Benvenuti nella pagina dedicata alla raccolta delle sentenze più significative della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) contro l’Italia suddivise per argomento.
Non si tratta di un mero un compendio informativo, ma di una testimonianza tangibile del nostro impegno a essere sempre aggiornati, a garanzia della migliore tutela legale per il Vostro caso.
Vi invitiamo a esplorare la casistica riportata per apprezzare la complessità e l’importanza del ruolo della CEDU e per comprendere come la nostra expertise in questo ambito possa fare la differenza nella salvaguardia dei vostri diritti e interessi.
CASI DI RILIEVO – ANNO 2026
Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova c. Italia, ricorso n. 49687/16 – sentenza dell’11 giugno 2026
Con la sentenza dell’11 giugno 2026 nel caso Christian Congregation of Jehovah’s Witnesses v. Italy, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito all’unanimità che l’impossibilità per la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova di stipulare un’intesa con lo Stato italiano — e la conseguente esclusione dal sistema di finanziamento dell’otto per mille — costituisce una violazione dell’Articolo 14 della Convenzione (divieto di discriminazione), in combinato disposto con l’Articolo 9 (libertà di religione) e l’Articolo 1 del Protocollo N. 1 (protezione della proprietà).
L’associazione ricorrente tentava invano di raggiungere un accordo con lo Stato ai sensi dell’Articolo 8, comma 3, della Costituzione fin dal 1977. Nonostante ben tre pareri favorevoli espressi da diversi Consigli dei Ministri nel 2000, 2007 e 2014, e due disegni di legge presentati a seguito di lunghe trattative, il Parlamento non ha mai ratificato l’intesa. Inoltre, a partire dal 2016, le autorità governative hanno costantemente rifiutato di riaprire i negoziati, mentre altre confessioni religiose continuavano a stipulare accordi analoghi, accedendo così ai fondi derivanti dalle scelte dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.
La Corte ha anzitutto rilevato che la Congregazione si trovava in una situazione del tutto analoga a quella delle confessioni che hanno ottenuto l’intesa. Tuttavia, la procedura italiana per la stipula di tali accordi non è regolata da norme legislative o regolamentari, bensì da una prassi amministrativa priva di termini temporali oggettivi, che non prevede l’obbligo di adottare una decisione formale in caso di rifiuto e non offre rimedi giurisdizionali efficaci. Questo contesto ha privato i richiedenti di garanzie sufficienti contro il rischio di trattamenti discriminatori.
Nel vagliare le giustificazioni addotte dal Governo italiano, basate sulla contrarietà dei Testimoni di Geova alle trasfusioni di sangue, all’astensionismo politico e al rifiuto storico del servizio militare, i giudici di Strasburgo le hanno ritenute prive di un fondamento obiettivo e ragionevole. La CEDU ha osservato che la stessa legislazione italiana tutela la libertà di scelta terapeutica dell’adulto e prevede meccanismi giudiziari a tutela dei minori. Di conseguenza, l’opposizione per motivi religiosi alle emotrasfusioni non costituisce un rischio comprovato per la salute pubblica, né è stato dimostrato che le posizioni della Congregazione violino l’ordinamento giuridico interno, come confermato d’altronde dai precedenti e ripetuti pareri favorevoli espressi dagli stessi esecutivi italiani.
Si ricorda che la sentenza, emessa da una Camera di sette giudici, non è ancora definitiva: entro tre mesi dalla pubblicazione, le parti avranno la facoltà di richiedere il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera.
Industriali Costruzioni Meccaniche Tor Cervara S.r.l. c. Italia, ricorso n. 24104/20 – Sentenza dell’11 giugno 2026
Con la sentenza dell’11 giugno 2026 nel caso Industriali Costruzioni Meccaniche Tor Cervara S.r.l. c. Italia, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Prima Sezione, riunita in Comitato) ha condannato all’unanimità lo Stato italiano per la violazione dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione (diritto a un equo processo, sotto il profilo della mancata esecuzione delle decisioni di giustizia) e dell’Articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà).
La vicenda trae origine dall’occupazione abusiva di un immobile destinato a uso alberghiero, di proprietà della società ricorrente, perpetrata da circa duecento persone a partire dal 6 aprile 2013.
Nonostante la società avesse sporto denuncia e ottenuto, il 5 maggio 2017, un decreto di sequestro penale dell’immobile da parte del Giudice per le indagini preliminari di Roma, tale provvedimento è rimasto del tutto ineseguito.
Analogamente, è rimasta lettera morta un’ordinanza cautelare del Tribunale di Roma del 15 marzo 2019 che imponeva la sospensione della fornitura di energia elettrica al fabbricato, poiché le forze dell’ordine hanno rinunciato all’esecuzione adducendo motivi di ordine pubblico e il rifiuto degli occupanti di sgomberare.
I tentativi della pubblica amministrazione di arginare il problema si sono rivelati inefficaci: sebbene il Prefetto di Roma avesse pianificato un calendario di sgomberi e proposto alla società di partecipare a un bando per locare l’immobile al Comune a prezzi di mercato, l’accordo non è andato a buon fine a causa del disaccordo sulla stima dell’indennità operata dall’amministrazione fiscale. Inoltre, il Comune di Roma ha espressamente dichiarato l’impossibilità di offrire alloggi alternativi alle famiglie vulnerabili presenti nello stabile. Dinanzi alla CEDU, il Governo italiano ha eccepito il mancato esaurimento dei ricorsi interni, evidenziando la pendenza di un giudizio risarcitorio davanti alla Corte di Cassazione e i meccanismi di ristoro previsti dalla legislazione nazionale. La Corte ha rigettato tali obiezioni, ricordando che un rimedio di natura puramente indennitaria non è idoneo a compensare l’inerzia prolungata delle autorità né a sanare la mancata restituzione del bene.
Nel merito, i giudici di Strasburgo hanno ribadito il proprio orientamento consolidato, statuendo che la carenza di risorse pubbliche o l’assenza di soluzioni abitative alternative non possono in alcun modo giustificare la mancata esecuzione di un provvedimento giudiziario.
Il fallimento delle procedure esecutive, sia per il sequestro dell’immobile sia per il distacco dell’elettricità, non è dipeso da un’impossibilità oggettiva ma da precise scelte sistemiche delle autorità connesse alla gestione dell’ordine pubblico e alla mancanza di alloggi di sostituzione. Lo Stato, pertanto, non ha dispiegato tutti gli sforzi ragionevolmente esigibili per tutelare i diritti della proprietà privata.
In merito alla richiesta di equa soddisfazione (Articolo 41), la Corte ha respinto la domanda di risarcimento del danno materiale quantificata dalla ricorrente in base ai potenziali canoni di locazione perduti, giudicandola di natura speculativa e rilevando che i giudici interni restano nella posizione migliore per quantificare tale danno nell’ambito dei procedimenti nazionali ancora pendenti. La CEDU ha comunque riconosciuto alla società la somma di 20.000 euro a titolo di danno morale, rigettando la richiesta per le spese legali in quanto non documentate.
Mazza e altri c. Italia, sentenza dell’11.6.2026
La prima sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, riunita in un comitato composto dai giudici Artūrs Kučs, Raffaele Sabato e Anna Adamska-Gallant, ha pronunciato all’unanimità una sentenza definitiva sul caso che raggruppa la richiesta numero 9212/25 e altri nove ricorsi simili presentati contro lo Stato italiano.
I ricorrenti si sono rivolti alla Corte di Strasburgo lamentando la mancata esecuzione o il significativo ritardo da parte delle autorità italiane nell’adempiere a decisioni di giustizia interne definitive pronunciate a loro favore. Considerata l’evidente somiglianza delle controversie, la Corte ha deciso di unire tutti i ricorsi per esaminarli congiuntamente in un unico verdetto.
Dal punto di vista del diritto, la CEDU ha valutato le lamentele basandosi sulla propria giurisprudenza consolidata. Per quanto riguarda la violazione dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione (diritto a un equo processo), i giudici hanno ribadito che l’esecuzione di una sentenza deve essere considerata parte integrante del processo stesso. Analizzati i fatti, la Corte ha stabilito che lo Stato italiano non ha compiuto tutti gli sforzi necessari per garantire l’esecuzione tempestiva e integrale dei provvedimenti giudiziari nazionali. Di conseguenza, i ricorsi sono stati dichiarati ricevibili e fondati.
Parallelamente, la Corte ha riscontrato una violazione dell’Articolo 1 del Protocollo n. 1, relativo alla protezione della proprietà. Il persistere della mancata esecuzione delle sentenze ha infatti leso il diritto dei ricorrenti al pacifico godimento dei propri beni, in linea con i precedenti giurisprudenziali che vedono l’Italia già condannata in casi analoghi.
In applicazione dell’Articolo 41 della Convenzione relativo all’equa soddisfazione, la CEDU ha stabilito che l’Italia è obbligata a pagare ai ricorrenti, entro tre mesi dalla notifica della sentenza, le somme di denaro specificate nell’allegato del testo originale. In aggiunta, lo Stato italiano resta formalmente vincolato a dare immediata esecuzione a tutte le decisioni giudiziarie interne che risultano ancora pendenti.
Nel caso in cui il pagamento dei risarcimenti non avvenga entro il termine stabilito di tre mesi, l’importo dovuto sarà maggiorato di un interesse semplice. Questo tasso sarà calcolato in base al tasso di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.
ALBERTANI c. ITALIA (ricorso n. 15994/20), sentenza del 4 giugno 2026
Il caso riguarda la situazione di una cittadina italiana affetta da disturbi psichiatrici che, in seguito alla chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) in Italia, è stata detenuta in carcere in condizioni giudicate incompatibili con il suo stato di salute.
La ricorrente ha lamentato una violazione dell’articolo 3 della Convenzione per l’insufficienza delle cure psicoterapeutiche ricevute durante il periodo di detenzione in carcere, che le ha impedito di proseguire il necessario percorso di cura. Allo stesso tempo, il caso solleva questioni cruciali sotto il profilo dell’articolo 5, riguardanti l’irregolarità della detenzione in carcere a causa della mancanza di alternative terapeutiche dopo la chiusura degli OPG, e degli articoli 5 § 4 e 13, in merito all’assenza di ricorsi effettivi, sia preventivi che compensatori, capaci di tutelare il diritto della ricorrente a non essere detenuta in strutture inadeguate alla sua condizione psichica.
Il contesto normativo delineato dalla Corte evidenzia un vuoto legislativo creatosi dopo il 2015, quando le riforme hanno disposto la chiusura degli OPG senza garantire un’adeguata alternativa per i detenuti sottoposti al regime dell’articolo 148 del codice penale. Nonostante la creazione delle Articolazioni per la tutela della salute mentale (ATSM) all’interno delle carceri, diversi rapporti nazionali e internazionali hanno rilevato che tali strutture soffrono di carenze normative, finalità spesso orientate più alla sicurezza che alla cura, e una scarsa diffusione sul territorio.
Sebbene la Corte costituzionale italiana, con la sentenza n. 99/2019, abbia tentato di colmare parzialmente questo vuoto rendendo applicabile l’istituto della detenzione domiciliare anche nei casi di grave infermità psichica, la vicenda della signora Albertani sottolinea le difficoltà sistemiche incontrate dai soggetti vulnerabili. La Corte ha osservato l’evoluzione positiva della ricorrente, che nel tempo è riuscita ad accedere a percorsi di cura in ambiente aperto, pur evidenziando che le criticità strutturali vissute in precedenza hanno comportato una violazione dei diritti protetti dalla Convenzione.
Addonizio e altri c. Italia, ricorsi n. 67766/11 e 482/13), sentenza del 4 giugno 2026
Il ricorso riguarda l’apertura e la gestione di una discarica nel comune di Sant’Arcangelo Trimonte, in Campania, avvenuta nel contesto delle misure straordinarie adottate per far fronte all’emergenza rifiuti nella regione. Gli abitanti della zona hanno lamentato che l’inadeguata pianificazione e gestione del sito, situato in un’area nota per instabilità idrogeologica e soggetta a sismicità, abbia causato un grave inquinamento delle falde acquifere e pericoli per la sicurezza pubblica, minacciando la loro salute e il loro benessere.
La Corte ha accertato una violazione dell’articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare) nel suo aspetto sostanziale. I giudici hanno rilevato che le autorità italiane non hanno adottato tutte le misure necessarie per prevenire o minimizzare i rischi ambientali e di sicurezza derivanti dalla discarica. Nonostante le segnalazioni di criticità — tra cui perdite di percolato e fenomeni franosi fin dall’inizio dei lavori nel 2008 — il sito è rimasto operativo fino al sequestro preventivo del 2011. Inoltre, la Corte ha osservato che i ritardi e le incoerenze nelle azioni di bonifica e messa in sicurezza del sito hanno aggravato la situazione, lasciando gli abitanti in una condizione di rischio costante.
Sotto il profilo procedurale, la Corte ha invece respinto il reclamo degli abitanti riguardo alla mancata informazione sui rischi, ritenendo che le autorità avessero reso pubblici gli aspetti critici del sito attraverso i provvedimenti di sequestro e i rapporti della Commissione parlamentare d’inchiesta. Per quanto riguarda la riparazione, la Corte ha stabilito che la constatazione stessa della violazione costituisce un’equa soddisfazione per i danni non patrimoniali, condannando lo Stato italiano al pagamento di 10.000 euro a titolo di rimborso per le spese legali sostenute dai ricorrenti residenti a Sant’Arcangelo Trimonte.
Infine, la Corte ha dichiarato irricevibili i ricorsi presentati da un gruppo di persone residenti in comuni diversi da Sant’Arcangelo Trimonte, in quanto non hanno fornito prove sufficienti a dimostrare di essere stati direttamente colpiti dalla situazione contestata.
Andrea Ciotta c. Italia (ricorso n. 368/21), sentenza del 4.6.2026
La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Andrea Ciotta contro Italia (ricorso n. 368/21) ha affrontato la detenzione di un soggetto affetto da gravi disturbi mentali all’interno di un carcere comune, nonostante esistessero diversi ordini giudiziari che ne disponevano il trasferimento in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS).
La Corte ha riscontrato diverse violazioni della Convenzione. In merito all’articolo 3, è stata accertata una violazione per trattamento inumano e degradante, data la vulnerabilità del richiedente e l’assenza di cure adeguate al suo stato di salute mentale in ambiente carcerario. Per quanto riguarda l’articolo 5, la Corte ha stabilito che la detenzione dal 10 luglio 2020 al 21 febbraio 2021 non era conforme al diritto alla libertà, in quanto la mancanza di posti nelle REMS non giustifica il mantenimento di un malato mentale in carcere, e che la detenzione tra il 22 e il 25 febbraio 2021 era priva di base legale. È stata inoltre riscontrata la violazione dell’articolo 5, paragrafo 5, per l’impossibilità di ottenere un risarcimento, dell’articolo 6 per la mancata esecuzione delle decisioni giudiziarie nazionali e dell’articolo 34 a causa del ritardo nell’attuazione delle misure provvisorie richieste dalla Corte stessa.
La Corte ha riconosciuto l’esistenza di un problema strutturale in Italia legato alla permanenza di persone con gravi disturbi psichiatrici nelle carceri, ordinando allo Stato di adottare misure correttive. Infine, il richiedente ha ottenuto un risarcimento di 30.000 euro per danni non patrimoniali e 15.000 euro per le spese legali sostenute.
Goldoni e altri c. Italia, sentenza del 28 maggio 2026
Con la sentenza del 28 maggio 2026 nel caso Goldoni e altri contro Italia, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha sancito l’ennesima condanna dello Stato italiano per la mancata o tardiva esecuzione di decisioni giudiziarie interne definitive. La Corte ha deciso di riunire i sette ricorsi presentati, ravvisando in tutti la medesima problematica strutturale già oggetto di consolidata giurisprudenza. I giudici di Strasburgo hanno confermato che il ritardo o l’omessa esecuzione di una sentenza costituisce una violazione del diritto a un equo processo, tutelato dall’articolo 6 della Convenzione europea, poiché l’esecuzione deve essere considerata parte integrante del processo stesso. Parallelamente, la Corte ha riconosciuto una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, riguardante la tutela della proprietà, a causa dell’impossibilità per i ricorrenti di beneficiare effettivamente di quanto loro riconosciuto dalle corti nazionali. Di conseguenza, lo Stato italiano è stato obbligato a garantire l’esecuzione delle decisioni ancora pendenti entro tre mesi e a corrispondere ai ricorrenti le somme stabilite a titolo di equa soddisfazione, fatto salvo il caso specifico del signor Goldoni, per il quale non è stato riconosciuto ulteriore danno morale in ragione di risarcimenti già ottenuti in precedenti contenziosi. In caso di mancato pagamento entro il termine fissato, lo Stato dovrà corrispondere interessi di mora aggiuntivi calcolati in base al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, aumentato di tre punti percentuali.
Petrignani e altri contro Italia, sentenza del 28 maggio 2026
La sentenza riguarda tre ricorsi presentati da cittadini italiani contro lo Stato a causa della confisca di beni per un valore equivalente ai proventi di reati commessi in concorso con altri soggetti, basata sul principio della responsabilità solidale. I ricorrenti hanno contestato tale pratica invocando l’articolo 7 della Convenzione (nullum crimen, nulla poena sine lege) e l’articolo 1 del Protocollo n. 1 (diritto al pacifico godimento dei beni).
La Corte ha stabilito che la confisca basata sulla responsabilità solidale, in assenza di una norma legislativa chiara e di una giurisprudenza interna coerente, non rappresentava una pena prevedibile. La Corte ha osservato che la giurisprudenza italiana è stata caratterizzata da un lungo contrasto, durato circa vent’anni, fino alla sentenza n. 13783 del 2025 delle Sezioni Unite, che ha infine escluso l’applicabilità del principio di solidarietà nella confisca. Di conseguenza, è stata riscontrata una violazione dell’articolo 7 della Convenzione limitatamente al ricorrente Curci, per il quale la misura risultava priva di una base legale prevedibile.
Riguardo all’articolo 1 del Protocollo n. 1, la Corte ha concluso che la confisca basata sulla responsabilità solidale ha imposto un onere eccessivo e sproporzionato a tutti i ricorrenti. I giudici hanno sottolineato che tale meccanismo ha trasferito ingiustificatamente sui ricorrenti la responsabilità di recuperare le quote di proventi illeciti spettanti agli altri co-autori dei reati. La Corte ha ribadito che, nelle circostanze specifiche, lo Stato non ha giustificato la necessità di colpire i beni dei ricorrenti oltre la loro effettiva partecipazione o il beneficio economico da loro ottenuto.
In conclusione, la Corte ha respinto le richieste di risarcimento per danno emergente, ritenendo che la riapertura dei procedimenti interni, possibile in base all’articolo 628 bis del Codice di procedura penale, costituisca il rimedio adeguato. Ha tuttavia condannato lo Stato italiano al pagamento di somme a titolo di soddisfazione equa per i danni non patrimoniali subiti dai ricorrenti (2.000 euro a Petrignani, 3.000 euro a Carbone e 5.000 euro a Curci) e al rimborso delle spese legali per il ricorrente Curci.
Bordogna e altri c. Italia, sentenza del 13 maggio 2026
La controversia trae origine da una serie di ricorsi presentati contro lo Stato italiano, riuniti dalla Corte in un unico procedimento a causa della loro evidente similitudine. I ricorrenti lamentavano il persistente mancato adempimento di sentenze definitive emesse in loro favore dalle autorità giudiziarie interne, che non erano state eseguite in modo tempestivo o completo.
La Corte, basandosi sulla propria giurisprudenza consolidata, ha ribadito che l’esecuzione di una decisione giudiziaria costituisce una componente essenziale del diritto a un equo processo, tutelato dall’articolo 6 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Poiché lo Stato non ha dimostrato di aver compiuto tutti gli sforzi necessari per dare esecuzione ai titoli giudiziari, la Corte ha accertato una violazione di tale disposizione. Inoltre, la mancata esecuzione ha comportato una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, configurando una lesione del diritto al pacifico godimento dei beni dei ricorrenti.
La Corte ha dichiarato irricevibili alcuni ulteriori motivi di doglianza sollevati nel ricorso n. 30050/24 per manifesta infondatezza o difetto di competenza. Per quanto riguarda il merito, la Corte ha ordinato all’Italia di assicurare l’esecuzione delle decisioni giudiziarie ancora pendenti entro tre mesi. Ha inoltre condannato lo Stato al pagamento, entro lo stesso termine, delle somme dovute ai ricorrenti a titolo di equa soddisfazione, stabilendo che, in caso di ritardo nel versamento, tali importi saranno maggiorati di un interesse di mora calcolato in base al tasso di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, aumentato di tre punti percentuali.
Servizi Ecologici di Marchese Giosè c. Italia, sentenza del 13 maggio 2026
La Corte ha affrontato la questione della mancata esecuzione di decisioni giudiziarie nazionali e del ritardato pagamento di debiti da parte di autorità pubbliche italiane. La società ricorrente ha lamentato l’impossibilità di ottenere l’adempimento di sentenze emesse in proprio favore contro specifiche società, le quali sono state identificate dalla Corte come strumenti utilizzati dai comuni per la gestione di servizi pubblici, quali la raccolta dei rifiuti, essendo caratterizzate da un controllo pubblico e da una partecipazione maggioritaria di enti pubblici al loro capitale sociale.
La Corte ha stabilito che lo Stato deve essere ritenuto responsabile per i debiti contratti da tali società, poiché esse operano sostanzialmente come estensioni dell’amministrazione pubblica. Sotto il profilo del diritto, la Corte ha ribadito che l’esecuzione di una sentenza definitiva costituisce parte integrante del diritto a un equo processo ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, constatando che le autorità non hanno profuso gli sforzi necessari per garantire un’esecuzione tempestiva e completa. Parallelamente, la Corte ha rilevato una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, ritenendo che il ritardo eccessivo nel pagamento dei debiti, combinato con la mancanza di rimedi effettivi e l’incertezza sui tempi di liquidazione, abbia rotto il giusto equilibrio tra l’interesse generale e la tutela del diritto di proprietà della ricorrente, risultando un’interferenza sproporzionata.
In virtù di quanto accertato, la Corte ha ordinato allo Stato italiano di assicurare, entro tre mesi, l’esecuzione delle decisioni giudiziarie pendenti e il pagamento dei debiti scaduti. È stata inoltre disposta la condanna dello Stato al pagamento delle somme indicate in allegato alla sentenza a titolo di equa soddisfazione per danni non patrimoniali e spese legali. Qualora il pagamento non avvenga entro il termine stabilito di tre mesi dalla notifica della sentenza, la Corte ha previsto l’applicazione di interessi di mora calcolati sul tasso di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea, aumentato di tre punti percentuali.
Romani e Cancelli c. Italia, sentenza del 7 maggio 2026
La Corte ha preso in esame l‘inefficacia e l’eccessiva durata di alcuni procedimenti civili in Italia, avviati in seguito a presunti casi di negligenza medica che hanno portato al decesso dei congiunti dei ricorrenti.
Dopo aver riunito i due ricorsi per la loro analogia, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha valutato la condotta dello Stato italiano focalizzandosi specificamente sugli obblighi procedurali sanciti dall’articolo 2 della Convenzione.
In entrambi i procedimenti sono stati riscontrati ritardi significativi e privi di giustificazione. Nel primo caso, la causa civile è durata complessivamente 14 anni nell’arco di tre gradi di giudizio, con tempistiche estremamente dilatate durante la fase di nomina e di espletamento della consulenza tecnica. Nel secondo caso, il procedimento si è protratto per 16 anni e 7 mesi attraverso quattro gradi di giudizio, evidenziando una prolungata inerzia nella nomina dell’esperto e durante la successiva fase di appello.
La Corte ha rigettato le obiezioni preliminari sollevate dal Governo, confermando che il rimedio offerto dalla “Legge Pinto” non è da considerarsi sufficiente per riparare la violazione degli obblighi procedurali previsti dall’articolo 2 della Convenzione. I giudici hanno sottolineato che, nonostante la complessità intrinseca della materia, le autorità giudiziarie nazionali non hanno operato con la diligenza e la rapidità necessarie, configurando così una violazione del citato articolo.
Di conseguenza, la Corte ha condannato lo Stato italiano al pagamento di una somma a titolo di equa soddisfazione. Per il primo ricorso, è stato disposto il versamento congiunto ai ricorrenti di 20.000 euro per danno non patrimoniale, oltre a 3.000 euro per le spese legali sostenute. Per il secondo ricorso, al netto di quanto già ricevuto tramite la Legge Pinto, al ricorrente sono stati riconosciuti 16.340 euro per danno non patrimoniale e 3.000 euro per le spese. Tali importi devono essere corrisposti entro tre mesi, termine oltre il quale saranno applicati interessi di mora calcolati sul tasso di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea, aumentato di tre punti percentuali.
H.D. c. Italia – immigrazione – sentenza del 9 aprile 2026
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per la gestione dei minori stranieri non accompagnati. Il caso riguarda un giovane migrante trattenuto per oltre cinque mesi nel centro di Sant’Anna a Crotone, in condizioni che la Corte ha ritenuto incompatibili con il rispetto dei diritti umani fondamentali.
In primo luogo, è stata accertata la violazione dell’Articolo 5 della Convenzione a causa della natura del trattenimento, definito come una privazione della libertà “di fatto” priva di una solida base legale. La Corte ha criticato duramente la lentezza della giustizia italiana, che ha impiegato quattro mesi per esaminare l’istanza del minore, venendo così meno al requisito di celerità che deve caratterizzare il controllo giurisdizionale sulla detenzione, specialmente quando coinvolge soggetti vulnerabili.
Per quanto riguarda l’Articolo 3, relativo al divieto di trattamenti inumani e degradanti, i giudici hanno stabilito che la permanenza nel centro ha violato la dignità del richiedente. Nonostante la presenza nominale di aree separate, il minore ha vissuto a stretto contatto con gli adulti in un ambiente sovraffollato, insalubre e privo di servizi essenziali come il supporto psicologico o educativo. Il Governo italiano non è stato in grado di dimostrare che fossero attivi miglioramenti strutturali durante il periodo di permanenza del ragazzo, confermando che il trattamento ricevuto non differiva sostanzialmente da quello riservato alla popolazione adulta.
Infine, la Corte ha riscontrato una violazione dell’Articolo 13, rilevando che l’ordinamento italiano non ha offerto al minore un ricorso interno efficace. Sebbene esistano strumenti legali come il ricorso d’urgenza ex Articolo 700 del Codice di Procedura Civile, i tempi eccessivi e l’inefficacia pratica nel garantire un trasferimento immediato in strutture idonee hanno reso tali rimedi puramente teorici.
Di conseguenza, l’Italia è stata condannata a risarcire il giovane con 6.500 euro per danni morali, oltre al pagamento di 4.000 euro per le spese legali.
Edilsud 2014 Srl semplificata e Ferreri c. Italia, sentenza del 5.3.2026 – verifiche fiscali svolte in locali ad uso promiscuo (abitazione e sede dell’attività)
La Corte ha ribadito che il sistema italiano di ispezioni fiscal in locali ad uso promiscuo (casa-ufficio) è carente, poiché l’autorizzazione del PM senza obbligo di motivazione e l’assenza di un controllo giudiziario successivo violano il diritto fondamentale al rispetto del domicilio.
Il caso riguarda un’ispezione della Guardia di Finanza avvenuta nel 2018 presso la sede legale della società Edilsud 2014 S.r.l., che coincideva con l’abitazione privata del suo rappresentante legale e unico socio, il sig. Ferreri.
L’ispezione era stata autorizzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia per compiere delle verifiche fiscali sulla società. Durante l’operazione, i militari avevano perquisito l’intera abitazione (comprese camere da letto e bagni) e due automobili, rinvenendo alcuni documenti in una delle vetture. I ricorrenti hanno lamentato la violazione dell’Articolo 8 della Convenzione (Diritto al rispetto della vita privata e del domicilio), sostenendo che: la normativa italiana conferisce alle autorità una discrezionalità troppo ampia; difettano garanzie procedurali sufficienti contro abusi o arbitrarietà; non esiste un controllo giurisdizionale efficace (né preventivo né successivo) sulla legittimità e proporzionalità dell’ispezione.
Il Governo italiano aveva eccepito il mancato esaurimento dei ricorsi interni, sostenendo che i ricorrenti avrebbero dovuto rivolgersi ai giudici tributari o civili. La Corte ha respinto l’eccezione, ribadendo (come già fatto nel precedente caso Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia) che l’ordinamento italiano non offre un rimedio giurisdizionale efficace per contestare ex post la legittimità e la necessità di tali misure.
La Corte ha riscontrato una violazione dell’Articolo 8 per le seguenti ragioni:
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Mancanza di motivazione: Secondo l’Art. 52 del D.P.R. 633/1972, l’autorizzazione del Procuratore per l’accesso in locali a uso promiscuo (abitazione e ufficio) è considerata un “mero requisito formale” e non deve essere motivata.
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Assenza di garanzie: A differenza delle perquisizioni in abitazioni puramente private, dove la motivazione è richiesta, nel caso di locali promiscui la legge italiana non impone standard rigorosi, lasciando spazio ad azioni arbitrarie.
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Portata eccessiva: L’autorizzazione permetteva un accesso generalizzato a tutta la documentazione senza limitazioni specifiche di ambito o scopo.
Di conseguenza, l’interferenza non è stata considerata “conforme alla legge” ai sensi della Convenzione, poiché la legge nazionale non offre protezioni adeguate contro l’arbitrarietà.
Di conseguenza, la Corte ha condannato lo Stato italiano a pagare ai ricorrenti la somma di 7.600 euro a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale.
Florio e Bassignana c. Italia, sentenza del 5.2.2026 – Le misure combinate di confisca e risarcimento hanno superato l’obiettivo legittimo previsto di riparazione
Nel caso Florio e Bassignana contro Italia, la Corte ha ritenuto che vi fosse stata violazione della tutela della proprietà.
Il caso riguardava l’effetto combinato di una misura imposta dal giudice penale per confiscare i proventi di un reato e di un’ordinanza della Corte dei Conti a risarcire le autorità per il danno causato dallo stesso reato.
La Corte ha osservato che la Convenzione non vieta il cumulo di una misura riparativa e di una misura punitiva tradizionale. Nel caso di specie, tuttavia, la misura di confisca era intesa non solo a punire i ricorrenti, ma anche a ripristinare la situazione finanziaria preesistente ai reati, privandoli dei proventi. Ciò aveva in definitiva lasciato i ricorrenti in circostanze più sfavorevoli rispetto a prima della commissione dei reati.
La Corte ha quindi ritenuto che le autorità nazionali avrebbero dovuto esaminare l’effetto combinato delle misure di confisca e di risarcimento e verificare se gli obiettivi riparativi e punitivi della confisca avrebbero potuto essere conseguiti con mezzi meno onerosi rispetto alla combinazione integrale delle due misure.
Magherini e altri c. Italia, sentenza del 15.1.2026 (ricorso n. 32707/19)
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito, all’unanimità, che sono state due violazioni dell’articolo 2 (diritto alla vita/indagine) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
I ricorrenti nel caso sostenevano che i carabinieri avevano fatto uso eccessivo della forza nel 2014 quando erano stati inviati a prestare soccorso al loro parente, R.M., visibilmente agitato e sconvolto in una strada di Firenze.
L’uomo era deceduto dopo che i carabinieri lo avevano immobilizzato e ammanettato, tenendolo in posizione prona per circa 20 minuti.
La Corte ha ritenuto che il fatto che i carabinieri avessero tenuto R.M. a terra in posizione prona per circa 20 minuti dopo la sua immobilizzazione iniziale, e anche dopo che era apparentemente diventato incosciente, non fosse stato assolutamente necessario per immobilizzarlo.
Ha inoltre riscontrato carenze nell’indagine successiva (per quanto riguarda la sua indipendenza), nella formazione degli agenti delle forze dell’ordine nelle tecniche di immobilizzazione e nelle linee guida vigenti in Italia all’epoca per il posizionamento degli individui in posizione prona con il minimo rischio per la salute e la vita.
La Corte, tuttavia, non si è pronunciata in merito ad alcuna responsabilità penale degli individui coinvolti nell’incidente. Né ha messo in discussione le decisioni dei tribunali italiani, che avevano infine assolto i quattro carabinieri coinvolti nell’incidente.
Ferrieri e Bonassisa c. Italia, sentenza dell’8.1.2026 (ricorsi n. 40607/19 e 34583/20)
Il caso riguarda le misure attuate dall’Agenzia delle Entrate ai fini di accertamento fiscale, compresi l’accesso e l’esame dei dati bancari dei ricorrenti, delle informazioni sui conti correnti, degli estratti cronologici delle transazioni e dei dettagli di altre operazioni finanziarie riferibili ai ricorrenti o a essi tracciabili.
Invocando l’Articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata), considerato singolarmente e in combinato disposto con l’Articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo) e con l’Articolo 6 § 1 (diritto a un equo processo) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, il Sig. Ferrieri e la Sig.ra Bonassisa lamentano che la legislazione nazionale abbia conferito alle autorità poteri eccessivi nel decidere l’accesso ai dati bancari dei contribuenti.
Lamentano, inoltre, la mancanza di sufficienti garanzie procedurali per proteggerli da abusi o arbitrarietà, in particolare l’assenza di un controllo giudiziario o indipendente sulle misure contestate. La Corte ha riconosciuto la violazione dell’art. 8 e stabilito che l’accertamento della violazione costituisce di per sé un’equa soddisfazione sufficiente per qualsiasi danno non patrimoniale subito dai ricorrenti
Finanziaria D’Investimento Fininvest S.P.A. e Berlusconi c. Italia, sentenza dell’08/01/2026
La Corte ha ritenuto che non vi fosse stata violazione del diritto a un equo processo/diritto di accesso a un giudice per quanto riguarda il rispetto del principio di cosa giudicata e del diritto a un tribunale stabilito dalla legge.
Il caso riguardava un procedimento civile promosso dinanzi ai tribunali italiani dalla società CIR S.p.A. contro la società ricorrente, presieduta all’epoca da Silvio Berlusconi. L’azione civile era volta a ottenere il risarcimento del danno subito da CIR a seguito della corruzione di un giudice che aveva partecipato all’emissione di una decisione giudiziaria (“la sentenza del 1991”) in una precedente controversia tra le due società.
La Corte ha ritenuto che il riesame della soluzione adottata nella sentenza del 1991 – a cui aveva preso parte il giudice corrotto – nel corso del procedimento di risarcimento danni avviato dalla vittima dell’atto di corruzione non avesse violato il principio di cosa giudicata, rilevando che era giustificato da motivi imperativi, che era conforme al diritto interno e che aveva garantito un giusto equilibrio tra gli interessi del singolo e l’esigenza di garantire la corretta amministrazione della giustizia. Ha inoltre ritenuto che i giudici nazionali non avessero ecceduto la loro competenza ratione materiae nel procedimento di risarcimento danni.
La Corte non ha inoltre riscontrato alcuna violazione della tutela della proprietà in relazione a un’ingiunzione di pagamento di un risarcimento danni nel contesto di una controversia tra privati. La Corte ha rilevato che le decisioni interne, basate, tra l’altro, su una perizia, erano state debitamente motivate e non erano affatto arbitrarie. Ha osservato che l’importo del risarcimento era stato determinato sulla base di una valutazione del danno subito da CIR a seguito dell’illecito imputato alla società ricorrente, ritenendo che il suo impatto sulla situazione finanziaria di quest’ultima fosse irrilevante.
La Corte ha riscontrato una violazione del diritto a un equo processo in merito alla mancata motivazione, da parte della Corte di Cassazione, della condanna alle spese processuali. La Corte ha ritenuto che la sentenza della Corte di Cassazione non fosse sufficientemente motivata su tale punto.
La Corte ha inoltre ritenuto che non vi fosse stata violazione della presunzione di innocenza nei confronti del ricorrente Berlusconi. Ha osservato che, nell’esaminare gli stessi fatti oggetto del procedimento penale che aveva portato alla decisione di archiviazione delle accuse per prescrizione, i giudici nazionali avevano avuto cura di sottolineare in diverse occasioni che la loro analisi era volta esclusivamente a stabilire la responsabilità civile. Ha concluso che le decisioni nazionali non avevano imputato la responsabilità penale al ricorrente Berlusconi.
CASI DI RILIEVO – ANNO 2025
Intranuovo c. Italia, sentenza dell’11.12.25 (ricorso n. 46569/19)
Il caso riguarda la morte, avvenuta il 6 luglio 2014, del figlio della ricorrente in servizio nell’esercito, a seguito di una presunta caduta da una finestra della caserma in cui era di stanza. Durante le indagini, la Sig.ra Intranuovo ha sostenuto diversi fattori mettevano seriamente in dubbio l’ipotesi iniziale secondo cui la morte di suo figlio fosse stata causata da un suicidio piuttosto che da un atto illecito. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito, all’unanimità, che vi è stata violazione di entrambi gli aspetti dell’articolo 2 (diritto alla vita/mancanza di indagini efficaci) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte ha ritenuto che l’indagine sulla morte di A.D. è stata inefficace e che le autorità italiane
non hanno sufficientemente soddisfatto l’onere della prova a loro carico per fornire una spiegazione soddisfacente
e convincente in merito alle circostanze della morte di A.D. In particolare, le autorità inquirenti non avevano adottato misure ragionevoli e sufficienti per ottenere le prove rilevanti, né avevano compiuto un adeguato tentativo di accertare i fatti.
Diaco e Lenchi c. Italia, sentenza dell’11.12.2025 (ricorso n.15587/10)
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha esaminato i ricorsi presentati dagli avvocati italiani Giuseppe Diaco e Maria Alessandra Lenchi contro la Repubblica Italiana, concentrandosi sul ritardo nel pagamento dei compensi loro dovuti per i servizi professionali resi nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato.
La Corte ha innanzitutto stabilito che le ordinanze di pagamento definitive, emesse dalle autorità giudiziarie a favore dei ricorrenti, costituivano un “diritto soggettivo patrimoniale” certo e pertanto rientravano pienamente nella nozione di “beni” tutelata dall’Articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione. Di conseguenza, l’eccezione del Governo, secondo cui i ricorrenti avrebbero dovuto esperire ulteriori vie esecutive forzate (come il decreto ingiuntivo), è stata respinta, poiché non si può pretendere da un cittadino, già munito di un titolo giudiziario definitivo, che azioni ulteriormente lo Stato per ottenere il dovuto.
Nel valutare la ragionevolezza del ritardo, la CEDU ha fissato un principio chiave: il periodo da considerare decorre dalla data di deposito dell’ordinanza di pagamento, e non dall’invio della fattura, poiché i passaggi amministrativi intermedi che ritardano la fatturazione sono imputabili esclusivamente alle autorità statali. Data l’importanza fondamentale del patrocinio legale per garantire l’accesso alla giustizia, la Corte ha imposto uno standard di diligenza particolare, ritenendo che un ritardo totale nel pagamento superiore a un anno sia prima facie irragionevole. I ritardi subiti dai ricorrenti, che andavano da poco più di un anno a quattro anni e un mese, sono stati giudicati eccessivi e sproporzionati.
La Corte ha quindi concluso che vi è stata violazione dell’Articolo 1 del Protocollo n. 1. Per il danno morale subito, sono stati riconosciuti 7.200 EUR a Giuseppe Diaco e 1.000 EUR a Maria Alessandra Lenchi.
Infine, ai sensi dell’Articolo 46 (Misure Generali), pur non qualificando il problema come strutturale su base nazionale completa, la Corte ha riscontrato “disfunzionamenti” nella gestione dei pagamenti. Ha imposto all’Italia l’obbligo di adottare misure generali concrete, sotto la supervisione del Comitato dei Ministri, per: verificare con dati statistici l’esistenza di problemi sistemici a livello nazionale e distrettuale, identificare le cause (come la scarsità di fondi e la disorganizzazione) e adottare soluzioni efficaci per prevenire future violazioni e assicurare che i pagamenti avvengano rapidamente, entro lo standard massimo di un anno.
Europa Way Srl contro Italia, sentenza del 27.11.2025
Materia: garanzie giuridiche inadeguate per l’assegnazione delle frequenze per la trasmissione televisiva digitale
Nel caso Europa Way Srl contro Italia la Corte ha ritenuto violato il diritto alla libertà di espressione.
Il caso riguardava l’assegnazione delle frequenze per la trasmissione televisiva digitale.
La società ricorrente aveva partecipato nel 2011 a una gara per l’assegnazione gratuita delle frequenze per il digitale terrestre. Le regole della gara erano state stabilite dall’AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Tale procedura era stata, tuttavia, successivamente sospesa con decreto ministeriale, annullata da una nuova legge nel 2012 e sostituita da una procedura di selezione a pagamento nel 2013. La società ricorrente aveva impugnato tali provvedimenti in sede giudiziaria, senza successo.
La Corte ha sottolineato l’importante ruolo svolto dalle autorità di regolamentazione nel sostenere e promuovere la libertà e il pluralismo dei media, nonché la necessità di garantirne l’indipendenza. Ha rilevato che gli stessi giudici nazionali si erano rifiutati di applicare la legge del 2012, ritenendola incompatibile con il diritto dell’Unione e che la sua applicazione avrebbe illegittimamente pregiudicato i poteri regolamentari dell’AGCOM. Era quindi chiaro che il diritto interno non consentiva la sospensione per decreto ministeriale e l’annullamento da parte del legislatore della procedura di gara originaria. Ha inoltre rilevato che la società ricorrente poteva ragionevolmente aspettarsi che la sua domanda di frequenza fosse valutata in base al quadro normativo vigente all’epoca. La modifica delle regole e dei criteri che l’AGCOM aveva legittimamente stabilito nell’esercizio dei suoi poteri regolamentari in tale procedura aveva chiaramente pregiudicato la sua indipendenza.
La Corte ha pertanto concluso che il quadro legislativo e amministrativo in materia di assegnazione delle frequenze digitali terrestri non aveva fornito adeguate garanzie contro l’arbitrarietà, violando la libertà della società ricorrente di diffondere informazioni e idee.
Peruzzo e altri c. Italia, sentenza del 9.10.2025
Materia: confisca urbanistica
Il caso in esame ha visto il signor Vincenzo Petruzzo e altri ricorrenti, in qualità di soci o eredi di soci di diverse società Al centro delle loro doglianze vi erano le violazioni dell’Articolo 1 del Protocollo n. 1, riguardante la protezione della proprietà, e dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione, che tutela il diritto a un processo equo. Le accuse principali riguardavano la durata irragionevole dei procedimenti di espropriazione e l’inadeguatezza dei risarcimenti ottenuti per le espropriazioni acquisitive.
La genesi di questi ricorsi risiede in una serie di complesse vicende espropriative avvenute in diverse località italiane per la realizzazione di opere pubbliche. In molti di questi episodi, le autorità avevano inizialmente occupato i terreni dei ricorrenti facendo ricorso a decreti di occupazione d’urgenza. Tuttavia, in una notevole quantità di casi, tali occupazioni non erano state perfezionate da un regolare e tempestivo decreto di esproprio, spesso a causa della scadenza dei termini previsti per la realizzazione delle opere o per vizi procedurali. Questa situazione aveva generato le cosiddette occupazioni appropriative (o acquisitive), meccanismi attraverso i quali la proprietà veniva di fatto assunta dall’ente pubblico a seguito dell’irreversibile trasformazione del fondo, ma in assenza di un legittimo titolo espropriativo formale.
I ricorrenti si erano visti costretti a intraprendere lunghe e complesse battaglie legali, rivolgendosi sia ai tribunali amministrativi che a quelli civili italiani. L’obiettivo era ottenere l’accertamento dell’illegittimità delle occupazioni e, di conseguenza, il risarcimento del danno subito. Elemento critico di queste vicende era la durata eccessiva dei procedimenti giudiziari nazionali, che spesso si protraevano per decenni, intrappolando i ricorrenti in un limbo di incertezza giuridica e dilazioni estenuanti.
Oltre alla lunghezza processuale, un’altra grave doglianza riguardava l’insufficienza del risarcimento liquidato dai tribunali italiani. Prima dell’introduzione della Legge finanziaria 244/2007, la giurisprudenza italiana tendeva ad applicare criteri risarcitori che non tenevano conto del pieno valore venale del bene espropriato, arrivando a prevedere riduzioni (ad esempio, del 25%) o indennità per l’occupazione illegittima calcolate in modo limitato. Sebbene la Legge 244/2007 avesse tentato di armonizzare la normativa interna con i principi espressi dalla giurisprudenza della CEDU, la sua applicazione pratica e la quantificazione delle somme continuavano a essere fonte di contestazione e insoddisfazione per i ricorrenti.
Davanti alla Corte EDU, i ricorrenti hanno dunque invocato principalmente due violazioni della Convenzione.
In primo luogo, essi hanno lamentato la violazione dell’Articolo 1 del Protocollo n. 1, argomentando di essere stati privati del loro diritto di proprietà senza un equo indennizzo. Essi sostenevano che l’indennizzo percepito non fosse sufficiente a mantenere il “giusto equilibrio” tra l’interesse pubblico alla realizzazione delle opere e la tutela dell’interesse privato. Hanno specificamente contestato i metodi di calcolo che, a loro avviso, non riflettevano il pieno valore di mercato dei beni espropriati.
In secondo luogo, hanno denunciato la violazione dell’Articolo 6 § 1, a causa della durata eccessiva e irragionevole dei procedimenti giudiziari nazionali. Questa prolungata attesa aveva, a loro dire, superato il “termine ragionevole” richiesto dalla Convenzione, causando significativi pregiudizi e un’insostenibile incertezza.
La Corte EDU, nel valutare il caso, ha attinto alla sua consolidata giurisprudenza in materia di espropriazione e durata dei processi nei confronti dell’Italia.
Sull’Articolo 1 del Protocollo n. 1, la Corte ha riaffermato che la privazione della proprietà è legittima solo se persegue un interesse pubblico, è conforme alla legge e prevede un indennizzo che rifletta il valore venale pieno del bene espropriato. Solo in circostanze eccezionali e ben motivate sarebbe ammissibile un indennizzo inferiore, purché non sia irrisorio. La Corte ha quindi censurato i criteri di risarcimento italiani ritenuti insufficienti. Per quanto riguarda l’Articolo 6 § 1, la Corte ha analizzato la durata di ciascun procedimento nazionale, considerando fattori come la complessità della causa, la condotta delle parti e l’importanza della controversia per i ricorrenti. La Corte ha riscontrato una violazione dell’Articolo 6 § 1 anche in questo caso specifico.
Infine, per quanto concerne l’equa soddisfazione ai sensi dell’Articolo 41 della Convenzione, la Corte ha provveduto a liquidare somme per il danno materiale, il danno morale e i costi e spese legali.
Il danno materiale mira a compensare i ricorrenti per la differenza tra l’indennizzo effettivamente ricevuto per le loro proprietà e quello che avrebbero dovuto percepire per raggiungere il valore venale del bene al momento della sua privazione, comprensivo di rivalutazioni e interessi.
Quanto alla durata eccessiva dei processi, il danno materiale ha coperto le perdite finanziarie derivanti dal ritardo nella ricezione delle somme.
Il danno morale, invece, ha riconosciuto la sofferenza, l’ansia e il disagio psicologico causati dalle violazioni, liquidato dalla Corte in via equitativa (ex aequo et bono).
Infine, sono stati rimborsati i costi e le spese legali sostenute dai ricorrenti, sia a livello nazionale che davanti alla stessa Corte, purché ritenuti necessari e ragionevoli.

Link al commento dell’Avv. Silvio Battista pubblicato sul portale tematico “IUS UE e Internazionale Giuffrè” del gruppo Lefebvre Giuffrè
Isaia e altri c. Italia, sentenza del 25 Settembre 2025
Materia: confisca preventiva sproporzionata
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) si è pronunciata a favore di Alex Isaia e della sua famiglia, stabilendo che la confisca “preventiva” dei loro beni, disposta dalle autorità italiane, ha violato il diritto al pacifico godimento delle proprietà, sancito dall’Articolo 1 del Protocollo n. 1. La Corte ha ritenuto che tale misura, pur non essendo basata su una condanna penale ma sulla presunta “pericolosità sociale” del primo ricorrente, Giuseppe Isaia, e sull’origine illecita dei beni, sia stata applicata in modo sproporzionato.
Nel motivare la sua decisione, la CEDU ha sollevato serie preoccupazioni riguardo alle sentenze dei tribunali italiani. Ha anzitutto criticato il significativo lasso di tempo trascorso: le autorità hanno avviato il procedimento di confisca ben dieci anni dopo la conclusione del periodo (1980-2008) in cui Giuseppe Isaia era stato ritenuto socialmente pericoloso, e addirittura 38 anni dopo le prime condanne a suo carico.
Un altro punto cruciale di critica riguarda la mancanza di un collegamento adeguatamente dimostrato tra le attività criminali di Isaia e i beni che sono stati confiscati. La Corte ha notato che Isaia era stato condannato per numerosi reati, molti dei quali tentati, e che non era stata provata la generazione di un significativo guadagno illecito da tali attività. Tuttavia, i beni in questione erano stati acquistati tra il 2010 e il 2018, anni in cui il periodo di pericolosità sociale era già terminato o quasi. La CEDU ha sottolineato che la confisca si è basata quasi esclusivamente sulla sproporzione tra i beni posseduti e i redditi leciti della famiglia Isaia. Questa disparità, da sola, non è stata considerata sufficiente per stabilire l’origine illecita dei beni, senza una rigorosa valutazione delle transazioni finanziarie o della catena di reinvestimenti. Inoltre, i beni erano formalmente intestati ai familiari (il secondo e il terzo ricorrente), che non erano stati dichiarati socialmente pericolosi, e i tribunali interni non avevano fornito una motivazione sufficiente per ritenere che tali beni fossero di fatto nella disponibilità di Giuseppe Isaia.
Infine, la Corte ha concluso che le decisioni dei tribunali italiani erano manifestamente incompatibili con le stesse limitazioni e garanzie stabilite dalla legislazione e dalla giurisprudenza interna, in particolare per quanto riguarda la “correlazione temporale” tra la pericolosità sociale e l’acquisizione dei beni, e la necessità di prove concrete per i beni acquisiti ben oltre il periodo di presunta pericolosità.
In considerazione di queste gravi lacune, la CEDU ha stabilito che non è stato raggiunto un giusto equilibrio tra il legittimo obiettivo pubblico di prevenire l’arricchimento illecito e i diritti fondamentali dei ricorrenti. Pertanto, la Corte ha ingiunto allo Stato italiano di restituire i beni confiscati o, qualora ciò non fosse possibile, di rimborsarne il valore.
Alex Schwazer c. Svizzera (Ricorso n. 24108/22)
Materia: revisione del processo
Il ricorso riguarda la sospensione di otto anni imposta al marciatore internazionale Alex Schwazer a seguito di un controllo antidoping positivo, e il successivo rifiuto del Tribunale federale svizzero di accettare una richiesta di revisione di tale sentenza arbitrale, nonostante l’assoluzione di Schwazer in un procedimento penale parallelo in Italia.
Il 30 gennaio 2017, il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), con sede a Losanna (Svizzera), ha imposto a Schwazer una sospensione di otto anni basata su un controllo antidoping positivo e sul Codice Mondiale Antidoping dell’Agenzia Mondiale Antidoping (AMA), anch’essa con sede a Losanna.
Parallelamente, è stata aperta un’indagine penale in Italia. Il 18 febbraio 2021, il Tribunale penale di Bolzano ha assolto Schwazer, concludendo che i campioni di urina erano stati manipolati a suo danno.
Basandosi su questa assoluzione, Schwazer ha chiesto al Tribunale federale svizzero la revisione della sentenza arbitrale del TAS del 2017. La richiesta era fondata sull’Articolo 190a lettera b) della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), che permette la revisione se un procedimento penale stabilisce che la sentenza arbitrale è stata influenzata da un crimine o delitto a pregiudizio del ricorrente.
Il 28 settembre 2021, il Tribunale federale ha respinto la domanda di revisione. Ha motivato il rifiuto affermando che la sentenza penale italiana riguardava le infrazioni per le quali Schwazer stesso era stato perseguito (doping), e non direttamente il crimine di manipolazione degli campioni di urina che aveva influenzato la sentenza arbitrale.
Schwazer lamenta una violazione dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione (diritto di accesso a un tribunale) a causa del rifiuto del Tribunale federale di revisionare la sentenza del TAS. Sostiene inoltre che tale rifiuto ha leso la sua reputazione e il suo diritto di esercitare la professione, diritti che ritiene protetti dall’Articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare). Infine, invoca la violazione dell’Articolo 13 della Convenzione (diritto a un ricorso effettivo), non avendo avuto a disposizione un mezzo per lamentarsi efficacemente della violazione dell’Articolo 8.
La Corte ha posto alle parti domande specifiche, tra cui:
- La sua competenza riguardo ai reclami, in particolare se la sede dell’AMA a Losanna crei un collegamento giurisdizionale con la Svizzera.
- Se il rifiuto del Tribunale federale di revisionare la sentenza del TAS costituisca una limitazione del diritto di accesso a un tribunale (Art. 6 § 1) e se tale limitazione sia stata legittima e proporzionata.
- Se il ricorrente abbia subito un’interferenza nel suo diritto al rispetto della vita privata e familiare (Art. 8), in particolare per la reputazione e il diritto al lavoro, a causa del rigetto della revisione.
- Se il ricorrente abbia avuto accesso a un ricorso effettivo (Art. 13) per far valere la presunta violazione dell’Articolo 8.
Scuderoni c. Italia, sentenza del 23 Settembre 2025
Materia: mancata protezione dalle violenze domestiche
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), nella sua sentenza del 23 settembre 2025, ha riconosciuto che l’Italia ha violato gli articoli 3 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso di Valentina Scuderoni. La ricorrente aveva denunciato di non essere stata adeguatamente protetta dalle autorità nazionali dalle gravi violenze domestiche e dallo stalking subiti per mano del suo ex compagno, G.C., nel corso del 2018.
Il dramma di Valentina Scuderoni ebbe inizio dopo la separazione da G.C. nell’agosto 2017, quando i due continuarono a vivere sotto lo stesso tetto. Tra febbraio e maggio 2018, la donna si trovò a fronteggiare un’escalation di abusi, che spaziavano da minacce verbali e denigrazioni costanti a privazioni del sonno, limitazioni nel suo accesso alla casa e nel tempo trascorso con il figlio, culminando in un’aggressione fisica il 29 aprile 2018 che le causò un trauma cervicale e scapolare. Di fronte a questa situazione insostenibile, la signora Scuderoni presentò numerose denunce penali e ricorsi civili, cercando disperatamente un ordine di protezione urgente.
La CEDU, esaminando la gestione del caso da parte delle autorità italiane, ha messo in luce diverse e significative carenze. In primo luogo, ha criticato la mancanza di una reazione immediata e di diligenza. I procedimenti civili relativi all’affidamento del figlio e all’assegnazione della casa familiare furono fissati con un ritardo ingiustificabile di nove mesi. La richiesta di un ordine di protezione, cruciale in una situazione di tale gravità, fu respinta senza un’adeguata valutazione del rischio, basandosi semplicemente sulle versioni contrastanti delle parti e minimizzando i fatti denunciati come “semplici dispute familiari”. Analogamente, l’indagine penale fu registrata con due mesi di ritardo rispetto alla denuncia iniziale, e l’intero processo penale si protrasse per ben quattro anni, con il susseguirsi di quattro giudici diversi. La Corte ha chiaramente affermato che le autorità non hanno dimostrato la “particolare diligenza” richiesta in circostanze così delicate.
Un altro punto dolente emerso dalla sentenza è stata l’inadeguata valutazione del rischio. Le autorità non hanno condotto un’analisi autonoma, proattiva ed esaustiva della situazione di pericolo, non tenendo affatto in considerazione il contesto specifico e le dinamiche complesse della violenza domestica. Il Pubblico Ministero, in particolare, non è sembrato consapevole della natura peculiare della violenza domestica, nonostante la presenza di tutti gli indizi chiari, come la violenza fisica, l’aggressione e lo stalking. Di conseguenza, la vulnerabilità della ricorrente e del figlio è stata sottovalutata, specialmente in un contesto di separazione e definizione dei diritti di visita, situazioni che, come riconosciuto a livello internazionale, spesso acuiscono le violenze.
Di pari passo, le misure preventive sono state ritenute insufficienti. Non sono stati adottati ordini di protezione o altre misure concrete, nonostante il rischio reale e immediato di violenza ricorrente fosse palese o avrebbe dovuto esserlo per le autorità. L’intervento tardivo e l’esame superficiale dei ricorsi hanno solo contribuito ad aggravare lo stato di vulnerabilità della vittima.
Infine, la Corte ha stigmatizzato l’inefficacia dell’inchiesta e i vizi procedurali. È stata criticata la durata eccessiva e la frammentazione del procedimento penale. Le conclusioni del tribunale, che ha portato all’assoluzione dell’ex compagno, sono state giudicate “soggette a cautela”. La Corte ha fortemente contestato la decisione di definire gli atti di violenza, stalking, aggressioni, privazione del sonno e minacce come “semplici cattiverie” o manifestazioni di un “conflitto” e “risentimento” legati alla separazione, anziché riconoscervi chiari maltrattamenti sistematici. Inoltre, il tribunale ha messo in dubbio la credibilità della ricorrente, nonostante avesse presentato certificati medici che attestavano le sue lesioni, contribuendo a delegittimare la sua esperienza di vittima di violenza domestica. Questo approccio è stato ritenuto in contrasto con le raccomandazioni di organismi internazionali come il GREVIO e il CEDAW, che mettono in guardia contro l’influenza degli stereotipi di genere nella valutazione giudiziaria. La situazione è stata aggravata dal rifiuto del Pubblico Ministero di appellare la sentenza di assoluzione, compromettendo ulteriormente l’efficacia dell’azione giudiziaria.
In definitiva, la CEDU ha ribadito con forza che la violenza domestica rappresenta una grave violazione dei diritti umani delle donne e che gli Stati sono tenuti ad agire con particolare diligenza. Nel caso di Valentina Scuderoni, l’Italia non ha adeguatamente adempiuto ai suoi obblighi positivi, sia per quanto riguarda la protezione sostanziale che per l’efficacia delle indagini e della risposta giudiziaria. Le deficienze riscontrate nella gestione del caso hanno creato un “clima di impunità” e non hanno fornito una risposta proporzionata alla gravità dei fatti denunciati.
Per quanto riguarda l’equa soddisfazione ai sensi dell’Articolo 41 della Convenzione, la CEDU ha condannato l’Italia a versare alla signora Scuderoni 15.000 euro per danno morale e 10.000 euro per le spese legali sostenute.
Morabito c. Italia, sentenza del 5 giugno 2025
Materia: penale – condanna in appello dopo un’assoluzione in primo grado senza ascoltare i periti
La ricorrente è stata accusata di concorso in omicidio colposo per non aver diagnosticato una frattura del femore in una paziente. In primo grado, la Corte d’Assise l’ha assolta. Tuttavia, in appello, la Corte d’Assise d’Appello ha ribaltato la sentenza di assoluzione, condannandola a otto mesi di reclusione e al risarcimento dei danni alle parti civili.
La ricorrente ha lamentato che la Corte d’Assise d’Appello abbia annullato la sua assoluzione di primo grado senza aver ascoltato direttamente gli i periti nominati dalla Procura, le cui dichiarazioni erano state decisive per l’assoluzione iniziale. Ella ha sostenuto che ciò costituisse una violazione dell’articolo 6 (diritto a un processo equo) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
La Corte ha ribadito che la nozione di “testimone” nella Convenzione è autonoma e include anche gli esperti. Pertanto, i principi del “processo equo” si applicano anche all’audizione dei periti.
La Corte ha rilevato che, durante il processo di primo grado, i periti non si sono limitati a confermare il loro rapporto peritale, ma hanno fornito spiegazioni alternative sulla causa del decesso della paziente che hanno avuto un impatto decisivo sull’assoluzione della Ciccone.
La Corte d’Assise d’Appello, ribaltando l’assoluzione, ha reinterpretato le dichiarazioni degli esperti in modo sfavorevole alla ricorrente senza riascoltarli. Questo ha portato a una diversa ricostruzione dei fatti.
La Corte ha concluso che la mancata audizione dei periti da parte della Corte d’Assise d’Appello ha violato il diritto della ricorrente a un processo equo (articolo 6 § 1 Conv.).
La Corte ha condannato lo Stato italiano a pagare alla ricorrente le spese legali e gli onorari sostenuti nei giudizi nazionali oltre agli interessi. Essa ha stabilito che la constatazione di una violazione costituisce di per sé una soddisfazione equa sufficiente per qualsiasi danno morale subito dalla ricorrente.
Cioffi c. Italia, sentenza del 5 giugno 2025
Materia: penale – maltrattamenti – prescrizione
Il caso affrontato dalla Corte concerne i maltrattamenti subiti dal ricorrente da parte delle forze dell’ordine e l’inefficacia della successiva indagine penale. Il 17 marzo 2001, in seguito a una manifestazione “anti-globalizzazione” a Napoli, il ricorrente fu prelevato da un ospedale e condotto in Questura ove fu sottoposto a gravi maltrattamenti fisici e verbali da parte degli agenti. Quando si identificò come praticante avvocato e chiese spiegazioni, i maltrattamenti aumentarono, rendendolo un “bersaglio designato” per gli agenti, che lo minacciarono e danneggiarono il suo telefono. Rimase in Questura per circa cinque ore senza poter comunicare con l’esterno. Trentuno agenti di polizia furono accusati di vari reati, tra cui sequestro di persona, perquisizione e ispezione personali arbitrarie, danneggiamento, abuso d’ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici violenza privata e lesioni personali. Il Tribunale ha accertato i gravi abusi subiti dalle persone detenute in Questura, inclusi i maltrattamenti di Cioffi, ed ha condannato dieci agenti per sequestro di persona e per violenza privata. Tuttavia, molte delle accuse (lesioni, coercizione, perquisizioni illegali) sono cadute in prescrizione. Le pene principali per alcuni ufficiali sono state interamente condonate grazie a un indulto. Le parti civili, incluso il ricorrente, hanno ottenuto il diritto al risarcimento, ma la quantificazione è stata demandata ai tribunali civili.
La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la prescrizione per il reato di sequestro di persona e ha annullato le relative pene accessorie. Ha confermato le condanne per violenza privata contro alcuni agenti, ma ha sospeso le loro pene detentive e le pene accessorie, ordinando che la condanna non figurasse nel casellario giudiziale.
Anche in questo grado, il diritto al risarcimento per le parti civili è stato confermato ma non quantificato.
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi degli agenti, rendendo definitive le sentenze precedenti.
La Corte ha ritenuto che i maltrattamenti subiti da Cioffi fossero inumani e degradanti, e ha constatato una violazione dell’Articolo 3 della Convenzione. Il trattamento patito dal medesimo non era giustificato in alcun modo dalla condotta del ricorrente.
La Corte ha concluso che l’indagine non è stata efficace (rilevando una violazione procedurale dell’Articolo 3.
Nonostante la complessità del caso, la prescrizione della maggior parte dei reati ha impedito l’accertamento della responsabilità penale e la punizione di molti degli agenti coinvolti.
Inoltre, le pene sospese e le decisioni di non far comparire le condanne nel casellario giudiziale, insieme alla concessione dell’indulto, non sono state considerate una risposta adeguata alla gravità dei fatti, né hanno avuto un sufficiente effetto deterrente.
Inoltre, le misure disciplinari adottate nei confronti degli agenti sono state ritenute insufficienti.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha dichiarato all’unanimità la violazione dell’Articolo 3 della Convenzione sotto entrambi i profili, sostanziale e procedurale. Ha condannato lo Stato italiano a pagare ad Andrea Cioffi 30.000 EUR per danno non patrimoniale. La richiesta di rimborso per spese legali è stata respinta per mancanza di documentazione dettagliata.
V. c. Italia, sentenza del 5 maggio 2025
Materia: Art. 8 • Vita privata • Rifiuto da parte del capo della polizia di concedere al ricorrente una “licenza di pubblica sicurezza”, per svolgere attività di scommesse per conto di una società straniera, per non aver soddisfatto il requisito di “buona condotta” previsto dalla legge nazionale • condotta non direttamente attribuibile al ricorrente ma a individui con i quali aveva legami sociali o familiari • Concetto vago e indefinito di “buona condotta” sufficientemente prevedibile alla luce dei chiarimenti forniti nelle linee guida sulla prassi amministrativa e nella giurisprudenza nazionale • Sufficiente controllo giurisdizionale per garantire contro l’ingerenza arbitraria nei diritti fondamentali da parte del capo della polizia che aveva ampia discrezionalità nel concedere licenze di sicurezza • Misura contestata “conforme alla legge” • Ampio margine di apprezzamento concesso alle autorità nazionali alla luce dello specifico contesto regionale e della necessità di evitare il rischio che vengano commessi reati all’interno dell’impresa di gioco d’azzardo • Motivi pertinenti e sufficienti forniti dal capo della polizia • Assenza di flagrante inosservanza o arbitrarietà nel controllo giurisdizionale di tali motivazioni • Misura impugnata “necessaria in una società democratica”
Il ricorrente lamentava il rifiuto opposto dalla Questura di Reggio Calabria di concedergli una “licenza di pubblica sicurezza” per la gestione di attività di scommesse per conto di una società straniera. Il rifiuto era motivato dalla presunta assenza del requisito di “buona condotta” previsto dall’Art. 11(2) del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) in quanto: un parente stretto del ricorrente (il fratello) era coinvolto in procedimenti giudiziari per traffico di droga, sottoposto ad ammonizione del Questore e a sorveglianza speciale di polizia; il ricorrente medesimo era stato spesso trovato in compagnia di persone con precedenti penali e di polizia per reati gravi; il Questore temeva un rischio di riciclaggio di denaro derivante da attività illecite o di infiltrazioni criminali nelle attività di scommessa.
Il ricorrente presentò ricorso al TAR Calabria, sostenendo che il rifiuto non si basava su motivi rilevanti e sufficienti, dato che lui stesso non aveva precedenti penali e le motivazioni riguardavano condotte non direttamente attribuibili a lui. Il TAR respinse il ricorso, affermando che l’autorità di polizia gode di ampia discrezionalità nella valutazione della “buona condotta” e che le relazioni familiari e le frequentazioni del ricorrente erano sufficienti a giustificare il rifiuto, specialmente nel contesto locale e del rischio di riciclaggio nel settore delle scommesse.
Il ricorrente appellò la decisione del TAR al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato confermò la legittimità del diniego, ribadendo l’ampia discrezionalità dell’autorità di polizia e ritenendo che la contiguità del ricorrente con individui con precedenti penali e le connessioni familiari giustificassero il rischio di utilizzo illecito delle attività di scommesse.
La Corte Costituzionale ha più volte evidenziato la nebulosità del concetto di “buona condotta” e la necessità di una sua interpretazione restrittiva e di un controllo giurisdizionale effettivo per evitare arbitri. Il Ministero dell’Interno con apposita circolare ha cercato di chiarire il significato di “buona condotta”, indicando che la valutazione deve basarsi su fatti specifici e oggettivamente verificabili, capaci di sollevare dubbi sull’idoneità del soggetto all’attività, tenendo, altresì, conto dell’ambiente familiare e delle relazioni personali. Infine, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha confermato l’ampia discrezionalità del Questore, ma ha anche sottolineato la necessità una motivazione circostanziata e di una valutazione probabilistica del rischio di abuso della licenza, non basata su mere supposizioni.
La Corte europea ha dichiarato il ricorso ammissibile, respingendo le obiezioni del Governo sull’esaurimento dei ricorsi interni e sull’applicabilità dell’Art. 8, poiché le motivazioni del rifiuto erano direttamente collegate alla vita privata del ricorrente (frequentazioni, legami familiari).
La Corte ha riconosciuto che il concetto di “buona condotta” è vago, ma ha ritenuto che la giurisprudenza amministrativa e la circolare ministeriale avessero fornito sufficienti chiarimenti per renderlo prevedibile. Il controllo giurisdizionale, sebbene con un’ampia discrezionalità riconosciuta alle autorità, era comunque sufficiente per garantire da interferenze arbitrarie. Le misure miravano a prevenire il disordine e il crimine, il che costituisce uno scopo legittimo. I giudici di Strasburgo hanno riconosciuto che le autorità nazionali godono di un ampio margine di apprezzamento in questo settore, data la natura sensibile delle attività di scommessa e il contesto geografico.. Sebbene la motivazione del Questore fosse concisa, la Corte ha accettato che essa si basasse su una valutazione adeguata dei fatti e su ragioni rilevanti e sufficienti, considerate le frequentazioni del ricorrente e i legami familiari. Il controllo giurisdizionale da parte del TAR e del Consiglio di Stato è stato ritenuto sufficiente.
Pertanto, con cinque voti su sette, la Corte ha stabilito che non c’è stata violazione dell’Articolo 8 della Convenzione, in quanto la misura era conforme a legge, perseguiva uno scopo legittimo ed era necessaria in una società democratica. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato una violazione del suo diritto a un processo equo (Art. 6 § 1). Dato che il controllo giurisdizionale era stato sufficiente (come già stabilito per l’Art. 8), qualsiasi presunta lacuna nella fase amministrativa poteva essere sanata nel corso del processo giudiziario. La doglianza è stata quindi dichiarata manifestamente infondata.
La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso in relazione all’art. 8 e inammissibile per il resto, concludendo che non c’è stata violazione dell’Articolo 8 della Convenzione. Conseguentemente, la richiesta di equa soddisfazione è stata respinta.
Morabito c. Italia, sentenza del 10 aprile 2025
Materia: regime detentivo speciale (41-bis)
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che vieta trattamenti inumani o degradanti, ritenendo che il mantenimento del ricorrente nel regime detentivo speciale (41-bis), nonostante il suo progressivo deterioramento cognitivo dovuto all’Alzheimer, costituisse una violazione dell’articolo 3.
In sostanza, la CEDU ha stabilito che, nonostante le finalità di sicurezza del regime 41-bis, nel caso specifico del signor Morabito, il suo stato di salute, in particolare il declino cognitivo, rendeva ingiustificata la prosecuzione di tale regime. La Corte ha evidenziato che la patologia del ricorrente lo rendeva incapace di rappresentare un pericolo per la sicurezza, e quindi la sua permanenza nel regime speciale, senza considerare l’aggravamento delle sue condizioni di salute, era considerata una violazione dei diritti umani.
Piazza e Brusciano c. Italia, sentenza del 3 aprile 2025
Materia: mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni
La Corte ha affrontato la questione della mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni definitivi emessi a favore dei ricorrenti. I ricorrenti hanno presentato ricorso lamentando principalmente la mancata esecuzione di decisioni giudiziarie nazionali in loro favore, invocando l’Articolo 6 § 1 della Convenzione (diritto a un equo processo, che include anche l’esecuzione delle sentenze) e altre disposizioni della Convenzione.
La Corte ha ribadito la sua giurisprudenza consolidata secondo cui l’esecuzione di una sentenza è parte integrante del “processo” ai sensi dell’Articolo 6. Essa ha constatato che le autorità italiane non si sono adoperate per far eseguire pienamente e in tempo debito i provvedimenti giudiziari a favore dei ricorrenti. Di conseguenza, ha dichiarato la doglianza ricevibile e ha concluso per la violazione dell’Articolo 6 § 1.
I ricorrenti avevano sollevato anche un’altra doglianza relativa alla violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione (sulla tutela della proprietà) richiamandosi alla giurisprudenza consolidata della Corte in materia (si v. la sentenza Ventorino c. Italia e altre).
La Corte ha dichiarato ricevibile la doglianza.
La Corte ha stabilito che lo Stato convenuto (l’Italia) deve, entro tre mesi, garantire con misure adeguate l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti e indicati nella tabella allegata alla sentenza.
L’Italia deve inoltre versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata (a titolo di equa soddisfazione).
Dopo tale termine, su tali importi saranno applicati interessi.
La pronuncia riafferma la ferma posizione della CEDU sulla necessità per gli Stati di garantire l’effettiva esecuzione delle decisioni giudiziarie nazionali. La mancata o tardiva esecuzione delle sentenze è considerata una violazione del diritto a un equo processo e, se ha un impatto sui beni, anche del diritto alla proprietà.
Niort c. Italia, sentenza del 27 marzo 2025
Materia: detenzione e disturbi psichiatrici
La Corte ha esaminato il caso di un detenuto affetto da gravi disturbi psichiatrici e tossicodipendenza, il suo trattamento medico e il suo mantenimento in carcere.
La sentenza evidenzia la continua preoccupazione della CEDU per la gestione dei detenuti con gravi problemi di salute mentale nel sistema penitenziario italiano e per l’effettiva esecuzione delle decisioni giudiziarie interne in tal senso.
Il ricorrente, Simone Niort, condannato per gravi reati e affetto da disturbo borderline e antisociale della personalità, con tossicodipendenza e atti di autolesionismo frequenti, ha lamentato l’incompatibilità del suo stato di salute con la detenzione e l’inadeguatezza delle cure ricevute in carcere. Egli ha inoltre denunciato la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni relativi al suo accesso alle cure mediche e una presunta detenzione irregolare.
Sotto il profilo dell’art. 3 (Divieto di trattamenti inumani o degradanti) la Corte ha ritenuto che le autorità interne non abbiano esaminato in maniera sufficientemente rigorosa la compatibilità dello stato di salute mentale del ricorrente con la detenzione in carcere. Essa ha evidenziato che, nonostante alcune relazioni mediche penitenziarie indicassero la compatibilità con la detenzione, numerosi altri elementi (perizia del 2019 che descriveva la patologia “reattiva alla detenzione”, relazione del 2020 che parlava di “incompatibilità con il carcere”, l’intensificarsi degli atti di autolesionismo e tentativi di suicidio, e le stesse ordinanze dei tribunali di sorveglianza che constatavano l’incompatibilità e ordinavano il trasferimento) avrebbero dovuto indurre le autorità a una valutazione molto più approfondita e rigorosa della sua condizione, tenuto conto della sua particolare vulnerabilità. La Corte ha, inoltre, criticato il Governo per non aver fornito la perizia indipendente richiesta né altre informazioni cruciali, influenzando la ripartizione dell’onere della prova.
Sul piano dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (Diritto a un equo processo) la Corte ha riscontrato che le ordinanze dei tribunali di sorveglianza (22 novembre 2022 e 18 gennaio 2023) che disponevano il trasferimento del ricorrente in un istituto più adeguato per il trattamento della sua patologia psichiatrica non sono state eseguite o, quantomeno, non entro un termine ragionevole. Il trasferimento del ricorrente a Torino è avvenuto per motivi di sicurezza, non in esecuzione di tali provvedimenti volti a garantire cure adeguate.
La Corte ha deplorato il mancato adempimento del Governo all’obbligo di fornire tutti i documenti e le informazioni richieste (come la relazione finale dell’osservazione psichiatrica del 2021 e una relazione medica indipendente e aggiornata). Questo inadempimento ha ostacolato l’accertamento dei fatti da parte della Corte implicando la violazione dell’art. 38 della Convenzione.
La Corte ha condannato l’Italia a versare al ricorrente 9.000 EUR per danno morale e 8.000 EUR per le spese legali sostenute dinanzi alla Corte, oltre agli interessi, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diverrà definitiva.
Essa ha invece, respinto la richiesta di indicare misure generali ai sensi dell’Articolo 46 della Convenzione (non ritenendo sufficientemente provato un problema strutturale in merito alla mancanza di posti in strutture terapeutiche o servizi psichiatrici in carcere o alla chiarezza del quadro normativo, a differenza di quanto richiesto dal ricorrente).
Laterza e D’Errico c. Italia, sentenza del 27 marzo 2025
Materia: diritto alla vita e Inquinamento atmosferico
Costituisce violazione dell’art. 2 della Convenzione (diritto alla vita), sotto il profilo procedurale, la mancata prosecuzione delle indagini per omicidio colposo, a seguito di decesso di un lavoratore dell’ILVA di Taranto, venuto a morte per una malattia oncologica polmonare. L’archiviazione era stata disposta dal GIP non ostante l’opposizione delle parti offese, a mezzo della quale erano stati offerti spunti investigativi in ordine alle cause della malattia e ai possibili responsabili.
Gianfranco Laterza era un operaio dell’ILVA di Taranto. Egli è deceduto nel 2010 per un tumore ai polmoni dopo ben 24 anni di esposizione a sostanze tossiche sul luogo di lavoro (benzene, diossine, etc.). Nel 2015, la moglie e il figlio hanno denunciato i vertici dell’ILVA per omicidio colposo. Il Pubblico Ministero ha incaricato lo SPESAL (Servizio Sanitario di Igiene sul Lavoro) di condurre una perizia.
L’elaborato è stato depositato solo nel 2019 e si presentava, oltretutto, incompleto e lacunoso.
L’ILVA non aveva fornito dati cruciali sulle mansioni del lavoratore, sui luoghi di lavoro e sulla fornitura di dispositivi di protezione. Di conseguenza, lo SPESAL ha concluso che era impossibile stabilire con certezza la causa della malattia e identificare i responsabili. Il PM ha chiesto l’archiviazione del procedimento sulla base di questa perizia lacunosa.
Nonostante l’opposizione dei familiari, che avevano chiesto di sentire testimoni e acquisire altri documenti, il GIP ha archiviato il caso nel 2022.
La motivazione del giudice si basava su un rigido precedente della Cassazione, secondo cui bisognava provare il momento esatto in cui la malattia era insorta, elemento che nelle indagini non era stato possibile appurare.
I familiari si sono rivolti alla Corte Europea, sostenendo che l’Italia avesse violato l’articolo 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (diritto alla vita) sotto il profilo procedurale.
La Corte EDU ha dato ragione ai familiari, stabilendo che, in caso di morte, lo Stato ha l’obbligo di condurre un’inchiesta “effettiva, indipendente e approfondita” per identificare cause e responsabili.
Secondo la Corte, le autorità italiane non hanno compiuto tutti gli sforzi ragionevoli. Il GIP si è basato su una perizia palesemente lacunosa ed ha rifiutato di approfondire le indagini, come richiesto dai familiari, violando così l’obbligo di condurre un’inchiesta approfondita.
La Corte Europea ha, quindi, condannato l’Italia per violazione procedurale dell’articolo 2 della CEDU, poiché lo Stato non ha garantito un’indagine efficace per accertare le responsabilità della morte del lavoratore. Tuttavia, non è stato riconosciuto alcun indennizzo perché i ricorrenti non ne avevano fatto richiesta.
BRD – G.S.G. SA c. Romania, sentenza del 18/03/2025
Materia: concorrenza
In tema di provvedimento di perquisizione e sequestro di computer e documenti, comprese informazioni archiviate elettronicamente, disposto dall’autorità giudiziaria nei locali di un istituto di credito nell’ambito di un’indagine concernente presunte violazioni delle normative del mercato interno nel settore bancario, è opportuno precisare che le perquisizioni e i sequestri effettuati nei locali delle società commerciali possono essere giustificati al fine di impedire la scomparsa o l’occultamento di prove di pratiche anticoncorrenziali, ma che la legislazione e la prassi pertinenti devono offrire adeguate ed efficaci garanzie contro qualsiasi abuso e arbitrarietà. Nei casi riguardanti ispezioni senza preavviso da parte degli ispettori della concorrenza nei locali delle società commerciali, effettuate senza previa autorizzazione di un giudice o sulla base di decisioni che non erano soggette a revisione da parte di un tribunale, la Corte ha ritenuto che questa mancanza di mandato giudiziario preventivo può essere controbilanciata dalla disponibilità di un controllo giudiziario ex post facto della legittimità e della necessità della misura impugnata nelle particolari circostanze del caso. In pratica, ciò implica che le persone interessate possano ottenere un effettivo riesame giurisdizionale, in fatto e in diritto, della misura impugnata e della sua condotta e che venga loro concesso un adeguato risarcimento laddove sia già stata effettuata una perquisizione irregolare.
F.S.M. c. Spagna, Sez. V, 13/03/2025, n. 56712/21
PROCESSO PENALE
Accertata l’incapacità dell’imputato a partecipare coscientemente al processo, il giudice – sempre che non debba pronunciare sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere – emette ordinanza di sospensione del procedimento a norma dell’art. 71 c.p.p., ricorribile in Cassazione. Non va invece adottata – e qualora adottata, va revocata -, la sospensione del procedimento, quando vi siano le condizioni per emettere nei confronti dell’imputato incapace a stare in giudizio una sentenza a lui favorevole. A seguito dell’emissione dell’ordinanza sorge l’obbligo di nominare un curatore speciale a favore dell’imputato.
P.P. c. Italia, sentenza del 13 febbraio 2025 – Ricorso n. 64066/19
Materia: prescrizione dei reati
La Corte ha esaminato la doglianza di una ricorrente riguardante la mancanza di un’indagine efficace e l’impunità dell’ex compagno per violenze domestiche e atti persecutori, a causa della prescrizione dei reati.
La ricorrente, P.P., ha denunciato di aver subito violenze fisiche, atti persecutori e molestie da parte del suo ex compagno tra il 2007 e il 2009. Nonostante le gravi aggressioni e le prove a supporto (testimonianze, referti medici, oltre 2.500 messaggi/chiamate), l’indagine penale è stata avviata con ritardo e condotta con passività, portando alla prescrizione dei reati.
La Corte ha rilevato la violazione dell’Articolo 3 della Convenzione (Obblighi procedurali – Divieto di trattamenti inumani o degradanti), ribadendo l’obbligo degli Stati di condurre un’indagine efficace su qualsiasi forma di violenza domestica, agendo con particolare diligenza e tempestività, tenendo conto della vulnerabilità della vittima.
Essa ha constatato che le autorità italiane non hanno agito con la tempestività e la diligenza richieste in quanto:
- sono trascorsi tre mesi tra la denuncia e la registrazione del reato e sono passati circa quattro anni per il rinvio a giudizio;
- il processo di primo grado ha richiesto più di tre anni;
- la Corte d’Appello e la Cassazione hanno confermato l’estinzione dei reati per prescrizione, di fatto garantendo l’impunità all’ex compagno della ricorrente. La Corte ha ritenuto che le autorità nazionali non abbiano preso in considerazione il problema specifico della violenza domestica e non abbiano dato una risposta proporzionata alla gravità dei fatti denunciati. Essa ha sottolineato, inoltre, che la combinazione delle peculiarità del sistema italiano in materia di prescrizione e dei ritardi processuali è incompatibile con le esigenze dell’Articolo 3 della Convenzione, specialmente per reati gravi come la violenza domestica. La Corte ha ritenuto che le doglianze sollevate ai sensi dell’Articolo 8 (riguardanti la vita privata) fossero strettamente legate alla violazione già accertata dell’Articolo 3, e non ha ravvisato una distinta violazione. La Corte ha condannato l’Italia a versare alla ricorrente 10.000 EUR per danno morale, più gli interessi, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diverrà definitiva. Essa ha respinto la richiesta di rimborso delle spese legali, in quanto la ricorrente non aveva presentato una domanda specifica in tal senso. La Corte ha sottolineato che, pur essendo possibile un risarcimento in sede civile (come nel caso pendente della ricorrente), la chiusura del procedimento penale per prescrizione a causa dell’inerzia delle autorità è considerata incompatibile con gli obblighi procedurali dell’Articolo 3 in materia di indagine su atti di violenza.
Arcerito c. Italia, sentenza del 6 febbraio 2025 – Ricorso n. 50843/18 – Causa
Materia: penale – mancata rinnovazione della prova testimoniale in appello e condanna in appello
Il ricorrente era stato rinviato a giudizio per partecipazione a un’associazione mafiosa e per l’omicidio. La corte d’assise di Siracusa lo aveva condannato per il primo capo d’accusa ma assolto per l’omicidio, ritenendo che, nonostante il suo ruolo centrale nell’organizzazione criminale, non fosse provata la sua partecipazione alla decisione dell’omicidio, in particolare in base alle dichiarazioni di un coimputato e di un collaboratore di giustizia.
Su appello del pubblico ministero, la corte d’assise d’appello di Catania aveva ribaltato la sentenza di assoluzione, dichiarando il ricorrente colpevole anche dell’omicidio di C.A. La corte d’appello aveva basato questa nuova condanna su una diversa interpretazione e valutazione delle dichiarazioni del coimputato e di altri collaboratori di giustizia, senza però riascoltare nuovamente questi testimoni.
Il ricorso per Cassazione del ricorrente, che lamentava la mancata riconvocazione dei testimoni chiave, era stato respinto dalla Suprema Corte, la quale aveva affermato che il ribaltamento non era basato su una diversa valutazione della credibilità dei testimoni, ma sulla considerazione di parti delle dichiarazioni che la corte d’assise aveva omesso di valutare.
La CEDU ha ricordato che, quando un tribunale d’appello ribalta una sentenza di assoluzione basandosi su una diversa valutazione della prova orale (in particolare la credibilità o il significato di testimonianze), senza aver ascoltato direttamente i testimoni chiave, può violare i diritti della difesa.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che la corte d’assise d’appello ha condannato Arcerito basandosi in maniera determinante su una nuova interpretazione delle dichiarazioni del coimputato, le stesse che la corte di primo grado aveva ritenuto insufficienti per la condanna per omicidio. Anche se altre prove erano state considerate, l’interpretazione della testimonianza del coimputato è stata ritenuta determinante per il verdetto di colpevolezza.
Emettendo un verdetto di colpevolezza senza aver ascoltato nuovamente tale testimone, la corte d’assise d’appello ha pregiudicato in maniera significativa i diritti della difesa. Di conseguenza, la Corte ha concluso per la violazione dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione.
La Corte ha riconosciuto al ricorrente un risarcimento per danno morale, oltre al rimborso per le spese legali sostenute nel procedimento dinanzi alla Corte.
La sentenza riafferma un principio cardine della giurisprudenza CEDU in materia penale: quando un giudice d’appello intende ribaltare un’assoluzione di primo grado, basandosi su una diversa valutazione della prova orale decisiva (in particolare le testimonianze), è generalmente tenuto a riascoltare direttamente i testimoni. La mancata riconvocazione può ledere il diritto a un equo processo e ai diritti della difesa, in quanto il giudice d’appello non ha un contatto diretto con la prova sulla quale fonda il suo ribaltamento.
I.P. s.r.l. c. Italia, Sez. I, 06/02/2025, n. 36617/18
Materia: indagini fiscali
Il quadro giuridico italiano in materia di indagini fiscali nei locali adibiti ad attività commerciali e professionali non rispetta i requisiti di “qualità del diritto” in quanto conferisce alle Autorità nazionali una discrezionalità illimitata per quanto riguarda l’ambito del controllo: per tale ragione, esso viola l’art. 8 della CEDU in materia di rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza da indebite ingerenze dell’Autorità pubblica. Inoltre, nell’ordinamento italiano mancano garanzie procedurali sufficienti giacché accessi ed ispezioni non sono soggetti ad un effettivo controllo giurisdizionale ex post in ordine loro legittimità, necessità e proporzionalità, dando così luogo a una ingerenza “non conforme alla legge”. Trattandosi di un problema sistemico, lo Stato italiano dovrà porvi rimedio, a norma dell’art. 46 CEDU, allineando la propria legislazione e prassi alle conclusioni della Corte introducendo nel diritto interno norme specifiche che indichino le circostanze in cui è possibile accedere e svolgere controlli fiscali nei locali commerciali e adibiti ad attività professionali, e prevedendo altresì garanzie per il privato e un controllo giurisdizionale effettivo.
Cannavacciuolo e altri. c. Italia, Sez. I, 30/01/2025, n. 51567/14
Materia: inquinamento (c.d. “Terra dei Fuochi”)
Le violazioni accertate e perpetrate nel corso di decenni in modalità descritte come “sistematiche” nonchè la lentezza della risposta delle autorità statali nel reagire al problema denota un fallimento sistemico nell’adottare misure adeguate, sia in termini di tempestività che di efficacia per porre sotto controllo il problema dell’inquinamento. Assume pertanto estrema gravità il fatto che lo smaltimento illegale di rifiuti non possa considerarsi cessato, almeno fino ad ora, e che in determinati siti sia stato segnalato il persistere di attività illegali di incenerimento dei rifiuti.
CASI DI RILIEVO – ANNO 2024
Grande Oriente d’Italia c. Italia, Sez. I, 19/12/2024, n. 29550/17
In tema di legittimità dei provvedimenti di perquisizione assunti da una Commissione parlamentare d’inchiesta che portino al sequestro di una gran mole di documenti incidendo profondamente sulle posizioni degli aderenti all’associazione che raggruppa diverse logge massoniche del Grande Oriente d’Italia, nessuna disposizione della Convenzione impone agli Stati di conformarsi a concetti costituzionali teorici riguardanti i limiti ammissibili dell’interazione tra poteri dovendosi verificare sempre se, in un dato caso, i requisiti della Convenzione siano soddisfatti. In mancanza di prove o di un ragionevole sospetto di coinvolgimento nella questione oggetto di indagine, idoneo a giustificare la misura del suo contenuto ampio e indeterminato e dell’assenza di sufficienti garanzie di controbilanciamento, in particolare di un controllo indipendente e imparziale della misura contestata, essa è da considerarsi illegittima in quanto non “conforme alla legge” né “necessaria in una società democratica”.
Martinez Alvarado c. Olanda, Sez. I, 10/12/2024, n. 4470/21
Materia: ricongiungimento familiare
In tema di rilascio dei visti di immigrazione e soggiorno la relazione tra due fratelli, entrambi maggiorenni e non conviventi, non è riconducibile alla nozione di “vita familiare” rilevante a norma dell’art. 8 CEDU, difettando ogni elemento presuntivo dell’esistenza di un legame affettivo qualificato da un progetto di vita in comune, con la conseguenza che, affinché un fratello possa ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ad altro fratello o sorella, è necessario il requisito della convivenza effettiva, come previsto dal combinato disposto dell’art. 28 del D.P.R. n. 394 del 1999 e dell’art. 19, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 286 del 1998.
La “vita familiare” ai sensi dell’art. 8 CEDU è normalmente limitata alla famiglia nucleare e non può esistere tra genitori e figli adulti o fratelli adulti a meno che non siano dimostrati “elementi di dipendenza aggiuntivi” che superano i normali legami emotivi. Tali elementi di dipendenza derivano spesso da fattori legati alla salute, alla dipendenza finanziaria o materiale (Nel caso di specie, la Corte ha riconosciuto che il rapporto tra il ricorrente e le sue sorelle costituiva una “vita familiare” ai sensi della Convenzione, data la sua disabilità e la dipendenza totale dalle sorelle per le cure e il supporto).
Centro di Fisioterapia di Cecilia Surace e. c. s.a.s. c. Italia, sentenza del 14/10/2024 su ricorso n. 15277/20
Materia: attività amministrativi illegittima e risarcimento del danno
La Corte EDU si è pronunciata su cinque ricorsi contro l’Italia per violazione dell’art. 1 Prot. 1 della Convenzione (riguardante la protezione del diritto di proprietà). I ricorsi sono scaturiti dal fatto che il Consiglio di Stato non ha riconosciuto ai ricorrenti il risarcimento del danno derivante da provvedimenti amministrativi illegittimi (ad es.: revoca di licenze di pesca, diniego di rinnovo di concessioni per acquacultura, revoca di accreditamenti sanitari, mancata assunzione) in ragione dell’asserita “scusabilità” dell’errore in cui era incorsa la pubblica amministrazione dovuta all’incertezza del quadro normativo di riferimento. La Corte EDU ha stabilito che l’errore scusabile non può rappresentare una giustificazione per la violazione del diritto di proprietà. Pertanto, la Corte ha accolto i ricorsi, condannando l’Italia al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre alle spese legali, nei confronti dei ricorrenti, tranne in un caso in cui non era stato dedotto alcun danno.
Pindo Mulla c. Spagna, sentenza 17/09/2024
Materia: libertà religiosa
La decisione di accettare o rifiutare un trattamento è un diritto fondamentale del paziente, protetto dal principio del consenso libero e informato. Un paziente adulto è libero di scegliere se sottoporsi a, o rifiutare, un intervento chirurgico o un trattamento medico, comprese le trasfusioni di sangue. In situazioni di emergenza, l’autonomia del paziente deve essere bilanciata con il suo diritto alla vita, e la decisione di rifiutare un trattamento salvavita deve essere chiara, specifica, inequivocabile ed attuale. Quando uno Stato istituisce un sistema di direttive anticipate mediche, è essenziale che tale sistema funzioni in modo efficace e garantisca che le volontà del paziente siano rispettate.
Savinovskikh e altri c. Russia, Corte europea diritti dell’uomo, Sez. III, 09/07/2024, n. 16206/19
Materia: affidamento e assistenza minori
Viola l’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo la revoca dell’incarico di tutore di due bambini di quattro e cinque anni da parte delle autorità russe, a causa della diagnosi di “transessualismo” e del cambiamento di identità di genere del genitore affidatario (Nella specie, la Corte EDU osservava che le autorità nazionali avevano terminato l’affidamento dei due figli affidatari dell’ istante essenzialmente a causa della sua transessualità, del cambiamento della sua identità di genere e del conseguente sconvolgimento della “famiglia tradizionale”, definita dalla legge nazionale come l’unione di un uomo e una donna, presumibilmente influenzando lo sviluppo fisico, spirituale e morale dei figli affidatari. La decisione di rimuovere l’affidamento non era stata supportata, infatti, da alcuna perizia individualizzata dell’istante e dei bambini né da alcuno studio scientifico riguardante l’ impatto di un cambiamento di identità di genere sulla salute psicologica e sullo sviluppo dei bambini. La motivazione dei tribunali nazionali si era basata principalmente sull’ impossibilità legale che coppie dello stesso sesso fossero accettate come genitori affidatari; pertanto, la Corte concludeva che vi fosse stata violazione dell’art. 8 della Convenzione.
Dániel Karsai c. Ungheria, Sez. I, 13/06/2024, n. 32312/23
ISTIGAZIONE O AIUTO AL SUICIDIO
La Corte EDU esclude che il diritto alla vita privata sancito dall’art. 8 CEDU obblighi gli Stati a introdurre la morte medicalmente assistita per consentire al malato di porre fine alle proprie sofferenze. L’ incriminazione dell’aiuto al suicidio rientra, infatti, nel margine di apprezzamento di cui gli Stati sono titolari. La Corte ritiene, inoltre, che non violi il divieto di discriminazione di cui all’art. 14 CEDU disciplinare in modo diverso la situazione del malato tenuto in vita da un trattamento sanitario, il quale, chiedendone l’ interruzione, va incontro alla morte, e quella del malato che, non essendo tenuto in vita dal trattamento, neppure può chiedere di morire tramite suicidio assistito.
A.K. c. Russia, Sez. III, 07/05/2024, n. 49014/16
LICENZIAMENTO
ll licenziamento di un’ insegnante dovuto alla pubblicazione sui social media di foto che mostrano momenti di intimità con la partner durante i viaggi o alle feste costituisce una indebita ingerenza nel diritto della stessa al rispetto della sua vita privata; l’orientamento sessuale di un individuo, infatti, non può essere scisso dalle sue espressioni private e pubbliche. Il licenziamento, quindi, va considerato sproporzionato e lesivo dell’art. 8 della Cedu.
Z. c. Romania, Sez. IV, 23/04/2024,
DIRITTI POLITICI E CIVILI
La Corte, all’unanimità, ha rilevato una violazione dell’art. 8 in combinato disposto con l’art. 14, in un caso riguardante la celebrazione di un processo per crimini di guerra che è stato rinnovato negli anni ’90, dopo essere già stato celebrato negli anni ’50, in relazione a fatti persecutori commessi in danno di ebrei rumeni. I giudici europei hanno osservato che la revisione delle condanne storiche per condotte connesse all’Olocausto non è stata debitamente giustificata dalle autorità nazionali e ha dato luogo a un fenomeno di vittimizzazione secondaria.
Corte europea diritti dell’uomo, Grande Cam., 09/04/2024, n. 7189/21, C. c. Francia
DIRITTI POLITICI E CIVILI
Va escluso lo status di vittima del ricorrente in quanto non più residente da diverso tempo sul territorio dello Stato convenuto e in considerazione dell’assenza di legami significativi con il comune che riteneva di rappresentare. In merito al ricorso quale ex sindaco del comune in questione, il ricorso va respinto in quanto gli organi statali, nazionali o locali e pur dotati di autonomia, non sono autorizzati a presentare un ricorso nei confronti del proprio Stato.
Corte europea diritti dell’uomo, Grande Cam., 09/04/2024, n. 39371/20, D.A. c. Portogallo
DIRITTI POLITICI E CIVILI
La nozione di giurisdizione ex art. 1 della CEDU non può essere interpretata in modo da estendere ulteriormente i casi di controllo sulla persona e così includere le ipotesi di controllo funzionale da parte dello Stato sugli interessi della persona. L’accoglimento di questo orientamento, che trova riscontro nella prassi di alcuni organi internazionali sul rispetto di trattati sui diritti umani, implicherebbe una situazione di imprevedibilità circa le decisioni della Corte e pregiudicherebbe il principio della certezza del diritto. Con riferimento all’unico Stato per il quale sussiste la giurisdizione ex art. 1 (il Portogallo), i ricorrenti non hanno esaurito i ricorsi interni accessibili ed effettivi in conformità al principio di sussidiarietà della tutela internazionale predisposta dal sistema della CEDU.
Corte europea diritti dell’uomo, Grande Cam., 09/04/2024, n. 53600/20, V.K.S. c. Switzerland
AMBIENTE
In considerazione della gravità e urgenza degli effetti dei cambiamenti climatici di origine antropica, evidenziati da autorevoli rapporti scientifici, le associazioni ambientaliste, a certe condizioni e pur non essendo vittime della violazione di norme della CEDU, sono titolari di un locus standi di fronte alla Corte europea, anche allo scopo di tutelare le generazioni future. Nel merito, lo Stato convenuto ha violato gli obblighi positivi, sostanziali e procedurali, derivanti dal diritto alla vita privata e familiare e aventi contenuto analogo a quelli concernenti il diritto alla vita. Lo Stato convenuto ha anche violato il diritto di accesso ai tribunali nazionali per contestare le misure di contrasto al cambiamento climatico da esso adottate. Le misure concrete a carico dello Stato, in considerazione della complessità delle questioni affrontate, saranno determinate dallo Stato condannato sotto la supervisione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.
La Corte, a maggioranza (16 contro 1), ha stabilito che è stato violato l’art. 8 e, all’unanimità, ha ritenuto violato l’art. 6 (equo processo; diritto di accesso al giudice), in un caso riguardante i danni alla salute e alle condizioni di vita denunciati dai ricorrenti, dovuti alla mancata adozione – nonostante gli obblighi previsti dalla Convenzione – di misure sufficienti per mitigare gli effetti del cambiamento climatico.
Corte europea diritti dell’uomo, Sez. II, 09/04/2024, E.L. c. Lituania
VIOLENZA SESSUALE
La Corte, all’unanimità, ha statuito che vi è stata una violazione dell’art. 3, in un caso riguardante presunti abusi sessuali subiti da un minore, a causa dell’ inefficienza con cui le autorità nazionali hanno svolto le investigazioni a seguito della denuncia presentata dal ricorrente.
Corte europea diritti dell’uomo, Grande Cam., 09/04/2024, D.A. c. Portogallo
AMBIENTE
La Corte, all’unanimità, ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da sei cittadini portoghesi relativamente alle ricadute, odierne e future, del cambiamento climatico. L’ istanza, fondata su vari articoli della Convenzione (artt. 2, 3, 8 e 14), su atti di natura internazionale (es. Accordo di Parigi, 2015) e su documentazione specialistica (es. relazioni di esperti riguardanti i danni ambientali causati dal clima), è stata respinta – ai sensi dell’art. 35 – per mancato esaurimento dei rimedi interni avuto riguardo al Portogallo e per incompetenza territoriale con riferimento agli altri Stati convenuti.
Corte europea diritti dell’uomo, Sez. II, 26/03/2024, n. 38963/18, V.I. c. The Republic of Moldova
DIRITTI CIVILI
La Corte, all’unanimità, ha stabilito che sono stati violati gli artt. 3, 13 e 14, inuncaso riguardante il ricovero forzoso di un orfano, affetto da una lieve disabilità intellettiva, in un ospedale giudici europei hanno riscontrato che nonsono state rispettate le garanzie legalmente previste in relazione al ricovero involontario e che le autorità moldave non hanno efficacemente indagato sulle ragioni per cui il ricorrente è stato per l’appunto ricoverato in tale struttura; e, nell’occasione, hanno rilevato per giunta l’assenza di una normativa nazionale soddisfacente in materia.
Corte europea diritti dell’uomo, Sez. III, 19/03/2024 K.J. c. Russia
DIRITTI POLITICI E CIVILI
La Corte, all’unanimità, ha rilevato una violazione degli artt. 2, 3 e 5, in un caso riguardante, in primo luogo, la detenzione di K.J. e S.K. in Russia e, in secondo luogo, l’emanazione da parte delle autorità russe di provvedimenti di espulsione (recte, di rimpatrio presso la Repubblica Democratica Popolare di Corea – RPDC) nei confronti di tre cittadini nordcoreani (C.C., K.J. e S.K.).
Corte europea diritti dell’uomo, Sez. I, 14/03/2024, n. 40119/21
ABORTO
Viola l’art. 8 CEDU la sentenza della Corte Costituzionale di uno Stato che, in caso di anomalie genetiche del feto, costringa una donna a recarsi all’estero per abortire, laddove manchi il requisito della prevedibilità della decisione, richiesto dall’art. 8 CEDU, e laddove la decisione non provenga da un organo legittimo. (Nel caso di specie, la decisione della Corte Costituzionale polacca aveva interferito con la procedura medica per la quale la ricorrente era qualificata e che era già stata avviata, creando una situazione in cui ella era stata privata delle adeguate garanzie contro l’arbitrarietà, e la composizione della Corte Costituzionale comprendeva giudici nominati con una procedura ritenuta in violazione dell’art. 6 della Convenzione, mettendo in dubbio la legittimità dell’organo stesso.)
Corte europea diritti dell’uomo, Sez. II, 12/03/2024 Parti: K. c. Turchia
DIRITTI POLITICI E CIVILI
La Corte, all’unanimità, ha statuito che è stato violato l’art. 9, in un caso riguardante la condanna del ricorrente per essersi rifiutato di prestare servizio militare come riservista, per motivi di obiezione di coscienza. La mancanza di una disciplina legislativa che consenta agli obiettori di svolgere una forma alternativa di attività rispetto a quella militare, laddove all’ interno dell’ordinamento è previsto l’obbligo di leva, è contraria alla normativa convenzionale.
Corte europea diritti dell’uomo, Sez. IV, 05/03/2024, n. 37364/10, B. c. Serbia
LAVORO
La Corte, all’unanimità, ha riscontrato una violazione dell’art. 34, in un caso riguardante l’atteggiamento pressante e intimidatorio tenuto da un datore di lavoro nei confronti di un proprio dipendente, dopo che quest’ultimo aveva adito l’autorità giudiziaria e ottenuto un provvedimento a sé favorevole relativamente a stipendi arretrati.
Corte europea diritti dell’uomo, Sez. II, 20/02/2024, n. 48340/20, D. c. Türkiye
LAVORO
Integra una violazione dell’art. 11 della Convenzione, e quindi della libertà di espressione, il licenziamento di un lavoratore che, tramite e-mail, aveva criticato l’operato del dirigente lamentando presunte carenze nella gestione della società, nell’ interesse della società stessa, inviando la mail solo ad un ristretto gruppo di destinatari all’interno dell’azienda.
Corte europea diritti dell’uomo, Sez. III, 20/02/2024, n. 43868/18, W.B. c. Svizzera
DIRITTI POLITICI E CIVILI
La Corte, all’unanimità, ha stabilito che sono stati violati gli artt. 8, 13 e 14, in un caso di profiling razziale compiuto dalla polizia durante un controllo di routine alla stazione ferroviaria di Zurigo.
Corte europea diritti dell’uomo, Sez. IV, 20/02/2024, Danileţ c. Romania
DIRITTI POLITICI E CIVILI
La Corte, a maggioranza, ha ritenuto violato l’art. 10, in un caso riguardante un giudice sanzionato disciplinarmente per la pubblicazione di due post sul proprio account Facebook. In particolare, secondo i giudici europei non è stato debitamente valutato il contesto in cui le esternazioni sono avvenute, né è stata dimostrata la lesione dell’ immagine e/o del prestigio della magistratura, né tantomeno si è correttamente bilanciato il diritto la libertà di espressione con la tutela degli altri diritti e interessi in gioco, allorché si è irrogato il provvedimento disciplinare in danno del ricorrente.
Corte europea diritti dell’uomo, Sez. I, 15/02/2024, Škoberne c. Slovenia
DIRITTI DELLA PERSONALITA’
La Corte, all’unanimità, ha stabilito che sono stati violati gli artt. 6 e 8, in un caso riguardante un ex giudice condannato per corruzione sulla base di dati telecomunicativi e di geolocalizzazione che sono però stati conservati per un lasso temporale eccessivo, oltreché sulla base di dichiarazioni rispetto alle quali all’accusato non è stata garantita la possibilità di difendersi adeguatamente tramite l’esame di chi le ha rilasciate.
Corte europea diritti dell’uomo, Sez. III, 13/02/2024, J. c. Svizzera
PENALE
La Corte, all’unanimità, ha riscontrato una violazione dell’art. 6, in un caso riguardante la morte di un uomo presumibilmente causata dall’esposizione ad amianto, perché il sopraggiungere della prescrizione ha impedito che si accertassero i fatti tanto in sede civile quanto in sede penale.
CASI DI RILIEVO CATALOGATI PER MATERIA
TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI (ARTICOLO 3)
McCallum c. Italia 03.11.2022 (decisione sull’ammissibilità)
Il caso riguardava la potenziale estradizione della ricorrente negli Stati Uniti d’America, dove era ricercata come sospetta dell’omicidio del suo allora marito e dell’incendio del suo cadavere. La Corte ha ritenuto che la signora McCallum non avesse provato di affrontare un rischio reale di una condanna che costituirebbe una pena inumana o degradante. Di conseguenza, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e ha dichiarato la sua domanda irricevibile.
Saadi c. Italia 28.02.2008
Decisione di deportare il ricorrente in Tunisia, dove egli sosteneva di essere stato condannato in sua assenza per terrorismo. Violazione dell’articolo 3 se la deportazione fosse avvenuta.
Enea c. Italia 17.09.2009
Il ricorrente era stato sottoposto a un regime carcerario speciale (ai sensi dell’articolo 41 bis § 2 dell’ordinamento penitenziario), quindi collocato in un’unità di alta sorveglianza. Nessuna violazione dell’articolo 3. Violazione dell’articolo 6 § 1 (diritto a un equo processo) per quanto riguarda il suo diritto a un tribunale durante il periodo del regime speciale. Nessuna violazione dell’articolo 6 § 1 per quanto riguarda il suo diritto a un tribunale durante la sua collocazione nell’unità di alta sorveglianza. Violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della corrispondenza).
Hirsi Jamaa e altri c. Italia 23.02.2012
Il caso riguardava migranti somali ed eritrei in viaggio dalla Libia che erano stati intercettati in mare dalle autorità italiane e rimandati in Libia. Violazione dell’articolo 3 perché i ricorrenti erano stati esposti al rischio di maltrattamenti in Libia e di rimpatrio in Somalia o in Eritrea. Violazione dell’articolo 4 del Protocollo n. 4 (divieto di espulsioni collettive). Violazione dell’articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo) letto in combinato disposto con l’articolo 3 perché i ricorrenti non avevano potuto presentare i loro reclami a un’autorità competente e ottenere una valutazione approfondita e rigorosa delle loro richieste prima che la misura di allontanamento fosse applicata. Violazione dell’articolo 13 letto in combinato disposto con l’articolo 4 del Protocollo n. 4 perché il rimedio ai sensi del diritto penale contro il personale militare a bordo della nave non soddisfaceva il criterio dell’effetto sospensivo. La Corte ha constatato che i ricorrenti rientravano nella giurisdizione dell’Italia ai fini dell’articolo 1 della Convenzione perché erano stati sotto il controllo continuo ed esclusivo delle autorità italiane.
CASI RELATIVI AL DIRITTO ALLA LIBERTÀ E ALLA SICUREZZA (ARTICOLO 5)
Mansouri c. Italia (n. 63386/16) 29.04.2025
Il caso riguardava la legittimità e le condizioni del confinamento di un cittadino tunisino a bordo della nave Splendid, che veniva utilizzata per riportarlo nel suo paese di partenza sulla base di un ordine di rifiuto d’ingresso emesso dalla polizia di frontiera con la motivazione che non era in possesso di un visto d’ingresso. Domanda dichiarata irricevibile.
CASI RELATIVI ALL’ARTICOLO 6 (DIRITTO A UN PROCESSO EQUO)
Perna c. Italia 06.05.2003
Giornalista condannato per diffamazione aggravata per aver pubblicato un articolo che accusava il Procuratore Capo di Palermo (G. Caselli) di abuso d’ufficio, senza tentare di provare la veridicità delle sue accuse. Nessuna violazione degli articoli 6 o 10 (libertà di espressione).
Sejdovic c. Italia 01.03.2006
Ricorrente condannato in sua assenza senza aver avuto la possibilità di presentare la sua difesa. Violazione dell’articolo 6.
Scoppola c. Italia (n. 2) 17.09.2009
Questione se, nel condannare il ricorrente per omicidio i tribunali italiani avrebbero dovuto applicare la disposizione di diritto penale più mite tra tutte quelle in vigore nel periodo tra la commissione del reato e la sentenza definitiva. Violazione degli articoli 6 e 7 (nessuna pena senza legge).
Scordino c. Italia (n. 1) 29.03.2006
Efficacia della “Legge Pinto”, che ha introdotto la possibilità di presentare un ricorso ai tribunali italiani per procedimenti eccessivamente lunghi. Il caso riguardava anche il diritto a ricevere un risarcimento per espropriazione. Violazione dell’articolo 6 § 1 e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (tutela della proprietà).
ARTICOLO 7 (NESSUNA PENA SENZA LEGGE)
G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia 28.06.2018
I casi riguardavano la confisca di terreni come previsto dalla legislazione nazionale in caso di sviluppo edilizio illecito. I ricorrenti hanno sostenuto che questa confisca aveva una base legale insufficiente. Violazione dell’articolo 7 (nessuna pena senza legge) per tutte le società ricorrenti. Nessuna violazione dell’articolo 7 per quanto riguarda il ricorrente signor Gironda. Violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (tutela della proprietà) per tutti i ricorrenti. Violazione dell’articolo 6 § 2 (diritto alla presunzione di innocenza) per quanto riguarda il signor Gironda. La Corte ha anche affermato che non era necessario decidere se vi fosse stata una violazione dell’articolo 6 § 1 per quanto riguarda la società G.I.E.M. S.r.l. o dell’articolo 13 per quanto riguarda le società G.I.E.M. S.r.l. e Falgest S.r.l. Nella sua sentenza del 12 luglio 2023, la Corte si è pronunciata sulla questione della giusta soddisfazione.
Berlusconi c. Italia 27.11.2018
Il caso riguarda l’ex Presidente del Consiglio italiano, il signor Silvio Berlusconi. Il signor Berlusconi si lamentava in particolare che l’applicazione del Decreto Legislativo n. 235/2012, che comportava l’annullamento della sua elezione da parte del Senato dopo essere stato dichiarato ineleggibile a causa della sua condanna per frode fiscale, aveva violato l’articolo 7 (nessuna pena senza legge) della Convenzione, l’articolo 3 del Protocollo n. 1 (diritto a libere elezioni) della Convenzione e l’articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo) della Convenzione. Nel luglio 2018, dopo aver informato la Corte che il ricorrente non intendeva più proseguire la sua domanda e aveva chiesto che fosse cancellata dall’elenco dei casi, la Corte ha concluso che nessuna circostanza speciale relativa al rispetto dei diritti umani richiedeva di continuare l’esame della domanda in conformità con l’articolo 37 § 1 e ha deciso di cancellare il caso dall’elenco.
DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE (ARTICOLO 8)
Guerra e altri c. Italia 19.02.1998
Le autorità italiane non avevano fornito ai ricorrenti informazioni sufficienti sui rischi e su cosa fare in caso di incidente in una fabbrica chimica con classificazione “ad alto rischio”. Violazione dell’articolo 8.
Parrillo c. Italia 27.08.2015
Il caso riguardava un divieto ai sensi della legge italiana n. 40/2004, che impediva alla signora Parrillo di donare alla ricerca scientifica embrioni ottenuti da una fecondazione in vitro che non erano destinati a una gravidanza. Nessuna violazione dell’articolo 8.
Paradiso e Campanelli c. Italia 24.01.2017
Il caso riguardava il collocamento in affidamento ai servizi sociali di un bambino di nove mesi nato in Russia a seguito di un contratto di maternità surrogata, stipulato con una donna russa da una coppia italiana che non aveva alcuna relazione biologica con il bambino. Nessuna violazione dell’articolo 8.
ALTRI CASI DEGNI DI NOTA, SENTENZE PRONUNCIATE DALLA GRANDE CAMERA
Maestri c. Italia 17.02.2004
Procedimento disciplinare contro un giudice per essere stato membro di una loggia massonica. Violazione dell’articolo 11 (libertà di riunione e associazione).
Guiso Gallisay c. Italia 22.12.2009 (sentenza sulla giusta soddisfazione)
Questione dei criteri per il calcolo della giusta soddisfazione nei casi di espropriazione costruttiva. La Corte ha modificato i suoi criteri e ora non tiene più conto del valore delle opere pubbliche costruite su terreni espropriati.
Lautsi c. Italia 18.03.2011
Il caso riguardava la presenza di crocifissi nelle aule scolastiche statali in Italia. Nessuna violazione dell’articolo 2 del Protocollo n. 1 (diritto all’istruzione). La Corte ha ritenuto in particolare che la questione dei simboli religiosi nelle aule rientrava, in linea di principio, nel margine di apprezzamento dello Stato – in particolare in quanto non vi era un consenso europeo su tale questione – a condizione che le decisioni in tale ambito non portassero a una forma di indottrinamento. Il fatto che i crocifissi nelle aule scolastiche statali in Italia conferissero alla religione di maggioranza del paese una visibilità predominante nell’ambiente scolastico non era di per sé sufficiente a denotare un processo di indottrinamento. Inoltre, la presenza di crocifissi non era associata all’insegnamento obbligatorio sul cristianesimo; e non c’era nulla che suggerisse che le autorità fossero intolleranti nei confronti di alunni che credevano in altre religioni, erano non credenti o avevano convinzioni filosofiche non religiose. Infine, la signora Lautsi aveva mantenuto il suo diritto di genitore di illuminare e consigliare i suoi figli e di guidarli su un percorso in linea con le sue convinzioni filosofiche.
Giuliani e Gaggio c. Italia 24.03.2011
Morte di un manifestante negli scontri tra manifestanti anti-globalizzazione e forze dell’ordine durante il vertice del G8 del 2001 a Genova. Nessuna violazione dell’articolo 2 (diritto alla vita) per quanto riguarda quattro diverse lamentele: uso della forza letale; quadro legislativo che regola l’uso della forza letale/armi in dotazione alle forze dell’ordine al G8; organizzazione delle operazioni di polizia al G8; presunta mancanza di un’indagine efficace. Nessuna violazione dell’articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo). Nessuna violazione dell’articolo 38 (esame in contraddittorio del caso).
Scoppola c. Italia (n. 3) 22.05.2012
Il caso riguardava la privazione del diritto di voto del ricorrente a seguito della sua condanna penale.Nessuna violazione dell’articolo 3 del Protocollo n. 1 (diritto a libere elezioni). La Corte ha rilevato che la privazione del diritto di voto dei prigionieri condannati prevista dalla legge italiana non era come la misura generale, automatica e indiscriminata che l’aveva portata a constatare una violazione dell’articolo 3 del Protocollo n. 1 nel caso Hirst (n. 2) c. Regno Unito. La legge italiana si è preoccupata di adattare la misura alle particolari circostanze di un caso, in particolare alla durata della pena.
Centro Europa 7 S.R.L. c. Italia 07.06.2012
Il caso riguardava l’impossibilità di una società televisiva italiana di trasmettere, nonostante avesse una licenza di trasmissione, perché non le erano state assegnate frequenze televisive.Violazione dell’articolo 10 (libertà di espressione e informazione). Violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (tutela della proprietà).
Khlaifia e altri c. Italia 15.12.2016
Il caso riguardava la detenzione, in un centro di accoglienza sull’isola di Lampedusa e poi su navi nel porto di Palermo (Sicilia), di migranti irregolari arrivati in Italia nel 2011 a seguito degli eventi della “Primavera araba” nel loro paese, e il loro successivo allontanamento in Tunisia. Violazione dell’articolo 5 § 1 (diritto alla libertà e alla sicurezza). Violazione dell’articolo 5 § 2 (diritto di essere informati prontamente delle ragioni della privazione della libertà). Violazione dell’articolo 5 § 4 (diritto a una decisione rapida sulla legalità della detenzione). Nessuna violazione dell’articolo 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) per quanto riguarda le condizioni nel centro di accoglienza di Lampedusa. Nessuna violazione dell’articolo 3 per quanto riguarda le condizioni sulle navi nel porto di Palermo. Nessuna violazione dell’articolo 4 del Protocollo n. 4 della Convenzione (divieto di espulsione collettiva di stranieri). Violazione dell’articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo) letto in combinato disposto con l’articolo 3. Nessuna violazione dell’articolo 13 letto in combinato disposto con l’articolo 4 del Protocollo n. 4.
De Tommaso c. Italia 23.02.2017
Il caso riguardava misure preventive imposte per la durata di due anni al ricorrente, il quale lamentava una violazione dell’articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), dell’articolo 6 § 1 (diritto a un equo processo) e dell’articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo) della Convenzione e dell’articolo 2 del Protocollo n. 4 (libertà di circolazione) della Convenzione. Violazione dell’articolo 2 del Protocollo n. 4 a causa della mancanza di prevedibilità della legge pertinente. Violazione dell’articolo 6 § 1 a causa della mancanza di un’udienza pubblica presso il Tribunale di Bari e la Corte d’Appello. Nessuna violazione dell’articolo 6 § 1.Nessuna violazione dell’articolo 13.
DIRITTO ALLA VITA (ARTICOLO 2)
Laterza e D’Errico c. Italia 27.03.2025
Il caso riguardava la decisione di archiviare il procedimento penale avviato dai ricorrenti in relazione alla morte del loro parente per un tumore polmonare, che, secondo loro, era stato causato dalla sua esposizione a sostanze tossiche sul posto di lavoro.
Cannavacciuolo e altri c. Italia 30.01.2025 (caso pilota)
Il caso riguardava lo scarico, l’interramento o l’incenerimento di rifiuti su terreni privati, spesso condotto da gruppi criminali organizzati, nelle parti della regione Campania note come Terra dei Fuochi, dove vivono circa 2,9 milioni di persone.
Ainis e altri c. Italia 14.09.2023
Il caso riguardava la parente dei ricorrenti, C.C., deceduta per overdose di droga mentre era in custodia di polizia a Milano. Era stata arrestata nell’ambito di un’operazione antidroga. I tribunali italiani non avevano riscontrato alcuna responsabilità da parte del Ministero dell’Interno.
Landi c. Italia 07.04.2022
In questo caso la ricorrente ha lamentato che lo Stato italiano non aveva adottato le misure necessarie per proteggere lei e i suoi due figli dalla violenza domestica inflitta dal suo partner, che aveva portato all’omicidio del figlio di un anno e al suo stesso tentato omicidio nel 2018.
G.N. e altri c. Italia (n. 43134/05) 01.12.2009
Differenza di trattamento tra persone infette da trasfusione o somministrazione di emoderivati.
Maiorano e altri c. Italia 15.12.2009
La parente dei ricorrenti è stata brutalmente assassinata da un recidivo a cui era stato concesso il permesso giornaliero. La Corte ha ritenuto che le autorità giudiziarie fossero state negligenti, non avendo tenuto debito conto della pericolosità del criminale.
Alikaj e altri c. Italia 29.03.2011
Morte di un giovane uomo colpito da un agente di polizia mentre era inseguito dalla polizia dopo aver resistito all’arresto.
Talpis c. Italia 02.03.2017
La domanda riguardava, in particolare, la presunta omissione dello Stato convenuto di fornire protezione e sostegno alla ricorrente a seguito della violenza inflitta dal marito, culminata nell’omicidio del figlio della ricorrente e nel tentato omicidio della ricorrente. Nessuna violazione dell’articolo 2
Fabris e Parziale c. Italia 19.03.2020
Il caso riguardava la morte di un parente dei ricorrenti mentre era detenuto nel carcere di Venezia. Il signor Fabris era lo zio e la signora Parziale una cugina del defunto, il quale, secondo una perizia, era morto dopo aver deliberatamente inalato gas da bombole fornite ai prigionieri per cucinare. Domanda irricevibile.
Verri c. Italia 19.12.2019
Il caso riguarda la presunta omissione dello Stato di proteggere la vita di un uomo ucciso da un fuggitivo e la mancanza di un’indagine efficace. Ricorso respinto in quanto manifestamente infondato.
DIVIETO DI TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI (ARTICOLO 3)
Scuderoni c. Italia (n. 6045/24) 23.09.2025
Il caso riguardava la violenza domestica subita da una donna per nove mesi dopo essersi separata dal suo partner. Violazione dell’articolo 3 e dell’articolo 8
Cioffi c. Italia (n. 17710/15) 05.06.2025
Il caso riguardava il trasporto del signor Cioffi, allora praticante avvocato, in una stazione di polizia di Napoli, dove avrebbe subito presunti maltrattamenti da parte di agenti di polizia, tra cui pugni mentre era in ginocchio, e abusi verbali e fisici quando aveva tentato di chiedere informazioni. Violazione dell’articolo 3
Lavorgna c. Italia (n. 8436/21) 07.11.2024
Il caso riguardava il trattamento riservato al signor Lavorgna durante il suo confinamento in un reparto psichiatrico. Era stato legato e gli erano stati somministrati sedativi a causa di presunte azioni aggressive. Violazione dell’articolo 3 per quanto riguarda sia il trattamento del ricorrente che l’indagine successiva.
J.A. e altri c. Italia (n. 21329/18) 30.03.2023
Il caso riguardava la presenza dei ricorrenti presso l’hotspot sull’isola italiana di Lampedusa, dove erano stati portati dopo essere stati salvati da una nave italiana nel Mar Mediterraneo, e il loro successivo allontanamento in Tunisia. Violazione dell’articolo 3.Violazione dell’articolo 5 §§ 1, 2 e 4. Violazione dell’articolo 4 del Protocollo n. 4
M.S. c. Italia (n. 32715/19) 07.07.2022
Il caso riguardava la violenza domestica a cui la ricorrente era stata sottoposta dal marito. La ricorrente si lamentava, in particolare, che lo Stato convenuto non l’aveva protetta e assistita. Ha anche affermato che le autorità non avevano agito con la dovuta diligenza e prontezza, poiché la prescrizione di diversi reati era scaduta.
De Giorgi c. Italia 16.06.2022
In questo caso, la ricorrente ha lamentato che, nonostante la presentazione di diverse denunce penali, le autorità italiane non l’avevano protetta e assistita dopo aver subito violenza domestica da parte del marito, dal quale si era separata dal 2013.
Marcello Viola c. Italia (n. 2) 13.06.2019
Il caso riguardava una condanna all’ergastolo irriducibile.
Ben Khemais c. Italia 24.02.2009
Deportazione di un cittadino tunisino sospettato di essere coinvolto nel terrorismo islamico nonostante l’indicazione della Corte al governo italiano (ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento della Corte) che l’ordine avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della sua decisione nel merito.
Sulejmanovic c. Italia 16.07.2009
Il caso riguardava il sovraffollamento carcerario.
Toumi c. Italia 05.04.2011
Allontanamento di un terrorista dall’Italia alla Tunisia nonostante le indicazioni della Corte e il rischio di maltrattamenti (cfr. anche sentenza della Grande Camera Saadi c. Italia).
Torregiani e altri c. Italia
08.01.2013 Il caso riguardava il sovraffollamento nelle carceri italiane. La Corte ha deciso di applicare la procedura del giudizio pilota in considerazione del numero crescente di persone potenzialmente interessate in Italia e delle sentenze che constatavano una violazione suscettibile di derivare dalle domande in questione. A seguito del caso Torregiani, la Corte ha ricevuto più di 4.200 domande simili che sono state dichiarate irricevibili o stralciate.
Contrada (n. 2) c. Italia 11.02.2014
Il caso riguardava il ripetuto rifiuto delle autorità di accogliere le richieste di un detenuto di sospensione dell’esecuzione della sua pena o di conversione della pena in arresti domiciliari a causa dei suoi numerosi problemi di salute.
Cestaro c. Italia 07.04.2015
Il caso riguardava eventi accaduti alla fine del vertice del G8 a Genova nel luglio 2001, in una scuola messa a disposizione dalle autorità comunali per essere utilizzata come rifugio notturno dai manifestanti. Un’unità di polizia antisommossa è entrata nell’edificio intorno a mezzanotte per effettuare una perquisizione, portando ad atti di violenza. La Corte ha rilevato che vi era stata una violazione dell’articolo 3 della Convenzione a causa dei maltrattamenti subiti dal signor Cestaro e di una legislazione penale inadeguata in materia di punizione degli atti di tortura che non era un deterrente efficace per prevenire la ripetizione di tali atti. Dopo aver sottolineato la natura strutturale del problema, la Corte ha osservato che, per quanto riguarda le misure correttive da adottare, gli obblighi positivi dello Stato ai sensi dell’articolo 3 potrebbero includere il dovere di introdurre un quadro giuridico adeguatamente adattato, comprese, in particolare, efficaci disposizioni di diritto penale.
Nasr e Ghali c. Italia 23.02.2016
Il caso riguardava un’istanza di trasferimento extragiudiziale (o “rendition straordinaria”), ovvero il rapimento da parte di agenti della CIA, con la collaborazione di funzionari italiani, dell’imam egiziano Abu Omar, a cui era stato concesso asilo politico in Italia, e il suo successivo trasferimento in Egitto, dove è stato detenuto in segreto per diversi mesi. Nel presente caso la Corte ha ritenuto che il legittimo principio del “segreto di Stato” fosse stato chiaramente applicato dall’esecutivo italiano al fine di garantire che i responsabili non dovessero rispondere delle loro azioni. L’indagine e il processo non avevano portato alla punizione dei responsabili, ai quali era stata quindi in ultima analisi concessa l’impunità.
Bartesaghi Gallo e altri c. Italia 22.06.2017
Il caso riguardava i maltrattamenti a cui 42 manifestanti sono stati sottoposti da agenti di polizia all’interno di una scuola, nel contesto di una manifestazione anti-globalizzazione organizzata in coincidenza con il 27° vertice degli otto maggiori paesi industrializzati (G8).
Blair e altri c. Italia Azzolina e altri c. Italia 26.10.2017
I casi riguardavano incidenti successivi al vertice del G8 a Genova nel 2001, quando i manifestanti furono sottoposti a violenze da parte delle forze dell’ordine durante la detenzione. I ricorrenti hanno affermato di essere stati sottoposti a tortura e si sono lamentati dell’inefficacia dell’indagine da parte dei tribunali nazionali, in particolare perché la prescrizione era stata applicata a quasi tutti gli atti commessi e perché a un certo numero di condannati era stata concessa una remissione della pena.
Cirino e Renne c. Italia 26.10.2017
Il caso riguardava la denuncia di due detenuti che nel dicembre 2004 erano stati maltrattati da agenti di polizia penitenziaria del carcere di Asti, e che i responsabili non erano stati adeguatamente puniti. La Corte ha ritenuto che i maltrattamenti inflitti ai ricorrenti – che erano stati deliberati e perpetrati in modo premeditato e organizzato mentre erano in custodia di agenti di polizia penitenziaria – erano equivalenti a tortura.
V.C. c. Italia (n. 54227/14) 01.02.2018
Il caso riguardava una persona che, da minore affetta da dipendenza da alcol e droga, era stata vittima di un giro di prostituzione minorile e di stupro di gruppo. Lamentava che le autorità italiane non avevano adottato tutte le misure necessarie per proteggerla come minore e vittima di un giro di prostituzione.
Provenzano c. Italia 25.10.2018
Il signor Provenzano è stato arrestato nel 2006. È stato successivamente condannato per numerosi reati estremamente gravi e gli sono state inflitte diverse condanne all’ergastolo. Basandosi sull’articolo 3, il signor Provenzano ha lamentato cure mediche inadeguate in prigione e la continuazione del regime carcerario speciale fino alla sua morte, nonostante il suo precario stato di salute. Nessuna violazione dell’articolo 3 per quanto riguarda le condizioni di detenzione. Violazione dell’articolo 3 a causa della rinnovata applicazione del regime carcerario speciale il 23 marzo 2016.
Knox c. Italia 24.01.2019
Il caso riguardava il procedimento che ha portato alla condanna di Amanda Knox per calunnia. Durante un interrogatorio di polizia il 6 novembre 2007, la signora Knox ha accusato il gestore di un pub di aver ucciso la sua coinquilina. L’uomo è stato successivamente dichiarato innocente e lei è stata condannata a tre anni di reclusione per aver formulato una calunnia.
DIRITTO ALLA LIBERTÀ E ALLA SICUREZZA (ARTICOLO 5) VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 5
Seferovic c. Italia 08.02.2011
Detenzione in attesa di espulsione di una donna che aveva recentemente partorito un bambino deceduto in ospedale, nonostante la legge italiana vietasse l’espulsione di una donna entro sei mesi dal parto.
Gallardo Sanchez c. Italia
24.03.2015 Il caso riguardava l’eccessiva durata della detenzione di un cittadino venezuelano in Italia in vista della sua estradizione in Grecia.
Richmond Yaw e altri c. Italia 06.10.2016
Il caso riguardava quattro cittadini ghanesi. Sono stati detenuti in vista del loro allontanamento dal paese.
Rizzotto c. Italia 05.09.2019
Il caso riguardava la legittimità di un’ordinanza di custodia cautelare e le garanzie procedurali previste dall’articolo 5 § 4 (diritto a una revisione rapida della legittimità della detenzione) della Convenzione.
ARTICOLO 6 (DIRITTO DI ACCESSO A UN TRIBUNALE)
Patricolo e altri c. Italia 23.05.2024
Il caso riguardava decisioni di inammissibilità pronunciate dalla Corte di Cassazione nei ricorsi per cassazione dei ricorrenti. Violazione dell’articolo 6 § 1 per quanto riguarda le domande di Immobiliare Il Castelletto, della signora Angeloni e del signor Roda. Nessuna violazione dell’articolo 6 § 1 (accesso a un tribunale) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo per quanto riguarda la domanda del signor Patricolo e della signora Brutti Guadagnino.
Guadagnino c. Italia e Francia 18.01.2011
I tribunali italiani hanno rifiutato di esaminare controversie di lavoro riguardanti un dipendente della scuola francese a Roma.
De Luca c. Italia e Pennino c. Italia 24.09.2013
I due casi riguardavano l’impossibilità per i ricorrenti di ottenere l’esecuzione di una sentenza definitiva al fine di recuperare denaro dovuto loro da un’autorità comunale divenuta insolvente.
Casa di Cura Valle Fiorita S.r.l. c. Italia 13.12.2018
Il caso riguardava l’impossibilità per la società ricorrente di recuperare il possesso di un edificio a Roma che era stato occupato dal 2012, senza alcun titolo legale, da un gruppo di attivisti per il diritto all’abitazione (movimento lotta per la casa).
DIRITTO A UN PROCESSO EQUO (ARTICOLO 6 § 1)
Cordova c. Italia 30.01.2003 Il ricorrente (ex pubblico ministero in Sicilia) ha presentato denunce penali contro un Senatore e un Deputato, ma i loro presunti reati erano coperti dall’immunità parlamentare.
C.G.I.L. e Cofferati c. Italia (n. 46967/07) 24.02.2009
Incapacità per un sindacato e il suo Segretario Generale di avviare procedimenti per diffamazione contro un Deputato (immunità parlamentare).
Savino e altri c. Italia 28.04.2009
Questione se il Comitato Giudiziario e la Sezione Giudiziaria per i funzionari della Camera dei Deputati fossero tribunali indipendenti e imparziali.
Lombardi Vallauri c. Italia 20.10.2009
Rifiuto dell’Università Cattolica di Milano di impiegare un docente non approvato dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica.
Maggio e altri c. Italia 31.05.2011
Riadeguamento delle pensioni degli italiani che hanno lavorato all’estero.
Agrati e altri c. Italia 07.06.2011
I ricorrenti erano 125 cittadini italiani che si lamentavano dell’applicazione retroattiva di una nuova legge a procedimenti giudiziari in corso, sul calcolo della loro anzianità di servizio come dipendenti pubblici.
Arras e altri c. Italia 14.02.2012
Il caso riguardava modifiche legislative che hanno influito su procedimenti civili pendenti avviati dai ricorrenti per l’adeguamento delle loro pensioni. I ricorrenti erano pensionati ed ex dipendenti del Banco Di Napoli, un gruppo bancario originariamente pubblico e successivamente privatizzato.
M.C. e altri c. Italia (n. 5376/11) 03.09.2013 (caso pilota 1)
Il caso riguardava il fatto che era impossibile per 162 cittadini italiani ottenere un adeguamento annuale della parte supplementare di un’indennità di risarcimento loro corrisposta a seguito di contaminazione accidentale a seguito di trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati. La Corte ha ritenuto che l’emanazione da parte del Governo del decreto legislativo d’urgenza, che ha statuito sulla controversa questione dell’adeguamento della parte supplementare dell’indennità, aveva violato il principio dello stato di diritto e il diritto dei ricorrenti a un equo processo, aveva imposto loro “un onere anomalo ed eccessivo” e, infine, aveva violato in modo sproporzionato i loro diritti di proprietà.
Dhahbi c. Italia 08.04.2014
Il caso riguardava l’incapacità di un lavoratore immigrato di origine tunisina di ottenere dalle autorità pubbliche italiane il pagamento di un assegno familiare ai sensi dell’accordo di associazione tra l’Unione Europea (UE) e la Tunisia (Accordo Euro-Mediterraneo).
Azienda Agricola Silverfunghi S.A.S. e altri c. Italia 24.06.2014
Il caso riguardava procedimenti dinanzi ai tribunali italiani avviati da un certo numero di società agricole italiane sulla base del loro possibile diritto a una doppia riduzione dei contributi previdenziali. In pendenza di tali procedimenti il legislatore italiano ha approvato una nuova legge retroattiva che stabiliva che i loro benefici sarebbero stati calcolati alternativamente, e non cumulativamente.
Lorefice c. Italia 29.06.2017
Il caso riguardava la lamentela del signor Lorefice in merito all’equità del procedimento penale che aveva portato alla sua condanna da parte di una corte d’appello.
Felloni c. Italia 06.02.2020
Il caso riguardava un procedimento penale che ha portato alla condanna del signor Felloni per guida in stato di ebbrezza. Il signor Felloni ha affermato che la sua pena detentiva era il risultato dell’applicazione retroattiva di una legislazione penale più severa. In particolare, si è lamentato di non aver beneficiato di circostanze attenuanti, in conformità con la legge in vigore all’epoca dei fatti e successivamente modificata. Si è anche lamentato della mancanza di motivazione nella sentenza della Corte di Cassazione dinanzi alla quale aveva sollevato questa difesa.
ARTICOLO 6 § 1
Beg S.p.a. c. Italia 20.05.2021 Il caso riguardava l’arbitrato di una controversia che coinvolgeva un accordo di energia idroelettrica per la produzione di energia in Albania che coinvolgeva la società ricorrente ed ENELPOWER, una società che era stata scorporata da ENEL, l’ex società energetica statale. Riguardava, in particolare, l’imparzialità del collegio arbitrale, in quanto uno dei suoi membri (N.I.) era stato nel consiglio di amministrazione di ENEL e aveva lavorato come avvocato di quella società. Nessuna violazione dell’articolo 6 § 1.
Edizioni Del Roma Societa Cooperativa A.R.L. e Edizioni del Roma S.R.L. c. Italia 10.12.2020
Questi due casi riguardavano le sanzioni finanziarie imposte dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) alle società ricorrenti, che operavano nel settore editoriale. A seguito di queste sanzioni, le società hanno perso i finanziamenti pubblici su cui avevano fatto affidamento, il che ha portato al crollo di una di esse.
Trevisanato c. Italia 15.09.2016
Il caso riguardava l’inammissibilità di un ricorso in Cassazione per mancata formulazione di un quesito di diritto in modo soddisfacente e appropriato.
EQUO PROCESSO ENTRO UN TERMINE RAGIONEVOLE
Grande Stevens e altri c. Italia 04.03.2014
Il caso riguardava il ricorso dei ricorrenti contro la sanzione amministrativa imposta loro dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (d’ora in poi “Consob2”) e i procedimenti penali a cui sono attualmente soggetti dopo essere stati accusati di manipolazione del mercato nel contesto di un’operazione finanziaria che coinvolgeva la casa automobilistica FIAT. Violazione dell’articolo 6 § 1. Nessuna violazione dell’articolo 6 § 3 (a) (diritto di essere informati prontamente dell’accusa) e (c) (diritto all’assistenza di un avvocato) per quanto riguarda il signor Grande Stevens. Nessuna violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (tutela della proprietà).Violazione dell’articolo 4 del Protocollo n. 7 (diritto a non essere giudicato o punito due volte). Lo Stato doveva garantire che i nuovi procedimenti penali avviati contro i ricorrenti, in violazione dell’articolo 4 del Protocollo n. 7, che, secondo le più recenti informazioni ricevute, erano ancora pendenti per quanto riguarda il signor Gabietti e il signor Grande Stevens, fossero chiusi il più rapidamente possibile.
Cafagna c. Italia 12.10.2017
Il caso riguardava la condanna del ricorrente sulla base di una dichiarazione resa da un individuo che affermava di essere stato aggredito da lui, ma che non aveva testimoniato all’udienza. Violazione dell’articolo 6 § 1.Violazione dell’articolo 6 § 3 (d) (diritto di esaminare i testimoni).
Cipolletta c. Italia 11.01.2018
Il caso riguardava la lunghezza dei procedimenti di “liquidazione amministrativa”. Violazione dell’articolo 6 § 1.Violazione dell’articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo).
DIRITTO ALL’ASSISTENZA DI UN INTERPRETE
Knox c. Italia 24.01.2019 Il caso riguardava il procedimento che ha portato alla condanna di Amanda Knox per calunnia. Durante un interrogatorio di polizia il 6 novembre 2007, la signora Knox ha accusato il gestore di un pub di aver ucciso la sua coinquilina. L’uomo è stato successivamente dichiarato innocente e lei è stata condannata a tre anni di reclusione per aver formulato una calunnia.
ECCESSIVA DURATA DEI PROCEDIMENTI, RITARDO NEL PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO “PINTO”
Simaldone c. Italia 31.03.2009
Ritardo nel pagamento del risarcimento assegnato ai sensi della “Legge Pinto”.Violazione dell’articolo 6 § 1 (diritto a un equo processo entro un termine ragionevole) e articolo 1 del Protocollo n. 1 (tutela della proprietà). La sentenza si riferiva a un numero crescente di domande riguardanti il ritardato pagamento del risarcimento “Pinto”.
Gaglione e altri c. Italia 21.12.2010
Ritardo delle autorità italiane nel pagamento del risarcimento in 475 domande “Pinto” (domande presentate per lamentare la durata dei procedimenti civili) – un ritardo di almeno 19 mesi nel 65% delle domande. Violazione dell’articolo 6 § 1 (esecuzione delle decisioni giudiziarie entro un termine ragionevole); violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (tutela della proprietà). La Corte ha osservato un problema diffuso relativo all’esecuzione delle decisioni Pinto in Italia (al 7 dicembre 2010, più di 3.900 domande riguardanti, tra l’altro, i ritardi nel pagamento del risarcimento ai sensi della Legge Pinto erano pendenti dinanzi alla Corte). Ha ritenuto che fossero necessarie misure generali per porre rimedio al malfunzionamento delle domande “Pinto”. Ha dissentito dall’affermazione che i ricorrenti non avessero subito un danno significativo e ha respinto per la prima volta una richiesta di applicazione del nuovo criterio di ammissibilità introdotto dal Protocollo n. 14 (nessun danno significativo).
CASI RELATIVI ALL’ARTICOLO 7 (NESSUNA PENA SENZA LEGGE)
Cesarano c. Italia (n. 71250/16) 17.10.2024
Il caso riguardava il rifiuto dei tribunali di accogliere la richiesta del signor Cesarano di ridurre la sua condanna all’ergastolo a 30 anni di reclusione, derivante, a suo avviso, dalla sua scelta di essere giudicato con quella che era nota come procedura sommaria, in cui l’imputato rinunciava a determinati diritti procedurali in cambio di una riduzione della pena. Nessuna violazione dell’articolo 7.
Sud fondi Srl e altri c. Italia 20.01.2009
Confisca di beni ordinata dal tribunale a seguito di sviluppo illegale su un sito protetto (“Punta Perrotta”), sebbene la Corte di Cassazione, nel procedimento penale, avesse ritenuto i proprietari terrieri e i loro rappresentanti colpevoli di “errore inevitabile ed scusabile”. Violazione dell’articolo 7.
Contrada c. Italia (n. 3) 14.04.2015
Il caso riguardava la questione se le azioni per le quali il ricorrente era stato condannato a dieci anni di reclusione costituissero un reato penale all’epoca in cui erano state commesse. Violazione dell’articolo 7. La Corte ha ritenuto che il reato di “concorso esterno in associazione di stampo mafioso” fosse derivato da uno sviluppo nella giurisprudenza iniziato verso la fine degli anni ’80 e consolidato nel 1994, e che quindi non fosse sufficientemente chiaro e prevedibile per il signor Contrada all’epoca degli eventi per i quali era stato accusato (1979-1988).
Felloni c. Italia 06.02.2020
Il caso riguardava un procedimento penale che ha portato alla condanna del signor Felloni per guida in stato di ebbrezza. Il signor Felloni ha affermato che la sua pena detentiva era il risultato dell’applicazione retroattiva di una legislazione penale più severa. In particolare, si è lamentato di non aver beneficiato di circostanze attenuanti, in conformità con la legge in vigore all’epoca dei fatti e successivamente modificata. Si è anche lamentato della mancanza di motivazione nella sentenza della Corte di Cassazione dinanzi alla quale aveva sollevato questa difesa.Nessuna violazione dell’articolo 7.
Miniscalco c. Italia 17.06.2021
Il ricorrente (Marcello Miniscalco) ha lamentato di essere stato escluso dalla candidatura alle elezioni regionali del 2013 a causa di una precedente condanna per abuso d’ufficio, divenuta definitiva nel 2011. Questa squalifica è derivata dall’entrata in vigore, nel gennaio 2013, del Decreto Legislativo n. 235/2012. Ricorso ai sensi dell’articolo 7 (nessuna pena senza legge) irricevibile. Nessuna violazione dell’articolo 3 del Protocollo n. 1. Domanda irricevibile.
Galan c. Italia 17.06.2021
Il caso riguardava la decadenza del ricorrente dal suo seggio elettorale di membro del parlamento a causa di una constatazione da parte del Parlamento di una causa di ineleggibilità a seguito di una condanna per corruzione. Domanda dichiarata irricevibile.
VITA PRIVATA E FAMILIARE (ARTICOLO 8)
Italgomme Pneumatici S.r.l. c. Italia (n. 36617/18 e altre 12 domande) 06.02.2025
Il caso riguardava l’accesso e l’ispezione di locali commerciali, sedi legali o locali utilizzati per attività professionali. Violazione dell’articolo 8.
Contrada c. Italia (n. 4) 23.05.2024
Il caso riguardava la legittimità dell’intercettazione delle conversazioni telefoniche del ricorrente e la perquisizione della sua abitazione e di altre proprietà. Violazione dell’articolo 8.
Locascia e altri c. Italia 19.10.2023
Il caso riguardava la crisi sulla raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e l’inquinamento da una discarica. Violazione dell’articolo 8 durante lo stato di emergenza in Campania. Violazione dell’articolo 8 per quanto riguarda l’omissione delle autorità italiane di adottare misure per proteggere il diritto alla vita privata dei ricorrenti, e Nessuna violazione dell’articolo 8 a seguito della fine dello stato di emergenza; Nessuna violazione dell’articolo 8 per quanto riguarda la presunta omissione delle autorità di fornire ai ricorrenti informazioni sui rischi a cui erano stati esposti.de l’article 8 pendant l’état d’urgence en Campanie.
Giuliano Germano c. Italia 22.06.2023
Il caso riguardava un ammonimento di polizia emesso contro il signor Germano su richiesta della moglie nel 2009 dopo che lei lo aveva lasciato e quando lei si lamentava che lui la stava molestando e intimidendo.Violazione dell’articolo 8.
Darboe e Camara c. Italia 21.07.2022
Il caso riguardava il collocamento dei ricorrenti, arrivati in Italia su imbarcazioni di fortuna, in un centro per migranti adulti e la successiva procedura di accertamento dell’età. Violazione dell’articolo 8.Violazione dell’articolo 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti).Violazione dell’articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo) letto in combinato disposto con gli articoli 3 e 8.
Di Sarno e altri c. Italia 10.01.2012
Il caso riguardava lo stato di emergenza (dall’11 febbraio 1994 al 31 dicembre 2009) in relazione alla raccolta, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania d’Italia dove i ricorrenti vivevano e/o lavoravano, incluso un periodo di cinque mesi in cui i rifiuti si erano accumulati per le strade.
V.C. contro Italia (n. 54227/14) 01.02.2018
Il caso riguardava una persona che, da minorenne affetta da alcolismo e tossicodipendenza, era stata vittima di una rete di prostituzione minorile e di uno stupro di gruppo. Ella lamentava che le autorità italiane non avessero adottato tutte le misure necessarie per proteggerla in quanto minorenne e vittima di una rete di prostituzione.
Cordella e Altri contro Italia 24.01.2019
In questo caso, 180 ricorrenti lamentavano gli effetti delle emissioni tossiche dell’acciaieria Ilva di Taranto sull’ambiente e sulla loro salute, e l’inefficacia dei rimedi interni.
J.L. contro Italia (n. 5671/16) 27.05.2021
Il caso riguardava procedimenti penali contro sette uomini che erano stati accusati dello stupro di gruppo della ricorrente e che erano stati assolti dai tribunali italiani. Nessuna violazione dell’Articolo 8
Versaci contro Italia (n. 3795/22) 15.05.2025
Il caso riguardava il rifiuto del capo dell’autorità di polizia di Reggio Calabria (questore) di rilasciare al ricorrente una licenza (licenza di pubblica sicurezza) per svolgere attività di scommesse per conto di una società straniera, in quanto non soddisfaceva il requisito di “buona condotta” previsto nel Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 sull’ordine pubblico.
Narjis contro Italia 14.02.2019
Il caso riguardava il rifiuto delle autorità italiane di rinnovare il permesso di soggiorno di un cittadino marocchino (Sig. Narjis) che aveva vissuto in Italia per 20 anni, con la motivazione che rappresentava un pericolo per la società, e la sua espulsione in Marocco.
DIRITTI GENITORIALI (ARTICOLO 8)
C contro Italia (n. 47196/21) 31.08.2023
l caso riguardava il rifiuto delle autorità italiane di riconoscere la relazione legale genitore-figlio stabilita da un certificato di nascita ucraino tra C, un bambino nato tramite un accordo di maternità surrogata all’estero, e il suo padre biologico e la madre intenzionale. Violazione dell’Articolo 8 per quanto riguarda la creazione di una relazione legale genitore-figlio tra il ricorrente e il suo padre biologico. Nessuna violazione dell’Articolo 8 per quanto riguarda la creazione di una relazione legale genitore-figlio tra il ricorrente e la sua madre intenzionale.
I.M. e Altri contro Italia (n. 25426/20) 10.11.2022 Il caso riguardava l’affermazione dei ricorrenti (una madre e i suoi due figli) che lo Stato italiano aveva mancato al suo dovere di proteggerli e assisterli durante gli incontri con il padre dei bambini, un tossicodipendente e alcolista accusato di maltrattamenti e comportamenti minacciosi durante gli incontri. D.M. e N. contro Italia 20.01.2022 Il caso riguardava una dichiarazione di disponibilità all’adozione emessa dalle autorità nei confronti della figlia della ricorrente. Moretti e Benedetti contro Italia 27.04.2010 Carenze nei procedimenti di adozione: mancato rispetto dei diritti dei genitori affidatari. Piazzi contro Italia 02.11.2010 Il caso riguardava l’incapacità del ricorrente, per più di sette anni, di esercitare il suo diritto di visita nei confronti del figlio, alle condizioni stabilite dai tribunali, a causa del presunto fallimento dei servizi sociali nell’adottare le misure necessarie.
Costa e Pavan contro Italia 28.08.2012
Il caso riguardava una coppia italiana, sani portatori di fibrosi cistica, che desiderava, con l’aiuto della procreazione medicalmente assistita e dello screening genetico, evitare di trasmettere la malattia ai propri figli.
Zhou contro Italia 21.01.2014
Il caso riguardava il collocamento del terzo figlio della ricorrente, un bambino piccolo, presso una famiglia affidataria in vista dell’adozione e il fatto che la sig.ra Zhou non avesse avuto alcun contatto con il figlio per dieci mesi.
Manuello e Nevi contro Italia 20.01.2015
Il caso riguardava l’incapacità dei ricorrenti di vedere la loro nipote, in primo luogo a causa della mancata esecuzione delle decisioni giudiziarie che autorizzavano gli incontri e in secondo luogo a causa di una decisione giudiziaria che sospendeva tali incontri.
Bondavalli contro Italia 17.11.2015
Il caso riguardava l’incapacità del sig. Bondavalli di esercitare pienamente il suo diritto di contatto con il figlio a causa di rapporti negativi dei servizi sociali di Scandiano, con i quali la madre aveva legami professionali.
Giorgioni contro Italia 15.09.2016
Il caso riguardava l’efficacia delle misure adottate dalle autorità italiane per garantire che un padre potesse esercitare pienamente i suoi diritti di contatto nei confronti del figlio nonostante una situazione di conflitto con la madre del bambino.
Barnea e Căldăraru contro Italia 22.06.2017
Il caso riguardava la rimozione di una bambina di 28 mesi (C.) dalla sua famiglia di origine per un periodo di sette anni e il suo collocamento presso una famiglia affidataria in vista della sua adozione.
Luzi contro Italia 5.12.2019
Il caso riguardava il ricorrente che non poteva esercitare il suo diritto di visita al figlio a causa dell’opposizione della madre.
Terna contro Italia 14.01.2021
La ricorrente in questo caso, la sig.ra Terna, lamentava la rimozione e il collocamento in affidamento della sua nipote (che aveva risieduto con lei dalla nascita), e la sua incapacità di esercitare il suo diritto di visita come concesso dai tribunali nazionali. Ella riteneva che tale situazione fosse derivata dalla stigmatizzazione della famiglia del bambino ed era collegata alla loro etnia Rom.
A.I. contro Italia (n. 70896/17) 01.04.2021
Il caso riguardava l’incapacità della ricorrente, una rifugiata nigeriana madre di due figli, vittima di tratta e in una posizione vulnerabile, di godere dei diritti di visita a causa di un divieto di contatto imposto dal tribunale, in una situazione in cui i procedimenti riguardanti l’idoneità dei figli all’adozione erano rimasti pendenti per oltre tre anni. Nessuna violazione dell’Articolo 8
Jessica Marchi contro Italia 27.05.2021
Il caso riguardava la decisione del Tribunale dei Minori di porre fine al collocamento preadottivo di un bambino che la ricorrente aveva temporaneamente affidato. La decisione era stata presa a seguito dell’arresto del marito con accuse di pedopornografia e abusi sessuali di minori. Ricorso dichiarato irricevibile.
S.L. e A.L. contro Italia (n. 896/16) 04.06.2020
Il caso riguardava procedimenti di affido minorile tra genitori di diverse nazionalità (italiana e rumena). **Ricorso dichiarato irricevibile in quanto manifestamente infondato.
DIRITTI DEI MINORI (ARTICOLO 8)
Godelli contro Italia (n. 33783/09) 25.09.2012
Il caso riguardava la riservatezza delle informazioni relative alla nascita di un bambino e l’incapacità di una persona abbandonata dalla madre di conoscere le sue origini. Violazione dell’Articolo 8. Diritti per le coppie dello stesso sesso (Articolo 8).
Oliari e Altri contro Italia 21.07.2015
Il caso riguardava il reclamo di tre coppie omosessuali che, secondo la legislazione italiana, non avevano la possibilità di sposarsi o di contrarre alcun altro tipo di unione civile. Violazione dell’Articolo 8.
Taddeucci e McCall contro Italia 30.06.2016
Il caso riguardava il rifiuto delle autorità italiane di concedere un permesso di soggiorno a una coppia gay per motivi familiari. Violazione dell’Articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l’Articolo 8.
Orlandi e Altri contro Italia 14.12.2017
Il caso riguardava un reclamo di sei coppie dello stesso sesso che non erano riuscite a far registrare o riconoscere in alcuna forma come unione in Italia i loro matrimoni, che avevano contratto all’estero. Essi lamentavano, tra l’altro, discriminazioni in ragione della loro sessualità. Violazione dell’Articolo 8.
S.V. contro Italia (n. 55216/08) 11.10.2018
Il caso riguardava il rifiuto delle autorità italiane di autorizzare una persona transgender con aspetto femminile a cambiare il suo nome maschile, con la motivazione che non era stata emessa alcuna pronuncia giudiziaria definitiva che confermasse la riassegnazione di genere. Violazione dell’Articolo 8.
DIRITTO AL RISPETTO DELLA CORRISPONDENZA (Articolo 8)
Gullotti contro Italia (n. 64753/14) 10.07.2025 Il caso riguardava un detenuto che scontava una pena per reati di tipo mafioso e il suo reclamo riguardo al rinnovo delle restrizioni sulle persone con cui gli era stato consentito di corrispondere. Violazione dell’Articolo 8.
LIBERTÀ DI PENSIERO, COSCIENZA E RELIGIONE (ARTICOLO 9)
Sessa contro Italia 03.04.2012
Il caso riguardava il rifiuto dell’autorità giudiziaria di rinviare un’udienza fissata alla data di una festività ebraica. Nessuna violazione dell’Articolo 9.
CASI DI LIBERTÀ DI ESPRESSIONE (ARTICOLO 10)
Biancardi contro Italia 25.11.2021 Il caso riguardava il “diritto all’oblio“. Il ricorrente, ex caporedattore di un giornale online, era stato ritenuto responsabile in procedimenti civili per aver mantenuto sul sito web del suo giornale un articolo che riportava una rissa in un ristorante, fornendo dettagli sui relativi procedimenti penali. I tribunali hanno rilevato in particolare che il ricorrente non aveva de-indicizzato i tag all’articolo, il che significava che chiunque poteva digitare in un motore di ricerca il nome del ristorante o del suo proprietario e avere accesso a informazioni sensibili sui procedimenti penali, nonostante la richiesta del proprietario di far rimuovere l’articolo. Nessuna violazione dell’Articolo 10.
Marinoni contro Italia 18.11.2021
Il caso riguardava l’accertamento di responsabilità civile nei confronti dell’autore di un libro a causa di due serie di osservazioni ritenute diffamatorie dai tribunali italiani. Il libro includeva una ricostruzione degli eventi precedenti l’esecuzione sommaria di 43 soldati catturati della Repubblica Sociale Italiana (un episodio noto come “strage di Rovetta”). La narrazione storica era sovrapposta ai ricordi privati e personali dell’autore incentrati sulla sua vita familiare. Il ricorrente era stato assolto nei procedimenti penali in primo grado ma era stato ritenuto civilmente responsabile a seguito di un ricorso delle parti civili. Nessuna violazione dell’Articolo 6 § 2 (presunzione di innocenza). Nessuna violazione dell’Articolo 10.
Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella contro Italia 31.08.2021
Il caso riguardava un reclamo dell’associazione ricorrente, un’associazione politica italiana rappresentata in Parlamento, di non essere stata invitata a partecipare a dibattiti politici programmati durante tre importanti programmi di attualità trasmessi dalla società di radiodiffusione di Stato RAI. Violazione dell’Articolo 10
Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella e Radicali Italiani contro Italia 31.08.2021
Il caso riguardava la sospensione di alcuni programmi politici, noti come “piattaforme politiche”, sulla televisione di Stato. I ricorrenti erano due associazioni politiche che lamentavano una violazione del loro diritto di diffondere le loro idee e opinioni. Nessuna violazione dell’Articolo 10. Violazione dell’Articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo).
Magosso e Brindani contro Italia 16.01.2020
Il caso riguardava la condanna per diffamazione di due ricorrenti, un giornalista e un direttore editoriale, a seguito della pubblicazione di un articolo riguardante l’omicidio del giornalista Walter Tobagi nel 1980 da parte di un gruppo terroristico vicino alle Brigate Rosse. Violazione dell’Articolo 10.
Sallusti contro Italia 07.03.2019
Il caso riguardava un giornalista, Alessandro Sallusti, che era stato ritenuto colpevole di diffamazione, multato e condannato al carcere, parte del quale scontato agli arresti domiciliari. I tribunali nazionali hanno ritenuto che articoli pubblicati sotto il suo controllo avessero falsamente riportato che una ragazza di 13 anni era stata costretta ad abortire dai suoi genitori e da un giudice tutela, nonostante i chiarimenti nella stampa il giorno prima che la ragazza avesse desiderato l’aborto. Violazione dell’Articolo 10.
Brambilla e Altri contro Italia 23.06.2016
Il caso riguardava la condanna di tre giornalisti che intercettavano le comunicazioni radio tra carabinieri per arrivare rapidamente sulle scene del crimine e riportarle per il loro giornale locale. Nessuna violazione dell’Articolo 10.
Ricci contro Italia 08.10.2013
Il caso riguardava la condanna e la pena del presentatore/produttore di un programma televisivo satirico per aver rivelato immagini riservate che erano state registrate per uso interno di una stazione televisiva pubblica (la RAI). Violazione dell’Articolo 10.
Peruzzi contro Italia 30.06.2015
Il caso riguardava la condanna penale del sig. Peruzzi, un avvocato, per aver diffamato un giudice istruttore (Giudice X) nel contesto di un procedimento riguardante la divisione di un patrimonio in cui aveva agito per due clienti. Nessuna violazione dell’Articolo 10.
Divieto di discriminazione (Articolo 14)
T.C. contro Italia 19.05.2022 Il caso riguardava una disputa tra il ricorrente e la madre di sua figlia da una precedente relazione sull’educazione religiosa del loro bambino. Il ricorrente era diventato Testimone di Geova dopo la fine della relazione. Nessuna violazione dell’Articolo 14 in combinato disposto con l’Articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), letto alla luce dell’Articolo 9 (libertà di religione).
PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ (ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1)
The J. Paul Getty Trust e Altri contro Italia 02.05.2024
Il caso riguardava una dichiarazione secondo cui una parte della laguna di Venezia nota come Valle Pierimpiè, che la società ricorrente aveva acquistato e utilizzato per l’itticoltura, apparteneva al demanio marittimo pubblico. Nessuna violazione dell’Articolo 1 del Protocollo n. 1.
Valle Pierimpiè Società Agricola S.p.a contro Italia 23.09.2014
Il caso riguardava una dichiarazione secondo cui una parte della laguna di Venezia nota come Valle Pierimpiè, che la società ricorrente aveva acquistato e utilizzato per l’itticoltura, apparteneva al demanio marittimo pubblico. Violazione dell’Articolo 1 del Protocollo n. 1.
Messana contro Italia 09.02.2017
Il caso riguardava la privazione della proprietà dei proprietari terrieri tramite espropriazione indiretta a seguito dell’occupazione del terreno da parte delle autorità comunali, con l’obiettivo di costruire alloggi a basso costo (HLM). Violazione dell’Articolo 1 del Protocollo n. 1
ISTRUZIONE (ARTICOLO 2 DEL PROTOCOLLO N. 1)
G.L. contro Italia (n. 59751/15) 10.09.2020 Il caso riguardava l’incapacità di una giovane ragazza affetta da autismo non verbale (G.L.) di ricevere un supporto specializzato all’apprendimento durante i suoi primi due anni di istruzione primaria (tra il 2010 e il 2012) anche se il supporto era previsto dalla legge. Il Governo si è basato, in particolare, sulla mancanza di risorse finanziarie. Violazione dell’Articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l’Articolo 2 del Protocollo n. 1.
Tarantino e Altri contro Italia 02.04.2013
Il caso riguardava i reclami di otto studenti riguardo alle restrizioni imposte loro dalla legislazione italiana volte a limitare l’accesso alle università, a seguito dei loro tentativi falliti di ottenere un posto nelle facoltà di medicina e odontoiatria. Nessuna violazione dell’Articolo 2 del Protocollo n. 1. Per la prima volta la Corte ha dovuto valutare la compatibilità con il diritto all’istruzione nel settore terziario del funzionamento di un numerus clausus (il numero massimo di candidati ammessi a un’università) accompagnato da un esame di ammissione.
DIRITTO A LIBERE ELEZIONI (ARTICOLO 3 DEL PROTOCOLLO N. 1)
Miniscalco contro Italia 17.06.2021 Il ricorrente (Marcello Miniscalco) lamentava di essere stato escluso dalla candidatura alle elezioni regionali del 2013 a causa di una precedente condanna per abuso d’ufficio, divenuta definitiva nel 2011. Tale squalifica derivava dall’entrata in vigore, nel gennaio 2013, del Decreto Legislativo n. 235/2012. Ricorso ai sensi dell’Articolo 7 (nessuna pena senza legge) irricevibile. Nessuna violazione dell’Articolo 3 del Protocollo n. 1. Ricorso dichiarato irricevibile.
Galan contro Italia 17.06.2021
Il caso riguardava la decadenza del seggio elettorale del ricorrente come membro del parlamento a causa di un accertamento del Parlamento che esisteva un motivo di ineleggibilità a seguito di una condanna per corruzione. Ricorso dichiarato irricevibile.
LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE (ARTICOLO 2 DEL PROTOCOLLO N. 4)
Battista contro Italia 02.12.2014 Il caso riguardava il fatto che era impossibile per il sig. Battista ottenere un passaporto o una carta d’identità valida per viaggiare all’estero a causa del suo mancato pagamento degli alimenti per i suoi figli. Violazione dell’Articolo 2 del Protocollo n. 4 Ricorso dichiarato irricevibile
Torresi contro Italia 16.01.2020
Il caso riguardava il fatto che il ricorrente non era riuscito a ottenere un passaporto per oltre sei mesi a causa del suo mancato pagamento degli alimenti che doveva. Ricorso dichiarato irricevibile in quanto manifestamente infondato.
REGOLAMENTO DUBLINO 3
Mohammed Hussein contro Paesi Bassi e Italia 02.04.2013
Il caso riguardava una richiedente asilo somala che affermava in particolare che lei e i suoi due figli piccoli sarebbero stati soggetti a maltrattamenti se trasferiti dai Paesi Bassi all’Italia ai sensi del Regolamento Dublino. Ricorso dichiarato irricevibile in quanto manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto in particolare che, se restituiti all’Italia, le prospettive future della sig.ra Mohammed Hussein e dei suoi due figli non rivelavano un rischio sufficientemente reale e imminente di difficoltà così gravi da rientrare nell’ambito di applicazione dell’Articolo 3.
Sharifi e Altri contro Italia e Grecia 21.10.2014
Il caso riguardava 32 cittadini afghani, due cittadini sudanesi e un cittadino eritreo, i quali lamentavano, in particolare, di essere entrati illegalmente in Italia dalla Grecia e di essere stati immediatamente rimpatriati in quel paese, con il timore di una successiva espulsione nei rispettivi paesi di origine, dove avrebbero affrontato il rischio di morte, tortura o trattamenti inumani o degradanti. La Corte ha stabilito, riguardo a quattro dei ricorrenti, Reza Karimi, Yasir Zaidi, Mozamil Azimi e Najeeb Heideri (anche noto come Nagib Haidari), che avevano mantenuto contatti regolari con il loro avvocato nei procedimenti dinanzi alla Corte, che vi era stata: una violazione da parte della Grecia dell’Articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo) combinato con l’Articolo 3 Il sistema “Dublino” serve a determinare quale Stato membro dell’Unione Europea (UE) è responsabile dell’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo. Il Regolamento Dublino stabilisce il principio che un solo Stato membro è responsabile dell’esame di una domanda di asilo. L’obiettivo è evitare che i richiedenti asilo vengano inviati da un paese all’altro, e anche prevenire l’abuso del sistema mediante la presentazione di più domande di asilo da parte di una persona. 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) a causa della mancanza di accesso alla procedura di asilo per i ricorrenti sopra nominati e del rischio di espulsione in Afghanistan, dove avrebbero potuto essere soggetti a maltrattamenti una violazione da parte dell’Italia dell’Articolo 4 del Protocollo n. 4 (divieto di espulsioni collettive di stranieri) una violazione da parte dell’Italia dell’Articolo 3, in quanto le autorità italiane, rimandando questi ricorrenti in Grecia, li avevano esposti ai rischi derivanti dalle carenze nella procedura di asilo di quel paese; una violazione da parte dell’Italia dell’Articolo 13 combinato con l’Articolo 3 della Convenzione e l’Articolo 4 del Protocollo n. 4 a causa della mancanza di accesso alla procedura di asilo o a qualsiasi altro rimedio nel porto di Ancona.
Cannavacciuolo e Altri contro Italia 30.01.2025 (sentenza pilota)
Il caso riguardava lo scarico, la sepoltura o l’incenerimento di rifiuti su terreni privati, spesso effettuato da gruppi criminali organizzati, nelle parti della regione Campania note come Terra dei Fuochi, dove vivono circa 2,9 milioni di persone. La Corte ha ritenuto in particolare che lo Stato italiano avesse mancato di affrontare una situazione così grave con la diligenza e la rapidità richieste – nonostante fosse a conoscenza del problema da molti anni – specificamente nella valutazione del problema, nella prevenzione della sua continuazione e nella comunicazione al pubblico interessato. Violazione dell’Articolo 2 (diritto alla vita). Ai sensi dell’Articolo 46 (forza vincolante e esecuzione delle sentenze), la Corte ha ritenuto che l’Italia dovesse elaborare una strategia completa per affrontare la situazione della Terra dei Fuochi, istituire un meccanismo di monitoraggio indipendente e creare una piattaforma di informazione pubblica. Il termine per questo è di due anni, durante i quali le 36 domande correlate pendenti da circa 4.700 ricorrenti saranno aggiornate. 4 La procedura di sentenza pilota è stata sviluppata come tecnica per identificare i problemi strutturali sottostanti a casi ripetitivi contro molti paesi e imporre un obbligo agli Stati di affrontare tali problemi.
S.S. e Altri contro Italia (n. 21660/18) 12.06.2025
Il caso riguardava un’operazione marittima di salvataggio di un gommone che trasportava circa 150 persone, partito dalla Libia nella notte tra il 5 e il 6 novembre 2017 con l’obiettivo di raggiungere le coste europee. Ricorso dichiarato irricevibile.
Morelli contro Italia (n. 23984/19) 19.09.2024
Il caso riguardava l’obbligo per i lavoratori autonomi che sono i responsabili commerciali della loro azienda di iscriversi a due distinti regimi di previdenza sociale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Ricorso dichiarato irricevibile in quanto manifestamente infondato.
Longo contro Italia (n. 35780/18) 17.09.2024
Il caso riguardava un ordine di demolizione emesso nell’ambito di una sentenza del 1997 che condannava il sig. Longo per costruzione abusiva di un magazzino agricolo di 200 mq in Sicilia. Ricorso dichiarato irricevibile.
Prinari contro Italia, Cotena contro Italia, Rotolo contro Italia e Gelsomino contro Italia 27.06.2024
I casi riguardavano il rifiuto delle separate domande dei ricorrenti alle autorità italiane per una riduzione delle loro condanne all’ergastolo a 30 anni di reclusione nell’ambito di procedimenti per la revisione dell’ordine di esecuzione relativo alle loro sentenze (incidente di esecuzione). Ricorsi dichiarati irricevibili.
Morabito e Altri contro Italia 20.06.2024 Il caso riguardava medici che avevano frequentato corsi di specializzazione tra il 1982 e il 1991; essi lamentavano la ritardata trasposizione di una direttiva UE nel diritto nazionale da parte delle autorità italiane. Ricorso dichiarato irricevibile
Sorasio e Altri contro Italia 05.12.2023
Il caso riguardava l’occupazione di parte del terreno agricolo dei ricorrenti a Villanova Solaro da parte dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po per la costruzione di un argine, e i successivi procedimenti giudiziari. Tale utilizzo era stato ordinato dal Prefetto di Cuneo. Ricorsi dichiarati irricevibili in quanto i ricorrenti non potevano dichiararsi “vittime” delle presunte violazioni.
Ferrara e Altri contro Italia 08.06.2023
Il caso riguardava la mancata corresponsione di spese legali aggiudicate ai ricorrenti da parte delle autorità statali. Ricorsi dichiarati irricevibili.
Ada Rossi e Altri contro Italia 22.12.2008
Autorizzazione a interrompere l’alimentazione e l’idratazione artificiale di una persona in stato vegetativo persistente. Ricorsi dichiarati irricevibili in quanto i ricorrenti non potevano dichiararsi “vittime” delle presunte violazioni.
Sommer contro Italia 23.03.2010
Tardiva apertura di procedimenti contro un ex ufficiale delle SS, condannato per aver ucciso civili durante la Seconda Guerra Mondiale. Difficoltà di raccogliere prove a suo favore 60 anni dopo gli eventi. Ricorso dichiarato irricevibile: incompatibile ratione temporis e ratione materiae e manifestamente infondato.
Achille Occhetto contro Italia 12.11.2013
Il ricorso riguardava l’annullamento da parte del Consiglio di Stato di una decisione della Commissione Elettorale Italiana del 2006 che annunciava l’elezione del sig. Occhetto al Parlamento Europeo. Il ricorrente lamentava, in particolare, una violazione dell’Articolo 3 del Protocollo n. 1 (diritto a libere elezioni). Ricorso dichiarato irricevibile in quanto manifestamente infondato.
Riina contro Italia 11.03.2014
Il ricorso riguardava il costante monitoraggio del sig. Riina in carcere mediante un sistema di videosorveglianza. **Ricorso dichiarato irricevibile per mancato esaurimento dei ricorsi interni.
X e Y contro Italia (n. 41146/14) 16.09.2014
Ai sensi dell’Articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione, entrambi i ricorrenti lamentano che i loro embrioni siano stati erroneamente impiantati nell’utero di un’altra donna a causa di un errore medico. Ricorso dichiarato irricevibile per mancato esaurimento dei ricorsi interni.
Stella contro Italia e altri 10 ricorsi e Rexhepi contro Italia e altri sette ricorsi 25.09.2014
I ricorsi riguardavano la questione del sovraffollamento carcerario in Italia a seguito dell’applicazione della procedura di sentenza pilota nel caso Torreggiani e Altri contro Italia, pronunciata dalla Corte l’8 gennaio 2013. Ricorsi dichiarati irricevibili per mancato esaurimento dei ricorsi interni.
Sciabica contro Italia e Germania 21.10.2014 Il ricorrente era stato condannato in Germania per omicidio volontario e successivamente trasferito in Italia. Ricorso contro l’Italia dichiarato irricevibile in quanto presentato oltre il termine di sei mesi. Ricorso contro la Germania dichiarato irricevibile in quanto manifestamente infondato.
Viviani e Altri contro Italia 24.03.2015
Il caso riguardava i rischi connessi a una potenziale eruzione del Vesuvio e le misure adottate dalle autorità per combattere tali rischi. Ricorso dichiarato irricevibile per mancato esaurimento dei ricorsi interni.
Smaltini contro Italia 16.04.2015
Il caso riguardava le accuse della sig.ra Smaltini di un nesso causale tra le emissioni inquinanti della fabbrica Ilva situata vicino alla sua casa e la leucemia che ha portato alla sua morte. Ricorso dichiarato irricevibile in quanto manifestamente infondato.
Mauriello contro Italia 06.10.2016
Il caso riguardava il fatto che i contributi pensionistici versati dalla sig.ra Mauriello durante la sua carriera decennale non erano stati rimborsati, poiché non aveva diritto a una pensione da dipendente pubblico in quanto non aveva versato contributi per 15 anni come richiesto dalla legge nazionale. Ricorso dichiarato irricevibile in quanto manifestamente infondato.
Cacciato contro Italia e Guiso e Consiglio contro Italia 08.02.2018
Questi ricorsi riguardavano l’espropriazione di terreni da parte delle autorità comunali e in particolare la tassa del 20% che i ricorrenti dovevano pagare sul risarcimento ricevuto. Essi lamentavano una violazione dell’Articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà). Ricorsi dichiarati irricevibili.
Mediani contro Italia 01.10.2020
Il caso riguardava la durata dei procedimenti relativi a un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (ricorso straordinario al Presidente della Repubblica). Ricorso dichiarato irricevibile.
CASI PENDENTI DEGNI DI NOTA – GRANDE CAMERA
Grande Oriente d’Italia contro Italia (n. 29550/17)
Il caso riguarda una perquisizione dei locali di un’associazione massonica ordinata nel contesto di un’inchiesta parlamentare sulla mafia. Documenti cartacei e digitali, in particolare un elenco di nomi e dati personali di oltre 6.000 membri dell’associazione, sono stati sequestrati durante la perquisizione. Il ricorso è stato presentato alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo il 13 aprile 2017. L’associazione ricorrente lamenta che la perquisizione dei suoi locali e il sequestro dell’elenco dei suoi membri non erano “in conformità con la legge” ai sensi dell’Articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ed erano grossolanamente sproporzionati, poiché le misure contestate non si basavano su motivi pertinenti o sufficienti, erano estremamente ampie nella portata e mancavano di sufficienti garanzie procedurali contro abusi e arbitrarietà. Essa invoca anche gli Articoli 11 (libertà di riunione e associazione) e 13 (diritto a un ricorso effettivo). Nella sua sentenza del 19 dicembre 2024, la Corte ha ritenuto all’unanimità che vi fosse stata una violazione dell’Articolo 8 della Convenzione Europea. La Corte ha anche ritenuto, con 6 voti contro 1, che non fosse necessario esaminare i reclami dell’associazione ricorrente ai sensi degli Articoli 11 e 13. Caso deferito alla Grande Camera il 28 aprile 2025. Udienza della Grande Camera il 19 novembre 2025
ARTICOLO 2 (DIRITTO ALLA VITA)
Alosa e Altri contro Italia e Germania (n. 20004/18) Caso comunicato al Governo il novembre 2019. Il caso riguarda la mancata esecuzione di una condanna per omicidio. A seguito di un incidente in uno stabilimento di proprietà tedesca in Italia, i tribunali italiani hanno ritenuto la direzione della società colpevole di omicidio colposo. Due dei dirigenti, cittadini tedeschi (sig. G.P. e sig. H.E.), sono stati condannati rispettivamente a sei e nove anni di detenzione. Le autorità italiane li hanno localizzati in Germania e hanno emesso un mandato di arresto europeo. Secondo i ricorrenti, la Germania ha rifiutato di consegnare il sig. G.P. e il sig. H.E. alle autorità italiane, ma ha accettato di eseguire la sentenza pronunciata dall’Italia; tuttavia, tale esecuzione non ha ancora avuto luogo. Secondo i ricorrenti, l’Italia ha ritardato di 10 mesi nell’invio delle informazioni richieste dai tribunali tedeschi a seguito del loro rifiuto di eseguire il mandato di arresto europeo. Inoltre, i ricorrenti lamentano che le autorità italiane non hanno attivamente cercato una soluzione al problema della mancata esecuzione, sia utilizzando mezzi politici o diplomatici, sia utilizzando misure legali, in particolare procedimenti per infrazione contro la Germania presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Basandosi sull’Articolo 2 della Convenzione, i ricorrenti lamentano le omissioni e i ritardi delle autorità italiane e tedesche nell’esecuzione della sentenza. I ricorrenti lamentano anche una violazione dell’Articolo 13 della Convenzione in quanto non hanno avuto accesso a un tribunale o a un ricorso effettivo per contestare i ritardi e le omissioni nel caso.
ARTICOLI 3 E 7 (NESSUNA PENA SENZA LEGGE)
Dell’Utri contro Italia (n. 3800/15) Caso comunicato al Governo il 16 novembre 2017
Il ricorso riguarda, tra l’altro, la questione se: (1) al momento dell’accusa del ricorrente, il diritto interno prevedesse una definizione sufficientemente chiara e prevedibile del reato di concorso esterno in associazione di stampo Mafioso previsto dall’Articolo 416bis del Codice Penale; (2) se la procedura penale fosse equa; (3) se il principio del ne bis in idem fosse rispettato; e (4) se il mantenimento del ricorrente in detenzione sia compatibile con lo stato della sua salute.
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