Garanzia provvisoria – escussione ammessa soltanto nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario

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Con la sentenza n. 7 del 26 aprile 2022 l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha risposto al quesito posto dalla quarta sezione chiarendo che il comma 6 dell’art. 93 d. lgs. n. 50 del 2016 – nel prevedere che la “garanzia provvisoria” a corredo dell’offerta “copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario […]” – delinea un sistema di garanzie che si riferisce al solo periodo compreso tra l’aggiudicazione ed il contratto e non anche al periodo compreso tra la “proposta di aggiudicazione” e l’aggiudicazione.

Ciò determina la conseguente impossibilità di escussione della garanzia a carico dell’operatore economico partecipante alla gara qualora esso non sia stato ancora formalmente individuato quale aggiudicatario.

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