per-la-scelta-del-rup.-le-indicazioni-anac-alle-stazioni-appaltanti

 

28.3.2023

PNRR – Relazione semestrale della Corte dei Conti sullo stato di attuazione: oltre la metà delle misure mostra ritardi o è ancora in una fase iniziale dei progetti; picco di spesa nel biennio 2024-2025 

https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/Notizie/DettaglioNotizia?Id=7e1dda47-01bd-4749-9e12-f012acb70a12

https://www.repubblica.it/economia/2023/03/28/news/pnrr_corte_dei_conti-393984475/

 

Servizi di supporto al RUP – condizioni legittimanti: assenza di professionalità interne all’Ente – applicabilità delle tariffe forensi – Parere ANAC funzione consultiva n. 11 del 28.3.2023

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2664634/Parere+funzione+consultiva+n.+11+del+28+marzo+2023.pdf/0d413b1d-02f7-f360-3418-ffc509598d02?t=1680887416657

 

Il consiglio dei ministri approva in via definitiva il codice appalti (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha approvato con modifiche, in esame definitivo, il decreto legislativo recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78.

Il testo del decreto ha tenuto conto dei pareri espressi dalla Conferenza unificata e dalle competenti Commissioni parlamentari.

 

Comunicato stampa del MIT sul nuovo Codice Appalti

28 marzo 2023 – È stato approvato in Consiglio dei Ministri il codice degli appalti, rivisto e integrato alla luce delle osservazioni delle commissioni parlamentari, che ha il pregio di procedere nella direzione della semplificazione, sburocratizzazione delle procedure e liberalizzazione. Uno strumento che mette in grado istituzioni e imprese di lavorare con celerità per fornire beni e servizi ai cittadini.

Per fare una gara si risparmieranno dai sei mesi ad un anno, grazie innanzitutto alla digitalizzazione delle procedure (in vigore dal 1°gennaio 2024). Una banca dati degli appalti conterrà le informazioni relative alle imprese, una sorta di carta d’identità digitale, consultabile sempre, senza che sia necessario per chi partecipa alle gare presentare di volta in volta plichi di documentazione, con notevoli risparmi di costi e soprattutto di carta. Una norma apprezzabile anche sotto il profilo ambientale. Soggetti appaltanti, ma anche imprese e cittadini avranno disponibili on line i dati per garantire trasparenza.

Con la liberalizzazione degli appalti sottosoglia e cioè fino a 5,3 milioni di euro le stazioni appaltanti potranno decidere di attivare procedure negoziate o affidamenti diretti, rispettando il principio della rotazione.

Per gli appalti fino a 500 mila euro, allo stesso modo, le piccole stazioni appaltanti potranno procedere direttamente senza passare per le stazioni appaltanti qualificate. Taglio dei tempi notevole soprattutto per quei piccoli comuni che debbano procedere a lavori di lieve entità che hanno tanta importanza per la vivibilità dei luoghi e il benessere delle proprie comunità.

Rivive l’appalto integrato: il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.

Inoltre, per garantire la conclusione dei lavori, si potrà procedere anche al subappalto cosiddetto a cascata, senza limiti.

Nessuna paura per la “firma”: niente colpa grave per i funzionari e i dirigenti degli enti pubblici se avranno agito sulla base della giurisprudenza o dei pareri dell’autorità.

Tutele simili per la delicata questione dell’illecito professionale. Nella riformulazione del codice si è proceduto ad una razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, anche attraverso una maggiore tipizzazione delle fattispecie. In particolare, per alcuni tipi di reato, l’illecito professionale può essere fatto valere solo a seguito di condanna definitiva, condanna di primo grado o in presenza di misure cautelari.

Una importante innovazione riguarda poi l’introduzione della figura del dissenso costruttivo per superare gli stop degli appalti quando è coinvolta una pluralità di soggetti. In sede di conferenza di servizi l’ente che esprime il proprio no, non solo dovrà motivare, ma soprattutto fornire una soluzione alternativa.

Anche la valutazione dell’interesse archeologico, il cui iter, spesso lungo e articolato, rischia di frenare gli appalti, dovrà essere svolta contestualmente alle procedure di approvazione del progetto, in modo da non incidere sul cronoprogramma dell’opera.

Infine, ma non ultima, la salvaguardia del “made in Italy”: tra i criteri di valutazione dell’offerta è previsto come premiale il valore percentuale dei prodotti originari italiani o dei paesi UE, rispetto al totale. Una tutela per le forniture italiane ed europee dalla concorrenza sleale di Paesi terzi. Le stazioni appaltanti possono indicare anche i criteri di approvvigionamento dei materiali per rispondere ai più elevati standard di qualità. Tra i criteri premiali la valorizzazione delle imprese, che abbiano sede nel territorio interessato dall’opera.

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/appalti-il-cdm-approva-il-codice-salvini

 

Codice Appalti – I dubbi dell’ANAC 

Il Consiglio dei ministri del 29 marzo 2023, su proposta del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha approvato con modifiche, in esame definitivo, il decreto legislativo recante il Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78. Nell’ambito dell’attuazione del Pnrr, la riforma del codice degli appalti rappresenta una delle scadenze di rilevanza europea del primo trimestre 2023, ossia una scadenza vincolante per la ricezione dei fondi da parte dell’Europa.

Il commento di Busia

“Bene l’impulso alla digitalizzazione degli appalti del nuovo Codice. Attenzione, però, a spostare l’attenzione solo sul ‘fare in fretta’, che non può mai perdere di vista il ‘fare bene’. Semplificazione e rapidità sono valori importanti, ma non possono andare a discapito di principi altrettanto importanti come trasparenza, controllabilità e libera concorrenza, che nel nuovo Codice non hanno trovato tutta l’attenzione necessaria, specie in una fase del Paese in cui stanno affluendo ingenti risorse europee”, dichiara Giuseppe Busia, Presidente di Anac.

Gli aspetti positivi

Il Presidente Busia sottolinea anche gli aspetti positivi del nuovo Codice degli appalti.
“Con la gestione interamente digitale degli appalti, prevista dal Codice e impegno di Anac da tempo, sarà garantita l’estensione del digitale a tutto il ciclo di vita del contratto, a partire dalla programmazione, alla richiesta del codice identificativo di gara, fino all’esecuzione e conclusione del contratto, e all’ultima fattura. Questo porta a piena maturazione quanto Anac ha già fatto con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici: tutte le informazioni e le attività riguardanti l’appalto dovranno passare attraverso piattaforme telematiche interoperabili e confluiscono sul portale dell’Autorità, con l’acquisizione diretta dei dati”.

I dubbi

Restano però i dubbi, per il Presidente Busia, “per la riduzione della trasparenza e della pubblicità delle procedure, principi posti a garanzia di una migliore partecipazione delle imprese, e a tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti”.

Soglie troppo elevate – afferma Busia per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate rendono meno contendibili e meno controllabili gli appalti di minori dimensioni, che sono – va notato – quelli numericamente più significativi. Tutto questo col rischio di ridurre concorrenza e trasparenza nei contratti pubblici”.

Bene la vigilanza collaborativa

Tra gli aspetti positivi del Codice degli appalti, Busia sottolinea invece il rafforzamento della “vigilanza collaborativa, uno dei più efficaci strumenti di prevenzione che consente ad Anac di intervenire con tempestività e garanzia della legalità nelle procedure di aggiudicazione, senza nessuna perdita di tempo. Le Pubbliche amministrazioni che vi aderiscono sottopongono in via preventiva gli atti di gara all’Autorità, che in tempi brevissimi – dai 5 agli 8 giorni – fornisce osservazioni e consigli, favorendo la deflazione del contenzioso”.

“Un altro elemento positivo è il ruolo accresciuto di Anac di ausilio e sostegno alle stazioni appaltanti con la creazione di bandi tipo, documenti tipo, atti già pronti, che le amministrazioni possano usare. Si tratta di una forma di collaborazione e di promozione di “buone pratiche”, nello spirito di risoluzione dei problemi. Così l’azione dell’Autorità viene rafforzata per favorire la ripresa, affiancando le amministrazioni sul versante dei contratti, per renderli strumenti efficaci di realizzazione dei tanti progetti messi in campo, garantendo apertura, concorrenza e capacità di selezionare le imprese più idonee, dinamiche e innovative, al servizio dell’interesse pubblico. Attraverso i contratti-tipo, per esempio, e le nostre piattaforme informatiche, verrà monitorato il rispetto dei contratti collettivi di lavoro, evitando l’adozione dei cosiddetti ‘contratti pirata’, a garanzia dei lavoratori”.

https://www.anticorruzione.it/-/codice-appalti-i-dubbi-dell-anticorruzione

 

 

Cause di esclusione – Rinvio a giudizio per gravi fatti di rilevanza penale (truffa e turbata libertà degli incanti) – margine di discrezionalità della S.A. – Parere consultivo ANAC n. 6/2023

https://www.anticorruzione.it/-/pu%C3%B2-ricevere-un-appalto-chi-%C3%A8-rinviato-a-giudizio-per-truffa-ecco-come-bisogna-comportarsi

 

 

27.3.2023

Revisione del Regolamento ANAC sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Delibera n. 95 dell’8 marzo 2023

https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-95-del-8-marzo-2023

 

 

25.3.2023

Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili – Decreto Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 7/2/2023 (G.U. 23/3/2023 n. 70)

https://gpp.mite.gov.it/PDF/CAM_Tessili_in_GU.pdf

 

 

14.3.2023

Attività di vigilanza – Violazioni ed irregolarità negli affidamenti – Società qualificabile come organismo di diritto pubblico – Obbligo di distinguere gli appalti e gli affidamenti che non rientrano nelle procedure strumentali (settori speciali) – Anac interviene su 8 appalti da 8,4 milioni di euro assegnando un termine per rispondere ed adeguarsi ai rilievi

https://www.anticorruzione.it/-/irregolarit%C3%A0-e-criticit%C3%A0-negli-affidamenti-anac-interviene-su-8-appalti-da-8-4-milioni-di-euro

 

Parere Corte dei Conti su nuovo codice appalti

https://www.corteconti.it/Download?id=caf9b756-0e99-49a6-b4c4-8271a26ebb79

 

9.3.2023

Rapporto quadrimestrale contratti pubblici (maggio-agosto 2022) – ANAC

Una diminuzione delle procedure per le forniture e i servizi e un aumento assai significativo – circa il 297%- delle procedure per l’affidamento di lavori determinato da venti importanti appalti in ambito ferroviario, autostradale ed energetico, per un importo di oltre 30 miliardi di euro.

https://www.anticorruzione.it/-/rapporto-quadrimestrale-contratti-pubblici#:~:text=Il%20rapporto%20nel%20dettaglio,-Le%20forniture%20hanno&text=In%20termini%20numerici%20si%20ha,e%20del%2011%2C1%25.

 

Servizi di ingegneria e architettura – giovane professionista mandante del RTI – Possesso di P.IVA

https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1643

 

Selezione Imprese con Manifestazione di Interesse – prive del requisito categoria SOA Lavori

https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1667

 

8.3.2023

Soccorso procedimentale – Incertezza circa la reale conformità dei prodotti offerti alle specifiche tecniche obbligatorie – Parere di precontenzioso ANAC 84 del 8 marzo 2023

https://www.anticorruzione.it/-/parere-di-precontenzioso-84-del-8-marzo-2023

 

6.3.2023

Escussione garanzia provvisoria scaduta (180 gg) – cessato interesse stipula contratto per circostanze sopravvenute (es. aumento costi che rendono non remunerativa l’offerta) – Parere MIMS 1632/2022

http://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1632

Polizza assicurativa contro la responsabilità civile per danni (art. 103 co. 7 del d.lgs. 50/2016) – massimale – Parere MIMS n. 1642/2022

https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1642

 

3.3.2023

Quaderno Anci su “Partenariati fra enti locali ed enti del Terzo settore” 

Un utile strumento che offre un contributo a Comuni e Città metropolitane per la predisposizione degli atti dei procedimenti per l’attuazione dei partenariati fra enti locali ed enti del Terzo Settore

https://www.anci.it/online-il-quaderno-anci-su-partenariati-fra-enti-locali-ed-enti-del-terzo-settore/

 

Appalti PNRR e PNRC – Deroga quota 30% assunzione donna – onere motivazionale rafforzato – Parere MIMS 1649/2022

https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1649

 

ANAC Parere di precontenzioso n. 75 del 22 febbraio 2023

 

23.2.2023

Nuovo codice dei contratti pubblici – l’VIII Commissione della Camera approva il parere favorevole allo schema di decreto legislativo con osservazioni

http://documenti.camera.it/leg19/resoconti/commissioni/bollettini/html/2023/02/20/08/allegato.htm#

 

22.2.2023

Decreto legge Milleproroghe – Concessioni balneari

Prorogate di un anno, al 31 dicembre 2024, le attuali concessioni balneari. Data che può slittare al 31 dicembre 2025 per i Comuni alle prese con “difficoltà oggettive” per chiudere le gare. Prorogato poi di 5 mesi, da fine febbraio a fine luglio, il termine per l’adozione del “sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici”, ovvero la mappatura delle spiagge e non solo. Si istituisce poi un tavolo tecnico presso la presidenza del Consiglio per definire il concetto di “scarsità della risorsa naturale disponibile” a cui il governo vorrebbe agganciare le nuove gare. Fino all’adozione del decreto legislativo che dovrà fissare i principi delle nuove gare, i Comuni non potranno emanare i nuovi bandi di assegnazione delle concessioni.

 

17.2.2023

Decreto DL PNRR Pnrr Ter (Dl 16 febbraio 2023)

Ambiti di intervento:

  • Revisione del sistema di governance per il PNRR e il PNC;
  • Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa;
  • Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e di politica agricola comune.

Il decreto prevede interventi anche in materia di appalti e contratti con:

  • la velocizzazione dei tempi in materia di appalti e contratti nei settori infrastrutturali o edilizi previsti dal PNRR attraverso l’uso della conferenza dei servizi in modalità semplificata e, quindi, in via telematica per l’invio di documenti, comunicazioni, pareri, istanze;
  • il dimezzamento dei tempi, da 60 a 30 giorni, per le determinazioni degli enti in conferenza di servizi eccetto quelle paesaggistico territoriali, ambientali, culturali e tutela della salute i cui tempi sono fissati in 45 giorni.

Articoli di riferimento:

  • 15 (Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi);
  • 19 (Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza);
  • 20 (Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di digitalizzazione dei procedimenti);

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2023/02/14/pre_pnrr.pdf

 

16.2.2023

Relazione della Corte dei conti sul nuovo codice appalti

 

15.2.2023

Richiesta fatturato globale o specifico – Superamento soglia del doppio del valore dell’appalto – Necessità di motivazione – Suddivisione appalto in lotti – adeguamento valore lotti per garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle PMI (Delibera ANAC n. 47 del 8 febbraio 2023)

https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-47-del-8-febbraio-2023#:~:text=Delibera%20n.-,47%20del%208%20febbraio%202023,delle%20Dogane%20e%20dei%20Monopoli.

 

Pubblicato il Piano triennale prevenzione della corruzione e trasparenza 2023-25 dell’Anac

https://www.anticorruzione.it/-/pubblicato-il-piano-triennale-prevenzione-della-corruzione-e-trasparenza-2023-25-dell-anac

 

14.2.2023

Schema DL PNRR Pnrr Ter (“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”) (in discussione nel prossimo Consiglio dei Ministri) con relazione illustrativa

https://www.promopa.it/wp-content/uploads/2023/02/dl_pnrr_3_bozza_entrata_cdm.pdf

https://www.promopa.it/wp-content/uploads/2023/02/relazione_illustrativa_dl_pnrr_3.pdf

 

9.2.2023

Servizi sociali – Vademecum su “L’Affidamento dei servizi sociali nel dialogo fra Codice dei Contratti Pubblici e Codice del Terzo Settore”

https://www.anci.it/coprogetta-vademecum-affidamento-servizi-sociali/

 

Servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnicidefinizione dei corrispettivi da porre a base di gara – Ribasso della base d’asta pari al 37,7% rispetto ai parametri ministeriali (art. 24, co. 8, del d.lgs. n. 50/2016) – Assenza di adeguata motivazione – Violazione del principio dell’equo compenso (Parere di precontenzioso ANAC n. 69 del 6.2.2023)

 

6.2.2023

PNRR – Investimenti per comuni e città – Dossier ANCI 26 gennaio 2023

https://www.anci.it/wp-content/uploads/Dossier-ANCI-attuazione-PNRR-26-gennaio-2023.pdf

 

Accordo quadro per fornitura alimenti – stima presunta delle quantità sostituita dall’indicazione dell’incidenza percentuale presunta sull’importo complessivo – impossibilità di formulare un’offerta consapevole – necessità di una stima presunta delle quantità anche sulla base delle precedenti esperienze – Parere di precontenzioso n. 33 del 25 gennaio 2023

 

https://www.anticorruzione.it/-/parere-di-precontenzioso-n.-33-del-25-gennaio-2023

 

Disfunzioni e criticità nella gestione degli appalti pubblici – Indagine RUP 2023 (Osservatorio Nazionale Rup – PNRR Academy)

 

3.2.2023

Concessione del servizio di ristorazione scolastica – Affidamento diretto al gestore uscente (mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando) – Assegnazione illegittima – Parere di precontenzioso ANAC: Il Comune capoluogo ha tempo trenta giorni per adeguarsi e per comunicare l’avvenuto annullamento. In difetto, l’ANAC impugnerà la documentazione di gara.

https://www.anticorruzione.it/-/comune-di-sondrio-assegnazione-illegittima-del-servizio-di-ristorazione-scolastica

https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-27-del-25-gennaio-2023

 

Osservazioni ANAC al nuovo Codice degli Appalti – Proposte di modifiche e miglioramenti: 

  • differimento concordato con l’UE dei termini di applicazione di alcune disposizioni;
  • qualificazione delle stazioni appaltanti: costituzione di specifici di centri di competenze per affiancare e supportare i piccoli comuni;
  • valorizzazione dei centri di competenza esistenti per offrire servizi di consulenza e accompagnamento alle PMI;
  • bilanciamento tra esigenza di semplificazione delle procedure e rafforzamento delle attività di prevenzione della corruzione

https://www.anticorruzione.it/-/nuovo-codice-degli-appalti-ecco-le-modifiche-e-i-miglioramenti-che-anac-richiede-al-parlamento

 

2.2.2023

Linea guida in materia di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture e per servizi di ingegneria e architettura e per servizi sociali e altri servizi – Provincia Autonoma di Trento e Bolzano

https://www.bandi-altoadige.it/pleiade/?pagina=comunicati&submit=leggi&idComunicati=845&hmac=d94aaf0294fe2ac6d1a1b841bc674a4f

 

1.2.2023

Requisito di capacità tecnica e professionale sproporzionato e ingiustamente restrittivo della concorrenza – contestazione – Modifica del requisito con chiarimento del RUP – Modifica sostanziale e conseguente obbligo di ripubblicazione degli atti di gara e di proroga/riapertura dei termini del bando – Parere di precontenzioso ANAC n. 5 dell’11 gennaio 2023

https://www.anticorruzione.it/-/se-l-amministrazione-cambia-i-documenti-d-appalto-deve-riaprire-i-termini-di-partecipazione-alla-gara#:~:text=Lo%20chiarisce%20l’Anac%20nel,quasi%20otto%20milioni%20di%20euro.

 

Procedura aperta per l’affidamento della redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un nuovo ponte. Criticità segnalate con esposto:

  • previsione di un limite temporale, di quindici anni, per la comprova di servizi affini significativi della capacità del concorrente (esperienza pregressa) per la dimostrazione della capacità professionale e quale criterio di valutazione dell’offerta tecnica non previsto nelle Linee Guida ANAC n. 1, né nel Bando-tipo ANAC n. 3 – Illegittimo restringimento della concorrenza;
  • previsione di criteri soggettivi nella valutazione dell’offerta tecnica posti in violazione dell’articolo 95 comma 6 D.lgs. 50/2016: previsione di un punteggio elevato per la consistenza del gruppo di lavoro;
  • previsione di un punteggio per la conoscenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali (documentazione pre-progettuale).

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/120614/Atto+del+Presidente+del+17+gennaio+2023+-+fasc.3356.2022.pdf/83401585-19e7-1d62-0c96-0a56b6665b1c?t=1674664072367

 

31.1.2023

Aumento eccezionale costo materiali – possibile la variante in corso d’opera per assicurare risparmi di spesa purché non si alteri la natura del contratto e non si pregiudichi la funzionalità dell’opera – ANAC – Parere funzione consultiva n. 67 – 11 gennaio 2023

https://www.anticorruzione.it/-/aumento-prezzi-e-costi-pi%C3%B9-alti-si-pu%C3%B2-fare-una-variante-in-corso-d-opera

 

Nuovo codice dei contratti pubblici – Parere ANCI sullo schema di decreto legislativo 

https://www.anci.it/wp-content/uploads/Documento-ANCI-per-Audizione-AG-19-Codice-Appalti-Camera-310123.docx

 

30.1.2023

Requisiti generali di moralità (art. 80 d.lgs. 50/2016) – Indagini penali in corso per reati corruttivi a carico dei vertici della società affidataria – Insufficienza ex art. 80, co. 1, d.lgs. 50/2016 – Possibile rilevanza come ipotesi di grave illecito professionale (ex art. 80, co. 5, lett. c) d.lgs. 50/2016) – valutazione discrezionale della S.A. – principio di continuità del possesso dei requisiti generali e speciali e possibile risoluzione del contratto d’appalto (ex art. 108 d.lgs. 50/2016) 

https://www.anticorruzione.it/-/parere-funzione-consultiva-n.-69-del-11-gennaio-2022

 

27.1.2023

Monitoraggio attuazione PNRR (aggiornato al 20 gennaio 2023) – Dossier Servizio Studi Camera e Senato

https://www.senato.it/30367?categoria=2709

 

27.1.2023

Affidamenti diretti – Provincia autonoma di Bolzano – Nuova linea guida provinciale recante “Modifiche alla linea guida in materia di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture e per servizi di ingegneria e architettura e per servizi sociali e altri servizi di cui al Capo X della L.P. n. 16/2015 e s.m.i”.

https://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/news.asp?news_action=4&news_article_id=672951

 

26.1.2023

Conferenza Unificata – Parere sullo schema di decreto legislativo recante “Codice dei contratti pubblici”

http://www.regioni.it/download/conferenze/653001/

 

Nuovo Codice dei contratti pubblici – Audizione informale ANCE presso la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati – Tabella di raffronto tra principi della legge delega e norme del nuovo Codice e potenziali profili di contrasto con le direttive UE

https://ance.it/2023/01/nuovo-codice-contratti-pubblici-servono-correttivi-rischio-trasparenza/

 

Nuovo codice appalti, Busia: diversi punti da migliorare

https://www.anticorruzione.it/-/nuovo-codice-appalti-busia-diversi-punti-da-migliorare

 

Aumento dei prezzi – Procedura semplificata di preassegnazione risorse del Fondo Opere Indifferibili

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-26-gennaio-2023#:~:text=Gli%20enti%20locali%20che%20ritengono,seguito%20della%20chiusura%20del%20primo

 

Concessioni – Servizi – Equilibrio economico-finanziario – PEF – Esatta indicazione degli oneri a carico del concessionario – Attendibile stima dei ricavi attesi – Necessità (Parere di precontenzioso ANAC n. 34 del 25 gennaio 2023)

 

https://www.anticorruzione.it/-/parere-di-precontenzioso-n.-34-del-25-gennaio-2023

24.1.2023

Bozza nuovo DL “Semplificazioni e Governance PNRR”

Previsioni normative di rilievo:

Art. 8: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali”;

Art. 10: “Potenziamento dell’Unità PNRR del Ministero dell’interno”;

Art. 15: “Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi”;

Art. 15: “Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza”;

Art. 17: “Misure urgenti in materia di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di realizzazione degli investimenti in infrastrutture digitali”;

Art. 22: “Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR”;

Art. 62: “Estensione dello stanziamento per le annualità 2025 e 2026 delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR”;

Art. 65: “Semplificazione in tema di controlli –modalità di audit unico -Risorse finanziarie per l’assistenza tecnica PNRR -Supporto territoriale per la rendicontazione e controllo –rafforzamento del ruolo di responsabile unico del procedimento”;

Art. 67: “Semplificazione partenariato pubblico privato (PPP) realizzazione interventi PNRR”

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2023/01/26/Bozza%20DL%20Governance%20PNRR.pdf

 

24.1.2023

PNRR – FAQ generali – Ministero dell’interno Dip. affari interni e territoriali

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/faq/faq-generali-pnrr

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-dait-n5-del-25-gennaio-2023

 

20.1.2023

“Gli appalti pubblici nelle politiche dell’Ue – Appalti di innovazione e appalti sociali, Accessibilità per le PMI, Riforme in corso e contributo delle Regioni” – Paper edito nell’ambito del “Programma di “Formazione in materia europea 2022” promosso e organizzato dal Centro interregionale studi e documentazione (Cinsedo) con il contributo di ITACA.

https://formazionenazionaleappalti.it/index.php/varie/prova-elenco-materiali/89-news-latest-news-enhanced/244-on-line-con-il-numero-odierno-di-regioni-it-il-volume-papers-2022

 

19.1.2023

Nuovo codice dei contratti pubblici: la posizione dell’ANAC

https://www.anticorruzione.it/-/nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-la-posizione-di-anac

 

Affidamenti diretti e conflitto d’interessi: i rilievi e le preoccupazioni dell’ANAC

https://www.anticorruzione.it/-/affidamenti-diretti-e-conflitto-d-interessi

 

18.1.2023

Dossier Codice Contratti Pubblici (A.G. 19) del Servizio Studi Camera e Senato

https://temi.camera.it/leg19/dossier/OCD18-17521/codice-contratti-pubblici.html

 

17.1.2023

Convegno ANCE “CANTIERE ITALIA: TRA PNRR, EMERGENZE E NUOVO CODICE APPALTI” – mercoledì 18 gennaio 2023 ore 10.00

https://ance.it/events/ance-nazionale-cantiere-italia-tra-pnrr-emergenze-e-nuovo-codice-appalti/

 

17.1.2023

Legge 13 gennaio 2023, n. 6, di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (cd. decreto “Aiuti-quater”), recante «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»

  • Disposizioni a sostegno degli enti locali per l’acquisto di beni e servizi;
  • Norme in materia di procedure di affidamento di lavori;
  • Appalti autonomi per i piccoli comuni e proroga realizzazione opere medie;
  • Risorse per investimenti in rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

 

16.1.2023

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113) – Accordi quadro – calcolo dell’importo del fondo sulla base dell’importo di ogni singolo contratto applicativo (Parere MIMS n. 1573/2022)

https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1573

 

11.1.2023

Aggiramento della soglia dei contratti con affidamenti diretti plurimi – Delibera Anac 578/2022

https://www.anticorruzione.it/-/aggirare-la-soglia-dei-contratti-con-affidamenti-diretti-plurimi-viola-il-codice-degli-appalti

 

5.1.2023

Fatturato specifico minimo annuo richiesto e importo della garanzia eccessivi per una PMI – obbligo di motivazione alla luce delle caratteristiche ed esigenze di esecuzione del settore interessato e del contesto di mercato in cui si colloca la gara – Parere di precontenzioso ANAC

https://www.anticorruzione.it/-/parere-di-precontenzioso-n.-560-del-30-novembre-2022#:~:text=capacit%C3%A0%20economico%20%E2%80%93%20finanziaria%20%E2%80%93-,Fatturato%20specifico%20minimo%20annuo,-%E2%80%93%20Motivazione%20tautologica%20e

 

Decreto-Legge 5 gennaio 2023, n. 2 (“Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale”)

Capo I Disposizioni relative al settore siderurgico

Capo II Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionale

 

3.1.2023

Malfunzionamento piattaforma telematica: rimessione in termini – Parere precontenzioso ANAC n. 616 del 20 dicembre 2022

https://www.anticorruzione.it/-/se-la-piattaforma-telematica-non-funziona-vanno-riaperti-i-termini-della-gara-d-appalto

 

2.2.2023

Caro materiali – adeguamento prezzi – Decreto con il quale si individuano le modalità di accesso e i criteri di assegnazione delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2023

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/firmato-il-decreto-per-fronteggiare-il-caro-prezzi#:~:text=Le%20domande%20di%20accesso%20al,e%20il%2031%20gennaio%202024.

 

31.12.2022

Concessione demaniali in ambito portuale – Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202 (“Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine”)

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/31/22G00214/sg

 

30.12.2022

Legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197 – Misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e l’aggiornamento dei prezzari regionali – Novità in materia di contratti pubblici:

art. 1, comma 369: Incremento della dotazione del Fondo per l’avvio di opere indifferibili;

comma 370: preassegnazione di un contributo pari al 10 per cento dell’importo del decreto di assegnazione;

comma 371: aggiornamento dei prezzari regionali;

comma 373: rimodulazione delle “somme a disposizione” indicate nel quadro economico degli interventi da parte delle stazioni appaltanti

comma 374: condizioni per l’accesso al fondo

https://www.altalex.com/documents/2023/01/11/appalti-legge-bilancio-2023-interviene-fronteggiare-aumento-costi-materiali

 

Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Riordino della disciplina – Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/30/22G00210/sg

 

29.12.2022

Implementazione del Fascicolo Virtuale dell’operatore economico – Certificati di qualità ISO 9001/2015 emessi da organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi internazionali IAF MLA oppure EA MLA – Eqiuvalenza sia per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che ai  fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici

https://www.anticorruzione.it/-/verifica-certificazioni-di-qualit%C3%A0-rilasciate-da-organismi-accreditati-indicazioni-per-partecipare-alle-gare-e-conseguire-la-qualificazione

 

27.12.2023

Mense della Polizia di Stato: riscontrate numerose irregolarità e pochi controlli

Sono numerose le irregolarità riscontrate dall’Autorità Anticorruzione, e pochi i controlli effettuati, riguardo al servizio di mensa presso le sedi della Polizia di Stato sul territorio nazionale. Le evidenzia l’Anac nella delibera n. 511 dell’8 novembre 2023, rilevando carenze e anomalie nell’attività di controllo in corso di esecuzione dell’appalto. Dall’istruttoria dell’Autorità è emerso che il sistema di controlli è risultato parziale, non uniforme “e non sufficiente ai fini dell’adeguato accertamento della regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini previsti dai contratti, dal capitolato d’oneri e dall’offerta tecnica della società appaltatrice”.

https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-511-del-8-novembre-2023

 

23.12.2022

Aiuti di Stato – L’interdittiva antimafia per la società del gruppo non blocca i fondi Covid – Nullo il sequestro dei conti correnti della società che ha avuto accesso ai finanziamenti garantiti dallo Stato per le Pmi

https://www.ilsole24ore.com/art/l-interdittiva-antimafia-la-societa-gruppo-non-blocca-finanziamenti-AEkh7cRC

 

Art. 30, co. 11 (compiti di supporto all’attività del RUP) –  Outsourcing del servizio di verifica dei requisiti generali ex art. 80 del Codice – Parere n. 1444 del Servizio Contratti Pubblici presso il Ministero delle Infrastrutture

 

“Il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza: le prossime tappe” – Dossier Servizio studi del Senato

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01360963.pdf

 

Compensazione prezzi – Art. 26 D.Lgs 50/2022

https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1590

 

22.12.2022

Consorzio stabile – sostituzione ditta esecutrice – condizioni – modifica soggettiva solo internamente, senza innesti dall’esterno – Parere MIMS 19/09/2022, n. 1510

https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1510

 

21.12.2022

Alta Velocità Milano Genova – General Contractor – Obbligo di affidare a imprese terze il 60% dei lavori da eseguire – Violate clausole contrattuali, rischio sospensione lavori per perdita dei fondi

https://www.anticorruzione.it/-/alta-velocit%C3%A0-terzo-valico-dei-giovi-violate-clausole-contrattuali-rischio-perdita-fondi

 

Valutazione fiscale dei maggiori importi ricevuti dalle imprese esecutrici dei lavori nel 2022, come adeguamento dei prezzi dovuto al cd. “caro materiali”

https://palermo.ance.it/2022/12/21/caro-materiali-chiarimenti-ance-su-valutazione-fiscale-delle-compensazioni/#attachment

 

20.12.2022

Comuni non capoluogo di provincia – Centrale unica di committenza priva di personalità giuridica per l’indizione di gare afferenti ai finanziamenti del PNRR

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/120614/Atto+del+Presidente+del+30+novembre+2022+-+prot.76280.2022.pdf/4aa9e086-9e9d-de25-aed3-cda1e9ce08cf?t=1671459914143

 

19.12.2022

Affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale su strada di competenza regionale – suddivisione in lotti – Parere dell’Autorità di Regolamentazione dei Trasporti

https://www.autorita-trasporti.it/pareri/parere-n-15-2022/

 

D.L. “Aiuti quater” – Proroga al 31.3.2023 del termine per realizzare le opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dal Pnrr (cd “Medie opere”) – Appalti autonomi per i Comuni non capoluogo

https://www.anci.it/dl-aiuti-quater-appalti-autonomi-per-i-piccoli-comuni-e-proroga-realizzazione-opere-medie/

 

Progettista affidatario di uno studio di fattibilità tecnica ed economica (progettazione di primo livello) – Partecipazione ad una procedura aperta per l’assegnazione delle fasi successive di progettazione  (definitiva ed esecutiva) – Incompatibilità relativa

https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1509

 

16.12.2022

Nuovo codice degli appalti – Slides di presentazione

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/riforma_codice_appalti_cdm_10_20221216.pdf

Affidamento in concessione dello stadio alla società sportiva Cremonese spa da parte del Comune – Assenza di gara – Canone irrisorio – Clausole di rinnovo illegittimeIrregolarità, illegittimità e inosservanza della legge e del Codice dei contratti 

https://www.anticorruzione.it/-/illegittima-concessione-stadio-alla-cremonese-ispezione-anac-al-comune-risposte-in-30-giorni

 

15.12.2022

Appalto integrato – Procedure afferenti gli investimenti finanziati dal PNRR e dal PNC – Individuazione dell’importo e, quindi, della corretta procedura da avviare per l’affidamento del PFTE, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza

https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1581

 

Linee guida per i contratti di partenariato pubblico privato – Provincia autonoma di Trento

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Approvate-le-Linee-guida-per-i-contratti-di-partenariato-pubblico-privato

 

Accesso civico generalizzato all’«elenco dei nominativi dei responsabili unici del procedimento iscritti al SIMOG/BDCP/AUSA con evidenza della stazione appaltante di appartenenza e dei recapiti dei RUP nonché di conoscere l’ammontare degli affidamenti effettuati con acquisizione dello SMARTCIG negli ultimi tre anni» (Parere del Garante della Privacy)

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9843353

 

14.12.2022

Pubblicata la versione definitiva dello schema di codice dei contratti pubblici da parte del Consiglio di Stato

https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/17550825/1_CODICE+CONTRATTI+ARTICOLI+%281%29.pdf/eb97a977-0185-851c-ff3c-81ec31a7860d?t=1670928388208

Relazione illustrativa

https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/17550825/3_CODICE+CONTRATTI+RELAZIONE.pdf/d3223534-d548-1fdc-4be4-e9632c641eb8?t=1670933091420

Allegati

https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/17550825/2_CODICE+CONTRATTI+ALLEGATI.pdf/ef20113a-d99e-fbe8-4c6b-c72df1fece48?t=1670929003290

Versione definitiva dello schema di codice con testo a fronte del d.lgs. n. 50 del 2016

https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/17550825/4_CODICE+CONTRATTI+ARTICOLI+TAF.pdf/2996e627-d727-0bf2-4352-4b11d9ef5344?t=1670929106304

 

14.12.2022

Decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico recante gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative da utilizzare negli appalti pubblici 

https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-16-settembre-2022-n-193-regolamento-schemi-tipo-per-garanzie-fideiussorie-e-polizze-assicurative

 

13.12.2022

Appalto a misura – inesattezze delle voci dell’elenco prezzi – tabelle ministeriali sul costo del lavoro – scostamento di lieve entità non legittima giudizio di anomalia

https://www.anticorruzione.it/-/parere-di-precontenzioso-numero-536-del-16-novembre-2022

 

9.12.2022

Affidamento diretto di incarichi legali da parte dell’ATS della Brianza – obbligo di adeguata motivazione 

https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=fa1ab467-7e83-45b9-b572-ed71d611641d

 

7.12.2022

Nuova Piattaforma di e-Procurement DAG/Consip – Attività di manutenzione straordinaria (dalle ore 20:00 di mercoledì 14 dicembre alle ore 08:00 di giovedì 15 dicembre 2022)

 

6.12.2022

D.P.C.M. 1 settembre 2022, n. 189 – Regolamento recante disciplina dei meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e delle misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relative all’istruttoria dei procedimenti rientranti nell’ambito di applicazione del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (c.d. “Golden power”) nel caso di affidamento di concessioni, anche di competenza regionale.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/06/22G00196/sg

 

5.12.2022

Novità del Piano Nazionale Anticorruzione approvato da Anac:

  1. Rafforzamento dell’antiriciclaggio;
  2. Identificazione del titolare effettivo delle società che concorrono ad appalti pubblici;
  3. Mappatura dei processi interni in modo da individuare e presidiare le aree di attività maggiormente esposte al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
  4. Misure di prevenzione e strumenti di accertamento di violazioni del divieto di pantouflage;
  5. Attribuzione ad ANAC dei poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti privati che violino il divieto di pantouflage;
  6. Semplificazioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
  7. Obblighi di pubblicazione degli interventi finanziati con i fondi del PNRR.

https://www.anticorruzione.it/-/ecco-il-nuovo-piano-nazionale-anticorruzione-valido-per-il-prossimo-triennio

 

2.12.2022

Piattaforma telematica non funzionante, il candidato non può essere escluso dalla gara d’appalto – Parere di precontenzioso ANAC n. 538 del 16 novembre 2022

https://www.anticorruzione.it/-/parere-di-precontenzioso-numero-538-del-16-novembre-2022

 

Nuovi Criteri ambientali minimi (C.A.M.) per l’affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione di eventi – Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 19 ottobre 2022

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-02&atto.codiceRedazionale=22A06879&elenco30giorni=true

 

1.12.2022

Art. 26 D.L. 50/2022 – Compensazione prezzi appalti forniture e misti – Parere n. 1456 del Servizio Contratti Pubblici presso il Ministero delle Infrastrutture

https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1465

Ddl di bilancio 2023 trasmesso al Parlamento – Disposizioni normative di rilevo:

  • Art. 68 (Misure per fronteggiare l’aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche)
  • Art. 138 (Risorse per progettazione e assistenza tecnica specialistica in favore dei Comuni)

Link al testo: https://www.camera.it/leg19/126?tab=2&leg=19&idDocumento=643&sede=&tipo=

Nota sintetica Anci di commento sulle principali misure per comuni e città: https://www.anci.it/wp-content/uploads/nota-breve-legge-bilancio-2023-30.11.22.docx

 

30.11.2022

Modifiche soggettive in corso di gara (trasformazione eterogenea) – Ricorso all’avvalimento per supplire alla sopravvenuta carenza di un requisito di partecipazione – Inammissibilità – Parere di precontenzioso ANAC numero 540 del 16 novembre 2022

https://www.anticorruzione.it/-/parere-di-precontenzioso-numero-540-del-16-novembre-2022

 

25.11.2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2303 della Commissione – modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi (Testo rilevante ai fini del SEE)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.305.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A305%3AFULL

 

24.11.2022

Fondo per l’avvio delle opere indifferibili: firmato il decreto che assegna oltre 8 miliardi per fronteggiare gli aumenti dei prezzi

https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/news/fondo-per-l-avvio-delle-opere-indifferibili–firmato-il-decreto-.html

SOA sulla qualificazione delle imprese e Codice della crisi di impresa

https://www.anticorruzione.it/-/indicazioni-alle-soa-sulla-qualificazione-delle-imprese-e-codice-della-crisi-di-impresa

 

21.11.2022

Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando – ricerca di un operatore per acquisire un sistema con requisiti tecnici identici – Illegittimità – Parere di precontenzioso ANAC 16.11.2022, n. 537

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/211592/Parere+di+precontenzioso+n.+537+del+16+novembre+2022.pdf/5fb72c52-fcc2-fa8d-0f07-fd0175adb4cb?t=1669373209683

Raggruppamento temporaneo di imprese – Quote di qualificazione e di esecuzione – Parere di precontenzioso n. 524 del 2 novembre 2022

https://www.anticorruzione.it/-/parere-di-precontenzioso-n.-524-del-2-novembre-2022

Anac, approvato il Piano Nazionale Anticorruzione per il prossimo triennio

https://www.anticorruzione.it/-/anac-approvato-il-piano-nazionale-anticorruzione-2023-2025

RTI – Quote di qualificazione e di esecuzione – Parere di precontenzioso ANAC n. 524 del 2 novembre 2022

https://www.anticorruzione.it/-/parere-di-precontenzioso-n.-524-del-2-novembre-2022#:~:text=Consulta%20i%20documenti%20Torna%20alla%20ricerca&text=Rimane%20fermo%20il%20principio%20secondo,di%20partecipazione%20posseduti%20da%20ciascuna.

RTI –  Illegittima la clausola che impone alla mandataria il possesso integrale del requisito per il servizio di punta – Parere di precontenzioso ANAC n. 525 del 2 novembre 2022

https://www.anticorruzione.it/-/parere-di-precontenzioso-n.-525-del-2-novembre-2022

 

18.11.2022

Consorzio Stabile – sostituzione ditta esecutrice in fase esecuzione – Parere n. 1510 del Servizio Contratti Pubblici presso il Ministero delle Infrastrutture

https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1510

Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (c.d. aiuti quater) – Art. 10 (Norme in materia di procedure di affidamento di lavori)

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-18&atto.codiceRedazionale=22G00189&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=d420d070-7e0f-42ca-87d5-a66c82aa89a9&tabID=0.327119923213284&title=lbl.dettaglioAtto

Incentivi per funzioni tecniche – Procedure comparative – Affidamenti diretti – Codice dei Contratti Pubblici – Decreto Semplificazioni – Parere Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia del 16 novembre 2022, n. 173

https://www.self-entilocali.it/wp-content/uploads/2022/11/CC-173-2022-Lombardia_self-entilocali.pdf

 

16.11.2022

Soglia affidamenti diretti servizi e forniture a valere su risorse PNRR e PNC per Comuni non capoluogo – Nota ANCI

https://anci.fvg.it/16-11-2022-nota-su-soglia-per-affidamenti-diretti-di-servizi-e-forniture-a-valere-su-risorse-pnrr-e-pnc-per-comuni-non-capoluogo/

Compensazione dei prezzi – applicazione art. 36, co. 3, D.L. 17/05/2022, n. 50Parere n. 1486 del Servizio Contratti Pubblici presso il Ministero delle Infrastrutture

https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1486

 

15.11.2022

Qualificazione delle stazioni appaltanti – ANAC pubblica nuovi file per la simulazione del calcolo del punteggio

https://www.anticorruzione.it/-/calcolo-del-punteggio-per-la-qualificazione-delle-stazioni-appaltanti

 

Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione agli appalti pubblici – Vademecum ANAC 

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2667566/Vademecum+FVOE+-+15.11.2022.pdf/c00656ff-4d06-f7b2-Rb808-1553cbea1c2f?t=1668600448260

Riforma del processo civile (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) – effetti ed implicazioni sul processo amministrativo – Relazione Ufficio Studi e formazione della Giustizia Amministrativa

https://www.giustizia-amministrativa.it/-/relazione-sugli-effetti-diretti-e-sulle-implicazioni-sistematiche-che-la-riforma-del-processo-civile-apprestata-dal-d.lgs.-10-ottobre-2022-n.-149-reca

 

14.11.2022

Partenariato pubblico privato –  adempimenti previsti per gli enti territoriali – FAQ n. 50 della Commissione ARCONET

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/risultato.html?area=ARCONET&ambito=Armonizzazione&cerca_nfaq=50&cerca_text=

 

9.11.2022

Rapporto quadrimestrale ANAC sul mercato dei contratti pubblici – Focus Comuni con più di 15.000 abitanti

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/0/Rapporto+quadrimestrale+mercato+contratti+pubblici+%E2%80%93+Focus+Comuni+con+pi%C3%B9+di+15.000+abitanti+-+gen.apr.2022.pdf/f1d8d055-9f5a-588b-4ec2-b14575c98a4a?t=1667814452077

 

7.11.2022

Partenariato pubblico privato – 100 FAQ Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE)

https://www.programmazioneeconomica.gov.it/partenariato-pubblico-privato-nuova-edizione-di-100-domande-e-risposte/

 

4.11.2022

Ponte sul Po, occorre una gara pubblica altrimenti rischio contenziosi giudiziari e blocco opera

https://www.anticorruzione.it/-/ponte-sul-po-occorre-una-gara-pubblica-altrimenti-rischio-di-contenziosi-giudiziari-e-blocco-dell-opera

 

2.11.2022

Costi della manodopera e Oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – Impossibilità materiale di indicazione nell’offerta economica – Parere di precontenzioso ANAC n. 527 del 2 novembre 2022

https://www.anticorruzione.it/-/parere-di-precontenzioso-n.-527-del-2-novembre-2022

 

27.10.2022

ANAC – Al via il Fascicolo Virtuale dell’Operatore economico (FVOE)

https://www.anticorruzione.it/-/al-via-il-fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-operativo-dal-25-ottobre-obbligatorio-da-met%C3%A0-novembre

 

12.10.2022

Esclusione dalle gare d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate – Decreto del Ministero delle Finanze del 28 settembre 2022

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/12/22A05712/sg

 

2.10.2022

Servizio di ristorazione per le scuole – congruità del costo del singolo pasto completo da porre a base d’asta –

Parere di precontenzioso ANAC n. 526, 2 novembre 2022

https://www.anticorruzione.it/-/parere-di-precontenzioso-n.-526-2-novembre-2022

 

28.9.2022

Nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza – Linee guida di attuazione ANAC 

https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-441-del-28-settembre-2022-linee-guida-attuazione-del-sistema-di-qualificazione-delle-stazioni-appaltanti-e-centrali-di-committenza

 

20.9.2022

Nuovo Codice dei contratti pubblici – bozza predisposta dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato

https://www.lavoripubblici.it/documenti2022/lvpb4/bozza-codice-contratti-cds-201022.pdf

 

23.9.2022

Bozza di decreto legislativo che istituisce una banca dati dei rapporti concessori (SICONBEP)

 

8.4.2022

Regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio dell’8 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 (concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina) – divieto per gli appaltatori russi di partecipare ad appalti pubblici e concessioni aggiudicate negli Stati membri dell’UE e di proseguire l’esecuzione dei contratti

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0576&from=EN

 

20.06.2021

Orientamenti in materia di appalti per l’innovazione – Guidance on Innovation Procurement – Comunicazione della Commissione (2021/C 267/01)

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45975

https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/tools-public-buyers/innovation-procurement_it

 

26.5.2022

Operativa la nuova Piattaforma di e-Procurement DAG/Consip 

https://www.dag.mef.gov.it/inevidenza/Operativa-la-nuova-Piattaforma-di-e-Procurement-DAG-Consip/

 

 

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