Sul mancato possesso dei Codici ATECO (TAR Lazio, Roma, Sez. IV, sentenza n. 8303 del 21 giugno 2022)

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Il TAR del Lazio osserva che:

“7.2. Considerazioni analoghe devono svolgersi in relazione alle ulteriori contestazioni, contenute nella seconda parte del presente motivo (profilo sub 2) riguardanti il mancato possesso in capo a Royal Trophy di un codice ATECO per la produzione di materiale plastico.

In disparte a quanto sin qui evidenziato in ordine alla composizione del prodotto oggetto dell’affidamento, che denota presupporre una lavorazione appartenente principalmente alla manifattura tessile, la censura deve ritenersi infondata per la decisiva circostanza che il disciplinare di gara non richiedeva – in aderenza al già citato principio del favor partecipationis – il possesso di un codice ATECO per la produzione di materiale plastico, limitandosi ad indicare, come requisito di idoneità professionale, l’iscrizione nel registro della camera di commercio per attività “coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara”. Ebbene, poiché Royal Trophy pacificamente possiede codici ATECO coerenti con quelli oggetto della procedura di gara – e segnatamente il codice “13.2” (tessitura), il codice “13.92.2” (fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.), il codice “25.99.99” (fabbricazioni di altri articoli metallici e minuteria metallica n.c.a.), nonché il codice “32.3” (fabbricazione articoli sportivi) – deve concludersi per l’insussistenza della lamentata violazione del disciplinare.

Peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza, i codici ATECO non qualificano in alcun modo la capacità tecnica e professionale delle aziende, ma individuano esclusivamente il macro-settore di riferimento dell’attività svolta, utile alle rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 6496 del 2021[…] l’unica funzione dei codici ATECO (consistenti in una combinazione alfanumerica) si risolve in una classificazione a fini statistici, fiscali e contributivi delle attività economiche che l’imprenditore dichiara di svolgere, senza alcun valore costitutivo né ricognitivo del titolo abilitativo allo svolgimento dell’attività, né dell’attività concretamente espletata, che può essere ricostruita soltanto facendo riferimento all’oggetto sociale, alle licenze possedute ed a quanto effettivamente svolto dal singolo esercizio commerciale”).

Ne consegue che il mancato possesso di codici ATECO relativi a tutte le singole lavorazioni di cui si compone l’oggetto dell’appalto non vale di per sé a giustificare l’esclusione di un concorrente dalla gara, in assenza di una previsione in tal senso del bando”.

TAR Lazio, Roma, Sez. IV, n. 8303 del 21 giugno 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.

 

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