Il TAR Lazio rammenta che:
“La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, rilevato che, ai fini della valutazione dell’esistenza della fattispecie di cui all’art. 80, co. 5, lett. c) del codice dei contratti, correlato a fatti di rilevanza penale, non è necessaria la previa adozione di una misura penale a carico di un soggetto che agisce ed opera per la società interessata, ovvero la disposizione nei suoi confronti del rinvio a giudizio, ma rileva, piuttosto, che i fatti presi in considerazione dalla stazione appaltante, quand’anche di rilevanza penale, siano espressivi di un grave errore professionale (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 8 febbraio 2021, n. 799; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 16 ottobre 2020, n. 2112; TAR Lombardia, Milano, 14 maggio 2020, n. 811).
Nella fattispecie i fatti contestati appaiono di particolare gravità ed espressivi di un pericolo per l’affidabilità ed integrità dell’operatore anche a prescindere dalla formale adozione di un provvedimento di rinvio a giudizio o condanna.
(…)
Quanto alla contestata mancata considerazione delle misure di self-cleaning adottate, deve evidenziarsi che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il provvedimento ha formulato un giudizio globale sulle misure riparatorie adottate dalla ricorrente, rilevando che le misure adottate nel corso del tempo non hanno impedito che -OMISSIS- fosse implicata in un numero consistente di procedimenti penali; nella motivazione dell’esclusione sono state ampiamente poste in luce sia le carenze dell’organizzazione aziendale e dei vari strumenti di cui -OMISSIS- si sarebbe dotata nel tempo, sia il carattere “selettivo” di alcune misure di self-cleaning.
Si è evidenziato, in particolare, che in alcuni casi -OMISSIS- ha rimosso in maniera abbastanza tempestiva rappresentanti speciali e dirigenti implicati in procedimenti penali, mentre non ha adottato alcun provvedimento (neppure di carattere temporaneo) nei confronti di propri esponenti apicali coinvolti in due procedimenti penali di notevole gravità in corso ad Ancona e Modena.
Secondo la giurisprudenza amministrativa, inoltre, le misure di self-cleaning non hanno valore qualora poste in essere in fase di gara, ma operano solo in relazione alle gare indette successivamente alla loro adozione (Consiglio di Stato sez. V, 21 gennaio 2020 n. 478, TAR Lazio, Roma, 2 marzo .2018 n. 2394; TAR Lombardia, 10 novembre 2017 n. 2123); ne consegue che le misure di self-cleaning poste in essere prima dell’espulsione non avrebbero potuto impedire tale esito”.
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