L'Avv. Silvio Battista è esperto in ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo.

Sin dal lontano 2010 egli ha iniziato ad approfondire e a sperimentare le tecniche di tutela dei diritti fondamentali, dopo la frequenza del prestigioso corso "The Protection of Fundamental Rights" organizzato dall'Università di Bologna in cooperazione con l'Université de Strasbourg ed il King’s College London.

La pratica quotidiana lo vede impegnato nella presentazione di ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo per il pieno riconoscimento dei diritti dei propri assistiti contro le inefficienze degli ordinamenti nazionali.

La Corte europea dei Diritti dell’Uomo è un tribunale internazionale con sede a Strasburgo che giudica sulle violazioni della “Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo”, trattato internazionale firmato a Roma il 4 Novembre 1950, recante un catalogo di diritti e libertà che gli Stati membri del Consiglio d’Europa hanno assunto l’obbligo di rispettare.

A tal proposito, si ricordano: il diritto alla vita, il diritto ad un equo processo, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, le libertà di pensiero, coscienza, religione, espressione, riunione e associazione e il divieto di discriminazione.

Per assicurare il rispetto della Convenzione, occorre che la Corte sia investita dell’esame di un ricorso, introdotto da un individuo o da più individui collettivamente o da un'organizzazione non governativa che ritengano di essere personalmente e direttamente vittime di una o più violazioni dei diritti e delle garanzie previsti dalla Convenzione o dai suoi protocolli.

Qualora constati una violazione di uno o più di diritti e garanzie, la Corte pronuncia una sentenza che ha carattere vincolante per lo Stato convenuto che ha l’obbligo di conformarsi a quanto ivi statuito.

La violazione deve essere imputabile alle autorità pubbliche di uno o più Stati vincolati dalla Convenzione. Il ricorso va proposto contro lo Stato.

La Corte non può esaminare le doglianze dirette contro dei singoli o contro delle istituzioni di diritto privato, come le società commerciali.

I ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo devono soddisfare determinati requisiti per essere esaminati nel merito, pena, altrimenti, la loro irricevibilità.

Anzitutto, di regola, i casi possono essere sottoposti alla Corte solo dopo che siano stati esauriti tutti i rimedi giurisdizionali nazionali fino al più alto grado (in Italia, la Corte di Cassazione oppure la Corte d'Appello in caso di c.d. doppia conforme, cioè quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado per le medesime ragioni di fatto. Ciò, infatti, preclude la possibilità di proporre ricorso in Cassazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio).

Come sancito dalla Corte, la norma relativa all’esaurimento non è assoluta, ammettendo eccezioni nel caso in cui i rimedi interni non siano adeguati, poiché privi del carattere dell’accessibilità e dell’effettività (come nel caso di diniego di accesso alla giustizia in materia ambientale).

A differenza dei tribunali nazionali, per i procedimenti dinanzi alla Corte non sono richieste somme da corrispondere a titolo di tasse, dato che l'esame della pratica è gratuito, né sussiste il rischio di essere condannati alle spese legali nei confronti del Governo convenuto, qualora la Corte non rilevi alcuna violazione.

Se la Corte accerta una violazione, essa può riconoscere anche un'“equa soddisfazione”, che consiste in una sorta di indennizzo per i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali sofferti.

La Corte può altresì condannare lo Stato al rimborso delle spese di giustizia sostenute dai ricorrenti dinanzi ai tribunali nazionali oltre che a quelle sostenute dinanzi ad essa.

Saranno a carico del cliente, invece, gli onorari dell’avvocato, se richiesti, e le spese per la ricerca e la corrispondenza.

L’assistenza legale non è indispensabile all’inizio della procedura; chiunque può presentare il proprio ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo.

Tuttavia, l’assistenza di un avvocato diviene necessaria quando la Corte comunica il caso al Governo convenuto per le sue osservazioni.

In ogni caso, l'assistenza tecnica di un avvocato è fortemente consigliata anche nella fase iniziale della procedura dato che la maggior parte dei ricorsi viene dichiarata irricevibile per difetto di determinati requisiti.

Pertanto, un ricorso incompleto rischia di non essere esaminato dalla Corte che lo rigetterà senza esaminare il merito.

A decorrere dal 1° febbraio 2022, il termine di presentazione del ricorso alla CEDU è stato abbreviato e ridotto da 6 a 4 mesi dopo la sentenza definitiva a livello nazionale.

Alla luce dello stringente termine imposto a pena di decadenza, l’Avv. Silvio Battista invita tutti coloro che fossero interessati ad avvalersi del suo patrocinio a mettersi immediatamente in contatto con lo Studio non appena ricevuta notizia della pubblicazione della decisione interna definitiva.

Avv. Silvio Battista

 

CASI DI RILIEVO - ANNO 2024

 

Corte europea diritti dell'uomo, Sez. III, 09/07/2024, n. 16206/19, S. c. Russia

AFFIDAMENTO E ASSISTENZA DEI MINORI

Viola l'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo la revoca dell'incarico di tutore di due bambini di quattro e cinque anni da parte delle autorità russe, a causa della diagnosi di "transessualismo" e del cambiamento di identità di genere del genitore affidatario. (Nella specie, la Corte EDU osservava che le autorità nazionali avevano terminato l'affidamento dei due figli affidatari dell' istante essenzialmente a causa della sua transessualità, del cambiamento della sua identità di genere e del conseguente sconvolgimento della "famiglia tradizionale", definita dalla legge nazionale come l'unione di un uomo e una donna, presumibilmente influenzando lo sviluppo fisico, spirituale e morale dei figli affidatari. La decisione di rimuovere l'affidamento non era stata supportata, infatti, da alcuna perizia individualizzata dell'istante e dei bambini né da alcuno studio scientifico riguardante l' impatto di un cambiamento di identità di genere sulla salute psicologica e sullo sviluppo dei bambini. La motivazione dei tribunali nazionali si era basata principalmente sull' impossibilità legale che coppie dello stesso sesso fossero accettate come genitori affidatari; pertanto, la Corte concludeva che vi fosse stata violazione dell'art. 8 della Convenzione.

 

Corte europea diritti dell'uomo, Sez. I, 13/06/2024, n. 32312/23, D.K. c. Hungary

ISTIGAZIONE O AIUTO AL SUICIDIO 

La Corte EDU esclude che il diritto alla vita privata sancito dall'art. 8 CEDU obblighi gli Stati a introdurre la morte medicalmente assistita per consentire al malato di porre fine alle proprie sofferenze. L' incriminazione dell'aiuto al suicidio rientra, infatti, nel margine di apprezzamento di cui gli Stati sono titolari. La Corte ritiene, inoltre, che non violi il divieto di discriminazione di cui all'art. 14 CEDU disciplinare in modo diverso la situazione del malato tenuto in vita da un trattamento sanitario, il quale, chiedendone l' interruzione, va incontro alla morte, e quella del malato che, non essendo tenuto in vita dal trattamento, neppure può chiedere di morire tramite suicidio assistito.

 

Corte europea diritti dell'uomo, Sez. III, 07/05/2024, n. 49014/16, A.K. c. Russia

LICENZIAMENTO

ll licenziamento di un' insegnante dovuto alla pubblicazione sui social media di foto che mostrano momenti di intimità con la partner durante i viaggi o alle feste costituisce una indebita ingerenza nel diritto della stessa al rispetto della sua vita privata; l'orientamento sessuale di un individuo, infatti, non può essere scisso dalle sue espressioni private e pubbliche. Il licenziamento, quindi, va considerato sproporzionato e lesivo dell'art. 8 della Cedu.

Corte europea diritti dell'uomo, Sez. IV, 23/04/2024, Z. c. Romania

DIRITTI POLITICI E CIVILI

La Corte, all'unanimità, ha rilevato una violazione dell'art. 8 in combinato disposto con l'art. 14, in un caso riguardante la celebrazione di un processo per crimini di guerra che è stato rinnovato negli anni '90, dopo essere già stato celebrato negli anni '50, in relazione a fatti persecutori commessi in danno di ebrei rumeni. I giudici europei hanno osservato che la revisione delle condanne storiche per condotte connesse all'Olocausto non è stata debitamente giustificata dalle autorità nazionali e ha dato luogo a un fenomeno di vittimizzazione secondaria.

 

Corte europea diritti dell'uomo, Grande Cam., 09/04/2024, n. 7189/21, C. c. Francia

DIRITTI POLITICI E CIVILI

Va escluso lo status di vittima del ricorrente in quanto non più residente da diverso tempo sul territorio dello Stato convenuto e in considerazione dell'assenza di legami significativi con il comune che riteneva di rappresentare. In merito al ricorso quale ex sindaco del comune in questione, il ricorso va respinto in quanto gli organi statali, nazionali o locali e pur dotati di autonomia, non sono autorizzati a presentare un ricorso nei confronti del proprio Stato.

 

Corte europea diritti dell'uomo, Grande Cam., 09/04/2024, n. 39371/20, D.A. c. Portogallo

DIRITTI POLITICI E CIVILI

La nozione di giurisdizione ex art. 1 della CEDU non può essere interpretata in modo da estendere ulteriormente i casi di controllo sulla persona e così includere le ipotesi di controllo funzionale da parte dello Stato sugli interessi della persona. L'accoglimento di questo orientamento, che trova riscontro nella prassi di alcuni organi internazionali sul rispetto di trattati sui diritti umani, implicherebbe una situazione di imprevedibilità circa le decisioni della Corte e pregiudicherebbe il principio della certezza del diritto. Con riferimento all'unico Stato per il quale sussiste la giurisdizione ex art. 1 (il Portogallo), i ricorrenti non hanno esaurito i ricorsi interni accessibili ed effettivi in conformità al principio di sussidiarietà della tutela internazionale predisposta dal sistema della CEDU.

 

Corte europea diritti dell'uomo, Grande Cam., 09/04/2024, n. 53600/20, V.K.S. c. Switzerland

AMBIENTE

In considerazione della gravità e urgenza degli effetti dei cambiamenti climatici di origine antropica, evidenziati da autorevoli rapporti scientifici, le associazioni ambientaliste, a certe condizioni e pur non essendo vittime della violazione di norme della CEDU, sono titolari di un locus standi di fronte alla Corte europea, anche allo scopo di tutelare le generazioni future. Nel merito, lo Stato convenuto ha violato gli obblighi positivi, sostanziali e procedurali, derivanti dal diritto alla vita privata e familiare e aventi contenuto analogo a quelli concernenti il diritto alla vita. Lo Stato convenuto ha anche violato il diritto di accesso ai tribunali nazionali per contestare le misure di contrasto al cambiamento climatico da esso adottate. Le misure concrete a carico dello Stato, in considerazione della complessità delle questioni affrontate, saranno determinate dallo Stato condannato sotto la supervisione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

La Corte, a maggioranza (16 contro 1), ha stabilito che è stato violato l'art. 8 e, all'unanimità, ha ritenuto violato l'art. 6 (equo processo; diritto di accesso al giudice), in un caso riguardante i danni alla salute e alle condizioni di vita denunciati dai ricorrenti, dovuti alla mancata adozione - nonostante gli obblighi previsti dalla Convenzione - di misure sufficienti per mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

 

Corte europea diritti dell'uomo, Sez. II, 09/04/2024, E.L. c. Lituania

VIOLENZA SESSUALE 

La Corte, all'unanimità, ha statuito che vi è stata una violazione dell'art. 3, in un caso riguardante presunti abusi sessuali subiti da un minore, a causa dell' inefficienza con cui le autorità nazionali hanno svolto le investigazioni a seguito della denuncia presentata dal ricorrente.

 

Corte europea diritti dell'uomo, Grande Cam., 09/04/2024, D.A. c. Portogallo

AMBIENTE

La Corte, all'unanimità, ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da sei cittadini portoghesi relativamente alle ricadute, odierne e future, del cambiamento climatico. L' istanza, fondata su vari articoli della Convenzione (artt. 2, 3, 8 e 14), su atti di natura internazionale (es. Accordo di Parigi, 2015) e su documentazione specialistica (es. relazioni di esperti riguardanti i danni ambientali causati dal clima), è stata respinta - ai sensi dell'art. 35 - per mancato esaurimento dei rimedi interni avuto riguardo al Portogallo e per incompetenza territoriale con riferimento agli altri Stati convenuti.

 

Corte europea diritti dell'uomo, Sez. II, 26/03/2024, n. 38963/18, V.I. c. The Republic of Moldova

DIRITTI CIVILI

La Corte, all'unanimità, ha stabilito che sono stati violati gli artt. 3, 13 e 14, inuncaso riguardante il ricovero forzoso di un orfano, affetto da una lieve disabilità intellettiva, in un ospedale giudici europei hanno riscontrato che nonsono state rispettate le garanzie legalmente previste in relazione al ricovero involontario e che le autorità moldave non hanno efficacemente indagato sulle ragioni per cui il ricorrente è stato per l'appunto ricoverato in tale struttura; e, nell'occasione, hanno rilevato per giunta l'assenza di una normativa nazionale soddisfacente in materia.

 

Corte europea diritti dell'uomo, Sez. III, 19/03/2024 K.J. c. Russia

DIRITTI POLITICI E CIVILI

La Corte, all'unanimità, ha rilevato una violazione degli artt. 2, 3 e 5, in un caso riguardante, in primo luogo, la detenzione di K.J. e S.K. in Russia e, in secondo luogo, l'emanazione da parte delle autorità russe di provvedimenti di espulsione (recte, di rimpatrio presso la Repubblica Democratica Popolare di Corea - RPDC) nei confronti di tre cittadini nordcoreani (C.C., K.J. e S.K.).

 

Corte europea diritti dell'uomo, Sez. I, 14/03/2024, n. 40119/21

ABORTO

Viola l'art. 8 CEDU la sentenza della Corte Costituzionale di uno Stato che, in caso di anomalie genetiche del feto, costringa una donna a recarsi all'estero per abortire, laddove manchi il requisito della prevedibilità della decisione, richiesto dall'art. 8 CEDU, e laddove la decisione non provenga da un organo legittimo. (Nel caso di specie, la decisione della Corte Costituzionale polacca aveva interferito con la procedura medica per la quale la ricorrente era qualificata e che era già stata avviata, creando una situazione in cui ella era stata privata delle adeguate garanzie contro l'arbitrarietà, e la composizione della Corte Costituzionale comprendeva giudici nominati con una procedura ritenuta in violazione dell'art. 6 della Convenzione, mettendo in dubbio la legittimità dell'organo stesso.)

 

Corte europea diritti dell'uomo, Sez. II, 12/03/2024 Parti: K. c. Turchia

DIRITTI POLITICI E CIVILI

La Corte, all'unanimità, ha statuito che è stato violato l'art. 9, in un caso riguardante la condanna del ricorrente per essersi rifiutato di prestare servizio militare come riservista, per motivi di obiezione di coscienza. La mancanza di una disciplina legislativa che consenta agli obiettori di svolgere una forma alternativa di attività rispetto a quella militare, laddove all' interno dell'ordinamento è previsto l'obbligo di leva, è contraria alla normativa convenzionale.

 

Corte europea diritti dell'uomo, Sez. IV, 05/03/2024, n. 37364/10, B. c. Serbia

LAVORO

La Corte, all'unanimità, ha riscontrato una violazione dell'art. 34, in un caso riguardante l'atteggiamento pressante e intimidatorio tenuto da un datore di lavoro nei confronti di un proprio dipendente, dopo che quest'ultimo aveva adito l'autorità giudiziaria e ottenuto un provvedimento a sé favorevole relativamente a stipendi arretrati.

 

Corte europea diritti dell'uomo, Sez. II, 20/02/2024, n. 48340/20, D. c. Türkiye

LAVORO

Integra una violazione dell'art. 11 della Convenzione, e quindi della libertà di espressione, il licenziamento di un lavoratore che, tramite e-mail, aveva criticato l'operato del dirigente lamentando presunte carenze nella gestione della società, nell' interesse della società stessa, inviando la mail solo ad un ristretto gruppo di destinatari all'interno dell'azienda.

 

Corte europea diritti dell'uomo, Sez. III, 20/02/2024, n. 43868/18, W.B. c. Svizzera

DIRITTI POLITICI E CIVILI

La Corte, all'unanimità, ha stabilito che sono stati violati gli artt. 8, 13 e 14, in un caso di profiling razziale compiuto dalla polizia durante un controllo di routine alla stazione ferroviaria di Zurigo.

 

Corte europea diritti dell'uomo, Sez. IV, 20/02/2024, Danileţ c. Romania

DIRITTI POLITICI E CIVILI

La Corte, a maggioranza, ha ritenuto violato l'art. 10, in un caso riguardante un giudice sanzionato disciplinarmente per la pubblicazione di due post sul proprio account Facebook. In particolare, secondo i giudici europei non è stato debitamente valutato il contesto in cui le esternazioni sono avvenute, né è stata dimostrata la lesione dell' immagine e/o del prestigio della magistratura, né tantomeno si è correttamente bilanciato il diritto la libertà di espressione con la tutela degli altri diritti e interessi in gioco, allorché si è irrogato il provvedimento disciplinare in danno del ricorrente.

 

Corte europea diritti dell'uomo, Sez. I, 15/02/2024, Škoberne c. Slovenia

DIRITTI DELLA PERSONALITA'

La Corte, all'unanimità, ha stabilito che sono stati violati gli artt. 6 e 8, in un caso riguardante un ex giudice condannato per corruzione sulla base di dati telecomunicativi e di geolocalizzazione che sono però stati conservati per un lasso temporale eccessivo, oltreché sulla base di dichiarazioni rispetto alle quali all'accusato non è stata garantita la possibilità di difendersi adeguatamente tramite l'esame di chi le ha rilasciate.

 

Corte europea diritti dell'uomo, Sez. III, 13/02/2024, J. c. Svizzera

PENALE

La Corte, all'unanimità, ha riscontrato una violazione dell'art. 6, in un caso riguardante la morte di un uomo presumibilmente causata dall'esposizione ad amianto, perché il sopraggiungere della prescrizione ha impedito che si accertassero i fatti tanto in sede civile quanto in sede penale.