L’influenza del diritto eurounionale sulla disciplina dei contratti pubblici

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La disciplina degli appalti rappresenta l’ambito entro il quale il diritto dell’U.E. dispiega al massimo grado la propria efficacia.

In particolare, la normativa eurounionale in materia è volta a garantire la libera prestazione dei servizi, la libertà di stabilimento delle imprese degli Stati membri e la libertà di accesso senza discriminazioni alle procedure di aggiudicazione, perseguendo la tutela della libera concorren­za.

Si vuole, infatti, evitare che la stazione appaltante, operante in uno degli Stati membri, nell’affidare la commessa pubblica, favorisca le imprese nazionali a discapito delle imprese di altri Stati membri.

I principi e le norme dei Trattati europei che governano la materia – la cui fondamentale rilevanza è stata ribadita dalla Commissione europea nella comunicazione del 12.4.2000 – sono i seguenti:

  • il principio di parità di trattamento, il quale implica che le amministrazioni concedenti, pur essendo libere di scegliere la procedura di aggiudicazione più appropriata alle caratteristiche del settore interessato e di stabilire i requisiti che i candidati devono soddisfare durante le varie fasi della procedura, devono garantire che la scelta del candidato avvenga in base a criteri obiettivi e che la procedura si svolga rispettando le regole e i requisiti inizialmente stabiliti (cfr. Corte di giustizia, sentenza 25 aprile 1996, causa C-87/94 Bus Wallons). Quali esempi di pratiche contrarie alla parità di trattamento la commissione ha individuato quelle che permettono l’accettazione di offerte non conformi al capitolato d’oneri o modificate successivamente alla loro apertura ovvero la presa in considerazione di soluzioni alternative qualora la possibilità non sia stata prevista dal progetto iniziale;
  • il principio di non discriminazione, in particolare sulla base della nazionalità;
  • il principio di trasparenza, strettamente legato a quello di non discriminazione poiché garan­tisce condizioni di concorrenza non falsate ed esige che le amministrazioni rendano pubbli­ca, con appropriati mezzi di pubblicità, la loro intenzione di ricorrere ad una gara. Tali forme di pubblicità dovranno contenere le informazioni necessarie affinché i potenziali concorrenti siano in grado di valutare il loro interesse a partecipare alla procedura quali l’indicazione dei criteri di selezione ed attribuzione, l’oggetto della concessione e delle prestazioni attese dal concessionario;
  • il principio di proporzionalità, in virtù del quale le amministrazioni devono adottare provvedimenti necessari ed adeguati in relazione all’obiettivo, evitando di fissare requisiti professionali o finanziari sproporzionati rispetto all’oggetto della gara;
  • il principio del mutuo riconoscimento, il quale implica che lo Stato nel cui territorio la prestazione è fornita deve accettare le specifiche tecniche, i controlli, i titoli e i certificati prescritti in un altro Stato nella misura in cui questi siano riconosciuti equivalenti a quelli richiesti dallo Stato membro destinatario della prestazione;
  • il principio della tutela dei diritti fondamentali, rientrante nelle tradizioni comuni agli Stati membri. Il principio esige che eventuali provvedimenti di diniego adottati dalle ammini­strazioni nel corso delle procedure interessate debbano essere motivate e siano oggetto di ricorsi giurisdizionali da parte di loro destinatari.

I suddetti principi sono stati affiancati da un poderoso corpus normativo volto a disciplinare espressamente le gare il cui importo superi determinate soglie (c.d. contratti di rilevanza europea), sì da suscitare l’interesse a partecipare di imprese di altri Stati membri.

In particolare, a partire dal 1° gennaio 2020 si applicano le nuove soglie economiche determinate con regolamenti delegati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2019: si tratta, specificamente, dei regolamenti n. 2019/1827 (concessioni), 2019/1828 (settori ordinari), 2019/1929 (settori speciali), 2019/1830 (difesa e sicurezza).

Le dette soglie sono così articolate:

a) per i settori ordinari:

5.350.000 euro per gli appalti e per le concessioni di lavori pubblici.

139.000 euro per gli appalti di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni centrali (i Ministeri);

214.000 euro per gli appalti di forniture e di servizi aggiudicati da altre stazioni appaltanti;

750.000 euro per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi speciali elencati nell’allegato IX del codice.

b) per i settori speciali:

5.350.000 euro per gli appalti di lavori;

428.000 euro per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

1.000.000 di euro per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell’allegato IX del Codice.

Le direttive europee recepite dal vecchio codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) sono:

  • la direttiva n. 2004/17/CE, che ha ad oggetto gli appalti aggiudicati da enti operanti nei cosiddetti settori speciali (quali elettricità, gas, acqua etc.);
  • a direttiva n. 2004/18/CE, disciplinante gli appalti di lavori pubblici, di servizi pubblici e di forniture pubbliche in genere (appalti nei c.d. settori ordinari).

Successivamente sono intervenute le nuove direttive europee in materia di appalti e concessioni che hanno abrogato le previgenti direttive, e segnatamente:

– la direttiva 2014/23/UE sulle concessioni;

– la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

– la direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali che abroga la direttiva 2004/17/CE.

Tale disciplina è confluita nel decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici attualmente vigente. Esso è stato ampiamente rivisto, prima con il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 56/2016 e poi con il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (il c.d. Decreto Sblocca Cantieri), contente disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

 

 

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