RTI e Avvalimento: incompatibilità con il diritto UE dell’obbligo della mandataria di possedere i requisiti previsti nel bando di gara e di eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (Corte di Giustizia, sentenza 28 aprile 2022)

con Nessun commento

La controversia alla base della pronuncia in commento trae origine da un avvalimento interno ad un raggruppamento di operatori economici nel quadro di una procedura aperta per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene pubblica in 33 comuni della provincia di Messina.

In particolare, il RTI aggiudicatario di un lotto risultava soccombente dinanzi al TAR Sicilia-Catania, avendo la mandataria dimostrato il possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di gara integralmente ed esclusivamente mediante avvalimento, in contrasto con l’art. 83, comma 8, del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

Com’è noto, l’articolo 83 del decreto, rubricato “criteri di selezione e soccorso istruttorio”, al terzo periodo del comma 8 recita testualmente: “(…) La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (…)”.

Senonché, in sede di appello il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia ravvisava un contrasto tra la predetta disposizione e la corrispondente disposizione della direttiva 2014/24, individuabile all’interno dell’art. 63 “in quanto quest’ultimo articolo non sembra limitare la possibilità per un operatore economico di ricorrere alle capacità di operatori terzi”.

Per l’effetto, il giudice di secondo grado decideva di sospendere il procedimento al fine di sottoporre alla Corte di giustizia dell’UE la seguente questione pregiudiziale di interpretazione del diritto dell’UE: “Se l’articolo 63 della direttiva [2014/24], relativo all’istituto dell’avvalimento, unitamente ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e56 TFUE, osti all’applicazione della normativa nazionale italiana in materia di “criteri di selezione e soccorso istruttorio” di cui all’inciso contenuto nel [terzo] periodo del comma 8 dell’articolo 83 del [Codice dei contratti pubblici], nel senso che in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento (di cui all’articolo 89 del [Codice dei contratti pubblici]), in ogni caso la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria” (cfr. ordinanza 24 novembre 2020, n. 1106).

La Corte di Giustizia, in risposta al quesito, ha affermato che: “imponendo all’impresa mandataria del raggruppamento di operatori economici di eseguire le prestazioni «in misura maggioritaria» rispetto a tutti i membri del raggruppamento, vale a dire di eseguire la maggior parte dell’insieme delle prestazioni contemplate dall’appalto, l’articolo 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici fissa una condizione più rigorosa di quella prevista dalla direttiva 2014/24, la quale si limita ad autorizzare l’amministrazione aggiudicatrice a prevedere, nel bando di gara, che taluni compiti essenziali siano svolti direttamente da un partecipante al raggruppamento di operatori economici“.

Inoltre, i giudici di Lussemburgo hanno osservato che: “È vero che l’articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/24 prevede che gli Stati membri possano stabilire clausole standard che specifichino il modo in cui i raggruppamenti di operatori economici devono soddisfare le condizioni relative alla capacità economica e finanziaria o alle capacità tecniche e professionali di cui all’articolo 58 di tale direttiva. Tuttavia, quand’anche la capacità di svolgere compiti essenziali rientrasse nella nozione di «capacità tecnica», ai sensi degli articoli 19 e 58 della direttiva 2014/24, ciò che consentirebbe al legislatore nazionale di includerla nelle clausole standard previste dall’articolo 19, paragrafo 2, della stessa, una norma come quella contenuta nell’articolo 83, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti pubblici, che obbliga il mandatario del raggruppamento di operatori economici ad eseguire direttamente la maggior parte dei compiti, va al di là di quanto consentito da tale direttiva. Infatti, una norma del genere non si limita a precisare il modo in cui un raggruppamento di operatori economici deve garantire di possedere le risorse umane e tecniche necessarie per eseguire l’appalto, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, di detta direttiva, in combinato disposto con l’articolo 58, paragrafo 4, della stessa, ma riguarda l’esecuzione stessa dell’appalto e richiede in proposito che essa sia svolta in misura maggioritaria dal mandatario del raggruppamento”.

In conclusione, la Corte di Giustizia ha risposto alla questione sollevata dai giudici nazionali dichiarando che: “l’articolo 63 della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l’impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria”.

Avv. Silvio Battista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *