Il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica (D.Lgs. 201/2022)

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La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l’adozione di un apposito testo unico.

La delega è stata attuata con il decreto delegato n. 201/2022, il quale ribadisce e rafforza i principi generali in materia di sussidiarietà, proporzionalità, concorrenza, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, qualità, innovazione tecnologica, adeguatezza della durata e trasparenza, centralità del cittadino e dell’utente.

La disciplina di nuovo conio trova applicazione per tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale ed integra le normative settoriali, prevalendo sulle stesse in caso di contrasto.

Il decreto legislativo regola sia i moduli gestori del servizio (secondo la logica tripartita dell’affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, dell’affidamento a società in house o a società mista), sia la durata degli affidamenti (art. 19), il regime del subentro (art. 23) e le vicende del rapporto in caso di sopravvenienze (art. 27).

I servizi pubblici locali di rilevanza economica sono definiti come quei servizi di interesse economico generale “erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale” (art. 2).

Il decreto distingue, a sua volta, tra servizi a rete e non a rete.

In particolare, i primi sono quei servizi pubblici di rilevanza economica che, specificamente, possono essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio e che sono sottoposti alla regolazione da parte di un’autorità indipendente.

Quanto alla gestione e all’affidamento di tali servizi l’art. 14 del decreto, come già accennato, contempla tre diverse modalità tra cui l’ente competente può scegliere in via alternativa:

1) l’affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica. In tal caso è preferibile il ricorso a concessioni di servizi piuttosto che ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l’effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all’operatore economico;

2) l’affidamento a società mista, ossia pubblico-privata, attraverso una gara a doppio oggetto, cioè per la selezione del socio privato e il contestuale affidamento del servizio;

3) l’affidamento a società in house. In tali ipotesi, occorre una motivazione qualificata da parte della P.A., che cioè dia conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato.

Per i servizi diversi da quelli a rete l’ente affidante può scegliere, invece, la gestione in economia o mediante aziende speciali.La durata dell’affidamento viene fissata dall’ente locale in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all’entità e alla durata degli investimenti proposti dall’affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio, conformemente alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici.Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, invece, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l’ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l’ammortamento degli investimenti.

Il rapporto di pubblico servizio intercorrente tra l’ente affidante e il soggetto affidatario viene regolamentato con particolare attenzione ai contenuti del contratto di servizio, alle tariffe, alla vigilanza e alla trasparenza della gestione.Il gestore dovrà redigere e aggiornare la carta dei servizi corredata anche delle informazioni relative alla composizione della tariffa, pubblicandola sul proprio sito internet, e dovrà dare adeguata pubblicità del livello effettivo di qualità dei servizi offerti e del livello annuale degli investimenti effettuati.

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