Rapporti tra RUP privo di qualifica dirigenziale e Dirigente del settore contratti (C.d.S. sentenza n. 3638/2022)

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Secondo il Consiglio di Stato non è possibile sostenere che una volta nominato il responsabile unico della procedura di affidamento (RUP) questi goda di una «competenza esclusiva» (in particolare in ordine all’istruttoria procedimentale), in conseguenza della quale il dirigente dell’unità organizzativa non potrebbe svolgere direttamente l’istruttoria procedimentale o singoli atti istruttori. E ciò in quanto non si può aderire a una rigida distinzione, all’interno del procedimento amministrativo, tra la competenza per la fase istruttoria e quella per l’adozione del provvedimento finale.

Segnatamente, nella fattispecie posta al vaglio del C.d.S. il dirigente del settore contratti aveva effettuato le verifiche istruttorie sul possesso dei requisiti dichiarati dal RTP aggiudicatario e sottoscritto la relazione finale istruttoria in luogo del RUP nominato dalla stazione appaltante, in asserita violazione dell’art. 31 del codice dei contratti pubblici e delle linee guida Anac che definiscono ruolo e funzioni del responsabile unico del procedimento.

A sostegno delle proprie conclusioni il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha osservato, in primo luogo, che: ” – nell’ordinamento degli enti locali – l’art. 31 del codice dei contratti pubblici, che disciplina ruolo e funzioni del r.u.p. nei procedimenti di affidamento di contratti pubblici, deve essere necessariamente coordinato, per un verso, con l’art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000 (T.u.e.l.), che riserva ai dirigenti la responsabilità delle procedure d’appalto, come emerge dallo stesso testo dell’art. 31, comma 3, il quale assegna al r.u.p. «tutti i compiti relativi alle procedure di […] affidamento […] che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi e soggetti»; per altro verso, con il principio secondo cui gli atti che impegnano l’amministrazione all’esterno debbono essere adottati da organi dotati di qualifica dirigenziale (come, del resto, si ricava anche dall’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241 del 1990: il responsabile del procedimento «adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale […]»). Nel caso di specie è incontestato che il r.u.p. fosse privo di qualifica dirigenziale, per cui appare del tutto corretto che il dirigente del settore contratti pubblici abbia adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva”.

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